Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (in Gazz. Uff., 21
giugno, n. 143). - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza (1). (1) A partire dal 1°
gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire
nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di
conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal
1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel
presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art.
51, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213).
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si
intende per: a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che,
per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso; b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai
contratti di cui alla lettera a) , agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta; c) fornitore: la persona fisica o
giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività
professionale; d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che,
senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato
nell'allegato I; e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica
o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel
mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a
distanza.
Articolo 2
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto si
applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti: a) relativi ai servizi
finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II; b)
conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o
ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione; e)
conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Articolo 3
Informazioni per il consumatore.
1. In tempo utile,
prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve
ricevere le seguenti informazioni: a) identità del fornitore e, in caso di
contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del
fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c)
prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d)
spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso
ai sensi dell'articolo 5, comma 3; g) modalità e tempi di restituzione o di
ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo
dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su
una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell'offerta
e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o
periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in
materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In
caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del
contratto. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove
il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella
stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo
4.
Articolo 4
Conferma scritta delle informazioni.
1. Il
consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo
3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche
le seguenti informazioni: a) un'informazione sulle condizioni e le modalità
di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo
5, inclusi i casi di cui all'articolo
5, comma 2; b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore può presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di
assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di
recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un
anno. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano
fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il
consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del
fornitore cui poter presentare reclami.
Articolo 5
Esercizio del diritto di recesso.
1. Il consumatore
ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità
e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi
decorrente: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo
4o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre
mesi dalla conclusione stessa; b) per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli
obblighi di cui all'articolo
4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa. 2. Nel caso in cui il
fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo
4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e
decorre: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto. 3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti: a)
di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma
1; b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano
di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; d) di fornitura di prodotti
audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore; e)
di fornitura di giornali, periodici e riviste; f) di servizi di scommesse e
lotterie. 4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 5. Qualora
sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a
metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata,
secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. 6. Le uniche spese
dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del
presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente,
ove espressamente previsto dal contratto a distanza. 7. Se il diritto di
recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del
presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile
e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. 8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. È fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal
terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Articolo 6
Esecuzione del contratto.
1. Salvo diverso accordo
tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al fornitore. 2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione
da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene
o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1,
informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo
4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte
per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi
prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore
e qualità equivalenti o superiori.
Articolo 7
Esclusioni.
1. Gli
articoli
3,
4,
5 e il comma 1 dell'articolo
6 non si applicano: a) ai contratti di fornitura di generi alimentari,
di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al
domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro,
da distributori che effettuano giri frequenti e regolari; b) ai contratti di
fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al
tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si
impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.
Articolo 8
Pagamento mediante carta.
1. Il consumatore può
effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di
pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e) , del presente decreto legislativo. 2. L'istituto
di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei
quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da
parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo
12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 5
luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Articolo 9
Fornitura non richiesta.
1. È vietata la fornitura di
beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso
in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. 2. Il consumatore
non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Articolo 10
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza.
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono,
della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore. 2.
Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Articolo 11
Irrinunciabilità dei diritti.
1. I diritti attribuiti
al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. È nulla
ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto. 2.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa
da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le
condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Articolo 12
Sanzioni.
1. Fatta salva l'applicazione della legge
penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle
norme di cui agli
articoli
3,
4,
6,9
e
10
del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo
5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della
legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri
di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo
13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in
cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale, ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'
articolo
10 , al Garante per la protezione dei dati personali (1) . (1) Comma
così dall'articolo 179 del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 13
Azioni collettive.
1. In relazione alle disposizioni
del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti
sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
ai sensi dell'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Articolo 14
Foro competente.
1. Per le controversie civili
inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio
del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 15
Disposizioni transitorie e finali.
1. Il contratto a
distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo. 2.
Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal
decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo
9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli
articoli
18 e
19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni
più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
All. 1. ALLEGATO I TECNICHE DI COMUNICAZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D) stampati senza
indirizzo; stampati con indirizzo; lettera circolare; pubblicità stampa
con buono d'ordine; catalogo; telefono con intervento di un
operatore; telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico
di chiamata, audiotext); radio; videotelefono (telefono con
immagine); teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o
schermo sensibile al tatto; posta elettronica; fax; televisore,
(teleacquisto, televendita).
Allegato 2
All. 2. ALLEGATO II SERVIZI FINANZIARI DI
CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) servizi d'investimento; operazioni
di assicurazione e di riassicurazione; servizi bancari; operazioni
riguardanti fondi di pensione; servizi riguardanti operazioni a termine o di
opzione. Tali servizi comprendono in particolare: i servizi di
investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società
di investimenti collettivi; i servizi che rientrano nelle attività che
beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della
seconda direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle attività di
assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva
73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla direttiva
64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
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Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
Continua >>
Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
Continua >>
Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line