DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n.
123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). - Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in
materia di trattamento dei dati personali; VISTO l'articolo 26 della legge 3
febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
2002); VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni; VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali; VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati; VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003; SENTITO il Garante per la
protezione dei dati personali; ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ___ giugno 2003; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni; EMANA il seguente
decreto legislativo:
Articolo 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
Art.
1 1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Articolo 2
(Finalità)
Art. 2 1. Il presente testo unico, di
seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 2. Il
trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di
tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi
di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il
loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Articolo 3
(Principio di necessità nel trattamento dei
dati)
Art. 3 1. I sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Articolo 4
(Definizioni)
Art. 4 1. Ai fini del presente
codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) "dati
identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e)
"dati giudiziari!, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità
di imputato o di indagato ai sensi degli
articoli 60 e
61 del codice di procedura
penale; f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali; h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato",
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) 'banca di
datì, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti; q) "Garante", l'autorità di cui
all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Ai fini
del presente codice si intende, inoltre, per: a) 'comunicazione elettronicà,
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse
le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o
identificabile; b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale; c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato; d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) "servizio di
comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) "abbonato",
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h)
"dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) "'servizio a valore
aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico
o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione; m) "'posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si
intende, altresì, per: a) 'misure minimè, il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31; b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) "autenticazione
informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la
verifica anche indiretta dell'identità; d) "'credenziali di autenticazione",
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad
essa univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione informatica; e)
"parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad
una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri
dati in forma elettronica; f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti; g)
"sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che
abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in
funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 4. Ai fini del
presente codice si intende per: a) "scopi storici", le finalità di studio,
indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato; b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici; c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
Articolo 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 5 1. Il
presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti
all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in
un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato. 2. Il presente codice
si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali. 3. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli
15 e
31.
Articolo 6
(Disciplina del trattamento)
Art. 6 1. Le
disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti
di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Articolo 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti)
Art. 7 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Articolo 8
(Esercizio dei diritti)
Art. 8 1. I diritti di cui
all'articolo
7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo. 2. I diritti di cui all'articolo
7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile
o con ricorso ai sensi dell'articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle
disposizioni del
decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio; b) in base alle disposizioni del
decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla
tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7
dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o
altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; h) ai sensi
dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge
1° aprile 1981, n. 121. 3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f),
provvede nei modi di cui agli
articoli
157,
158
e
159
e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei
modi di cui all'articolo
160. 4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo
che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
Articolo 9
(Modalità di esercizio)
Art. 9 1. La richiesta
rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal
caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo
7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o
per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione,
anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia
di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in
base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 5. La richiesta di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni
Articolo 10
(Riscontro all'interessato)
Art. 10 1. Per
garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per
elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le modalità e a
ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico. 2. I dati sono estratti a
cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. 3. Salvo che
la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende
tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o
ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo
84, comma 1. 4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i
dati personali richiesti. 5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che
la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso
l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato. 7. Quando, a seguito della richiesta
di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico. 8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che
può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere
chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è
richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è
corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta
di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro
e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Articolo 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
Art.
11 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo
lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario,
aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Articolo 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
Art.
12 1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati
personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto. 2. I codici sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto
del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente
codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal
Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo
139.
Articolo 13
(Informativa)
Art. 13 1. L'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi; e) i diritti di cui all'articolo
7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di
un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità
di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali
non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al
comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla
legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Articolo 14
(Definizione di profili e della personalità
dell'interessato)
Art. 14 1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. 2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla
base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento
di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate
dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo
17.
Articolo 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
Art.
15 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo
11.
Articolo 16
(Cessazione del trattamento)
Art. 16 1. In caso di
cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a)
distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
12. 2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali è priva di effetti.
Articolo 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
Art.
17 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure
ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 2. Le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione
dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
Articolo 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici)
Art. 18 1. Le disposizioni del presente capo
riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2.
Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel
trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti
dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché
dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per
gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo
25 in tema di comunicazione e diffusione.
Articolo 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari)
Art. 19 1. Il trattamento da parte di
un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo
18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo
preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico
ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o
di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere
iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo
39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Articolo 20
(Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili)
Art. 20 1. Il trattamento dei dati sensibili da
parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono
essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo
22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo
154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non
è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo
26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito
solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici
i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4.
L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è
aggiornata e integrata periodicamente.
Articolo 21
(Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari)
Art. 21 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità
di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'articolo
20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Articolo 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)
Art. 22 1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo
13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede
gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari. 3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione
dell'articolo
11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari,
nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che
i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o
di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li
rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 7. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma
6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio
di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad
effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo
14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In
ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione
di legge. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Articolo 23
(Consenso)
Art. 23 1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Articolo 24
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso)
Art. 24 1. Il consenso non è richiesto, oltre che
nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo
82, comma 2; f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale; g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; h) con
esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per
il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13; i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Articolo 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
Art. 25 1.
La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati
personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo
11, comma 1, lettera e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. È fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze
di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza
o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo
58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Articolo 26
(Garanzie per i dati sensibili)
Art. 26 1. I dati
sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare. 3. Il comma 1 non si applica al
trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi
organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano
diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; b) dei dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o
di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria. 4. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a)
quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13; b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo
82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i
dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto
deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all'articolo
111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Articolo 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
Art. 27 1. Il
trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici
è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
Articolo 28
(Titolare del trattamento)
Art. 28 1. Quando il
trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità
e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Articolo 29
(Responsabile del trattamento)
Art. 29 1. Il
responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il
responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti. 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Articolo 30
(Incaricati del trattamento)
Art. 30 1. Le
operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite. 2. La designazione è effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale
anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale
è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti
all'unità medesima.
Articolo 31
(Obblighi di sicurezza)
Art. 31 1. I dati
personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Articolo 32
(Particolari titolari)
Art. 32 1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio
esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non
consentita. 2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normativa vigente. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione
delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e
2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 33
(Misure minime)
Art. 33 1. Nel quadro dei più
generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono
comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai
sensi dell'articolo
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.
