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Circolare
557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005 Decreto legge 27 luglio
2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti
amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7,
8,
Roma, 29 agosto 2005
OGGETTO: Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti
attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO-BOLZANO
AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
e, per conoscenza:
AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ROMA
AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ROMA
AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
ALL’ENTE NAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE ROMA
Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144
del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo
internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli
strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente
istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed
efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono
proprie.
Le misure all’uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del
provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro
temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano
un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e
degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione
che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate
di richiamare particolarmente l’attenzione del personale
dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che
di seguito si illustrano.
Art. 7 – Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici
di telecomunicazioni.
– Disciplina della licenza.
L’articolo 7 del D.L. n. 144 stabilisce che, a decorrere dal
17 agosto 2005 e fino al 31 dicembre 2007, “chiunque intende
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore”.
Con tutta evidenza l’articolo in questione non si applica ai
servizi postali né ai servizi di telecomunicazione offerti
all’utenza attraverso gli strumenti commerciali propri e,
comunque, diversi dalle fattispecie specificamente indicate
dallo stesso articolo. Esso, inoltre, espressamente esclude
l’assoggettamento a licenza della mera “installazione di
telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla
telefonia vocale”, sicché la tassatività dell’esclusione
implica che la licenza occorre per l’offerta al pubblico -
in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli
privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione,
compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax),
che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del
16 agosto corrente di cui si dirà appresso) tecnologia a
commutazione di pacchetto (voip).
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in
parola, come non incide sulle attribuzioni del Ministero
delle Comunicazioni in materia di servizi di
telecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così neppure incide
sulle attribuzioni degli Enti locali in materia di attività
commerciali, sicché essa si configura come una licenza di
polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statuale,
aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina
autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi,
quella prevista dall’art. 86 del Testo Unico delle leggi di
P.S. e dall’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di
cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione
di inizio di attività di cui all’art. 25 del predetto D. Lgs.
n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto
ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi
disciplinate.
Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa
indicazione dell’art. 7 del D.L. n. 144 in argomento, le
disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S.
concernenti:
a) le autorizzazioni di polizia (Titolo I – Capo III), fra
cui, particolarmente, quelle degli artt. 9 (prescrizioni),
10 e 11 (condizioni per il rilascio, la sospensione e la
revoca);
b) i controlli e le sanzioni (Titolo I – Capo IV), e,
particolarmente, l’art. 16 (controlli) e l’art. 17 (sanzioni
penali);
c) la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III
– Capo II), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 92
(ulteriori condizioni di rilascio), 93 (conduzione tramite
rappresentanza) e 100 (sospensione della licenza per motivi
di pubblica sicurezza);
e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra
cui gli artt. 152 e 153).
In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla
Questura, con le modalità indicate nella circolare
ministeriale 11001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso,
redatta in conformità al modello in all. 1, sarà corredata
di copia della dichiarazione già inoltrata al Ministero
delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall’art.
25 del D. Lgs. n. 259, e di copia della documentazione di
trasmissione. Per installazioni che non dovessero rientrare
nel campo di applicazione del predetto art. 25, la domanda
sarà acquisita con riserva di verifica presso il Ministero
competente.
Analoghe modalità dovranno osservarsi per la
regolarizzazione degli esercizi già operanti, per i quali il
comma 2 dell’art. 7 consente di richiedere la licenza entro
il 26 settembre 2005.
Si chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione,
la data di inizio delle attività oggetto della licenza
questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio
della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3
dell’art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il
ricevimento della domanda, come previsto dall’art. 2, comma
2, della legge n. 241/1990).
Ciò implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno
svolgere gli accertamenti di rito, con particolare
attenzione ai profili di sicurezza, dandone comunicazione
alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, anche
ai fini di un eventuale approfondimento informativo nelle
sedi più appropriate, e, se trattasi di stranieri, alla
Direzione Centrale della Polizia Criminale, al fine di un
eventuale approfondimento attraverso i canali di scambio
informativo con gli organi di polizia esteri.
Di converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per
il tramite di un Commissariato di pubblica sicurezza o di un
Comando territoriale dei Carabinieri, i predetti Uffici,
verificata la completezza della documentazione,
provvederanno a trasmettere rapidamente il carteggio alla
Questura, corredato delle informazioni di competenza e
segnalando le eventuali controindicazioni ai fini della
sicurezza.
