Legge 22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). -
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (1)
(2) (3). (1) IlD.LGS.
19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai
casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da
intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso
l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto
a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca
funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le
attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le
funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il
giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi
della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da
autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.
Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati
soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività,
questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato. (2) A
decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del
D.LGS.
30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici
territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo
della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art.
11, D.LGS. 300/1999, cit.). (3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia
e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre
1999.
Articolo 1
Art. 1. Sono protette ai sensi di questa
legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono
altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con
legge
20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore
(1). (1) Comma aggiunto dall'art. 1,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518 e così modificato dall'art.
1, D.LGS. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 2
Art. 2. In particolare sono comprese nella
protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le
composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere
coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o
altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia
(1); 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte
cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice
documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo
secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (2); 8) i programmi
per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di
creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata
dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi
elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione
del programma stesso (3); 9) le banche di dati di cui al secondo comma
dell'articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non
si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto (4); 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico (5). (1) Numero così modificato dall'art.
22, D.LGS. 2 febbraio 2001, n. 95. (2) Numero aggiunto dall'art. 1,
d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19. (3) Numero aggiunto dall'art. 2,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518. (4) Numero aggiunto dall'art.
2, D.LGS. 6 maggio 1999, n. 169. (5) Numero aggiunto dall'art.
22, D.LGS. 2 febbraio 2001, n. 95.
Articolo 3
Art. 3. Le opere collettive, costituite dalla
riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione
autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le
enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette
come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore
sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Articolo 4
Art. 4. Senza pregiudizio dei diritti
esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le
trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni
ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria,
gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale.
Articolo 5
Art. 5. Le disposizioni di questa legge non
si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni
pubbliche, sia italiane che straniere.
Articolo 6
Art. 6. Il titolo originario dell'acquisto
del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale.
Articolo 7
Art. 7. È considerato autore dell'opera
collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. È
considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo
lavoro.
Articolo 8
Art. 8. È reputato autore dell'opera, salvo
prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è
annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o
radio-diffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome
d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti
come equivalenti al nome vero (1). (1) Vedi
art. 9, c.c.
Articolo 9
Art. 9. Chi abbia rappresentato, eseguito o
comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i
diritti dell'autore, finché non sia rivelato. Questa disposizione non si
applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma
dell'articolo precedente.
Articolo 10
Art. 10. Se l'opera è stata creata con il
contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore
appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di
valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono
applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto
morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore
e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o
utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo
di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più
coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera
può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le
modalità da essa stabilite.
Articolo 11
Art. 11. Alle amministrazioni dello Stato,
[al partito nazionale fascista] (1), alle Province ed ai Comuni, spetta il
diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro
conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate,
nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei
loro atti e sulle loro pubblicazioni. (1) Soppresso con
r.d.l.
2 agosto 1943, n. 704.
Articolo 12
Art. 12. L'autore ha il diritto esclusivo di
pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti
fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la
prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Articolo 12 Bis
Art. 12-bis. Salvo patto contrario, il
datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore
di lavoro (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 3,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518 e così sostituito dall'art.
3, D.LGS. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 12 Ter
Art. 12-ter. Salvo patto contrario,
qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente
nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (1). (1) Articolo aggiunto
dall'art.
23, D.LGS. 2 febbraio 2001, n. 95.
Articolo 13
Art. 13. 1. Il diritto esclusivo di
riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o
forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
1 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 14
Art. 14. Il diritto esclusivo di trascrivere
ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta
o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Articolo 15
Art. 15. Il diritto esclusivo di eseguire,
rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a
pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera
cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera
orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto,
della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di
lucro.
Articolo 15 Bis
Art. 15-bis. 1. Agli autori spetta un
compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente
istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli
soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In
mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il
Ministro dell'interno. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo
alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In
particolare occorre prescrivere: a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno
due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; b) le modalità per
l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità
dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato; c)
che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo
anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo; d) la
verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo
gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di
solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato (1). (1) Articolo
aggiunto dall'art.
1, comma 48, d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. in
l. 23
dicembre 1996, n. 650.
Articolo 16
Art. 16. 1. Il diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso;
comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente
. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
2 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 16 Bis
Art. 16-bis. 1. Ai fini della presente
legge si intende per: a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di
frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono
riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del
pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione
di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione
da parte del pubblico; b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di
inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di
radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di
programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta
di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori
di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico
via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione
siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione
stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via
satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non
esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al
pubblico stabilisce la presente legge: 1) se i segnali ascendenti portatori
di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio
nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in
Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che
gestisce la stazione; 2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una
stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la
comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di
radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera
avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia
la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che
gestisce l'organismo di radiodiffusione; c) ritrasmissione via cavo: la
ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema
di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico,
di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente
da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del
pubblico (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
2, D.LGS. 23 ottobre 1996, n. 581.
