DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42). - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A) (1) . (1) Vedi l'articolo
2 del provvedimento 18 aprile 2003 per l'utilizzazione della firma digitale
rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato in qualità di autorità di
certificazione .
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA emana il
seguente decreto:
Articolo 1
(R) Definizioni (1)
1. Ai fini del presente testo
unico si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le
relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III,
del presente testo unico; b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del
titolare; d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento
munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o
di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale
del suo titolare; e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo
alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età; f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una
amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche; g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il
documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del
certificato di cui alla lettera f); h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico; i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE,
l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che
sottoscrive; l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa; m) LEGALIZZAZIONE DI
FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente,
che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato; n)
FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su
un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici; o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e,
nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli
accertamenti d'ufficio ai sensi dell'
articolo 43 ; p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43 e
71; q)
GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione
di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è
effettuata mediante sistemi informativi autorizzati; r) SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati,
delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle
amministrazioni per la gestione dei documenti; s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO
l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente
e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso; t)
CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'
articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli
attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme
elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi; u)
CERTIFICATORE ai sensi dell'
articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il
soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che
fornisco altri servizi connessi con queste ultime; v) CERTIFICATORE
QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici
conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche
di cui all'articolo 8, comma 2; z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'
articolo 2,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , il
certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione
europea ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE ,
nonché ai sensi del presente testo unico; aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai
sensi dell'
articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i
certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della
direttiva n. 1999/93/CE , rilasciati da certificatori che rispondono ai
requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; bb) CARTA
NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per
consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica
amministrazione; cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'
articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autentificazione informatica; dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'
articolo 2,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , la
firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce
la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e
collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i
dati stessi siano stati successivamente modificati; ee) FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato
qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma; ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e
che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica; gg)
DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi
crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma
elettronica; hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma
informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale
(hardware) usati per la creazione della firma elettronica; ii) DISPOSITIVO
SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'
articolo 2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica,
rispondente ai requisiti di cui all'
articolo 10
del citato decreto n. 10 del 2002 , nonché del presente testo unico;
ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi
crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica; mm)
DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software)
adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per
effettuare la verifica della firma elettronica; nn) ACCREDITAMENTO
FACOLTATIVO ai sensi dell'
articolo 2,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , il
riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza; oo)
PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati
strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad
essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un
certificatore per altri servizi di firma elettronica. (1) Articolo sostituito
dall'articolo
1 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 2
(L) Oggetto
1. Le norme del presente testo unico
disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresí la produzione di atti e documenti agli
organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le
norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel
capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3
(R) Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo
unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone
giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell'Unione europea. (R) 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli
articoli 46 e
47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 3. Al di fuori dei
casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agliarticoli
46e
47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante. (R) 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le
qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4
(R) Impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui
resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R) 2.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla
dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento,
resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R) 3. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo 5
(L) Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è
soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente
dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con
l'assistenza del curatore.
Articolo 6
(L-R) Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le
pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli
effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la
conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli
originali. (L) (1) 2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi
che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione. (L) (1) 3. I limiti e le
modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui
al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire
la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche
e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del Capo II del
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (1) Vedi deliberazione 13 dicembre
2001, n. 42.
Articolo 7
(L) Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi,
i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le
certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo,
atto a garantirne la conservazione nel tempo. 2. Il testo degli atti pubblici
comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in
lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni
al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
Articolo 8
(R) Documento informatico
1. Il documento informatico
da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,
se conformi alle disposizioni del presente testo unico. 2. Le regole tecniche
per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua
delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per
la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse
sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale (1) . 3. Con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui
all'
articolo 22, lettera e). 4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali. (1) Comma così modificato
dall'articolo
2 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 9
(R) Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i
dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 2.
Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il
soggetto che ha effettuato l'operazione. 3. Le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e
formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge. 4. Le regole tecniche
in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività
culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il
materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti (1)
. (1) Comma sostituito dall'articolo
3 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 10
(L) Forma ed efficacia del documento informatico.
(1)
1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria
prevista dall'articolo
2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 2. Il
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito
legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è
liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli
articoli 2214
e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare. 3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata
su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. 4. Al
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può
essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova
unicamente a causa del fatto che é sottoscritto in forma elettronica ovvero in
quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è
basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore
accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un
dispositivo per la creazione di una firma sicura. 5. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato
non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è
accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da
un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di
cui alla medesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il
certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale
tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 6. Gli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. (1) Articolo sostituito dall'articolo
6 del D.LGS. 23 gennaio 2002, n. 10.