Nel rammentare che il diniego della licenza è suscettibile
di ricorso gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di
ricorso giurisdizionale, si richiama l’attenzione
sull’esigenza che gli elementi addotti nella motivazione non
arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni e
degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della
sicurezza.
Ove le controindicazioni dovessero emergere successivamente
e, comunque, in ogni altro caso in cui si verifichino
successivamente le condizioni negative di cui all’art. 11 e
all’art. 92 del TULPS, si provvederà in via di autotutela,
anche a mente dell’ art. 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, informando anche il Ministero delle
Comunicazioni per i provvedimenti di competenza.
- Decreto interministeriale 16 agosto 2005.
Si richiama l’attenzione sul fatto che le attività
disciplinate dall’art. 7 sono specificamente sottoposte alle
disposizioni tecniche del decreto del Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, adottato il 16
agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche sul
sito web di questo Ministero (www.interno.it); esse
ineriscono principalmente:
- all’obbligo di identificazione delle persone che accedono
ai servizi telefonici o telematici offerti;
- alle misure che debbono essere adottate al fine di
impedire l’accesso ai predetti servizi in assenza della
previa identificazione;
- al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei
dati fino al 31 dicembre 2007, a disposizione degli organi
giudiziari e di polizia, come specificato nel medesimo
decreto.
Si rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che
l’osservanza degli obblighi ivi prescritti prescinde dal
regime autorizzatorio delle attività esercitate e va quindi
assicurata anche da parte di coloro che già svolgono le
attività in argomento, indipendentemente dagli adempimenti
di cui al comma 2 dell’art. 7. In particolare, gli obblighi
di identificazione e registrazione devono essere assolti
anche dagli esercenti attività ricettive, laddove vengano
offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle
reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò
non esclude che l’identificazione avvenga contestualmente a
quella richiesta a norma dell’art. 109 del T.U. delle leggi
di P.S..
- Disciplina dei controlli.
Anche relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati
all’applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 144 i controlli
vanno effettuati ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico delle
leggi di pubblica sicurezza, a mezzo di ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato che
l’accesso ai dati di registrazione e di monitoraggio
specificamente indicati dal decreto interministeriale del 16
agosto è riservato, per espresse disposizioni dello stesso
decreto (art. 1, comma 1, lettera e), e comma 2) e dell’art.
7 (comma 5) del D.L. n. 144, agli organi giudiziari o di
polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di
procedura penale, nonché al personale della Polizia postale
e delle comunicazioni specificamente designato, il quale
potrà accedere ai dati del traffico telematico solo previa
autorizzazione della competente autorità giudiziaria,
secondo le norme vigenti.
Per completezza si aggiunge che l’esercizio delle attività
qui in argomento in assenza di licenza, o in violazione
degli obblighi ad esse inerenti, rientra fra le fattispecie
previste e punite dall’art. 17 del Testo Unico delle leggi
di P.S., appositamente richiamato, fra le disposizioni del
Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3
dell’art. 7 qui in commento.
Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure
previste dal codice di procedura penale per l’interruzione
delle attività costituenti reato.
Art. 8 - Integrazione della disciplina amministrativa in
materia di esplosivi.
- Inquadramento normativo.
Con l’articolo 8 del decreto-legge n. 144 si è inteso
integrare e aggiornare la disciplina vigente in materia di
esplosivi prevedendo:
a) con i commi 1 e 2, la possibilità, rimessa ad un apposito
decreto ministeriale, più avanti illustrato, di
circoscrivere la circolazione e l’impiego di alcuni tipi di
detonatori o di esplosivi che possono meglio prestarsi
all’occultamento o ad impieghi criminosi e di incrementare
la sicurezza, contro il rischio di indebita sottrazione,
delle attività concernenti, particolarmente, il trasporto,
il posizionamento e lo sparo degli esplosivi;
b) con i commi 3 e 4, l’integrazione dell’art. 163, comma 2,
lett. e) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e,
conseguentemente, della disciplina recata nell’art. 27 del
D.P.R. n. 302 del 1956, concernente il mestiere di “fochino”;
c) con il comma 5, l’integrazione della legge 2 ottobre
1967, n. 895, con un art. 2-bis volto a sanzionare
penalmente “chiunque fuori dei casi consentiti da
disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o
fornisce istruzioni, in qualsiasi forma, anche anonima, o
per via telematica, sulla preparazione o sull'uso di
materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi
chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e
di altri congegni micidiali”.