Articolo 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
Art. 34 1.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c)
utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche
di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Articolo 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici)
Art. 35 1. Il trattamento di dati personali
effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
o alle unità organizzative; b) previsione di procedure per un'idonea custodia
di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti
in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Articolo 36
(Adeguamento)
Art. 36 1. Il disciplinare tecnico
di cui all'allegato
B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica
e all'esperienza maturata nel settore.
Articolo 37
(Notificazione del trattamento)
Art. 37 1. Il
titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o
dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una
rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o
alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e
monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita
sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili
registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e
altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 2. Il Garante può
individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura
dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo
17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei
trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare
detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione. 3. La
notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta
il trasferimento all'estero dei dati. 4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica,
anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Articolo 38
(Modalità di notificazione)
Art. 38 1. La
notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del
trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della
durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. 2. La notificazione è validamente
effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello
predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche
per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione. 3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso
convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente,
anche presso associazioni di categoria e ordini professionali. 4. Una nuova
notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o
al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione
medesima. 5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla
normativa vigente. 6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo
37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
Articolo 39
(Obblighi di comunicazione)
Art. 39 1. Il titolare
del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze: a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione; b)
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma
di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo
110, comma 1, primo periodo. 2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai
sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva
del Garante. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all'articolo
38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Articolo 40
(Autorizzazioni generali)
Art. 40 1. Le
disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante
sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 41
(Richieste di autorizzazione)
Art. 41 1. Il
titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se
il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative
prescrizioni. 2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche
modalità del trattamento lo giustificano. 3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e
reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo
38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere
trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata. 4. Se il richiedente
è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine
di quarantacinque giorni di cui all'articolo
26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto. 5. In presenza di particolari circostanze, il
Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Articolo 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
Art.
42 1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in
modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra
gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo
stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Articolo 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
Art.
43 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando: a)
l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di
dati sensibili, in forma scritta; b) è necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato; c) è necessario per la salvaguardia di
un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai
sensi degli
articoli
20 e
21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di
un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2; e) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla
legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale; f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h)
il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Articolo 44
(Altri trasferimenti consentiti)
Art. 44 1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato
dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato: a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la
Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea
garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali
offrono garanzie sufficienti.
Articolo 45
(Trasferimenti vietati)
Art. 45 1. Fuori dei casi
di cui agli
articoli
43 e
44,
il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del
Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela
delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
Articolo 46
(Titolari dei trattamenti)
Art. 46. 1. Gli uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura,
gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei
trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite
per legge o regolamento. 2. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od
oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui
il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di
cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato
C) con decreto del Ministro della giustizia.
Articolo 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
Art. 47. 1.
In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice: a)
articoli
9,
10,
12,
13
e
16,
da
18
a
22,
37,
38,
commi da 1 a 5, e da
39
a
45;
b) articoli da
145
a
151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive
su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Articolo 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
Art. 48. 1.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli
3 e
11
del presente codice.
Articolo 49
(Disposizioni di attuazione)
Art. 49. 1. Con
decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del
decreto
del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente
codice nella materia penale e civile.
Articolo 50
(Notizie o immagini relative a minori)
Art. 50. 1.
Il divieto di cui all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in
materie diverse da quella penale.
Articolo 51
(Principi generali)
Art. 51. 1. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono
resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal
presente capo.
Articolo 52
(Dati identificativi degli interessati)
Art.
52. 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la
redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per
motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale
della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso
di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o
adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia
apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità
degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione
degli estremi del presente articolo: 'In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi di.....'. 4. In caso di diffusione
anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni
caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri
dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti
in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito
di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al
comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell'articolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte. 7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è
ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali.
Articolo 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
Art.
53. 1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente
il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice: a)
articoli
9,
10,
12,
13
e
16,
da
18
a
22,
37,
38,
commi da 1 a 5, e da
39
a
45;
b) articoli da145
a
151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Articolo 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
Art.
54. 1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di
polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli
organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli
3 e
11.
Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere
del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche
al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo
53. 2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo
articolo
53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo. 3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo
11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo
53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei
dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del
casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della
giustizia di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche
di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo
53. 4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui all'articolo
11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti
effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o
integrazioni dei documenti che li contengono.
Articolo 55
(Particolari tecnologie)
Art. 55. 1. Il
trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo
17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Articolo 56
(Tutela dell'interessato)
Art. 56. 1. Le
disposizioni di cui all'articolo
10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel
Centro elaborazione dati di cui all'articolo
53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici
o comandi di polizia.
Articolo 57
(Disposizioni di attuazione)
Art. 57. 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del
presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità
di cui all'articolo
53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia,
anche ad integrazione e modifica del
decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica
finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o
alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi; b) all'aggiornamento periodico dei dati,
anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi
e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; c) ai presupposti
per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo
11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione
separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo; d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione
alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché
alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i
provvedimenti sono adottati; e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche
all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla
loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge; f) all'uso di
particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
Articolo 58
(Disposizioni applicabili)
Art . 58. 1. Ai
trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli
3,
4
e
6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di
Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli
articoli
da 1 a
6,
11,
14,
15,
31,
33,
58,
154,
160
e
169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni
di cui agli
articoli
37,
38
e
163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del
presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
Articolo 59
(Accesso a documenti amministrativi)
Art . 59. 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa
tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla
legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per
ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di
trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante
interesse pubblico.
Articolo 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale)
Art .60. 1. Quando il trattamento concerne dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con
la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
Art .61. 1. Il
Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o
documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo
11. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti
in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono
essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo
19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può
essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. 3. L'ordine o
collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi
ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e
non eccedenti in relazione all'attività professionale. 4. A richiesta
dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi
notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni
professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere
incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente
anche a convegni o seminari.
