DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n.
123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). - Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Preambolo
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
GIORNALISTICA. (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3
agosto 1998, n. 179) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Visto
l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il quale il trattamento dei
dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere
effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale; Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale
tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti
giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine
di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre
manifestazioni di pensiero; Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il
quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione
e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Vista la nota prot. n.
89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio
nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei
mesi dalla data di invio della nota stessa; Vista la nota prot. n. 4640 del
24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve
differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal
presidente del Consiglio nazionale dell'ordine; Visto il provvedimento prot.
n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio
nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle
libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica; Vista la nota
prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre
osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale
dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre
1997; Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il
Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n.
675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di
grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che
è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio
1998; Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante
ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali
modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del
26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8
aprile; Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia
degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia
trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210
del 15 luglio 1998; Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della
legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a
cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione; Dispone La trasmissione del codice di deontologia che
figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di
grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1998 IL PRESIDENTE ORDINE DEI
GIORNALISTI CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA (*). (*) In conformità
all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996
o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti
nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Articolo 1
(Principi generali)
Art. 1 1. Le presenti norme
sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto
dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa. 2. In forza
dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza
autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del
diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la
diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi
collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero,
attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale
attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e
dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su
questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi
17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.
Articolo 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei
giornalisti)
Art. 2 1. Il giornalista che raccoglie notizie
per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n.
675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità
della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda
altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e
pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a
fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della
legge n. 675/1996. 2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di
uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico,
mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo
dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le
imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del
trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996. 3. Gli archivi personali dei
giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto
concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e
dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996. 4. Il giornalista può
conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle
finalità proprie della sua professione.
Articolo 3
(Tutela del domicilio)
Art. 3 1. La tutela del
domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura,
detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso
corretto di tecniche invasive.
Articolo 4
(Rettifica)
Art. 4 1. Il giornalista corregge
senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica
nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Articolo 5
(Diritto all'informazione e dati personali)
Art.
5 1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè dati atti a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce
il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto
dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti. 2. In relazione a dati riguardanti
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente
motivi legittimi meritevoli di tutela.
Articolo 6
(Essenzialità dell'informazione)
Art. 6 1. La
divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta
con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata,
sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa
descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione
dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano
funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun
rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del
giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di
parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Articolo 7
(Tutela del minore)
Art. 7 1. Al fine di tutelarne
la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti
di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro
identificazione. 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto
conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati. 3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere
sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;
qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i
limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini
riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la
pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i
principi e i limiti stabiliti dalla 'Carta di Trevisò.
Articolo 8
(Tutela della dignità delle persone)
Art. 8 1.
Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o
pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive
della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che
ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 2. Salvo
rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di
polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in
stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. 3. Le persone non
possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia
necessario per segnalare abusi.
Articolo 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
Art.
9 1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a
rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o
mentali.
Articolo 10
(Tutela della dignità delle persone malate)
Art.
10 1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il
diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie
gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico. 2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del
perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della
dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica.
Articolo 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
Art.
11 1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali
riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. 2. La
pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità
dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste
una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Articolo 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti
penali)
Art. 12 1. Al trattamento dei dati relativi a
procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge
n. 675/1996. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i
principi di cui all'art. 5.
Articolo 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
Art.
13 1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti
attività pubblicistica. 2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III
della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
Continua >>
Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
Continua
>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
Continua
>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line