Su quest’ultima disposizione, specifiche indicazioni, anche
di carattere interpretativo ed applicativo, sono contenute
nella circolare ministeriale n. 11001/114/1 (2) Gab. del 16
agosto scorso, sicché alle stesse si fa integrale rinvio.
Per quanto concerne gli altri interventi recati
dall’articolo 8 qui in esame, si precisa quanto segue.
- Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di
esplosivi.
Con decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto scorso,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17
agosto, il cui testo è rinvenibile anche nel sito web di
questo Ministero (www.interno.it), sono state disposte
speciali misure di sicurezza per la commercializzazione, il
trasporto e l’impiego degli esplosivi.
In particolare:
1. l’art. 1 prescrive il temporaneo divieto – dal 1°
settembre c.a. (data di entrata in vigore del decreto) al 31
dicembre 2007 - delle attività concernenti i detonatori ad
accensione elettrica a bassa e media intensità ed i prodotti
bi-(o pluri-)componenti per la realizzazione estemporanea di
esplosivi, commercializzati in confezioni portatili, fatte
salve quelle inerenti ai soli impieghi operativi,
addestrativi e di studio per le esigenze delle Forze armate
e dei Corpi armati dello Stato. Conseguentemente, eventuali
autorizzazioni o licenze adottate anteriormente devono
essere revocate o sospese, fatti salvi gli effetti prodotti
e quelli immediatamente conseguenti (es. deposito di
materiali già prodotti o importati), e fatte salve le
autorizzazioni inerenti a materiali destinati, sulla base
dei contratti in corso, alle esigenze delle FF.AA. o di
polizia.
Giova precisare che per detonatori ad accensione elettrica a
bassa e media intensità si intendono quelli così definiti
nel decreto del Ministro dell’industria, commercio ed
artigianato del 21 aprile 1979, agli artt. 1 e 5, (per i
quali, cioè, l’impulso di accensione è compreso fra 0,8 e
1000 mWs/Ohm), finora ammessi nel mercato nazionale degli
esplosivi per uso civile. Per prodotti bi-(o pluri-)componenti
per la realizzazione estemporanea di esplosivi si intendono
quei prodotti, di per sé inerti o, al massimo, infiammabili,
commercializzati nelle dosi opportune in due o più
contenitori, i quali, all’atto della miscelazione o a breve
distanza di tempo producono sostanze esplosive; si tratta di
prodotti, è opportuno ricordare, finora non autorizzati e
non ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per usi
civili, indipendentemente dalle caratteristiche di
confezionamento.
Per i detonatori sopra indicati è previsto un periodo breve
di smaltimento delle scorte, fino al 31 ottobre p.v., per le
sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile.
Sicché, trascorso tale periodo, le quantità residue dovranno
essere distrutte (con le modalità che saranno a suo tempo
precisate), senza diritto a rimborso o indennizzo, oppure
versate, nei quindici giorni successivi, nel più vicino
deposito delle FF.AA. o di polizia, ovvero in depositi
appositamente autorizzati dal prefetto, con oneri di
custodia a carico degli interessati, fatta eccezione per i
quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso,
agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite
per le esigenze delle predette FF.AA. o di polizia.
A proposito di quanto sopra, si sottolinea l’opportunità che
il rilascio, a domanda degli interessati che siano già
titolari di una licenza di deposito di materiali esplodenti
di 2^ e 3^ categoria, della speciale autorizzazione
prefettizia per la custodia dei detonatori residui, propri o
di terzi, sia subordinato ad una puntuale verifica
dell’adeguatezza delle misure di sicurezza e di vigilanza
del deposito, rapportate ai quantitativi massimi per i quali
la custodia stessa è autorizzata, ed alla disponibilità di
idonei locali per il deposito dei detonatori, separati da
quelli destinati ad accogliere gli altri esplosivi, oltre
che dei requisiti di affidabilità del titolare della
licenza.
L’autorizzazione sarà comunque subordinata alla
predisposizione di uno speciale registro delle operazioni di
deposito in custodia, con la specifica prescrizione di
annotarvi, per ciascuna consegna, qualità e quantità dei
materiali, ditta interessata, data della presa in carico,
estremi identificativi della persona che procede alla
consegna e di quella che procede all’accettazione e relative
sottoscrizioni e somme eventualmente versate come anticipo
di quelle dovute per la custodia. L’autorizzazione dovrà,
inoltre, contenere idonee prescrizioni per la sigillatura di
sicurezza dei contenitori e per le misure anti-asporto degli
stessi.