Articolo 17
Art. 17. 1. Il diritto esclusivo di
distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque
a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo,
dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il
diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità
europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati
extracomunitari. 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie
dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la
prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità
sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso. 3. Quanto
disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di
opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie
dell'opera. 4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce
esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di
esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali,
ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica (1) . (1) Articolo sostituito
dall'articolo
3 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 18
Art. 18. Il diritto esclusivo di tradurre ha
per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art.
4. L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in
raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
Articolo 18 Bis
Art. 18-bis. 1. Il diritto esclusivo di
noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato
di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto. 2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un
periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1. 3.
L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da
parte di terzi. 4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di
supporti delle opere. 5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere
un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi.
Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le
categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del
regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1). 6.
I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e
ad opere di arte applicata (2). (1) Comma così modificato dall'art.
1, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154. (2) Articolo aggiunto dall'art.
2, D.LGS. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 19
Art. 19. I diritti esclusivi previsti dagli
articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non
esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per
oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Articolo 20
Art. 20. Indipendentemente dai diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni
della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore
conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a
danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla
sua reputazione (1). Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si
rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia
riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico,
spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni. (1)
Comma così sostituito dall'art. 2,
d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
Articolo 21
Art. 21. L'autore di un'opera anonima e
pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la
sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli
aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni,
recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio
al pubblico.
Articolo 22
Art. 22. I diritti indicati nei precedenti
articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed
accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per
impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Articolo 23
Art. 23. Dopo la morte dell'autore il
diritto previsto nell'art.
20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli,
e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti
diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle
e dai loro discendenti. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può
altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare (1) sentita
l'associazione sindacale competente [e le associazioni sindacali fasciste]
(2). (1) Ora, dal Ministro per i beni e le attività culturali. (2) Le
associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con
D.LGS.lgt.
23 novembre 1944, n. 369.
Articolo 24
Art. 24. Il diritto di pubblicare le opere
inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo
che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad
altri. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le
opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando
le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide
l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni
caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono applicabili a
queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo
del titolo terzo.
Articolo 25
Art. 25. I diritti di utilizzazione
economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua morte (1) (2) . (1) Termine elevato
dall'art.
17, l. 6 febbraio 1996, n. 52. (2) Vedi proroghe di cui al
D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, alla
legge
19 dicembre 1956, n. 1421 ed alla legge 27 dicembre 1961, n. 1337.
Articolo 26
Art. 26. Nelle opere indicate nell'art.
10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la
durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori
o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di
settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art.
3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche (1). (1)
Termine elevato dall'art.
17, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
Articolo 27
Art. 27. Nelle opere anonime o pseudonime,
fuori del caso previsto nel capoverso dell'art.
8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a
partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è
stata effettuata (1). Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è
rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da
persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente,
si applica il termine di durata determinato nell'art.
25. (1) Termine elevato dall'art.
17, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
Articolo 27 Bis
Art. 27-bis. (Omissis) (1). (1)
Articolo aggiunto dall'art. 4,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518 e poi abrogato dall'art.
17, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 28
Art. 28. Per acquistare il beneficio della
durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione
deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria,
scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare (1), secondo
le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia di rivelazione è
pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire
dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano
acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima. (1) Ora, Ministero
per i beni e le attività culturali.
Articolo 29
Art. 29. La durata dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art.
11, alle amministrazioni dello Stato, [al partito nazionale fascista] (1)
alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché
agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è
stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e
dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi
i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi
scritti. (1) Soppresso con r.d.l.
2 agosto 1943, n. 704.
Articolo 30
Art. 30. Quando le parti o i volumi di una
stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei
diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per
ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di
anno giovano all'autore. Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale
la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire
dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Articolo 31
Art. 31. Nelle opere pubblicate per la prima
volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo
85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di
settant'anni a partire dalla morte dell'autore (1). (1) Articolo così
sostituito dall'art.
2, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 32
Art. 32. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo
44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o
assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte
dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore
artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e
l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera
cinematografica o assimilata (1). (1) Articolo sostituito prima dall'articolo
3 del d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 e, successivamente, dall'art.
3, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 32 Bis
Art. 32-bis. I diritti di utilizzazione
economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno
dopo la morte dell'autore (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 4,
d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19e, successivamente, sostituito dall'art.
4, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154 .
