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  Normativa - Anti-Phishing Italia Stampa
   
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Preambolo


A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l' art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1 , il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI (*).
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)
Art. 1
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Articolo 2

(Definizioni)
Art. 2
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Articolo 3

(Regole generali di condotta)
Art. 3
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Articolo 4

(Conservazione e tutela)
Art. 4
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Articolo 5

(Comunicazione e fruizione)
Art. 5
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Articolo 6

(Impegno di riservatezza)
Art. 6
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Articolo 7

(Aggiornamento dei dati)
Art. 7
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Articolo 8

(Fonti orali)
Art. 8
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Articolo 9

(Regole generali di condotta)
Art. 9
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Articolo 10

(Accesso agli archivi pubblici)
Art. 10
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Articolo 11

(Diffusione)
Art. 11
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Articolo 12

(Applicazione del codice)
Art. 12
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Articolo 13

(Violazione delle regole di condotta)
Art. 13
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Articolo 14

(Entrata in vigore)
Art. 14
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

 

  News
   
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RAS Bank nuovamente vittima del phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.  Leggi
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Approfondimenti
 

 
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia – 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)

Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno, quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che il phishing nazionale ha collezionato nel periodo 01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al 1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1° trimestre 2007
225 tentativi di phishing unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del 1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre mesi 
 Download rapporto

 

Phishing: chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non si riuscirà a dimostrare la responsabilità delle banche. E’ questo lo scontato quadro che esce da un interessante servizio di "Repubblica TV" andato in onda nella giornata di ieri, che vedeva come partecipanti esponenti dl sistema bancario, responsabili della Polizia Postale e legali. Il servizio partendo da un caso reale di truffa mette in luce lo "scarica barili" fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi sistemi di sicurezza basati su password numeriche, nei confronti dei truffati colpevoli di troppa ingenuità o come nel caso mostrato, dell’ignara vittima che senza aver fatto nulla si ritrova il proprio conto alleggerito di 4mila euro. Che con un altissima probabilità non rivedrà mai più. 
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo l’ennesima truffa
Circola in Rete da alcuni giorni una nuova offerta di lavoro, apparentemente collegata al fenomeno delle false società utilizzate per il riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv. Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link proposto l’utente viene trasportato in un apposito sito maligno all’interno del quale crederà di fornire i propri dati per candidarsi all’allettante posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero sito serve esclusivamente per il download del file  Continua >>

   

Caso Citibank: quando una vera e-mail si trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail per chiedervi di aggiornare il vostro username, password o numero di carta di credito. E’ questo il primo consiglio inneggiato da tutti colori i quali, noi compresi, hanno cercato di informare i navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E se la mia banca mi stesse realmente richiedendo di aggiornare i miei dati? chi ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO, soprattutto se la politica di sicurezza dell’istituto di credito sino al giorno prima professava il contrario.E’ questo, in sintesi, questo quello che è accaduto alla sede Australiana di Citibank, che nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i suoi clienti 
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Anche i dialers sono denunciabili on line. L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività del Commissariato di Ps on line, ad oggi i cittadini hanno sporto oltre 2500denunce, effettuato oltre 2800 segnalazioni ed inviato più di 5500 richieste di informazioni.Il sito ha registrato oltre 300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio Masciopinto nel corso di un’intervista rilasciata per il sito dell’associazione di consumatori MDC.La possibilità di effettuare le denunce alla polizia direttamente tramite internet, senza recarsi fisicamente in caserma, sta prendendo sempre più dimestichezza fra gli italiani.   Continua >>

   

Un 2007 all’insegno delle minacce informatiche: parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da fare per il 2007 non dimenticare di aggiungere "maggiore sicurezza informatica" perché se solo la metà delle previsioni fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e temo che lo faranno) ci aspetta un 2007 da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso note le sue previsioni su quali saranno le 10 principali minacce di sicurezza nel 2007 stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000 diverse tipologie di minacce note e altre non ancora identificate, è chiaro che il malware viene rilasciato sempre più da criminali professionisti e organizzati.
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Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3 arresti e 700 truffati

Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza nel corso dell’operazione, tutt’ora in corso, denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno stroncato l’attività criminale di tre truffatori italiani specializzati nei raggiri telematici.Lo scenario delle truffe era eBay ma anche appositi siti realizzati esclusivamente per allettare le potenziali vittime, che attratte dai prezzi scontatissimi non esitavano a pagare anticipatamente senza però ricevere nulla o quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro d’affari dei truffatori capaci anche di guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti i dettagli dell’operazione in questo articolo di Alessia Marani pubblicato su il Giornle.it:   Continua >>

 

Phishing: nuova tecnica e nuovi pericoli per gli utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto sino ad oggi, niente più e-mail che cercano di rassomigliare a vere comunicazioni, niente più siti clone, nessuna vulnerabilità da sfruttare, nessun filtro o software in grado di rilevare la truffa.Avrete così l’ultimo tentativo attualmente in circolazione. Ancora una volta contro eBay. Ancora una volta per colpire i risparmi dei navigatori della Rete italiani. Ma questa volta con una tecnica nuova ed altamente pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano tradotto, si presenta alla potenziale vittima come un normale messaggio privato inviato da un certo A. Mario, il cui indirizzo e-mail è già noto alla comunità di eBay sempre per attività illegali   Continua >>

 

hishing: all’asta domini clone pronti per la truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo, quello segnalato dalla F-Secure società finlandese operante nel settore della sicurezza informatica, che dopo una serie di controlli nei registri di due siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio ha scoperto oltre 30 false versione di importanti siti web appartenenti ad istituti di credito, società finanziarie e non, disponibili al migliore offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de, americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti web che cercano di rassomigliare agli originali, trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che con lo stesso principio di eBay   Continua >>

   
 

Skimming (strisciata)

Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare. Da questa parola deriva a sua volta la parola skimmer che è il dispositivo utilizzato per memorizzare i contenuti delle bande magnetiche delle carte di pagamento. Negli sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine), per leggere le relative carte elettroniche di pagamento ed in particolare per leggere il contenuto delle bande magneti  Continua >>

   
Ultima segnalazione
   
Gli ultimi casi di phishing internazionale segnalati da
 

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Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta con il ritorno di una particolare variante sino ad oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing via fax.I più attenti la riconosceranno subito, infatti oltre ad essere già stata utilizzata in passato sempre contro eBay, questa tecnica ha colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle passata versioni il phisher richiede una serie dettagliata di dati personali.Infatti oltre al solito username e password, e-mail e punteggio   Continua >>

   
 

Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il tentativo di far cadere in trappola i clienti di Banca di Roma, si tratta del secondo caso di phishing in poco meno di una settimana ai danni dell’istituto di credito romano.A differenza del suo predecessore caratterizzato da un testo credibile ed un italiano perfetto, quello odierno utilizza un e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più avranno sicuramente riconosciuto visto che questa finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.  Continua >>

     
 

Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34) la circolazione di un nuovo pericolosissimo tentativo di phishing che questa volta cerca di colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a destinare la somma riservata per i regali di natale per contribuire a rendere leucemie, linfomi e mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è stato un richiamo irresistibile per il phisher.   Continua >>

 

 

 

 

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