In relazione a quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti sono pregati
di assicurare la massima diffusione delle prescrizioni del
menzionato decreto e di quelle qui riportate, e di
predisporre, anche d’intesa con le Autorità militari e con
gli organi di polizia competenti, l’elenco dei depositi
abilitati, da porre a disposizione delle ditte interessate.
Si precisa che, esaurita la fase transitoria, le attività
relative ai detonatori elettrici a bassa e media intensità e
agli altri prodotti riservati all’impiego delle FF.AA. e
Corpi armati dello Stato saranno consentite, per il periodo
di vigenza delle limitazioni, solo agli operatori muniti di
licenza rilasciata ai sensi dell’art. 28 del T.U. delle
leggi di P.S..
Si richiama, infine, l’attenzione sul comma 2 dell’art. 1
del D.M., il quale prescrive che sui predetti detonatori,
importati, prodotti e commercializzati per le finalità
consentite a norma del comma 1, devono essere apposti
elementi di marcatura sicuri, idonei ad assicurarne la
tracciabilità. Premesso che il riferimento va fatto alle
indicazioni di carattere generale già fornite con la
circolare 557/PAS. 12664 – XV.H.MASS. (53) del 5 maggio 2005
(in G.U. n. 144 del 23 giugno 2005), gli interessati
potranno presentare documentata istanza di approvazione a
questo Ministero.
Per completezza, si aggiunge che rimangono destinati al
mercato civile i detonatori elettrici ad alta (o altissima)
intensità, aventi un impulso di accensione superiore a 1000
mWs/Ohm e, comunque, quelli per i quali la corrente di non
accensione sia calcolata fino a 4 Ampere.
Per pronto riferimento si riporta, di seguito, una tabella
di confronto tra le più comuni modalità di classificazione
dei detonatori elettrici che corrispondono, normalmente,
alle indicazioni rinvenibili sulle confezioni degli stessi.
|
Tipo |
Denominazione
scandivana |
Altre denominazioni
internazionali |
Decr. Min. ind., comm.,
artig. 21/4/1979 |
Corrente di non
accensione in Ampére |
|
|
bassa intensità |
Gruppo 1 |
A / S / NT/Ia/BI |
> 0,8 mWs/Ohm |
0,25 |
|
|
media intensità |
Gruppo 1a |
U/F |
> 8 mWs/Ohm |
0,45 |
|
| |
Gruppo 2 |
VA//IIa |
|
1,2 |
|
| alta
intensità |
Gruppo
3 |
HU / P
/ XS |
> 1000
mWs/Ohm |
4,0 |
N.B.
Secondo lo Standard Europeo (prEN 13763-1) in via di
adozione, i detonatori saranno distinti in quattro “Classi”,
nelle quali, oltre a quelle sopra citate, è ricompresa anche
la categoria dei detonatori ad altissima intensità (impulso
di accensione >2500 mWs/OHM).
Si ricorda inoltre che, a mente di quanto previsto dalla
citata Circolare del Ministro dell’Interno n. 5557/PAS.12664-XV.H.MASS(53),
del 5 maggio 2005, e dal sopra ricordato Decreto del
Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato, sulle
confezioni dei detonatori (come, peraltro, su quelle di
tutti gli altri esplosivi) immessi nel territorio dello
Stato devono essere riportati, in lingua italiana (o in
versione bilingue, ove previsto), gli elementi essenziali
atti alla completa identificazione dei medesimi.
2. L’art. 2 del D.M. prescrive più stringenti misure di
sicurezza e controllo sull’impiego degli esplosivi di 2^ e
3^ categoria per uso civile, prevedendo che il
posizionamento e lo sparo devono svolgersi alla presenza
della Forza pubblica, ove disponibile e previo versamento
delle somme dovute per i servizi a pagamento richiesti da
privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e
di controllo prescritte dal Questore, che può disporre la
vigilanza, con spese a carico dell’impresa interessata, di
guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di
servizio.
E’ essenziale, in tale contesto, la prescrizione, da parte
del Questore o del funzionario di P.S. delegato, della
dettagliata documentazione, in apposito verbale recante
l’indicazione di luogo, data e ora, di tutte le operazioni
di prelievo dei detonatori e degli esplosivi dal mezzo di
trasporto, indicandone la quantità di posizionamento degli
stessi nei luoghi d’impiego, delle operazioni preliminari al
brillamento, con la verifica dei collegamenti delle cariche
agli esploditori, del brillamento stesso (con indicazione
degli scoppi percepiti) e di quelle successive, compresa la
verifica delle quantità non esplose, nonché dell’identità,
debitamente verificata, delle persone operanti e comunque
presenti, fra le quali, necessariamente, la persona
autorizzata all’acquisto dell’esplosivo e responsabile della
sua manipolazione.