Articolo 32 Ter
Art. 32-ter. I termini finali di durata
dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della
presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro
evento considerato dalla norma (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
5, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 33
Art. 33. In difetto di particolari
convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai
melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali,
si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Articolo 34
Art. 34. L'esercizio dei diritti di
utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le
parti i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione
economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo
letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera che il valore della
parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo
dell'opera. Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con
parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera
uguale. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli
seguenti.
Articolo 35
Art. 35. L'autore della parte letteraria non
può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi
seguenti: 1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il
manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica
nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per
operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria
da mettere in musica; 2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e
considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa
non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo
i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o
rappresentazione ai sensi degli
artt.
139 e
141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di
essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due
anni, se si tratta di altra composizione. Il compositore nei casi previsti ai
numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
Articolo 36
Art. 36. Nel caso previsto dal n. 1
dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera
disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del
compositore. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione
formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere
rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Articolo 37
Art. 37. Nelle opere coreografiche o
pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica,
quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha
funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o
pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte
letteraria. Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente
sono applicabili a queste opere le disposizioni degli
articoli
35 e
36.
Articolo 38
Art. 38. Nell'opera collettiva, salvo patto
in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione
dell'art.
7. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto
di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti
convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.
Articolo 39
Art. 39. Se un articolo è inviato alla
rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione
del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore
riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia
dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non
avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione. Trattandosi
di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne
può differire la produzione anche al di là dei termini indicati nel comma
precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto,
l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto
separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di
rivista.
Articolo 40
Art. 40. Il collaboratore di opera
collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che
il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei
giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della
redazione.
Articolo 41
Art. 41. Senza pregiudizio della
applicazione della disposizione contenuta nell'art.
20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di
introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono
richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi
senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla
soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Articolo 42
Art. 42. L'autore dell'articolo, o altra
opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo
in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva
dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi
in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di
riprodurli in altre riviste o giornali.
Articolo 43
Art. 43. L'editore o direttore della rivista
o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli
articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
Articolo 44
Art. 44. Si considerano coautori dell'opera
cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore
della musica ed il direttore artistico.
Articolo 45
Art. 45. L'esercizio dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato
la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli. Si presume
produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola
cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'art.
103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
Articolo 46
Art. 46. L'esercizio dei diritti di
utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento
cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non
può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera
prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art.
44. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole
che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro
che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la
proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti,
secondo le norme del regolamento. Gli autori del soggetto e della
sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante
una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno
diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra
da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso,
le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le
categorie interessate.
Articolo 46 Bis
Art. 46-bis. 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo
46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli
autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli
organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo
della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. 2. Per
ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella
prevista nel comma 1 e nell'articolo
18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a
carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica. 3. Per ciascuna utilizzazione di opere
cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti
traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. 4.
Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in
difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di
cui all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
3, D.LGS. 23 ottobre 1996, n. 581 e poi così sostituito dall'art.
6, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 47
Art. 47. Il produttore ha facoltà di
apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche
necessarie per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle
necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera
cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli
autori menzionati nell'art.
44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal
Ministro per la cultura popolare (1) secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo. (1)
Ora, dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Articolo 48
Art. 48. Gli autori dell'opera
cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro
qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella
proiezione della pellicola cinematografica.
Articolo 49
Art. 49. Gli autori delle parti letterarie o
musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il
cui esercizio spetta al produttore.
Articolo 50
Art. 50. Se il produttore non porta a
compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della
consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta
entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di
disporre liberamente dell'opera stessa.
Articolo 51
Art. 51. In ragione della natura e dei fini
della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita
direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di
radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato
dalle norme particolari seguenti.
Articolo 52
Art. 52. L'ente esercente il servizio della
radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere
dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico,
alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti. I
proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a
permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione. È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le
opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove. Non
è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi
teatri, o altro luogo pubblico.
Articolo 53
Art. 53. Nelle stagioni di rappresentazioni
o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato
nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta
la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti. Per
durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai
manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Articolo 54
Art. 54. L'accertamento della conformità
delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli
organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i
poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e
dell'art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno
1936, n. 1552. Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere
radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Articolo 55
Art. 55. 1. Senza pregiudizio dei diritti
dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è
autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine
della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la
registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile. 2. È
consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al
comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di
ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima,
l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi (1)
. (1) Articolo sostituito dall'articolo
4 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 56
Art. 56. L'autore dell'opera radiodiffusa,
ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente
esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da
liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità
giudiziaria. La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e
nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Articolo 57
Art. 57. Il compenso è liquidato in base al
numero delle trasmissioni. Il regolamento determina i criteri per stabilire
il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Articolo 58
Art. 58. Per l'esecuzione in pubblici
esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante,
di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato
periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
e la rappresentanza della associazione sindacale competente (1). (1) Comma
così modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 59
Art. 59. La radiodiffusione delle opere
dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è
sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo
terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli
articoli precedenti, salvo quelle dell'art.
