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DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n. 123 alla
Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). - Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Preambolo
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI
BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI
E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA
STATISTICO NAZIONALE. (Provvedimento del Garante n. 13 del 31
luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191) IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella seduta odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof.
Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del
dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale; Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo
cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di
codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle
specificità settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli
Stati membri; Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di
promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di
ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il
quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca
scientifica; Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere
individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici
e di ricerca scientifica; Visto altresì l'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come
modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n.
281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi
al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico
nazionale; Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per
la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base
al principio di rappresentatività a darne comunicazione al
Garante entro il 31 marzo 2000; Viste le comunicazioni pervenute
al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000 , con le
quali diversi soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la
volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali
è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di
lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti
soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto
di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia
consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto
modo di far pervenire osservazioni e proposte; Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152
contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure
per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema
statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 28 aprile 1998, n. 125; Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di
circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico
nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di
statistica nell'ambito del Sistan; Vista la nota del 2 aprile 2001
con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso
il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati; Vista
la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001
sull'esame preliminare del codice; Ritenuto opportuno procedere
all'esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati
nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a
norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n.
281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini
statistici al di fuori del SISTAN; Sentita la Commissione per la
garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla
base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat; Rilevato
che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati
personali; Constatata la conformità del codice alle leggi e
ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma
1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e
10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999; Considerato che,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 ,
il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante; Vista la documentazione in
atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio
2000; Dispone: la trasmissione del codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del
Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO
GENERALE CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I
TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA
SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
(*). (*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i
riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre
disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti
nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza. Preambolo Il presente codice è volto a
garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per
scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse
pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale
patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
delle persone interessate, in particolare del diritto alla
riservatezza e del diritto all'identità personale. Il
codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10,
comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica
ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del
sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La sua
sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti
e documenti internazionali in materia di attività statistica
e, in particolare: a) alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.
848; b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8; c)
alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,
ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98; d) alla
direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995; e) alla Raccomandazione
del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997; f)
all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997. Gli enti, gli uffici e i
soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare
anche il principio di imparzialità e di non discriminazione
nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito
della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in
archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di
finanziamenti pubblici.
Articolo 1
(Ambito
di applicazione)
Art. 1 1. Il codice si
applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati da: a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o
partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del
programma statistico nazionale o per la produzione di informazione
statistica, in conformità ai rispettivi ambiti
istituzionali; b) strutture diverse dagli uffici di cui alla
lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente,
qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma
statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le
metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei
decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n.
281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché
nel presente codice.
Articolo 2
(Definizioni)
Art. 2 1. Ai fini del
presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"),
nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive
modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre
per: a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi
trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o
di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in
attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare
informazione statistica in conformità agli ambiti
istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1; b) "risultato
statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati
personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo; c)
"variabile pubblica", il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una
rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti
conoscibili da chiunque; d) "unità statistica",
l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati
trattati.
Articolo 3
(Identificabilità
dell'interessato)
Art. 3 1. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice: a) un interessato si
ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è
possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra
la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una
unità statistica e i dati identificativi della medesima; b)
i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato
afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: risorse
economiche; risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti
di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un
sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o
diffusione; archivi, anche non nominativi, che forniscano
ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o
diffusione; risorse hardware e software per effettuare le
elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad
un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive
possibilità di pervenire in modo illecito alla sua
identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di
controllo adottati; conoscenza delle procedure di estrazione
campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate
per la produzione dei dati; c) in caso di comunicazione e di
diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se
il rischio di identificazione, in termini di probabilità di
identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o
diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi
eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto
alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati
che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio
che se ne può trarre.
Articolo 4
(Criteri
per la valutazione del rischio di identificazione)
Art. 4 1. Ai fini della
comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione
del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri: a)
si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle
quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia
prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei
valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla
suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è
pari a tre; b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere
conto del livello di riservatezza delle informazioni; c) i
risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono
soggetti alla regola della soglia; d) la regola della soglia può
non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta
ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto
riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili
associate; e) i risultati statistici relativi a una stessa
popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili
collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che
rendano possibili eventuali identificazioni; f) si presume che sia
adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità
statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità
di una variabile. 2. Nel programma statistico nazionale sono
individuate le variabili che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o
comunitario. 3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di
dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai
criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le
modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Articolo 5
(Trattamento
di dati sensibili da parte di soggetti privati)
Art. 5 1. I soggetti
privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi
della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano
ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma
anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive
modificazioni e integrazioni. 2. In casi particolari in cui scopi
statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili
non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea
degli interessati, per garantire la legittimità del
trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti
presupposti: a) l'interessato abbia espresso liberamente il
proprio consenso sulla base degli elementi previsti per
l'informativa; b) il titolare adotti specifiche misure per
mantenere separati i dati identificativi già al momento della
raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno
sforzo manifestamente sproporzionato; c) il trattamento risulti
preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di
un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di
trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale. 3.
Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità
quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
consenso, purché espresso, può essere documentato per
iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa
all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
Articolo 6
(Informativa)
Art. 6 1. Oltre alle
informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle
persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono
raccolti per uno scopo statistico è rappresentata
l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi
statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni. 2. Quando il trattamento
riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il
conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto
previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si
considera resa se il trattamento è incluso nel programma
statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con
idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il
quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti. 3.
Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla
persona presso la quale i dati sono raccolti può essere
differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora
ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
dell'indagine -in relazione all'argomento o alla natura della stessa-
e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali
casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito
all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano
ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego
di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della
ricerca deve redigere un documento -successivamente conservato per
almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a
tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della
Legge- in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali
si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di
informativa differita, nonché le modalità seguite per
informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che
avevano giustificato il differimento. 4. Quando le circostanze
della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire
ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in
quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Articolo 7
(Comunicazione
a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)
Art. 7 1. Ai soggetti che
non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere
comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalità che rendano questi
ultimi non identificabili. 2. La comunicazione di dati personali a
ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a
soci di società scientifiche a cui si applica il codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal
sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni
e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici
laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a
condizione che: a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui
i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano
titolari; b) i dati comunicati siano privi di dati
identificativi; c) le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice,
siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche
sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno; d)
l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato; e) non sia
consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto
della comunicazione; f) siano adottate misure idonee affinché
le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai
ricercatori che utilizzano il laboratorio; g) il rilascio dei
risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che
utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva
verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto
delle norme di cui alla lettera c). 3. Nell'ambito di progetti
congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti
istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i
soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati
personali a ricercatori operanti per conto di università,
altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di
ricerca, purché sia garantito il rispetto delle condizioni
seguenti: a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i
medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari; b)
i dati comunicati siano privi di dati identificativi; c) la
comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto; d)
nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come
vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le
norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali contenute anche nel presente codice. 4. È vietato
ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare
trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal
protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i
termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a
terzi.
Articolo 8
(Comunicazione
dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)
Art. 8 1. La comunicazione
di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del
sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti
statistici, strumentali al perseguimento delle finalità
istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati
all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di
pertinenza e di non eccedenza. 2. La comunicazione anche dei dati
identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema
statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta
in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le
finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2
del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che
non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato
statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di
stretta necessità. 3. I dati comunicati ai sensi dei commi
1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche
successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le
finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2
del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive
modificazioni e integrazioni.
Articolo 9
(Autorità
di controllo)
Art. 9 1. La Commissione
per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla
corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in
particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al
Garante i casi di inosservanza.
Articolo 10
(Raccolta
dei dati)
Art. 10 1. I soggetti di
cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del
personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione
dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo
da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti
degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli
incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge. 2.
In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle
disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni
ricevute. In particolare: a) rende nota la propria identità,
la propria funzione e le finalità della raccolta, anche
attraverso adeguata documentazione; b) fornisce le informazioni di
cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice,
nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di
rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che
possano configurarsi come artifici o indebite pressioni; c) non
svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività
di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo
espressa autorizzazione; d) provvede tempestivamente alla
correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni
acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una
particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli
articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Articolo 11
(Conservazione
dei dati)
Art. 11 1. I dati personali
possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il
raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della Legge
e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e
successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati
identificativi possono essere conservati fino a quando risultino
necessari per: indagini continue e longitudinali; indagini di
controllo, di qualità e di copertura; definizione di
disegni campionari e selezione di unità di
rilevazione; costituzione di archivi delle unità
statistiche e di sistemi informativi; altri casi in cui ciò
risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità
perseguite. 2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi
sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da
consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò
risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del
trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Articolo 12
(Misure
di sicurezza)
Art. 12. 1. Nell'adottare
le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della Legge e di
cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il
titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di
accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi
e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti. 2. I
soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Articolo 13
(Esercizio
dei diritti dell'interessato)
Art. 13 1. In caso di
esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato
può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo
riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o
l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile
per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionati. 2. In attuazione dell'art.
6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il
responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le
modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati
originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non
producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui
risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si
procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le
classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in
conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.
Articolo 14
(
Regole di condotta)
Art. 14 1. I responsabili e
gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro,
studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati
per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle
seguenti disposizioni: a) i dati personali possono essere
utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della
progettazione del trattamento; b) i dati personali devono essere
conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni
altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute; c) i
dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si
venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività
statistica o di attività ad essa strumentali non possono
essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi
privati, propri o altrui; d) il lavoro svolto deve essere oggetto
di adeguata documentazione; e) le conoscenze professionali in
materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate
costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche; f)
la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono
essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti,
purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati
personali. 2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di
cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del
presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del
segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del
trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza
di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati
medesimi. 3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta
dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al
responsabile o al titolare del trattamento.
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