Premesso che la presenza della forza pubblica alle
operazioni in parola costituisce la regola, sicché le SS.LL.
adotteranno ogni opportuna iniziativa per assicurarne i
servizi, anche mediante calendari di disponibilità
concordati con le ditte interessate, ove nondimeno essa non
sia disponibile, le operazioni potranno essere svolte purchè
sia assicurata compiuta documentazione delle stesse
mediante:
a) dichiarazione del responsabile dell’impiego
dell’esplosivo, comprensiva di tutti gli elementi oggetto di
verbalizzazione sopra detti, sottoscritta da tutte le
persone presenti nelle diverse fasi di lavoro;
b) tracciato della centralina di monitoraggio
sismico-acustico per la misura delle vibrazioni e delle onde
di sovrappressione aerea.
In relazione alla conformazione dei luoghi, al quantitativo
degli esplosivi da impiegare e ad altre circostanze che
possono incidere sulla controllabilità delle operazioni,
ovvero in relazione alle esigenze locali di ordine e
sicurezza pubblica, il Questore prescriverà che i servizi di
controllo siano integrati, a cura e spese della ditta
interessata, con la vigilanza di una o più guardie
particolari giurate appositamente istruite, le quali, sulla
base di coerenti e precise disposizioni di servizio
impartite dal Questore o funzionario di P.S. delegato e rese
edotte delle conseguenti responsabilità, documenteranno le
operazioni mediante dettagliato verbale recante tutte le
indicazioni sopra dette ed accurata ripresa audiovisiva.
In ogni caso, il verbale, ovvero la dichiarazione
sottoscritta ed il supporto recante il tracciato della
centralina di monitoraggio, nonché quello recante la
registrazione audiovisiva, se prescritta, sarà consegnato
senza ritardo alla Questura, che disporrà le necessarie
verifiche.
3. Gli artt. 3 e 4 del D.M. disciplinano le attività di
trasporto degli esplosivi destinati agli impieghi civili,
integrando a tal fine le disposizioni dell’art. 106 del
regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di
P.S. e le istruzioni applicative già impartite da questo
Dipartimento.
Al riguardo si precisa che la norma non si applica ai
trasporti di materiale pirotecnico finito (compresi i
semilavorati finiti destinati all’industria pirotecnica o
agli usi tecnici, quali “air-bag”, “attuatori”, ecc.), per i
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (cfr.
D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2
settembre 2003, in G.U. n. 160 del 10 ottobre 2003).
Si attira, inoltre, l’attenzione sul fatto che la facoltà di
cui al secondo comma del predetto art. 106, di autorizzare
trasporti “senza vincolo di scorta”, è stata circoscritta,
fino alla data del 31 dicembre 2007, a casi assolutamente
eccezionali e per quantitativi minimi, la cui determinazione
è stata rimessa a questo Dipartimento.
A tal fine, si ritiene che l’eccezionalità possa essere
riconosciuta nel caso in cui risultino indisponibili, anche
in relazione all’urgenza dei lavori da compiere con l’uso di
esplosivi, guardie giurate in grado di assicurare la scorta
con le misure di sicurezza prescritte, o agenti della forza
pubblica. In tal caso i Sigg.ri Prefetti potranno
autorizzare trasporti “senza vincolo di scorta” nel limite
quantitativo che si ritiene di determinare in non più di due
Kg. di esplosivo e non più di dieci detonatori.
In conseguenza di quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti
provvederanno a revocare le autorizzazioni eventualmente in
corso per quantitativi maggiori; atteso, inoltre, che le
disposizioni del Decreto del Ministro dell’Interno in
argomento richiedono apparecchiature ed oneri organizzativi
aggiuntivi rispetto a quelli vigenti, assegneranno congrui
termini, comunque non superiori a trenta giorni lavorativi,
per gli adeguamenti tecnici necessari, durante i quali
potranno autorizzare i trasporti urgenti.
4. L’art. 5, infine, integra il sistema di identificazione
delle persone e di registrazione dei fatti riguardanti gli
esplosivi, prescrivendo, accanto all’obbligo, per i titolari
delle fabbriche e dei depositi e per gli utilizzatori, di
assumere tutte le misure idonee ad impedire l’accesso e la
permanenza degli estranei in dette aree, quello di annotare
le complete generalità dei propri dipendenti e di
identificare compiutamente tutti coloro che per ragione
dell’incarico loro affidato o per altri giustificati motivi
siano autorizzati ad accedere nelle medesime aree.