55.
Articolo 60
Art. 60. Qualora il Ministero della cultura
popolare (1) lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di
propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un
compenso da liquidarsi a termini del regolamento. (1) Ora, Ministero per i
beni e le attività culturali.
Articolo 61
Art. 61. 1. L' autore ha il diritto
esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di
questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto
riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia
utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in
prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; c) di eseguire
pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di
qualunque supporto. 2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto
di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto
di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico. 3. Per quanto riguarda
la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute
nella precedente sezione (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
6 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 62
Art. 62. 1. I supporti fonografici, nei
quali l'opera dell'ingegno e riprodotta, non possono essere distribuiti se non
portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell'opera
riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od
esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; d)
data della fabbricazione (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
7 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 63
Art. 63. 1. I supporti devono essere
fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale
dell'autore, i termini degliarticoli
20e
21
. 2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità tecniche della registrazione (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
8 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 64
Art. 64. La concessione in uso a case
editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di
Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che
all'estero, a termini dell'art. 5 della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente
norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano registrate
opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le
norme contenute nel regolamento.
Articolo 64 Bis
Art. 64-bis. 1. Fatte salve le
disposizioni dei successivi
articoli
64-ter e
64-quater,
i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione,
permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con
qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il
caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche
tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b)
la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti,
senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi
forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del
programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o
con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore
locazione del programma o di una copia dello stesso (1). (1) Articolo
aggiunto dall'art. 5,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 64 Ter
Art. 64-ter. 1. Salvo patto contrario,
non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività
indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua
destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori. 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di
usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva
del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il
diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a
prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i
princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia
tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2
sono nulle (12). (1) Comma così modificato dall'art.
1, D.LGS. 15 marzo 1996, n. 205. (2) Articolo aggiunto dall'art. 5,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 64 Quater
Art. 64-quater. 1. L'autorizzazione
del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del
programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art.
64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice,
siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato
autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le
predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il
diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai
soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate
alle parti del programma originale necessarie per conseguire
l'interoperabilità. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che
le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano
utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma
creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità
di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano
utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un
programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o
per ogni altra attività che violi il diritto di autore. 3. Le clausole
contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (1). 4.
Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o
sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma (2). (1) Comma
così sostituito dall'art.
2, D.LGS. 15 marzo 1996, n. 205. (2) Articolo aggiunto dall'art. 5,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 64 Quinquies
Art. 64-quinquies. 1. L'autore di
un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la
riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione
e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le
vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o
comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b) (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
4, D.LGS. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 64 Sexies
Art. 64-sexies. 1. Non sono soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la
consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità
didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte
sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette
all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di
dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura
amministrativa o giurisdizionale. 2. Non sono soggette all'autorizzazione
dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da
parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali
attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e
per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare
solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a
tale parte. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2
sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile. 4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con
legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il
normale impiego della banca di dati (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
4, D.LGS. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 65
Art. 65. 1. Gli articoli di attualità di
carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei
giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri
materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la
riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si
indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se
riportato. 2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o
materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è
consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e, nei limiti dello
scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte,
incluso il nome dell'autore, se riportato (1) . (1) Articolo sostituito
dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 66
Art. 66. 1. I discorsi su argomenti di
interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in
pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo
scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o
telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo
in cui il discorso fu tenuto (1). (1) Articolo sostituito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 67
Art. 67. 1. Opere o brani di opere possono
essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari,
giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il
nome dell'autore (1). (1) Articolo sostituito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 68
Art. 68. 1. È libera la riproduzione di
singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con
mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico. 2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli
archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo
restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è
consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di
opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo. 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi,
vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso
e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i
criteri posti dall'
art.
