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Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 27). - Attuazione della direttiva n.
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (1)
(2).
(1) Vedi, anche, d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.
(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma 4, l. 15 marzo
1997, n. 59.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un
operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o
di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali
nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro,
di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei
propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota
d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha
avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia
vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe
a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta
l'accettazione dell'operatore commerciale.
Articolo 2
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte
contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono
considerarsi estranei alla propria attività professionale;
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai
contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce
nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la
persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale.
Articolo 3
Esclusioni.
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i
contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni
immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di
altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti aventi
ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il
corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera
l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di
eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della
relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel
caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora
l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli
contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.
Articolo 4
Diritto di recesso.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti
alle disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di
recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti.
Articolo 5
Informazione sul diritto di recesso.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti
alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il
consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita
per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per
l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di
recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del
soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già
consegnato, se diverso.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia
soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli
elementi indicati nella lettera b) .
2. Per i contratti di cui alle lettere a) , b) e c) dell'art. 1, qualora sia
sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque
denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella
suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati
nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e
della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere
comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto
della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art.
1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili,
oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in
cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può
richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d) , l'informazione sul diritto di
recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della
merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota
d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al
comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il
recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle
indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o
del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti
cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del
contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
Articolo 6
Esercizio del diritto di recesso.
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui
all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel
precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine
di 7 giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di
cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la
fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza
la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un
prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti dei
consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore
l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia
fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il
corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma 1 è di
sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della
merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha
stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere
inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende
spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i
termini previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La
comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex e fac-simile
spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia
confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime
modalità, entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento non è, comunque,
condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente
il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la
restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Articolo 7
Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi
sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da
restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per
l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art.
6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di
conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con
l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso
non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già
eseguite.
Articolo 8
Effetti dell'esercizio del diritto di recesso.
1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della
comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle
rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale,
fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel
frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a
restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato la merce
ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il
maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la
merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio
postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico
del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita,
deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi
comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse
soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dell'art.
3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista
nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o
altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini
qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta
non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nell'ipotesi
in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora
questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei
confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del
diritto di recesso.
Articolo 9
Altre forme speciali di vendita.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi,
negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad
una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui all'art.
4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio
oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle
caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni
tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata
tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione
di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità
previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene
effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione,
indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
Articolo 10
Irrinunciabilità del diritto di recesso.
1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
Articolo 11
Sanzioni.
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il
fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia
fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una
informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto
dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto
di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari
prima che sia trascorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 5 o non abbia
rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia
restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal comma 3
dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Articolo 12
Foro competente.
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del
presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.
Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri
documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto non
contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale
informazione sia riportata nella nota d'ordine o in altro documento consegnato
al consumatore.
3. È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al
consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga
l'informazione sul diritto di recesso, purché tale informazione sia comunque
fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3
dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore
ed allegato alla nota d'ordine medesima.
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