Articolo 62
(Dati sensibili e giudiziari)
Art. 62. 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti
di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Articolo 63
(Consultazione di atti)
Art .63. 1. Gli atti dello
stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti
previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero)
Art. 64. 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato. 2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è
ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili: a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari; b) al riconoscimento del diritto
di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie; c) in
relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale. 3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di
cui all'articolo
154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Articolo 65
(Diritti politici e pubblicità dell'attività di
organi)
Art .65. 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di: a) elettorato
attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della
segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici. 2. I
trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1
sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità; c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da
cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; d)
l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa
popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi
politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici. 3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a),
in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche,
alle cariche istituzionali e agli organi eletti. 4. Ai fini del presente
articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili: a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari; b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di
controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato
elettivo. 5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al
comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Articolo 66
(Materia tributaria e doganale)
Art .66. 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le attività dei soggetti pubblici dirette all' applicazione, anche tramite i
loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane. 2. Si considerano inoltre di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle
violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione
forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei
rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione
ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli
immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Articolo 67
(Attività di controllo e ispettive)
Art .67. 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità di: a) verifica della legittimità, del buon andamento,
dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di
detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia
per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni
di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b)
accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati
sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di
controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
65, comma 4.
Articolo 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
Art .68. 1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 2. Si intendono ricompresi fra
i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione: a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia; b) alle elargizioni di contributi previsti dalla
normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive; c) alla
corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in
favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti; d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile; e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale; f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti; g) al
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria. 3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
Articolo 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
Art
.69. 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di
onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti
di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio
e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Articolo 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
Art
.70. 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articoli
20 e
21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di
registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale. 2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico
le finalità di applicazione della
legge 8
luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di
obiezione di coscienza.
Articolo 71
(Attività sanzionatorie e di tutela)
Art .71. 1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità: a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi; b) volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater
del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di
un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del
processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale. 2. Quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere,
di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 72
(Rapporti con enti di culto)
Art .72. 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di
culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Articolo 73
(Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale)
Art .73. 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a: a) interventi
di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri
soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare; b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; c)
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie; d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale; e) compiti di vigilanza per affidamenti
temporanei; f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi; g) interventi in tema di barriere architettoniche. 2.
Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità: a) di gestione di asili nido; b) concernenti la gestione di
mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale
didattico; c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e
manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo
pubblico; d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica; e) relative alla leva militare; f) di polizia amministrativa
anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo
53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e
ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo; g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; h) in materia di
protezione civile; i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro,
in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro; l) dei difensori civici regionali e locali.
Articolo 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici)
Art .74. 1. I contrassegni rilasciati a qualunque
titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono
essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai
quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della
sola visione del contrassegno. 2. Le generalità e l'indirizzo della persona
fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non
consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di
esibizione o necessità di accertamento. 3. La disposizione di cui al comma 2
si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro
documento. 4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico
limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del
decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Articolo 75
(Ambito applicativo)
Art. 75. 1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Articolo 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici)
Art. 76. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie
e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo
85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: a)
con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se
il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; b)
anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se
la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività. 2.
Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità
semplificate di cui al capo II. 3. Nei casi di cui al comma 1
l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità.
Articolo 77
(Casi di semplificazione)
Art. 77 1. Il presente
capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma
2: a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo
13, commi 1 e 4; b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo
76; c) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalità
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili: a) dagli organismi sanitari
pubblici; b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie; c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo
80.
Articolo 78
(Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra)
Art. 78. 1. Il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento
dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili
gli elementi indicati nell'articolo
13, comma 1. 2. L'informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. 3. L'informativa
può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed
è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con
eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal
Garante ai sensi dell'articolo
13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a
particolari caratteristiche del trattamento. 4. L'informativa, se non è
diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da
altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,
che: a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; b) fornisce
una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; c) può
trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in
forma associata; d) fornisce farmaci prescritti; e) comunica dati
personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile. 5.
L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati: a) per scopi scientifici,
anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di
medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; b)
nell'ambito della teleassistenza o telemedicina; c) per fornire altri beni o
servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Articolo 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
Art.
79 1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle
modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli
articoli
78 e
81
in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti
ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le
strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e
tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità
che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato. 3. Le modalità semplificate di cui agli
articoli
78 e
81
possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle
strutture facenti capo alle aziende sanitarie. 4. Sulla base di adeguate
misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui
al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo
80.
Articolo 80
(Informativa da parte di altri soggetti
pubblici)
Art. 80 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo
79, possono avvalersi della facoltà di fornire un' unica informativa per una
pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi
diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i
competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario
o della prevenzione e sicurezza del lavoro. 2. L'informativa di cui al comma
1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al
pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e
mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il
consenso degli interessati.
Articolo 81
(Prestazione del consenso)
Art. 81 1. Il consenso
al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è
necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può
essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con
annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e
all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli
articoli
78,
79
e
80. 2.
Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dellarticolo
78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso
conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo
78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa
ai sensi del medesimo comma.
Articolo 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica)
Art. 82 1. L'informativa e il consenso al trattamento
dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale
la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. L'informativa e il
consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: a) impossibilità
fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato; b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la
salute o l'incolumità fisica dell'interessato. 3. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può
essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia. 4. Dopo il raggiungimento della maggiore età
l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una
nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Articolo 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati)
Art. 83 1. I soggetti di cui agli
articoli
78,
79
e
80
adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e
dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei
dati sensibili e di misure minime di sicurezza. 2. Le misure di cui al comma
1 comprendono, in particolare: a) soluzioni volte a rispettare, in relazione
a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo
di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa; b)
l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale
uso di apparati vocali o di barriere; c) soluzioni tali da prevenire, durante
colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute; d) cautele volte ad evitare che le prestazioni
sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti; e)
il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica
e in ogni operazione di trattamento dei dati; f) la previsione di opportuni
accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di
una prestazione di pronto soccorso; g) la formale previsione, in conformità
agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate
modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente
gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime
di volontà; h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza
di un particolare stato di salute; i) la sottoposizione degli incaricati che
non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe
al segreto professionale.
Articolo 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
Art. 84 1.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati
personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. 2. Il titolare o
il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e
cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Articolo 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
Art.