181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore
per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dall'ISTAT per i libri. 5. Le riproduzioni per uso personale delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i
mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti
stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'
articolo
181-ter , determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo
articolo
181-ter . Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi
editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato. 6. È
vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in
genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 68 Bis
Art. 68-bis 1. Salvo quanto disposto in
ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in
materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli
atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono
transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra
terzi con l' intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'
opera o di altri materiali (1) . (1) Articolo inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 69
Art. 69. 1. Il prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna
remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle
opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi
dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo
stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. 2. Per i
servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti
pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici
(1). (1) Articolo sostituito dall'
articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 70
Art. 70. 1. Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico
sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o
di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali. 2. Nelle antologie ad uso scolastico
la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale
fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto,
la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di
traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera
riprodotta (1). (1) Articolo sostituito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 71
Art. 71. 1. Le bande musicali e le fanfare
dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti
di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purché l' esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro (1). (1) Articolo
sostituito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 71 Bis
Art. 71-bis 1. Ai portatori di
particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di
opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico
degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano
carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. 2. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'
art. 190 , sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al
comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione (1) . (1) Articolo
inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 71 Ter
Art. 71-ter 1. È libera la comunicazione
o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei
locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione,
nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali
contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di
cessione o da licenza (1). (1) Articolo inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 71 Quater
Art. 71-quater 1. È consentita la
riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da
istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i
titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'
art.
190 (1) . (1) Articolo inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 71 Quinquies
Art. 71-quinquies 1. I titolari di
diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'
articolo
102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire
l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità
competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto
svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche
mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di
cui agli
articoli
55 ,
68,
commi 1 e 2,
69,
comma 2,
70,
comma 1,
71-bise
71-quater,
su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi
abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del
materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro
utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati
articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2
in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi
contrattuali. 4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli
enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al
comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette
eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al
comitato di cui all'
articolo
190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le
modalità di cui all'
articolo
194- bis . 5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (1). (1) Articolo
inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 71 Sexies
Art. 71-sexies 1. È consentita la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza
scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'
articolo
102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la
riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso
personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
agli
articoli
13 ,
72,
78-bis,
79
e80
. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è
protetta dalle misure tecnologiche di cui all'
articolo
102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei
diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche di cui all'
articolo
102-quater , la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di
esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso
legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (1). (1) Articolo
inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 71 Septies
Art. 71-septies 1. Gli autori ed i
produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive,
gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro
aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi di cui all'
articolo
71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi,
da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per
gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla
registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti
analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla
registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma
commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. 2. Il
compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli
apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso
si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'
articolo
102-quater , nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto
alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale. 3.
Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per
fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite
effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti.
In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il
pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione. 4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda
alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere
che il giudice disponga l' esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni
(1). (1) Articolo inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .Vedi l'articolo
39 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 per la misura dei compensi.
Articolo 71 Octies
Art. 71-octies 1. Il compenso di cui
all'
articolo
71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è composto alla
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a
ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro
aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 2. I
produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro
sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma
1 agli artisti interpreti o esecutori interessati. 3. Il compenso di cui all'
articolo
71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è composto
alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a
ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loto associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il
restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere
audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori.
La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il
cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'
articolo
7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93(1) . (1) Articolo
inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 71 Nonies
Art. 71-nonies 1. Le eccezioni e
limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della
presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti
messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, ne arrecare un
ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari (1). (1) Articolo
inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 71 Decies
Art.71-decies 1. Le eccezioni e
limitazioni al diritto d' autore contenute nel presente capo si applicano anche
ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili,
agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis (1). (1)
Articolo inserito dall'articolo
9 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 72
Art. 72. 1. Salvi i diritti spettanti all'
autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che
seguono: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e
con qualsiasi processo di duplicazione; b) di autorizzare la distribuzione
degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima
vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal
produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari; d) di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
11 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 73
Art. 73. 1. Il produttore di fonogrammi,
nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotto nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro
spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei
fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e
televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle
pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi
altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto
spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti
o esecutori interessati. 2. La misura del compenso e le quote di
ripartizione, nonché le relative modalità sono determinate secondo le norme del
regolamento. 3. Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione
dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato (1) . (1) Articolo
sostituito dall'articolo
12 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 73 Bis
Art. 73-bis. 1. Gli artisti interpreti o
esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo
compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art.