Il decreto precisa che la registrazione va effettuata nel
registro di cui all’art. 55 del T.U.L.P.S. o in altro
registro debitamente vidimato e che ogni variazione va
comunicata senza ritardo al Questore. Restano ferme,
ovviamente, le facoltà di controllo, compreso l’accesso al
registro, degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Si attira l’attenzione sul comma 1 dell’art. 5 del D.M. il
quale richiede – relativamente alle attività di acquisto e
movimentazione (importazione, esportazione, transito e
trasporto) degli esplosivi - l’annotazione nella licenza, o
in apposita “estensione” della stessa, debitamente vidimata,
dei dati identificativi e del codice fiscale del titolare e
di coloro che sono incaricati dell’effettivo maneggio o uso
degli esplosivi stessi.
Conseguentemente i Sigg.ri Prefetti predisporranno un piano
di ritiro e aggiornamento delle licenze in corso, da
esaurire in tempi ristretti e comunque non oltre il 31
dicembre p.v..
Su quanto sopra saranno assicurati costanti e accurati
controlli, aggiornando quelli già eventualmente disposti o
avviati in attuazione delle direttive impartite con
circolare n. 557/PAS. 9722.10.100 (7) 28 del 19 luglio 2005.
- Nulla osta allo svolgimento dell’attività di fochino.
Come detto, l’art. 8 del D.L. n. 144 ha integrato anche
l’art. 163, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112, prevedendo che il rilascio della licenza per
l'esercizio del mestiere di fochino sia subordinato non solo
al previo accertamento della capacità tecnica
dell'interessato da parte della Commissione tecnica
provinciale per gli esplosivi, come previsto dall'articolo
27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, ma anche al previo
“nulla osta” del Questore della provincia in cui
l'interessato risiede. La norma precisa pure che il “nulla
osta” “può essere negato o revocato quando ricorrono le
circostanze di carattere personale previste per il diniego o
la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di
armi.”.
Va, quindi, fatto riferimento agli artt. 11 e 43 del Testo
Unico delle leggi di P.S. ed all’art. 9 della legge n. 110
del 1975. A mente di quest’ultima disposizione, è opportuno
che il Questore richieda sempre la certificazione sanitaria
di cui all’art. 35 del predetto TULPS.
Al fine di ottimizzare l’azione amministrativa è inoltre
opportuno che il nulla osta venga richiesto (Modello in all.
2) dagli interessati prima dell’inizio dei corsi formativi
finalizzati al conseguimento delle occorrenti capacità
tecniche e, comunque, almeno in concomitanza con la domanda
per sostenere l’accertamento della richiesta capacità
tecnica, al fine di consentirne il rilascio (o il diniego)
anteriormente all’espletamento delle prove prescritte. Del
rilascio (o diniego) sarà data comunicazione alla
Commissione tecnica provinciale, per il tramite della
Prefettura – UTG competente, ed al Comune presso il quale
l’interessato avrà dichiarato di voler richiedere la
prescritta licenza.
Si fa presente che il nulla osta e l’attestato di capacità
tecnica dovranno essere allegati alla domanda di licenza.
- Eventuale diniego o revoca del “nulla osta”.
Avverso il diniego del “nulla osta”, in quanto atto di per
sé suscettibile di incidere sulla posizione giuridica
dell’interessato, sono ammessi il ricorso gerarchico al
Prefetto o il ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso di revoca del
“nulla osta”, invece, il provvedimento questorile non sembra
suscettibile di autonoma impugnazione, ma il ricorso va,
eventualmente, presentato avverso il ritiro del titolo
autorizzatorio, con i rimedi ad esso propri (ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo
dello Stato).
Il D.L. n. 144, infatti, nel prevedere la revoca del “nulla
osta” per il venir meno delle condizioni di affidabilità
personale previste dalla legge, prescrive di darne
comunicazione al Comune competente per l’immediato ritiro
della licenza.
In assenza di una precisa indicazione di legge o di
regolamento che disciplini il necessario circuito
informativo fra il Comune competente al rilascio della
licenza e al suo ritiro e la Questura competente alla
verifica dei requisiti di affidabilità dell’interessato, i
Questori vorranno apporre al “nulla osta” una specifica
prescrizione a carico degli interessati, recante l’onere di
trasmettere alla Questura, contestualmente e per conoscenza,
copia della domanda per il rilascio della licenza e di
comunicare successivamente ogni eventuale ulteriore
variazione (nel caso di trasferimento della residenza in
altra provincia la comunicazione va fatta anche alla
Questura competente per territorio).