Articolo 11
(R) Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o
per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le
disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge (1) . 2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le
vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali. (1) Comma così modificato dall'articolo
4 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 12
(R) Pagamenti informatici (1)
1. Il trasferimento in
via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e
soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d'Italia. (1) Articolo sostituito dall'articolo
5 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 13
(R) Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le
scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono
essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col
decreto di cui all'
articolo 8, comma 2.
Articolo 14
(R) Trasmissione del documento informatico
1. Il
documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione
di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del
presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e
9,
comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento
informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna,
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
Articolo 15
(L) Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato
civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di
stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle
funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 15 Bis
Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
(1)
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di
organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
137 , terzo comma,
del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione
sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine. ()
Articolo inserito dall'articolo 174 del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 16
(R) Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti
trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
personali di cui agli
articoli 22 e
24 della
legge 31 dicembre 1996, n.675, i certificati ed i documenti trasmessi
ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite. 2. Omissis (1) . 3. Omissis (1) . (1) Comma abrogato
dall'articolo 183 del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 17
(R) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per
via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma
sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti,
i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti
del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del
mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Articolo 18
(L-R) Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali
o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi
procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o
documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
(L) 2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale
dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a
cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresí indicare la data
e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo
20. (L) 3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può
essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19
(R) Modalità alternative all'autenticazione di
copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo
47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all'originale. Tale dichiarazione può altresí riguardare la conformità
all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 19 Bis
Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
(1)
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di
cui all'articolo
19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo
di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente
essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia
stessa (1) Articolo inserito dall'articolo
15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 20
(R) Copie di atti e documenti informatici
1. I
duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti
su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se
conformi alle disposizioni del presente testo unico. 2. I documenti
informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private
e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni
tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e
2715 del
codice civile, se
ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una
firma elettronica qualificata (1) . 3. Le copie su supporto informatico di
documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'
articolo 8, comma 2. 4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge. 5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti
dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge
a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2. (1) Comma così modificato
dall'articolo
6 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 21
(R) Autenticazione delle sottoscrizioni
1.
L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica
amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le
modalità di cui all'art.
38, comma 2 e comma 3. (R) 2. Se l'istanza o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di
terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso,
l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico
ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le
modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il
timbro dell'ufficio. (R)
Articolo 22
(R) Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico
si intende: a) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne
la validità; b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei
sistemi di validazione di documenti informatici (1); c) per chiave privata,
l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto
soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale
sul documento informatico (1); d) per chiave pubblica, l'elemento della
coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle
chiavi asimmetriche (1) ; e) per chiave biometrica, la sequenza di codici
informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano
metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche
fisiche dell'utente; f) Omissis (2); g) per validazione temporale, il
risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per
indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado
di ricevere e registrare documenti informatici; i) Omissis (2); l) per
revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore
annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi
(1); m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di
tempo (1); n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e
l'opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti (1); o) Omissis
(2). (1) Lettera sostituita dall'articolo
8 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. (2) Lettera abrogata dall'articolo
8 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 23
(R) Firma digitale (1)
1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme
di documenti cui è apposta o associata. 2. Per la generazione della firma
digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave
pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti
revocato o sospeso. 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma
elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso
equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,
o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di
tutte le parti interessate. 4. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere. 5.
Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole
tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli
elementi identificativi del titolare e del certificatore. (1) Articolo
sostituito dall'articolo
9 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 24
(R) Firma digitale autenticata
1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato. 2. L'autenticazione della firma
digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento
della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto
che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in
contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma,
n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89. 3. L'apposizione della firma digitale
da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico
ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo
20, comma 3. 5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze
agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del
dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico
presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni. 6. La presentazione
o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad
una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono
apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo
unico.