85 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli
altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività: a)
attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale; b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione
di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; d) attività
certificatorie; e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; f)
le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché
alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della
legge 4
maggio 1990, n. 107; g) instaurazione, gestione, pianificazione e
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 2. Il comma 1 non si applica
ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità
di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o
della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al
consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo
76. 3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità,
anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta. 4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente
le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi
delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio
dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Articolo 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
Art.
86 1. Fuori dei casi di cui agli
articoli
76 e
85,
si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di: a) tutela sociale della maternità e di
interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle
svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per
l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di
interruzione della gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con
particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi
di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative
previste; c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di: 1) accertare l'handicap
ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto
personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni; 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge; 3) realizzare comunità-alloggio e
centri socio riabilitativi; 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. 2. Ai
trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
85, comma 4.
Articolo 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale)
Art. 87 1. Le ricette relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono
redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere
di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al
controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme
deontologiche applicabili. 2. Il modello cartaceo per le ricette di
medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del
decreto
del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo
2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3. 3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone
del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi
dei commi 4 e 5. 4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal
modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per
una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco. 5.
Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3
anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità. 6. Con decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una
ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche
a modelli non cartacei.
Articolo 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale)
Art. 88 1. Nelle prescrizioni cartacee di
medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono
indicate. 2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua
identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del
medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Articolo 89
(Casi particolari)
Art. 89 1. Le disposizioni del
presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. 2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento
che non ne richiede l'utilizzo.
Articolo 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo)
Art. 90 1. Il trattamento dei dati genetici da
chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità. 2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da
includere nell'informativa ai sensi dell'articolo
13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e
dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono
essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi
al medesimo trattamento per motivi legittimi. 3. Il donatore di midollo
osseo, ai sensi della
legge 6
marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia
nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Articolo 91
(Dati trattati mediante carte)
Art. 91 1. Il
trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la
carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito
se necessario ai sensi dell'articolo
3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi
di cui all'articolo
17.
Articolo 92
(Cartelle cliniche)
Art. 92 1. Nei casi in cui
organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica
in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri. 2. Eventuali richieste di presa visione o
di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria ai sensi dell'articolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Articolo 93
(Certificato di assistenza al parto)
Art. 93 1. Ai
fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo
109. 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse,
in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi
alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le
opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Articolo 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario)
Art. 94 1. Il trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo
3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti
alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi
di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso: a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (Ispesl), di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n.
308; b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; c) il registro nazionale delle
malattie rare di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della
legge 6
marzo 2001, n. 52; e) gli schedari dei donatori di sangue di cui
all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Articolo 95
(Dati sensibili e giudiziari)
Art. 95 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale,
superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in
forma integrata.
Articolo 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
Art.
96 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo
13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le
predette finalità. 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano
altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi
e certificati.
Articolo 97
(Ambito applicativo)
Art. 97 1. Il presente titolo
disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici.
Articolo 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
Art.
98 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici: a) per
scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione
dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, secondo quanto disposto dal
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice; b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi
del
decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; c) per
scopi scientifici.
Articolo 99
(Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento)
Art. 99 1. Il trattamento di dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati. 2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o
scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti
o trattati. 3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Articolo 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
Art.
100 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in
campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università
e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di
studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o
giudiziari. 2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera a). 3. I dati di cui al presente articolo non
costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7
agosto 1990, n. 241. 4. I dati di cui al presente articolo possono
essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono
comunicati o diffusi.
Articolo 101
(Modalità di trattamento)
Art. 101 1. I dati
personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare
atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo
11. 2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali
diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi
scopi. 3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o
attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Articolo 102
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona
condotta) 1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo
12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
storici. 2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare: a) le regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente
codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica; b) le particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato
dall'utente della prevista diffusione di dati; c) le modalità di applicazione
agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati
a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per
la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella
diffusione.
Articolo 103
(Consultazione di documenti conservati in
archivi)
Art. 103 1. La consultazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati è disciplinata dal
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Articolo 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici)
Art. 104 1. Le disposizioni del presente capo si
applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili,
per scopi scientifici. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo,
in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione
al progresso tecnico.
Articolo 105
(Modalità di trattamento)
Art. 105 1. I dati
personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere
utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,
né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 2. Gli scopi statistici
o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo
13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni. 3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di
cui all'articolo
106sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto
di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente. 4. Per il
trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati
raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando
richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo
106.
Articolo 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
Art.
106 1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo
12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
statistici o scientifici. 2. Con i codici di cui al comma 1 sono
individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal
decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per
altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare: a) i
presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti,
fuori dai casi previsti dal medesimo
decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi
statistici o scientifici; b) per quanto non previsto dal presente codice,
gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da
rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento
di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per
la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del
Consiglio d'Europa; c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico; d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo
24, comma 1, lettera i), e
43,
comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni; e) modalità semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili; f) le
regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da
impartire al personale incaricato; g) le misure da adottare per favorire il
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di
sicurezza di cui all'articolo
31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte
di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata
degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per
scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo
44, comma 1, lettera a); h) l'impegno al rispetto di regole di condotta
degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
Articolo 107
(Trattamento di dati sensibili)
Art. 107 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo
20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di
dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità
semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo
106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi
dell'articolo
40.
Articolo 108
(Sistema statistico nazionale)
Art. 108 1. Il
trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema
statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di
buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo
106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal
decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel
programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei
relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del medesimo decreto.
Articolo 109
(Dati statistici relativi all'evento della
nascita)
Art. 109 1. Per la rilevazione dei dati statistici
relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al
decreto
del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche
determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della
salute, dell'interno e il Garante.
Articolo 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
Art.
110 1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo
medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è
prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari
ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è
oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo
40. 2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo
7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi
ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi
sul risultato della ricerca.
Articolo 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
Art.
111 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali
effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per
l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli
annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo
113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Articolo 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
Art.