73 è effettuata a scopo non di lucro. 2. Salvo diverso accordo tra le
parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del
regolamento (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
8, D.LGS. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 74
Art. 74. 1. Il produttore ha il diritto di
opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli
articoli
73 e
73-bis,
sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali. 2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i
beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità
giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione di fonogrammi previi
accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare
le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione (1) . (1) Articolo
sostituito dall'articolo
13 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 75
Art. 75. 1. La durata dei diritti previsti
ne 1 presente capo e di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante
tale periodo il fonogramma e lecitamente pubblicato ai sensi dell'
articolo
12 , comma 3, la durata dei diritti e di cinquanta anni dalla data della sua
prima pubblicazione (1) (2) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
14 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68. (2) Vedi l'articolo
38 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 76
Art. 76. I. I supporti contenenti fonogrammi
non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni
di cui all'articolo
62, in quanto applicabili (1). (1) Articolo sostituito dall'articolo
15 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 77
Art. 77. Omissis (1) . (1) Articolo
abrogato dall'articolo
41 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 78
Art. 78. l. Il produttore di fonogrammmi è
la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della
prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di
altri suoni o di rappresentazioni di suoni. 2. È considerato come luogo della
produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale
(1). (1) Articolo sostituito dall'articolo
16 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 78 Bis
Art. 78-bis. 1. L'utilizzazione dei
fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di
cui al presente capo (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
17 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 78 Ter
Art. 78-ter 1. Il produttore di opere
cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento è titolare
del diritto esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
originali e delle copie delle proprie realizzazioni ; b) di autorizzare la
distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell' originale e delle
copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel
territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio
ed il prestito dell' originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita
o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di
noleggio e di prestito; d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico dell' originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico. 2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la
sequenza di immagini in movimento 6 pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o
audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento (1) . (1) Articolo
inserito dall'articolo
18 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 79
Art. 79. 1. Senza pregiudizio dei diritti
sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi
fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e
degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione
radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo: a) di autorizzare la
fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto
non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo
le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; b) di autorizzare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di
autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, non
che la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili
mediante pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la messa a
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel
luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie
emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la
distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel
caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato
membro; f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico. 2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la
fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per
nuove registrazioni. 3. L' espressione radio-diffusione ha riguardo
all'emissione radiofonica e televisiva. 4. L 'espressione su filo o via etere
include le emissioni via cavo e via satellite. 5. La durata dei diritti di
cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione (1)
. (1) Articolo sostituito dall'articolo
19 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 80
Art. 80. 1. Si considerano artisti
interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini
e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico. 2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno,
indipendentemente dall' eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione
delle loro prestazioni artistiche ; b) autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la
comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi, compresa la messa
a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie . prestazioni
artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via ,
satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese
in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione
utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto
fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a
favore degli artisti interpreti o - esecutori- il compenso di cui all'
art.
73 ; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore
degli artisti interpreti o esecutori interessati l' equo compenso di cui all'
art.
73-bis; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni; e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del
diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; f) autorizzare il noleggio
o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni: l' artista interprete o esecutore, anche in caso di
cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva
il diritto di ottenere un' equa remunerazione per il noleggio concluso dal
produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da
concludersi tra l 'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di
cui all'
articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 3. I
diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
20 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 81
Art. 81. Gli artisti interpreti e gli
artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o
alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che
possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. (1). Sono
applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti
dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel
comma primo dell'art.
54. (1) Comma sostituito dall'articolo
21 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 82
Art. 82. Agli effetti dell'applicazione
delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti
interpreti e di artisti esecutori: 1) coloro che sostengono nell'opera o
composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori
dell'orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione
che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non
di semplice accompagnamento (1). (1) Comma prima modificato dall'articolo
14 del D.LGS. 16 novembre 1994, n. 685, dall'articolo
7 del D.LGS. 23 ottobre 1996, n. 581 ed, infine, così sostituito dall'articolo
12 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 83
Art. 83. 1. Gli artisti interpreti e gli
artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato
nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa
fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche
(1). (1) Articolo sostituito dall'articolo
22 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 84
Art. 84. 1. Salva diversa volontà delle
parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i
diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di
autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la
produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in
movimento. 2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione
dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico
via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di
emissione. 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo
80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali
individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1) (2).
(1) L'art.
17, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto che l'equo compenso di cui al
presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1998. (2)
Articolo prima modificato dall'articolo
14 del D.LGS. 16 novembre 1994, n. 685, dall'articolo
7 del D.LGS. 23 ottobre 1996, n. 581 ed, infine, così sostituito dall'articolo
12 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 85
Art. 85. I diritti di cui al presente capo
durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o
recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano
cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico della fissazione (1). (1) Articolo prima sostituito
dall'articolo
16 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e, successivamente, dall'art.
13, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 85 Bis
Art. 85-bis. 1. In aggiunta ai diritti
già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei
diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via
cavo secondo le disposizioni di cui all'art.
110-bis (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
8, D.LGS. 23 ottobre 1996, n. 581.
Articolo 85 Ter
Art. 85-ter. 1. Senza pregiudizio dei
diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione
del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima
volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione
economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo
III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili. 2. La durata
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di
venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al
pubblico (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
14, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 85 Quater
Art. 85-quater. 1. Senza pregiudizio
dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o
con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera,
quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica. 2. Fermi
restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione
economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e
scientifica il diritto alla indicazione del nome. 3. La durata dei diritti
esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita
pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (1). (1)
Articolo aggiunto dall'art.
15, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 85 Quinquies
Art. 85-quinquies. I termini
finali di durata dei diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal
presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato
dalla norma (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
16, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 86
Art. 86. All'autore di bozzetti di scene
teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore
ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando
il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è
stato composto. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima
rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.
Articolo 87
Art. 87. Sono considerate fotografie, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone
o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col
processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non
sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti
materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Articolo 88
Art. 88. Spetta al fotografo il diritto
esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le
disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo,
per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie
riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera
riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento
di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle
finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La
stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando
si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo
pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la
riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare
(1), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per
determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia (2). (1) Ora, il
Ministro per i beni e le attività culturali. (2) Vedi d.p.c.m. 2 aprile
1963.
Articolo 89
Art. 89. La cessione del negativo o di
analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario,
la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali
diritti spettino al cedente.
Articolo 90
Art. 90. Gli esemplari della fotografia
devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso
previsto nel primo capoverso dell'88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data
dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera
d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette
indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i
compensi indicati agli
artt.
91 e
98
a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
Articolo 91
Art. 91. La riproduzione di fotografie nelle
antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche
è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme
previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del
fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque,
pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. Sono
applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'88
(1). (1) Vedi d.p.c.m. 2 aprile 1963.
Articolo 92
Art. 92. Il diritto esclusivo sulle
fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia. (Omissis)
(1). (Omissis) (1). (Omissis) (12). (1) Comma abrogato dall'art. 5,
d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19. (2) Per una proroga alle disposizioni
contenute nel presente articolo, vedi l'art.
6, D.LGS.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
Articolo 93
Art. 93. Le corrispondenze epistolari, gli
epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima
natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità
della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque
modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e,
trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario
(1). Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del
coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i
figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli
ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate
nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità
giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la
volontà del defunto quando risulti da scritto. (1) Vedi
artt. 616,
618,
619 e
620, c.p.
Articolo 94
Art. 94. Il consenso indicato all'articolo
precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai
fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della
reputazione personale o familiare.
Articolo 95
Art. 95. Le disposizioni degli articoli
precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono
opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non
si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e
corrispondenze che presentano interesse di Stato.
Articolo 96
Art. 96. Il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa,
salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona
ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'art.
93.
Articolo 97
Art. 97. Non occorre il consenso della
persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Articolo 98
Art. 98. Salvo patto contrario, il ritratto
fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi
successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre
senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da
parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo
corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia
originaria, deve essere indicato. Sono applicabili le disposizioni
dell'ultimo comma dell'88.
Articolo 99
Art. 99. All'autore di progetti di lavori di
ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di
problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani
e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di
coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
consenso. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra
il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del
piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare (1) secondo le norme
stabilite dal regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo
dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma (2). (1)
Ora, Ministero per i beni e le attività culturali. (2) Per una proroga delle
disposizioni di cui al presente articolo, vedi
art.
6, D.LGS.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
Articolo 100
Art. 100. Il titolo dell'opera, quando
individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il
consenso dell'autore. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie
o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di
confusione. È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione
delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così
costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della
rubrica. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni
periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o
carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione
del giornale.
Articolo 101
Art. 101. La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono
considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza
autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie
giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla
diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in
un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte
dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che
li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti
dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; b) la
riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a
fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di
imprese di radiodiffusione.
Articolo 102
Art. 102. È vietata come atto di
concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della
medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di
segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore
nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o
imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
Articolo 102 Bis
Art. 102-bis. 1. Ai fini del presente
titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua
investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua
verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo
o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un
altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di
prestito dei soggetti di cui all'articolo
69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego:
qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di
copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo
69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di
una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato
membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita
della copia nel territorio dell'Unione europea. 3. Indipendentemente dalla
tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti
e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di
una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal
presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della
totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al
comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti
sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel
territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si
applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno
Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea;
tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea
soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo
tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione
europea (1). 6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le
banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello
scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data
della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al
contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del
completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di
dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata,
decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai
commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora
presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o
arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di
dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in
tutti i modi e forme consentiti dalla legge (2). (1) Per le banche di dati
costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1° gennaio 1998 e che alla
data di entrata in vigore del
D.LGS.
6 maggio 1999, n. 169 (16 giugno 1999) soddisfino i requisiti di cui
all'art. 5 del decreto medesimo (che aggiunge, appunto gli
articoli
102-bis e
102-ter
al presente decreto), fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti
acquisiti anteriormente, il termine di cui al presente comma decorre dal 1°
gennaio 1998. (2) Articolo aggiunto dall'art.