Articolo 25
(R) Firma di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è
sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo
unico. 2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Articolo 26
(R) Certificatori (1)
1. L'attività dei certificatori
stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e
non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'
articolo 3
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 . Detti certificatori o, se
persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso le banche di cui all'
articolo 26
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato
con
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . 2. L'accertamento successivo
dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il
divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa. 3. Ai certificatori
qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati
membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le
relative norme tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della
direttiva n. 1999/93/CE (2). (1) Rubrica sostituita dall'articolo
10 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. (2) Articolo sostituito dall'articolo
10 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 27
(R) Certificatori qualificati (1)
1. I certificatori
che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle
condizioni previste dall'
articolo 26 . 2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre: a)
dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per
svolgere attività di certificazione; b) impiegare personale dotato delle
conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i
servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e
della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado
di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2; c) applicare procedure e metodi amministrativi e di
gestione adeguati e tecniche consolidate; d) utilizzare sistemi affidabili e
prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza
tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza
riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'
articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 ; e) adottare
adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a
garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle
chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi. 3. I
certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio
dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività
al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti
dal presente testo unico, ai sensi dell'
articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 . 4. Il
Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici
o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa
(2). (1) Rubrica sostituita dall'articolo
11 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. (2) Articolo sostituito dall'articolo
11 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 27 Bis
Certificati qualificati (1)
1. I certificati
qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione
che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato; b)
numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome,
ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è
stabilito; d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o
uno pseudonimo chiaramente identificato come tale; e) dati per la verifica
della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del
titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di
validità del certificato; g) firma elettronica avanzata del certificatore che
ha rilasciato il certificato. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al
comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari
residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve
indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di
residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un
codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. 3. Il
certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del
terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il
quale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare,
quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o
il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di
rappresentanza; b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'
articolo
28-bis , comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei
contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. (1)
Articolo inserito dall'articolo
12 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 28
(R) Accreditamento (1)
1. Ai sensi dell'
articolo 5
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , i certificatori che
intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello
più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere
accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture
pubbliche di cui all'
articolo 29. 2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'
articolo 27ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale
responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della
firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei
certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche. 3. Il
richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2,
deve inoltre: a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla
attività bancaria ai sensi dell'
articolo 14
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; b) garantire il
possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei
soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale,
dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'
articolo 26
citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . 4. La
domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4 può essere
interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell'accoglimento
della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone
l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal
Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini
dell'applicazione della disciplina in questione. 7. Il certificatore
accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le
pubbliche amministrazioni (2). (1) Rubrica sostituita dall'articolo
13 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. (2) Articolo sostituito dall'articolo
13 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 28 Bis
(L) Responsabilità del certificatore. (1)
1. Il
certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che
garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non
prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto
ragionevole affidamento: a) sull'esattezza delle informazioni in esso
contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti
fissati per i certificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del
rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della
firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e
per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi
in cui il certificatore generi entrambi. 2. Il certificatore che rilascia al
pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che
facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per
effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato,
salvo che provi d'aver agito senza colpa. 3. Il certificatore può indicare,
in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un
valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso,
purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi.
Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un
certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal
superamento del valore limite. (1) Articolo aggiunto dall'artcolo 7 del
D.LGS. 23 gennaio 2002, n. 10.
Articolo 29
(R) Vigilanza sull'attività di certificazione (1)
1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di
certificazione, ai sensi dell'
articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , anche
attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori
accreditati (2). (1) Rubrica sostituita dall'articolo
14 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. (2) Articolo sostituito dall'articolo
14 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29 Bis
(R) Obblighi del titolare e del certificatore (1)
1.
Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 2. Il
certificatore che rilascia, ai sensi dell'
articolo 27 , certificati qualificati è tenuto inoltre a: a) identificare con
certezza la persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e
rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle
regole tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2, nel rispetto della
legge 31
dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni; c) specificare,
nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi
all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della
sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e
sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base
del servizio di certificazione; f) adottare le misure di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'
articolo 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ; g) non rendersi
depositario di dati per la creazione della firma del titolare; h) procedere
alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico
in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i
poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; i) garantire il
funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché
garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro
e tempestivo; l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora
di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; m)
tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al
certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; n) non copiare, nè
conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha
fornito il servizio di certificazione; o) predisporre su mezzi di
comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il
servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e
condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso,
l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di
reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono
essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed
essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il
certificatore; p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro
dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle
informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla
consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del
certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che
comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle
informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento
sul certificato. 3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico
raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o
previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e
al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla
disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o
elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si
riferiscono. (1) Articolo inserito dall'articolo
15 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29 Ter
(R) Uso di pseudonimi (1)
1. In luogo del nome del
titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno
pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il
certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale
identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato
stesso. (1) Articolo inserito dall'articolo
15 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29 Quater
(R) Efficacia dei certificati qualificati (1)
1. La
firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o
sospeso non costituisce valida sottoscrizione. (1) Articolo inserito dall'articolo
15 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29 Quinquies
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri
soggetti qualificati (1)
1. Ai fini della sottoscrizione, ove
prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche
amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei
certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi
dell'
articolo 28 ; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri
organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I
certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono
essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al
di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le
caratteristiche dei certificati qualificati; b) possono rivolgersi a
certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti
pubblici. 2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti
informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può
adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle
contenute nelle regole tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2. 3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico
ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad
albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in
volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi
ordinamenti. 4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche
di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2. (1) Articolo inserito dall'articolo
15 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29 Sexies
(R) Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
(1)
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da
garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere
derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa
essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. 2.