112 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli
20 e
21,
le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: a)
applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari
opportunità; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere ad
obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo,
nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale
in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali; e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia sindacale; f) applicare, anche da
parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di
previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione
del
decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo
23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere
attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e
contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che
regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei
casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi; l)
gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia
di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti; m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale; n) svolgere l'attività di indagine e
ispezione presso soggetti pubblici; o) valutare la qualità dei servizi resi e
dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m),
n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non
consentire l'individuazione dell'interessato.
Articolo 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
Art. 113 1. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo
8 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Articolo 114
(Controllo a distanza)
Art. 114 1. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo
4 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Articolo 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
Art. 115 1.
Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di
lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e
della sua libertà morale. 2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Articolo 116
(Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato)
Art. 116 1. Per lo svolgimento delle
proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito
del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati
degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo
23. 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
Articolo 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
Art.
117 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di
cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti
al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti
da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire
la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Articolo 118
(Informazioni commerciali)
Art. 118 1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'
articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei
dati raccolti e comunicati.
Articolo 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
Art.
119 1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati
personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo
117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Articolo 120
(Sinistri)
Art. 120 1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con
proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di
dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché
le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione. 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al
comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni dell'articolo
2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
Articolo 121
(Servizi interessati)
Art. 121 1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazioni.
Articolo 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente)
Art. 122 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è
vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un
utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni
dell'utente. 2. Il codice di deontologia di cui all'articolo
133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei
modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione
della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o
dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica
nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla
base di una previa informativa ai sensi dell'articolo
13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la
durata del trattamento.
Articolo 123
(Dati relativi al traffico)
Art. 123 1. I dati
relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di
una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 2. Il trattamento dei dati relativi
al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero
di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del
pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per
la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato
o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che
è revocabile in ogni momento. 4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo
13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei
dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del
medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 5. Il trattamento dei
dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo
30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o
della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata. 6. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 124
(Fatturazione dettagliata)
Art. 124 1. L'abbonato
ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di
spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero
selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione. 2. Il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente
ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità
alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di
debito o carte prepagate. 3. Nella documentazione inviata all'abbonato
relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le
modalità alternative alla fatturazione. 4. Nella fatturazione all'abbonato
non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini
di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a
periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi
delle comunicazioni in questione. 5. Il Garante, accertata l'effettiva
disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Articolo 125
(Identificazione della linea)
Art. 125 1. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea. 2. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti. 3. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale
indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita,
di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante. 4.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea collegata all'utente chiamante. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle
chiamate provenienti da tali Paesi. 6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità
previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 126
(Dati relativi all'ubicazione)
Art. 126 1. I dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli
utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo
se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio
consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari
per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 2. Il fornitore
del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati
sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di
quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per
la prestazione del servizio a valore aggiunto. 3. L'utente e l'abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del
trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna
trasmissione di comunicazioni. 4. Il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e
3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo
30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la
fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
Articolo 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
Art. 127 1.
L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della
rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. 2.
La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore. 3. I dati conservati
ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di
utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.
Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai
costi effettivamente sopportati. 4. Il fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea,
l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante,
nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o
dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere
chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
Art.
128 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
Articolo 129
(Elenchi di abbonati)
Art. 129 1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo
154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in
riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee
modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo
7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione
delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato
per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora
il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.
Articolo 130
(Comunicazioni indesiderate)
Art. 130 1. L'uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso
dell'interessato. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service)
o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 3. Fuori dei casi di cui ai
commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi
degli
articolo
23 e24
. 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate
di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta
e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di
cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento
al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 5. È vietato in ogni caso
l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza
fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui all'articolo
7 . 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di
comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure
praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati
inviate le comunicazioni.
Articolo 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
Art. 131 1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. 2.
L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo. 3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso
della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della
conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Articolo 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
(1)
Art. 132 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal
fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei
reati . 2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per
esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'
articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale , nonché dei
delitti in danno di sistemi informatici o telematici . 3. Entro il termine di
cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato,
della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può
richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al
proprio assistito con le modalità indicate dall' articolo 391-quater del codice
di procedura penale , ferme restando le condizioni di cui all' articolo 8 ,
comma 2, lettera f). per il traffico entrante . 4. Dopo la scadenza del
termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l' acquisizione dei dati, con
decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di
cui all' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici . 5. Il
trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell' articolo 17 , volti anche a : a) prevedere in ogni
caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all'allegato b); b) disciplinare le
modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui
al comma 1; c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di
specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui
al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al
comma 4 e all' articolo 7 ; d) indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2. (1) Articolo
sostituito dall'articolo 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in
legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Articolo 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
Art.
133 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica,
con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione
elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati
personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare
attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per
favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi
utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo
11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la
qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
Articolo 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
Art.
134 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di
rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme
semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la
correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo
11.
Articolo 135
PROFILI GENERALI
Art. 135 1. Il Garante promuove,
ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla
legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla
legge.
Articolo 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero)
Art. 136 1. Le disposizioni del presente titolo si
applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b)
effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli
articoli
26 e
33
della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
Articolo 137
(Disposizioni applicabili)
Art. 137 1. Ai
trattamenti indicati nell'articolo
136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a)
all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo
26; b) alle garanzie previste dall'articolo
27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero,
contenute nel Titolo VII della Parte I. 2. Il trattamento dei dati di cui al
comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli
articoli
23 e
26. 3.
In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo
136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di
cui all'articolo
2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Articolo 138
(Segreto professionale)
Art. 138 1. In caso di
richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo
7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Articolo 139
(Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche)
Art. 139 1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo
12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo
136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche
prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
13. 2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire. 3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta
del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a
quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione. 4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo
12. 5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera c).
Articolo 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
Art.
140 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per
manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler
ricevere determinate comunicazioni.
Articolo 141
(Forme di tutela)
Art. 141 1. L'interessato può
rivolgersi al Garante: a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti
dall'articolo
142, per rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento di dati personali; b) mediante segnalazione, se non è
possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al
fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima; c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di
cui all'articolo
7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione
III del presente capo.