L’art. 8 del D.L. n. 144 non disciplina espressamente quali
siano gli effetti sulle licenze già rilasciate anteriormente
al 28 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decreto
legge), tuttavia, l’efficacia retroattiva della norma appare
difficilmente contestabile quando vi sia stata una misura di
prevenzione o una misura interdittiva antimafia (cfr. art.
13 legge n. 1423/1956 e artt. 8 e 10 legge n. 575/1965) e
negli altri casi di revoca obbligatoria delle licenze
concernenti armi ed esplosivi.
Pertanto, con riserva di ulteriori approfondimenti,
finalizzati anche alla proposizione degli interventi
normativi correttivi eventualmente necessari, i Sigg.ri
Prefetti sono pregati di sensibilizzare i Comuni delle
rispettive province affinché siano comunicate al Questore
della provincia di residenza degli interessati gli estremi
delle licenze per l’esercizio dell’attività di fochino
rilasciate anteriormente al 28 luglio 2005 e di disporre
analoga comunicazione dei propri uffici per quelle
rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del
D.Lgs n. 112 del 1998.
I Questori procederanno, quindi, alla verifica della
permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti per il
rilascio del nulla osta, previa comunicazione agli
interessati dell’avvio del procedimento con le modalità
previste dalla legge n. 241/1990, informando questo
Dipartimento del relativo esito.
Art. 9 - Disciplina delle attività di volo.
- Inquadramento normativo - Decreto ministeriale 15 agosto
2005 in materia di nulla osta al volo.
L’articolo 9 del decreto-legge n. 144 indicato in premessa
ha integrato la disciplina amministrativa delle attività di
volo attribuendo, con il comma 1, al Ministro dell’Interno
la potestà di disporre, con proprio decreto, per ragioni di
sicurezza, che il rilascio di titoli abilitativi civili per
l’attività di volo comunque denominati e l’ammissione alle
relative attività di addestramento pratico, siano
subordinati, per un periodo di tempo determinato, al nulla
osta preventivo del Questore volto a verificare che non
sussistano, nei confronti degli interessati,
controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto
ministeriale del 15 agosto 2005 pubblicato sulla G.U. del 17
agosto successivo, rinvenibile anche nel sito web di questo
Ministero (www.interno.it), che ha subordinato al predetto
“nulla osta” preventivo, fino al 31 dicembre 2006,
“l’ammissione alle attività di addestramento pratico
relative al rilascio dei titoli abilitativi civili di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566, ad esclusione di quelli attinenti
al volo commerciale”, nonché il “rilascio degli attestati
per il volo da diporto o sportivo, di cui all’articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988,
n. 404”.
In conseguenza del “combinato disposto” dell’art. 9, comma
1, del decreto-legge 144/2005 e dell’art. 1, comma 1, del
D.M. 15 agosto 2005:
- l’obbligo di munirsi del nulla osta del Questore per
effettuare attività di volo, già previsto per il
conseguimento dell’attestato di idoneità al volo da diporto
o sportivo di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 404/1988, viene
esteso a tutti i titoli abilitativi civili in materia di
accesso al volo, comunque denominati, fatta esclusione per
quelli attinenti al volo commerciale (di cui all’art. 2,
comma 1, lett. a), nn. 2), 3), e 6) del D.P.R. n. 566 del
1988);
- il rilascio di tali nulla osta, che finora nel caso sopra
descritto doveva conseguirsi prima dell’acquisizione
dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo,
viene anticipato alla fase di ammissione all’attività di
addestramento pratico anche nel caso di licenze, attestati
ed abilitazioni aeronautiche.
Ne consegue che tutte le scuole di pilotaggio e di
addestramento al volo non potranno far svolgere
esercitazioni pratiche di volo ad allievi che non siano
muniti del nulla osta del Questore.
- Rilascio del “nulla osta”.
Il “nulla osta” va richiesto dall’interessato, anche
attraverso un incaricato della scuola di volo cui lo stesso
è iscritto o intende iscriversi, munito di specifica delega,
al Questore della provincia in cui l’interessato risiede,
preferibilmente prima dell’iscrizione al corso di volo o
contestualmente ad essa e deve essere conseguito, comunque,
prima dell’inizio delle esercitazioni pratiche di volo
(Modello in all. 3).