I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati
elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al
titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e
si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma. 3. Il secondo
periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica,
purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà
del titolare. 4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla
valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione di cui all'
articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. (1)
Articolo inserito dall'articolo
15 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29 Septies
(R) Revoca e sospensione dei certificati qualificati
(1)
Il certificato qualificato deve essere a cura del
certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attività del
certificatore; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell'autorità; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o
del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste
nel presente decreto; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative
della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. 2. Il certificato
qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle
regole tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2. 3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della
lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato
mediante adeguato riferimento temporale. 4. Le modalità di revoca o
sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'
articolo 8 , comma 2. (1) Articolo inserito dall'articolo
15 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29 Octies
(R) Cessazione dell'attività (1)
1. Il certificatore
qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta
giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei
certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione saranno revocati. 2. Il certificatore di cui al
comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di
altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un
certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non
scaduti al momento della cessazione. 3. Il certificatore di cui al comma 1
deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa
documentazione. 4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione
dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo
28, comma 6. (1) Articolo inserito dall'articolo
15 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 30
(L) Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle
legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma
si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il
luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31
(L) Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo
quanto previsto negli
articoli 32 e
33,
non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o
pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo
del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32
(L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o
legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono
legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33
(L) Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. 2. Le firme
sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro
delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo
31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli
atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni
dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.
Articolo 34
(L) Legalizzazione di fotografie
1. Le
amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a
legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato.
Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresí, legalizzate
dal dipendente incaricato dal Sindaco. 2. La legalizzazione delle fotografie
prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo
del pagamento dell'imposta di bollo.
Articolo 35
(L -R) Documenti di identità e di riconoscimento
1.
In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento
equipollente ai sensi del comma 2. (R) 2. Sono equipollenti alla carta di
identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il
porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato.(R) 3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente. (L)
Articolo 36
(L) Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità
elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei
servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali. (1) 2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno, devono contenere: a) i dati identificativi della
persona; b) il codice fiscale. 3. La carta d'identità e il documento
elettronico possono contenere: a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b)
le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici
indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del
DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei
portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; e) le
procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma
elettronica. (2) 4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia. (1) 5. Con decreto del Ministro
dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le
regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento
di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi. (1) 6. Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità. 7. La carta di
identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza. (1) Comma così sostituito
dall'articolo
8 del D.LGS. 23 gennaio 2002, n. 10. (2) Lettera così sostituita dall'articolo
8 del D.LGS. 23 gennaio 2002, n. 10.
Articolo 37
(L) Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive
di cui agli
articoli 46 e
47
sono esenti dall'imposta di bollo. 2. L'imposta di bollo non è dovuta quando
per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel
quale è apposta la firma da legalizzare.
Articolo 38
(L-R) Modalità di invio e sottoscrizione delle
istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte
mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato
da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura; b) ovvero quando l'autore è identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta
nazionale dei servizi (L). (1) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate
per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L) (1) Comma così
sostituito dall'articolo
9 del D.LGS. 23 gennaio 2002, n. 10.
Articolo 39
(L) Domande per la partecipazione a concorsi
pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le
pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
Articolo 40
(L) Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni
da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e
fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento,
sono contenute in un unico documento.
Articolo 41
(L) Validità dei certificati
1. I certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e
fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni
di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. 2. I
certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le
copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i
termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la
dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42
(R) Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di
abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti
autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti
"certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
Articolo 43
(L-R) Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o
certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati
all'art.