Articolo 142
(Proposizione dei reclami)
Art. 142 1. Il reclamo
contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
cir-costanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e
delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. 2. Il reclamo è sottoscritto
dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo
9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il
reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e
l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche
tramite posta elettronica, telefax o telefono. 3. Il Garante può predisporre
un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la
disponibilità con strumenti elettronici.
Articolo 143
(Procedimento per i reclami)
Art. 143 1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e
sus-sistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima
della defi-nizione del procedimento: a) prima di prescrivere le misure di cui
alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può
invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente; b) prescrive al titolare le misure opportune o
necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c)
dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati; d) può vietare in tutto o in parte il
trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si
pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. 2. I
provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Articolo 144
(Segnalazioni)
Art. 144 1. I provvedimenti di cui
all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di
cui all'articolo
141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche
prima della definizione del procedimento.
Articolo 145
(Ricorsi)
Art. 145 1. I diritti di cui all'articolo
7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso
al Garante. 2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stes-se parti, è stata già adita l'autorità
giudiziaria. 3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per
il medesimo oggetto.
Articolo 146
(Interpello preventivo)
Art. 146 1. Salvi i casi
in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata
avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo
8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero
è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale. 2. Il riscontro
alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, se le
operazioni necessarie per un integrale riscon-tro alla richiesta sono di
particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine
per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Articolo 147
(Presentazione del ricorso)
Art. 147 1. Il ricorso
è proposto nei confronti del titolare e indica: a) gli estremi identificativi
del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove
conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7; b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo
8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima; c) gli elementi posti a fondamento
della domanda; d) il provvedimento richiesto al Garante; e) il domicilio
eletto ai fini del procedimento. 2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente
o dal procuratore speciale e reca in allegato: a) la copia della richiesta
rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1; b) l'eventuale procura; c) la prova del versamento dei
diritti di segreteria. 3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione
utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio
di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono. 4. Il ricorso è rivolto al Garante e la
relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la
sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore
speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai
sensi dell'articolo 83 del
codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla
normativa vigente. 5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso
con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità
relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento
prescritte ai sensi dell'articolo
38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del
Garante.
Articolo 148
(Inammissibilità del ricorso)
Art. 148 1. Il
ricorso è inammissibile: a) se proviene da un soggetto non legittimato; b)
in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli
145 e
146; c)
se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo
147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal
procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma
2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione
dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presen-tato al momento in cui
il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio. 2. Il Garante determina i casi
in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Articolo 149
(Procedimento relativo al ricorso)
Art. 149 1.
Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il
ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo
7, ove indicato nel ricorso. 2. In caso di adesione spontanea è
dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato
in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso,
posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche
parzialmente. 3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il
medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche mediante idonea tecnica audiovisiva. 4. Nel procedimento il ricorrente
può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito
di eccezioni formulate dal titolare. 5. Il Garante può disporre, anche
d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone
precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione ed è
comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente
o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre
in ordine all'anticipazione delle spese della perizia. 6. Nel procedimento,
il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un
procuratore o da altra persona di fiducia. 7. Se gli accertamenti risultano
particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta
giorni di cui all'articolo
150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori
quaranta giorni. 8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo
150, comma 2 e dall'articolo
151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha
inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all'articolo
146, comma 1, e non preclude l'adozione dei menti di cui all'
articolo
150, comma 1.
Articolo 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
Art. 150 1.
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere
adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149,
comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente
a tale decisione. 2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data
di presentazione, equivale a rigetto. 3. Se vi è stata previa richiesta di
taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso,
posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente
per giusti motivi. 4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato
dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio
eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle
parti anche mediante posta elettronica o telefax. 5. Se sorgono difficoltà o
contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2,
il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di
altri organi dello Stato. 6. In caso di mancata opposizione avverso il
provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo
rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo
esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e
475 del codice di procedura
civile.
Articolo 151
(Opposizione)
Art. 151 1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con
ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2. Il
tribunale provvede nei modi di cui all'articolo
152.
Articolo 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
Art. 152 1. Tutte
le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del
presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. 2. Per tutte le controversie
di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria
del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. 3. Il
tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica. 4. Se è presentato
avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo
143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è
proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione. 5. La proposizione del ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il
giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con
ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di
giudizio. 6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto
motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
con decreto. 7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui
notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e
l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. 8. Se alla
prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impe-dimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio. 9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e può disporre la cita-zione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli. 10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le
parti a precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla
discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante
lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in
cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e
leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito
dopo depositata in cancelleria. 11. Se necessario, il giudice può concedere
alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. 12.
Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche
in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile,
accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento. 13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione. 14. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo
10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
Articolo 153
(Il Garante)
Art. 153 1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. Il Garante è
organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono
scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni. 3. I componenti eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un
vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento. 4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive. 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito. 6. Al presidente compete una indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti. 7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui
all'articolo 156.
Articolo 154
(Compiti)
Art. 154 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in
conformità al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i
trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione; b) esaminare
i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli
in-teressati o dalle associazioni che li rappresentano; c) prescrivere anche
d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o op-portune al fine
di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo
143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo
143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la
sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo
12 e dell'articolo
139; f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi richie-sti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo
2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei
casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il registro dei
trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37; m)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro
il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 2. Il Garante
svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in
materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di
accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in
particolare: a) dalla
legge
30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e
alla relativa convenzione di applicazione; b) dalla
legge
23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); c)
dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge
30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; d) dal
regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2000, che
istituisce l''Eurodac' per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino; e) nel capitolo IV della
convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 3. Il
Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento
dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare
rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità. 4. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice. 5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate. 6. Copia dei provvedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o
in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
Articolo 155
(Principi applicabili)
Art. 155 1. All'Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della
legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano
i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo
decreto
legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Articolo 156
(Ruolo organico e personale)
Art. 156 1.
