DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003 n.70 (in Suppl. ordinario n. 61
alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87). - Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in
particolare l'articolo 31 e l'allegato B; Vista la direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio
2003; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della
direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio
2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta dei
Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione
pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalità)
Art. 1 1. II presente decreto è diretto
a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione,
fra i quali il commercio elettronico . 2. Non rientrano nel campo di
applicazione del presente decreto: a) i rapporti fra contribuente e
amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la
regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società
dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico ; b) le
questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei
dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla
legge
31 dicembre 1996, n. 675, e al
decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni; c) le
intese restrittive della concorrenza; d) le prestazioni di servizi della
società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non
appartenenti allo spazio economico europeo; e) le attività, dei notai o di
altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico
con l' esercizio dei pubblici poteri; f) la rappresentanza e la difesa
processuali; g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta
pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i
concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente,
nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente . 3. Sono fatte
salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica
e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di
servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia di ordine
pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico
illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi,
munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui alla
legge 9
luglio 1990, n. 185.
Articolo 2
(Definizioni)
Art. 2
1. Ai fini del presente
decreto si intende per: a) "servizi della società dell'informazione": le
attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni; . b) "Prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un
servizio della società dell'informazione; c) "prestatore stabilito": il
prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una
stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l 'uso dei
mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non
costituiscono di per se uno stabilimento del prestatore; d) "destinatario del
servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio
della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere
accessibili informazioni; e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che
agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. f) "comunicazioni commerciali ": tutte le
forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere
beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto
che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una
libera professione. Non sono di per se comunicazioni commerciali : 1) le
informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del
soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta
elettronica; 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di
tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in
particolare senza alcun corrispettivo; g) "professione regolamentata ":
professione riconosciuta ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 7 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319 ; h) "ambito
regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai
servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano
di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato
riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne
: 1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali
le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
notifica; 2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società
dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il
comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le
disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla
responsabilità del prestatore. 2. L 'ambito regolamentato comprende
unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i
requisiti legali relativi a: a) le merci in quanto tali, nonché le merci, i
beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle
materie di cui all'articolo
1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti,
certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque
specie; b) la consegna o il trasporto delle merci ; c) i servizi non
prestati per via elettronica. 3. Sono fatte salve, ove non espressamente
derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei
sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi
di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo
sulle reti informatiche di cui alla
legge
31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.
Articolo 3
(Mercato Interno)
Art. 3 1. I servizi della
società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio
italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito
regolamentato e alle norme del presente decreto. 2. Le disposizioni relative
alI 'ambito regolamentato di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei
servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito
in un altro Stato membro. 3. Alle controversie che riguardano il prestatore
stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
.
Articolo 4
(Deroghe all'articolo 3)
Art. 4 1. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 dell'articolo
3, non si applicano nei seguenti casi: a) diritti d'autore, diritti
assimilati, diritti di cui alla
legge
21 febbraio 1989, n. 70, e al
decreto
legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonché diritti di proprietà
industriale; b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i
quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8,
paragrafo l, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica; c) l'articolo 44, paragrafo 2, della
direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari ; d) all'attività assicurativa di cui
all'articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle
assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda
direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE,
terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della
direttiva
90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come
modificate dalla direttiva 2002/83/CE; e) facoltà delle parti di scegliere la
legge applicabile al loro contratto; f) obbligazioni contrattuali riguardanti
i contratti conclusi dai consumatori; g) validità dei contratti che
istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui
tali contratti devono soddisfare requisiti formali; h) ammissibilità delle
comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.
Articolo 5
(Deroghe)
Art. 5 1. La libera circolazione di un
determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro
Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o
degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di
settore, per motivi di : a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione,
investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la
tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale,
religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; b)
tutela della salute pubblica; c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia
della sicurezza e della difesa nazionale; d) tutela dei consumatori, ivi
compresi gli investitori. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere
adottati se, nel caso concreto, sono: a) necessari riguardo ad un determinato
servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela
degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio
serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi; b) proporzionati a tali
obiettivi. 3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari egli atti compiuti
nell'ambito di un'indagine penale, l'autorità competente, per il tramite del
Ministero delle attività produttive ovvero l'autorità indipendente di settore,
deve, prima di adottare il provvedimento : a) chiedere allo Stato membro di
cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati
presi o che erano inadeguati; b) notificare alla Commissione europea e allo
Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali
provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data
periodicamente comunicazione al Ministero competente . 4. In caso di urgenza,
i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso
comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo
possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi
dell'urgenza.
Articolo 6
(Assenza di autorizzazione preventiva)
Art. 6 1. L
'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società
dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad
autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. 2. Sono
fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano
specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i
regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui
al
decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui
applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione .
