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  Normativa - Anti-Phishing Italia Stampa
   
 

Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (in Gazz. Uff., 21 giugno, n. 143). - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1).
(1) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (
art. 51, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a) , agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Articolo 2

Campo di applicazione.
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

Articolo 3

Informazioni per il consumatore.
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'
articolo 4.

Articolo 4

Conferma scritta delle informazioni.
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'
articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.

Articolo 5

Esercizio del diritto di recesso.
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'
articolo 4o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'
articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'
articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. È fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

Articolo 6

Esecuzione del contratto.
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'
articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Articolo 7

Esclusioni.
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

Articolo 8

Pagamento mediante carta.
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) , del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'
articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

Articolo 9

Fornitura non richiesta.
1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

Articolo 10

Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

Articolo 11

Irrinunciabilità dei diritti.
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.

Articolo 12

Sanzioni.
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6,9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all' articolo 10 , al Garante per la protezione dei dati personali (1) .
(1) Comma così dall'articolo 179 del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 13

Azioni collettive.
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Articolo 14

Foro competente.
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali.
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

All. 1.
ALLEGATO I TECNICHE DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D)
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).

Allegato 2

All. 2.
ALLEGATO II
SERVIZI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A)
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
 

 

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RAS Bank nuovamente vittima del phishing
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Approfondimenti
 

 
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia – 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)

Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno, quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che il phishing nazionale ha collezionato nel periodo 01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al 1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1° trimestre 2007
225 tentativi di phishing unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del 1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre mesi 
 Download rapporto

 

Phishing: chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non si riuscirà a dimostrare la responsabilità delle banche. E’ questo lo scontato quadro che esce da un interessante servizio di "Repubblica TV" andato in onda nella giornata di ieri, che vedeva come partecipanti esponenti dl sistema bancario, responsabili della Polizia Postale e legali. Il servizio partendo da un caso reale di truffa mette in luce lo "scarica barili" fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi sistemi di sicurezza basati su password numeriche, nei confronti dei truffati colpevoli di troppa ingenuità o come nel caso mostrato, dell’ignara vittima che senza aver fatto nulla si ritrova il proprio conto alleggerito di 4mila euro. Che con un altissima probabilità non rivedrà mai più. 
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo l’ennesima truffa
Circola in Rete da alcuni giorni una nuova offerta di lavoro, apparentemente collegata al fenomeno delle false società utilizzate per il riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv. Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link proposto l’utente viene trasportato in un apposito sito maligno all’interno del quale crederà di fornire i propri dati per candidarsi all’allettante posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero sito serve esclusivamente per il download del file  Continua >>

   

Caso Citibank: quando una vera e-mail si trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail per chiedervi di aggiornare il vostro username, password o numero di carta di credito. E’ questo il primo consiglio inneggiato da tutti colori i quali, noi compresi, hanno cercato di informare i navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E se la mia banca mi stesse realmente richiedendo di aggiornare i miei dati? chi ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO, soprattutto se la politica di sicurezza dell’istituto di credito sino al giorno prima professava il contrario.E’ questo, in sintesi, questo quello che è accaduto alla sede Australiana di Citibank, che nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i suoi clienti 
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Anche i dialers sono denunciabili on line. L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività del Commissariato di Ps on line, ad oggi i cittadini hanno sporto oltre 2500denunce, effettuato oltre 2800 segnalazioni ed inviato più di 5500 richieste di informazioni.Il sito ha registrato oltre 300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio Masciopinto nel corso di un’intervista rilasciata per il sito dell’associazione di consumatori MDC.La possibilità di effettuare le denunce alla polizia direttamente tramite internet, senza recarsi fisicamente in caserma, sta prendendo sempre più dimestichezza fra gli italiani.   Continua >>

   

Un 2007 all’insegno delle minacce informatiche: parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da fare per il 2007 non dimenticare di aggiungere "maggiore sicurezza informatica" perché se solo la metà delle previsioni fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e temo che lo faranno) ci aspetta un 2007 da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso note le sue previsioni su quali saranno le 10 principali minacce di sicurezza nel 2007 stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000 diverse tipologie di minacce note e altre non ancora identificate, è chiaro che il malware viene rilasciato sempre più da criminali professionisti e organizzati.
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Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3 arresti e 700 truffati

Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza nel corso dell’operazione, tutt’ora in corso, denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno stroncato l’attività criminale di tre truffatori italiani specializzati nei raggiri telematici.Lo scenario delle truffe era eBay ma anche appositi siti realizzati esclusivamente per allettare le potenziali vittime, che attratte dai prezzi scontatissimi non esitavano a pagare anticipatamente senza però ricevere nulla o quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro d’affari dei truffatori capaci anche di guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti i dettagli dell’operazione in questo articolo di Alessia Marani pubblicato su il Giornle.it:   Continua >>

 

Phishing: nuova tecnica e nuovi pericoli per gli utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto sino ad oggi, niente più e-mail che cercano di rassomigliare a vere comunicazioni, niente più siti clone, nessuna vulnerabilità da sfruttare, nessun filtro o software in grado di rilevare la truffa.Avrete così l’ultimo tentativo attualmente in circolazione. Ancora una volta contro eBay. Ancora una volta per colpire i risparmi dei navigatori della Rete italiani. Ma questa volta con una tecnica nuova ed altamente pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano tradotto, si presenta alla potenziale vittima come un normale messaggio privato inviato da un certo A. Mario, il cui indirizzo e-mail è già noto alla comunità di eBay sempre per attività illegali   Continua >>

 

hishing: all’asta domini clone pronti per la truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo, quello segnalato dalla F-Secure società finlandese operante nel settore della sicurezza informatica, che dopo una serie di controlli nei registri di due siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio ha scoperto oltre 30 false versione di importanti siti web appartenenti ad istituti di credito, società finanziarie e non, disponibili al migliore offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de, americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti web che cercano di rassomigliare agli originali, trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che con lo stesso principio di eBay   Continua >>

   
 

Skimming (strisciata)

Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare. Da questa parola deriva a sua volta la parola skimmer che è il dispositivo utilizzato per memorizzare i contenuti delle bande magnetiche delle carte di pagamento. Negli sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine), per leggere le relative carte elettroniche di pagamento ed in particolare per leggere il contenuto delle bande magneti  Continua >>

   
Ultima segnalazione
   
Gli ultimi casi di phishing internazionale segnalati da
 

Servizio momentaneamente sospeso

   
 

Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta con il ritorno di una particolare variante sino ad oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing via fax.I più attenti la riconosceranno subito, infatti oltre ad essere già stata utilizzata in passato sempre contro eBay, questa tecnica ha colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle passata versioni il phisher richiede una serie dettagliata di dati personali.Infatti oltre al solito username e password, e-mail e punteggio   Continua >>

   
 

Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il tentativo di far cadere in trappola i clienti di Banca di Roma, si tratta del secondo caso di phishing in poco meno di una settimana ai danni dell’istituto di credito romano.A differenza del suo predecessore caratterizzato da un testo credibile ed un italiano perfetto, quello odierno utilizza un e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più avranno sicuramente riconosciuto visto che questa finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.  Continua >>

     
 

Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34) la circolazione di un nuovo pericolosissimo tentativo di phishing che questa volta cerca di colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a destinare la somma riservata per i regali di natale per contribuire a rendere leucemie, linfomi e mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è stato un richiamo irresistibile per il phisher.   Continua >>

 

 

 

 

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