All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi. 2. Il ruolo organico del personale
dipendente è stabilito nel limite di cento unità. 3. Con propri regolamenti
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo
154; b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall'articolo
35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) la ripartizione
dell'organico tra le diverse aree e qualifiche; d) il trattamento giuridico
ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla
legge
31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli
articoli
19, comma 6, e
23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme
sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità
speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei
diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni
di legge secondo le modalità di cui all'articolo
6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. L'Ufficio può
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori
ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti
unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al
cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale. 5. In aggiunta al personale di ruolo,
l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7. 6. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 7. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata
non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due
volte. 8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 9. Il
personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo
158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio
cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale
o agente di polizia giudiziaria. 10. Le spese di funzionamento del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetto al controllo della Corte dei conti.
Articolo 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti)
Art. 157 1. Per l'espletamento dei propri compiti
il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Articolo 158
(Accertamenti)
Art. 158 1. Il Garante può disporre
accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali. 2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato. 3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti
in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del
responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal
ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità
dell'accertamento.
Articolo 159
(Modalità)
Art. 159 1. Il personale operante,
munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo
156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. 2. Ai
soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le
spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e
475 del codice di procedura
civile. 3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è
assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere
persone indicate dal titolare o dal responsabile. 4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore
venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione. 5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli
articoli
157 e
158
possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax. 6.
Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con
decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 160
(Particolari accertamenti)
Art. 160 1. Per i
trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal
Garante. 2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge
o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di
reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 3. Gli
accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della
specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da
personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dellarticolo
156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e
dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal
Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a). 4. Per gli accertamenti relativi agli organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il
componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. 5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e
della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se
vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto. 6.
La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti
nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non
conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
Articolo 161
(Omessa o inidonea informativa all'interessato)
Art.
161 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo
17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata
sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.
Articolo 162
(Altre fattispecie)
Art. 162 1. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina
del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro. 2 La violazione
della disposizione di cui all'articolo
84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquecento euro a tremila euro.
Articolo 163
(Omessa o incompleta notificazione)
Art. 163 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai
sensi degli
articoli
37 e
38,
ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro
e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Articolo 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
Art.
164 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli
15, comma 2, e
157
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Articolo 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
Art.
165 1. Nei casi di cui agli
articoli
161,
162
e
164
può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Articolo 166
(Procedimento di applicazione)
Art. 166 1.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente capo e all'articolo
179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della
legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella
misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di
cui all'articolo
156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di
cui agli
articoli
154, comma 1, lettera h), e
158.
Articolo 167
(Trattamento illecito di dati)
Art. 167 1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o
per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli
18,
19,
23,
123,
126
e
130,
ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a
diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli
articoli
17,
20,
21,
22,
commi 8 e 11,
25,
26,
27
e
45,
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.
Articolo 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante)
Art. 168 1. Chiunque, nella notificazione di cui
all'articolo
37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Articolo 169
(Misure di sicurezza)
Art. 169 1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33
è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro. 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o,
nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non
superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine,
se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal
Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di
cui agli
articoli
21,
22,
23
e
24
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Articolo 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
Art.
170 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli
articoli
26, comma 2,
90,
150,
commi 1 e 2, e
143,
comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 171
(Altre fattispecie)
Art. 171 1. La violazione
delle disposizioni di cui agli
articoli
113, comma 1, e
114
è punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 172
(Pene accessorie)
Art. 172 1. La condanna per uno
dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
Articolo 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen)
Art. 173 1. La
legge
30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e
alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata: a) il comma 2
dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: 2. Le richieste di accesso,
rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli
articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.'; 'b) il comma 2 dell'articolo 10 è
soppresso; c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: '11. 1. L'autorità
di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la
protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per
legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione
della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114,
anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo
riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è
possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi
forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo
10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.'; d) l'articolo 12 è abrogato.
Articolo 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
Art.
174 1. All'articolo 137
del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i
seguenti: 'Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma
si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai
sensi degli
articoli 133
e
136.'. 2. Al primo
comma dell'articolo 138 del
codice di procedura civile, le parole da: 'può sempre eseguirè a
'destinatario,' sono sostituite dalle seguenti: 'esegue la notificazione di
regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso
la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,'. 3. Nel quarto comma
dell'articolo 139 del codice
di procedura civile, la parola: 'l'originalè è sostituita dalle seguenti:
'una ricevutà. 4. Nell'articolo 140 del codice di
procedura civile, dopo le parole: 'affigge avviso del depositò sono inserite
le seguenti: 'in busta chiusa e sigillatà. 5. All'articolo 142 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo e
il secondo comma sono sostituiti dal seguente: 'Salvo quanto disposto nel
secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello
Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è
notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con
raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne
cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale è diretta.'; b) nell'ultimo comma le parole: 'ai commi
precedentì sono sostituite dalle seguenti: 'al primo commà. 6. Nell'articolo 143, primo comma, del
codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ', e mediantè fino
alla fine del periodo. 7. All'articolo 151, primo comma, del
codice di procedura civile dopo le parole: 'maggiore celerità' sono aggiunte
le seguenti: ', di riservatezza o di tutela della dignità'. 8. All'articolo 250 del codice di
procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: 'L'intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o
mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.'. 9.
All'articolo 490, terzo
comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: 'Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitorè. 10. All'articolo 570, primo comma, del
codice di procedura civile le parole: 'del debitore,' sono soppresse e le
parole da: 'informazionì fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
'informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interessè. 11.
All'articolo
14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quando la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma,
del medesimo codice. ". 12. Dopo l'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
inserito il seguente: 'Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte
di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o
da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma,
del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione
sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.". 13.
All'articolo 148 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma
3 è sostituito dal seguente: ' 3. L'atto è notificato per intero, salvo che
la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al
destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente
titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la
copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al
difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a
sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone
atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.'; b) dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente: '5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed
ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa
dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.'. 14. All'articolo 157, comma 6, del
codice di procedura penale le parole: 'è scritta all'esterno del plico
stessò sono sostituite dalle seguenti: 'è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma
3'. 15. All'art. 80 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal
seguente: '1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del
codice.'. 16. Alla
legge
20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo
2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sulle buste non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.'; b) all'articolo
8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: 'L'agente postale
rilascia avvisò sono inserite le seguenti: ', in busta chiusa, del depositò.