Articolo 7
(Informazioni generali obbligatorie)
Art. 7 1. Il
prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e
servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai
destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni
: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la
sede legale ; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il
prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso
l'indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio
delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi
di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza
qualora un' attività sia soggetta a concessione, licenza od
autorizzazione; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1)
L'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia
iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato
membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle nonne professionali
e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e
le modalità di consultazione dei medesimi; g) il numero della partita IVA o
altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro,
qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; h)
l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei
diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se
comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da
specificare; i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al
destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia
soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base
di un contratto di licenza d'uso. 2. Il prestatore deve aggiornare le
informazioni di cui al comma 1. 3. La registrazione della testata editoriale
telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla
legge 7
marzo 2001, n. 62.
Articolo 8
(Obblighi di informazione per la comunicazione
commerciale)
Art. 8 1. In aggiunta agli obblighi informativi
previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che
costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte
integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed
inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare : a) che si
tratta di comunicazione commerciale; b) la persona fisica o giuridica per
conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale ; c) che si
tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative
condizioni di accesso ; d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali,
se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Articolo 9
(Comunicazione commerciale non
sollecitata)
Art.9 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal
decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal
decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non
sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo
chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il
destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del
messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 2. La
prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del
prestatore.
Articolo 10
(Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni
regolamentate)
Art.10 1. L 'impiego di comunicazioni
commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne
sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere
conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare,
all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto
professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi .
Articolo 11
(Esclusioni)
Art. 11 1. Il presente decreto non si
applica a: a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a
beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; b) contratti che
richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o
professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri ; c) contratti di
fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano
dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali ; d)
contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Articolo 12
(Informazioni dirette alla conclusione del
contratto)
Art. 12 1. Oltre agli obblighi informativi
previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo
3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo
diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo
chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte
del destinatario del servizio, le seguenti informazioni : a) le varie fasi
tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il
contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i
mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere
gli errori di inserimento dei dati; prima di inoltrare l'ordine al
prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi
per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto
oltre all'italiano; f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle
controversie. 2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni
individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del
contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in
modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione .
Articolo 13
(Inoltro dell'ordine)
Art.13 1. Le norme sulla
conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di
un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio
ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai
consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via
telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un
riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le
informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e
l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei
costi di consegna e dei tributi applicabili . 3. L 'ordine e la ricevuta si
considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la
possibilità di accedervi . 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di
posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti .
Articolo 14
( Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit
-)
Art. 14 1. Nella prestazione di un servizio della società
dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,
informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso
alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni
trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non
selezioni il destinatario della trasmissione ; c) non selezioni né modifichi
le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di
accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e
transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo
alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il
tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L 'autorità giudiziaria o
quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Articolo 15
( Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea ' caching
)
Art.15 1. Nella prestazione di un servizio della società
dell' informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è
responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo
inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non
modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni ; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni,
indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del d)
non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e
utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni ; e)
agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l' accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un 'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione. 2. L 'autorità giudiziaria o quella amministrativa
aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse.
Articolo 16
(Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni
-hosting- )
Art.16 1. Nella prestazione di un servizio della
società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del
fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazione; b) non appena a
conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne
l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il
destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del
prestatore. 3. L 'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può
esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse
.
Articolo 17
(Assenza dell'obbligo generale di
sorveglianza)
Art.17 1. Nella prestazione dei servizi di cui
agli
articoli
14,
15
e
16,
il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo generale di ricercare
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli
14,
15e
16,
il prestatore. è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità
giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a
conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo
destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza
indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso
che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha
accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività
illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali
servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa
avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a
detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura
l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente .
Articolo 18
(Codici di condotta)
Art.18 1. Le associazioni o
le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono
l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività
produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro
applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al
commercio elettronico . 2. Il codice di condotta, se adottato, è reso
accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua
italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria . 3. Nella
redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e
salvaguardata la dignità umana.
Articolo 19
( Composizione delle controversie )
Art. 19 1. In
caso di controversie, prestatore e destinatario, del servizio della società
dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale
che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai
principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono
notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per
l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle
controversie . 2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle
controversie comunicano alla Commissione Europea, nonché al Ministero delle
attività produttive, che provvede a dame comunicazione alle Amministrazioni
competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi
della società dell'informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche,
consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
Articolo 20
(Cooperazione)
Art. 20 1. Presso il Ministero
delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e
collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è
accessibile anche per via telematica. 2. Il Ministero delle attività
produttive, provvede affinché sul proprio sito siano rese tempestivamente
disponibili, per le Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per i
fornitori di servizi : a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi
contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di
controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni di
consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281 ; b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni
presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza; c) gli
estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui
servizi della società dell' informazione, comprese quelle adottate dagli organi
di composizione extragiudiziale, non che informazioni su pratiche, consuetudini
od usi relativi al commercio elettronico.
Articolo 21
(Sanzioni)
Art. 21 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, le violazioni di cui agli
articoli
7,8,
9,
10
e
12
sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103
euro a 10.000 euro. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le
sanzioni sono applicate ai sensi della
legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri
di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo
13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è
presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 22
(Entrata in vigore)
Art . 22 Il presente decreto
entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
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Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
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Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line