L’accertamento dell’Autorità di pubblica sicurezza circa
l’insussistenza di controindicazioni agli effetti
dell’ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza
dello Stato avrà riguardo ai requisiti ed alle condizioni di
cui all’art. 43 del T.U.L.P.S., espressamente richiamato, a
tal fine, dal decreto ministeriale 15 agosto 2005 e dovrà
essere effettuato sulla base di un attento esame di ogni
elemento di valutazione utile ai fini della formulazione di
un giudizio di affidabilità nei confronti dell’interessato.
Per quanto concerne l’iter procedurale finalizzato
all’accertamento dei descritti requisiti soggettivi, si
richiamano le indicazioni già dette a proposito della
licenza ex art. 7 del D.L. n. 144/2005, nonché quelle di cui
alla circolare n. 557/B.60/2002/R del 12 luglio 2002,
concernente i “nulla osta” per il volo da diporto o sportivo
e le licenze o abilitazioni aeronautiche, richiamando
l’attenzione sulla necessità di esperire la procedura più
ampia, indicata nella predetta circolare, nel caso di
stranieri, anche comunitari, o di cittadini naturalizzati.
Per quanto concerne i termini del procedimento, si precisa
che, in assenza di ulteriori indicazioni di legge o di
regolamento, trova applicazione il termine di 90 giorni
previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
successivamente modificato.
Per il volo da diporto o sportivo si richiama l’attenzione
sul comma 3 dell’art. 1 del D.M. indicato in premessa, volto
ad evitare una duplicazione in tempi ravvicinati dell’azione
amministrativa, in base al quale “il nulla osta di cui al
comma 1 (quello, cioè, richiesto per le esercitazioni
pratiche di volo) vale anche ai fini di cui all’articolo 12,
comma 4, del richiamato decreto n. 404 del 1988 (ai fini,
cioè, del rilascio dell’attestato dell’idoneità al volo da
diporto o sportivo), qualora il relativo attestato sia
conseguito nei 12 mesi successivi.”.
Nel rammentare che il diniego del nulla osta è suscettibile
di ricorso gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di
ricorso giurisdizionale, si richiama anche qui l’attenzione
sul necessario contemperamento delle esigenze motivazionali
con quelle di riservatezza delle informazioni e degli atti
comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.
- Controlli ed eventuali provvedimenti successivi.
Resta inteso che, qualora l’esito degli accertamenti non
fosse favorevole, dovrà essere preclusa la possibilità di
svolgere la predetta attività nel territorio nazionale. In
ogni caso, non saranno rilasciati i “nulla osta” per il
conseguimento dell’attestato di idoneità al volo da diporto
o sportivo di cui al D.P.R. n. 404 del 1988 e delle licenze,
attestati o abilitazioni aeronautiche di cui al D.P.R. n.
566 del 1988.
Nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
i Prefetti disporranno che periodici controlli siano svolti
anche presso le scuole di volo, gli aero-club e le
aviosuperfici, disponendo, se necessario, specifici divieti
e prescrizioni, anche ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 650 del codice penale.
Con riferimento infine all’ipotesi in cui, successivamente
al rilascio del nulla osta, siano venute meno in capo al
richiedente le condizioni che ne hanno legittimato
l’adozione, i Questori, procedendo alla revoca del nulla
osta, dovranno segnalare tale circostanza agli enti
competenti (Aero Club d’Italia o Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile) al fine dell’adozione dei conseguenti
provvedimenti di ritiro del titolo di abilitazione al volo.
° ° °
Premesso che il testo della presente circolare sarà
disponibile nel sito web del Ministero dell’Interno e della
Polizia di Stato (www.interno.it; e www.poliziadistato.it),
le SS.LL. sono pregate di voler informare di quanto sopra le
categorie e gli organi interessati, sollecitandone la
collaborazione per la corretta ed efficace applicazione
delle nuove norme e di voler disporre il monitoraggio delle
diverse fasi applicative, delle iniziative assunte e dei
provvedimenti adottati segnalando eventuali emergenze di
rilievo.
Si unisce a tal fine il modello informativo in all. 4,
rappresentando che, in adesione alla ricordata ministeriale
n. 11001/114/1(2) Gab. del 16 agosto scorso, la prima
rilevazione andrà effettuata alla data del 30 settembre p.v.,
con invio dei dati non oltre i primi giorni di ottobre, onde
consentire il tempestivo riferimento al Sig. Ministro.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(De Gennaro)
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