46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque
esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i
soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le
relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato,
dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R) 2. Fermo restando
il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la
certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di
rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal
decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di
una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di
stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti
ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente.(L) 3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via
telematica. (R) 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in
albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a
consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per
via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei
dati personali. (R) 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza. (R) 6. I documenti trasmessi da
chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale. (R)
Articolo 44
(R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato
civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile
e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle
autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di
fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia
indispensabile.
Articolo 45
(L-R) Documentazione mediante esibizione
1. I dati
relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato
civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in
corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti
medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed
i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel
documento di identità o di riconoscimento. (L) 2. Nei casi in cui
l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione
dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non
autenticata del documento stesso.(R) 3. Qualora l'interessato sia in possesso
di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli
stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
Articolo 46
(R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1.
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di
nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili
e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato
di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o
elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini
professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e
numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s)
qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u)
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa (1) ; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al
decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (2) ; cc) qualità di vivenza a
carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o
di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.(R) (1) Lettera
così modificata dall'articolo
49 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313. (2) Lettera aggiunta dall'articolo
49 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313.
Articolo 47
(R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo
38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni
espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e
i fatti non espressamente indicati nell'articolo
46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo 48
(R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole
amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni
inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo
76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono
ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49
(R) Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari,
di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti
da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 2.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai
fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per
l'intero anno scolastico.
Articolo 50
(R) Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico. 2. Le
pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente testo unico. 3. Le pubbliche
amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare
sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo
informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni
del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di
attuazione (1) . 4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando
criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione
interna tra le aree stesse. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato
provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a
queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le
segreterie di gabinetto. (1) Per l'attuazione del presente comma vedi, il
Comunicato
della Presidenza del Consiglio del Ministri 29 ottobre 2003.
Articolo 51
(R) Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un
piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite
dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione. 2. Le
pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 3.
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con
archivi informatici.
Articolo 52
(R) Il sistema di gestione informatica dei
documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti,
in forma abbreviata "sistema" deve: a) garantire la sicurezza e l'integrità
del sistema; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul
collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i
documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d)
consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei
documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53
(R) Registrazione di protocollo
1. La registrazione
di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti
informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente
dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione
di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non
modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non
modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non
modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se
disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via
telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di
identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non
modificabile. 2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite
con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso
giorno. 3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con
esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore,
garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei
dati. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di
registrazione di protocollo. 5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i
documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti
informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i
notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e
altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i
giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a
manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione.
Articolo 54
(R) Informazioni annullate o modificate
1. Le
informazioni non modificabili di cui all'articolo
53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella
base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una
dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire
la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data,
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione.
Articolo 55
(R) Segnatura di protocollo
1. La segnatura di
protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in
forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento
stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono: a) il progressivo di protocollo,
secondo il formato disciplinato all'articolo
57; b) la data di protocollo; c) l'identificazione in forma sintetica
dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo
50, comma 4. 2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo. 3.
L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo
dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha
prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra
informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già
al momento della registrazione di protocollo. 4. Quando il documento è
indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti
informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di
registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento
informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto. 5. Con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni
associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56
(R) Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione
informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione
indicate all'articolo
53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo
55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni
necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57
(R) Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è
progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è
rinnovata ogni anno solare.
Articolo 58
(R) Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti
appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la
stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono
disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta
del servizio di cui all'articolo
61. 2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo
criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I
criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da
combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per
le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione
delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel
testo. 3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche
sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di
controllo.
Articolo 59
(R) Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le
informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante
l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte
dell'interessato. 2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il
diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed
organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione
informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa
delle informazioni e dei documenti. 3. Nel caso di accesso effettuato
mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e
dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme
tecniche indicate al comma 2 determinano, altresí, le modalità di
identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici
per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente
testo unico. 4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti
alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di
visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche
per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60
(R) Accesso effettuato dalle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante
proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica
dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito
delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni che
accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di
accesso per ottenere le seguenti informazioni: a) numero e data di
registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione
alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente,
del destinatario; b) numero e data di registrazione di protocollo del
documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di
protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito. 3. Ai fini
del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed
organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti.