Articolo 175
(Forze di polizia)
Art. 175 1. Il trattamento
effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso
di attività amministrative ai sensi dell'articolo
21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui
al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo
39, commi 2 e 3. 2. I dati personali trattati dalle forze di polizia,
dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo
53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del
presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata
l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo
11. 3. L'articolo
10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: 'Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne
dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona
alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)
del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati
personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi.'.
Articolo 176
(Soggetti pubblici)
Art. 176 1. Nell'articolo
24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: 'mediante
strumenti informaticì sono inserite le seguenti: ', fuori dei casi di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, '. 2.
Nell'articolo
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: '1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali.'. 3. L'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: '1. È istituito il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.'. 4.
Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano
ad applicarsi l'articolo
6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti
modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. 5. L'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: '1. Il Centro nazionale propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la
sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto.'. 6. La denominazione: 'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazionè contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: 'Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazionè.
Articolo 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali)
Art. 177 1. Il comune può utilizzare gli elenchi
di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. 2.
Il comma 7 dell'articolo
28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: '7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere
nominata ai sensi dell'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.'. 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata
istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto. 4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere
d) ed e). 5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: 'Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca
statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.'.
Articolo 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
Art. 178 1.
Nell'articolo
27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia
di libretto sanitario personale, dopo le parole: 'il Consiglio sanitario
nazionalè e prima della virgola sono inserite le seguenti: 'e il Garante per la
protezione dei dati personalì. 2. All'articolo
5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV,
sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: '1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a
conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad
adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.'; b)
nel comma 2, le parole: 'decreto del Ministro della sanità' sono sostituite
dalle seguenti: 'decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personalì. 3. Nell'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il
seguente periodo: 'Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con
modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.
'. 4. All'articolo
2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di
importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f)
ed h). 5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo
5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: 'riguarda anché
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: 'è acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personalì.
Articolo 179
(Altre modifiche)
Art. 179 1. Nell'articolo
6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: '; mantenere
la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiarè e:
'garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;'. 2. Nell'articolo
38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le
parole: '4,' e ',8'. 3. Al comma 3 dell'articolo
12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a
distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ', ovvero, limitatamente
alla violazione di cui all'articolo
10, al Garante per la protezione dei dati personalì. 4. Dopo l'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il
seguente: 'Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo
107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere
diffusi. 2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli
Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo
13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per
scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio
dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo
articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora
il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità,
della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non
siano di rilevante interesse pubblico." (1) . (1) Per l'abrogazione, a
decorrere dal 1° maggio 2004, vedi l'articolo
184 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 180
(Misure di sicurezza)
Art. 180 1. Le misure minime
di sicurezza di cui agli
articoli
da 33 a
35
e all'allegato B) che non erano previste dal
decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro
il 30 giugno 2004. 2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del
presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle
misure minime di cui all'articolo
34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare
presso la propria struttura. 3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare
adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure
organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo
31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata
in vigore del codice.
Articolo 181
(Altre disposizioni transitorie)
Art. 181 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di
prima applicazione del presente codice: a) l'identificazione con atto di
natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli
20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30
settembre 2004; b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai
sensi dell'articoli
26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il
30 giugno 2004; c) le notificazioni previste dall'articoli
37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; d) le comunicazioni previste
dall'articoli
39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; e) le modalità semplificate
per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono
essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta
e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con
l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004; f) l'utilizzazione
dei modelli di cui all'articolo
87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005. 2. Le
disposizioni di cui all'articolo
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, introdotto dall'articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino
alla data di entrata in vigore del presente codice. 3. L'individuazione dei
trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli
46 e
53,
da riportare nell'allegato
C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il
30 giugno 2004. 4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'articolo
43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le
opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto
in base alla normativa vigente. 5. L'omissione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo
52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate
prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo
51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice. 6. Le confessioni
religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e
adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel
rispetto delle medesime . 6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le
misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell' articolo 132 , comma 5, per
la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'
articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (1) . (1)
Comma aggiunto dall'articolo
4 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in
legge
26 febbraio 2004, n. 45.
Articolo 182
(Ufficio del Garante)
Art. 182 1. Al fine di
assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima
applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante: a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice; b) può prevedere
riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per
cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio
presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso
il Garante di almeno un anno.
Articolo 183
(Norme abrogate)
Art. 183 1. Dalla data di entrata
in vigore del presente codice sono abrogati: a) la
legge
31 dicembre 1996, n. 675; b) la
legge 3
novembre 2000, n. 325; c) il
decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123; d) il
decreto
legislativo 28 luglio 1997, n. 255; e) l'articolo
1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135; f) il
decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171; g) il
decreto
legislativo 6 novembre 1998, n. 389; h) il
decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 51; i) il
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; l) il
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli
articoli
8, comma 1,
11
e
12;
m) il
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282; n) il
decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 467; o) il
decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 2. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19
e
20
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 . 3.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì,
abrogati: a) l'art.
5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in
materia di malattie rare; b) l'articolo
12 della legge 30 marzo 2001, n. 152; c) l'articolo
4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo
osseo; d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al
parto; e) l'art.
2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380,
in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero; f)
l'articolo
2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo; g) l'articolo
6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di
diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e
tecnologico; h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti; i) l'articolo
8, quarto comma, e l'articolo
9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. Dalla data in
cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo
118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell'articolo
119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano
nella misura indicata dal medesimo codice (1). (1) Vedi
articolo
5 D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in
legge
26 febbraio 2004, n. 45.
Articolo 184
(Attuazione di direttive europee)
Art. 184 1. Le
disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002. 2.
Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni
comprese nella
legge
31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato. 3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di
taluni dati personali.
Articolo 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta)
Art. 185 1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici
di cui all'articolo
12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli
25e
31
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Articolo 186
(Entrata in vigore)
Art. 186 1. Le disposizioni di
cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli
articoli
156,
176,
commi 3, 4, 5 e 6 e
182,
che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia
di ricorsi di cui agli
articoli
149, comma 8, e
150,
comma 2. Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
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>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line