DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n.
123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). - Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Preambolo
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI. (Provvedimento del
Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella seduta odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale; Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a
contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate
dagli Stati membri; Visto l' art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31
dicembre 1996, n. 675 , il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali
per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il
relativo art. 6, comma 1 , il quale demanda al Garante il compito di promuovere
la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
storici; Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice
per i trattamenti di dati per scopi storici; Visto il provvedimento 10
febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha
promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati
da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a
partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di
rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo
2000; Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e
privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la
volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato
conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti
della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli
atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero
per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni
culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana,
dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia,
della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico
italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di
storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto
romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza; Considerato che
il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua
pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio
dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni
al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; Vista la nota del
28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
storici approvato e sottoscritto in pari data; Rilevato che il rispetto delle
disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la
liceità del trattamento dei dati personali; Constatata la conformità del
codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31,
comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto
legislativo n. 281/1999; Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; Rilevato che
anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto
da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
professionali interessati; Vista la documentazione in atti; Viste le
osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28
giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
162 del 13 luglio 2000; Dispone: la trasmissione del codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che
figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE CODICE DI
DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI
STORICI (*). (*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a
disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono
intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
Art. 1 1. Le
presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere
personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto
allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all'identità personale. 2. Il presente codice detta disposizioni per
i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai
documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice
si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di
dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici. 3. Il
presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che
trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in
particolare: a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di
istruzione; b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti. 4. La
competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di
proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di
notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali
manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi
compatibile.
Articolo 2
(Definizioni)
Art. 2 1. Nell'applicazione del
presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute
nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare,
delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende,
altresì: a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare,
conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della
pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4; b)
per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti
contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero; c) per
"documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi
supporto che contenga dati personali.
Articolo 3
(Regole generali di condotta)
Art. 3 1. Nel
trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli
archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più
opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati. 2. Gli
archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto,
anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio
ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia
archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n.
281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni. 3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo
funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai
doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri
dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi
conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività
amministrativa. 4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio
alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e
dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per
particolari categorie di dati o di trattamenti.
Articolo 4
(Conservazione e tutela)
Art. 4 1. Gli archivisti
si impegnano a: a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei
documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri
metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed
accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie
conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche; b) tutelare l'integrità
degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali,
di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti
a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati; c)
salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed
evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti,
testimonianze, documenti e dati; d) assicurare il rispetto delle misure di
sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal
d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni,
sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o
accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici
rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti
e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.
Articolo 5
(Comunicazione e fruizione)
Art. 5 1. Gli archivi
sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera
fruibilità delle fonti. 2. L'archivista promuove il più largo accesso agli
archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività
di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti. 3.
L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un
fascicolo perché esclusi dalla consultazione. 4. In caso di rilevazione
sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri
soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie
archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per
concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti
interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per
quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati
del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad
accedere ai dati.
Articolo 6
(Impegno di riservatezza)
Art. 6 1. Gli archivisti
si impegnano a: a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in
via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi
privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o
comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse
regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti; b) mantenere riservate
le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio
delle proprie attività. 2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche
dopo la cessazione dalla propria attività.
Articolo 7
(Aggiornamento dei dati)
Art. 7 1. L'archivista
favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla
rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo
modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla
documentazione successivamente acquisita. 2. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste
generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista
pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al
richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione. 3. In caso
di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n.
675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che
riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la
sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo
trascorso.
Articolo 8
(Fonti orali)
Art. 8 1. In caso di trattamento di
fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio
consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di
una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività
svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati. 2. Gli
archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una
dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti
nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli
intervistati.
Articolo 9
(Regole generali di condotta)
Art. 9 1.
Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e
manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere
personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le
modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate. 2. In applicazione
del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la
propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel
progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità
di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Articolo 10
(Accesso agli archivi pubblici)
Art. 10 1.
L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad
accedere agli archivi con eguali diritti e doveri. 2. Fanno eccezione, ai
sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla
politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni
dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della
legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la
loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo
familiare. 3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al
comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro
dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del
sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni
inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso
il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del
decreto legislativo n. 281/1999. 4. In caso di richiesta di autorizzazione a
consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini,
l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in
relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le
finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha
facoltà di presentare ogni altra documentazione utile. 5. L'autorizzazione di
cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni
altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base
del progetto di ricerca di cui al comma 4. 6. L'autorizzazione alla
consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini,
può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere
i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate. 7. Le cautele
possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal
progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle
sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una
banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o
nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al
principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono
rendere facilmente individuabili gli interessati. 8. L'autorizzazione di cui
al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri
al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza
la relativa autorizzazione.
Articolo 11
(Diffusione)
Art. 11 1. L'interpretazione
dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto
all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera
della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente
garantite. 2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente
si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal
descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o
identificabile. 3. La sfera privata delle persone note o che abbiano
esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie
o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica. 4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della
pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati
personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso.
L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla
ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle
persone. 5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10,
comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 6. L'utente può utilizzare
i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili
su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza
anche rispetto ai terzi.
Articolo 12
(Applicazione del codice)
Art. 12 1. I soggetti
pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano,
con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la
massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto. 2. Nel
caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la
diffusione e l'applicazione del codice.
Articolo 13
(Violazione delle regole di condotta)
Art. 13 1.
Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le
sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Le società e le associazioni
tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri
ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice
stesso, ferme restando le sanzioni di legge. 3. La violazione delle
prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi
competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati
prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio
ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i
soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli
stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
documenti riservati. 4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia
di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2
possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per
l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
Art. 14 1. Il presente codice
si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
Continua >>
Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
Continua
>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
Continua >>
hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line