Articolo 61
(R) Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi
documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione
istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree
organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo
50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area
organizzativa omogenea. 2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un
funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di
professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di
formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina
vigente. 3. Il servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce il
livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura,
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento
e alla modifica delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di
registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle
disposizioni del presente testo unico; c) garantisce la corretta produzione e
la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo
53; d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque,
nel più breve tempo possibile; e) conserva le copie di cui agli
articoli 62 e
63,
in luoghi sicuri differenti; f) garantisce il buon funzionamento degli
strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo,
di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di
accesso di cui agli
articoli 59 e
60
e le attività di gestione degli archivi di cui agli
articoli 67,
68
e
69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo
54; h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo
unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62
(R) Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del
sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di
salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile. 2. é consentito il
trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di
protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti
conclusi. 3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici. 4. Le
informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono
parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti
che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63
(R) Registro di emergenza
1. Il responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle
operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza,
ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale
procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la
data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino
della funzionalità del sistema. (R) 2. Qualora l'impossibilità di utilizzare
la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di
eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può
autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di
una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione. (R) 3. Per ogni giornata di registrazione di
emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni
registrate manualmente. (R) 4. La sequenza numerica utilizzata su un registro
di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque
garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R) 5. Le informazioni
relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema
informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza
ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di
ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un
numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere
stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.(R)
Articolo 64
(R) Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le
pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti
amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi
progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle
indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. 2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che
includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle
amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione
amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge. 3. Il sistema per la
gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei
documenti. 4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei
documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo
adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi
quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65
(R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi
documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo
52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve : a) fornire
informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo
ed il singolo procedimento cui esso è associato; b) consentire il rapido
reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il
relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento; c)
fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; d) consentire lo
scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di
altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti
complessi.
Articolo 66
(R) Specificazione delle informazioni previste dal sistema di
gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri
e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e
del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi
documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
Articolo 67
(R) Trasferimento dei documenti all'archivio di
deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del
servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a
trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
(R) 2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che
i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R) 3. Il responsabile
del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare
e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di
deposito. (R)
Articolo 68
(R) Disposizioni per la conservazione degli
archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e
degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi,
integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di
organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione
permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in
materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed
integrazioni. 2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta
traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento. 3. Si
applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 69
(R) Archivi storici
1. I documenti selezionati per la
conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne
garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella
separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
in materia di tutela dei beni culturali.
Articolo 70
(R) Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche
amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno
recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni
precedenti.
Articolo 71
(L-R) Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agliarticoli
46 e
47.
(R) 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione
sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui
all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora
le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e
47
presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà
notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi
dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo
2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su
richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa
custoditi. (L)
Articolo 72
(R) Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei
controlli di cui all'articolo
71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure
organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei
controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R) 2. La mancata
risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione
dei doveri d'ufficio. (R)
Articolo 73
(L) Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro
dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di
false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74
(L-R) Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce
violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico. (L) 2. Costituiscono altresí
violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta di certificati o di atti di
notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo
43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva; (R) b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un
documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte
rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del
certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di
nascita. (R)
Articolo 75
(R) Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo
76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Articolo 76
(L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad
uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e
47e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'
articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i
reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.
Articolo 77
(L-R) Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono abrogati: la
legge 4
gennaio 1968 n.15; l'articolo
2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n.537; l'articolo
2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo
3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo
2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge 15
maggio 1997 n. 127; l'articolo
2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli
articoli 2 e
3 della legge
24 novembre 2000, n.340; l'articolo
55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L) 2. Sono altresí
abrogati: il
D.P.R. 10
novembre 1997 n. 513; il
D.P.R. 20
ottobre 1998 n. 403; il
D.P.R. 20
ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223. (R)
Articolo 77 Bis
Applicazione di norme (1)
1. Le disposizioni in
materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si
applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra
attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture,
ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente
richiamate dall'articolo
78. (1) Articolo inserito dall'articolo
15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 78
(L-R) Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore : a)
tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva
unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; b)
l'articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al
D.P.R.26
ottobre 1972 n.642 in materia di imposta di bollo; c) gli
articoli 18 e
30 della
legge 7 agosto 1990 n. 241; d ) l'
articolo 2,
comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; e) le
disposizioni in materia di dati personali di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675e ai decreti legislativi adottati in attuazione
delle
leggi 31
dicembre 1996, n. 676 e
6 ottobre
1998, n. 344; f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti
ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché
le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo
unico; g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di
beni archivistici di cui al capo II del
d.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490. 2. Per le forze di polizia, restano in vigore,
con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni
di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte
delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo
4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
Continua >>
Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
Continua
>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
Continua >>
Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
Continua >>
Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
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Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line