5, D.LGS. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 102 Ter
Art. 102-ter. 1. L'utente legittimo
della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare
pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso
relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente
legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del
pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al
costitutore della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del
costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del
pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di
dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente
legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una
parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale
parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3
sono nulle (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
5, D.LGS. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 102 Quater
Art. 102-quater 1. I titolari di
diritti d' autore e di diritti connessi non che del diritto di cui all' art.
102-bis , comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure
tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei
diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci
nel caso in cui l'uso dell' opera o del materiale protetto sia controllato dai
titolari tramite l' applicazione di un dispositivo di accesso o di un
procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell' opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato
mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l' obiettivo di
protezione. 3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai
programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I (1) . (1)
Articolo inserito dall'articolo
23 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 102 Quinquies
Art. 102-quinquies l.
Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai
titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui
all'
art.
102-bis , comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere
fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. 2. Le
informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il
materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali
informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le
condizioni d 'uso dell' opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice
che rappresenti le infoffi1azioni stesse o altri elementi di identificazione
(1). (1) Articolo inserito dall'articolo
23 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 103
Art. 103. È istituito presso il Ministero
della cultura popolare (1) un registro pubblico generale delle opere protette ai
sensi di questa legge. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche
(2). In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del
deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data
della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata,
altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma,
intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi
(3). La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori
indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori
delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la
presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo
comma. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel
regolamento. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti
utilizzando mezzi e strumenti informatici (3). (1) Ora, Ministero per i beni
e le attività culturali. (2) Comma così modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248. (3) Comma aggiunto dall'art. 6,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 104
Art. 104. Possono, altresì, essere
registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme
stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in
parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi
diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società
relativi ai diritti medesimi. Le registrazioni hanno anche altri effetti di
carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in
questa legge o in altre leggi speciali.
Articolo 105
Art. 105. Gli autori e i produttori delle
opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa
devono depositare presso il Ministero della cultura popolare (1) un esemplare o
copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal
regolamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di
cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare
della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. Per i programmi
per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (2). Per le
fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma
dell'art. 92. (1) Ora, Ministero per i beni e le attività culturali. (2)
Comma aggiunto dall'art. 7,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 106
Art. 106. L'omissione del deposito non
pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a
termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni
delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione
dell'art.
188 di questa legge. Omissis (1) Il Ministro per la cultura popolare
(2) può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di
cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento. (1) Comma
abrogato dall'articolo
41 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68. (2) Ora, Ministero per i beni e le
attività culturali.
Articolo 107
Art. 107. I diritti di utilizzazione
spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi
carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti
i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme
contenute in questo capo.
Articolo 108
Art. 108. L'autore che abbia compiuto
sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi
alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (1). (1)
Articolo così sostituito dall'art.
13, l. 8 marzo 1975, n. 39.
Articolo 109
Art. 109. La cessione di uno o più
esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei
diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di
uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre
un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre
l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.
Articolo 110
Art. 110. La trasmissione dei diritti di
utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Articolo 110 Bis
Art. 110-bis. 1. L'autorizzazione alla
ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante
contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi
ed i cablodistributori. 2. In caso di mancata autorizzazione per la
ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate
possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione
di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene
effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle
parti interessate. 3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna
delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica
(1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
9, D.LGS. 23 ottobre 1996, n. 581.
Articolo 111
Art. 111. I diritti di pubblicazione
dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono
formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né
per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente
all'autore. Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o
sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le
norme del codice di procedura civile.
Articolo 112
Art. 112. I diritti spettanti all'autore,
ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono
essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
Articolo 113
Art. 113. L'espropriazione è disposta per
decreto reale (1), su proposta del Ministro per la cultura popolare (2), di
concerto con il Ministro per l'educazione nazionale (2), sentito il Consiglio di
Stato. Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita
l'indennità spettante all'espropriato. Il decreto ha forza di titolo
esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle
cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati. (1) Ora,
presidenziale. (2) Ora, Ministro per i beni e le attività culturali.
Articolo 114
Art. 114. Contro il decreto di
espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti
l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità
giudiziaria.
Articolo 115
Art. 115. Dopo la morte dell'autore, il
diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti
disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla
morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più
coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza
indugio. Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune
accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da
essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei
codici. La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da
quelle che seguono.
Articolo 116
Art. 116. L'amministrazione e la
rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od
a persona estranea alla successione. Se i coeredi trascurano la nomina
dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno
dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) con decreto del Tribunale del luogo
dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente
medesimo (1). La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere
alla nomina di un nuovo amministratore. (1) Comma così modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 117
Art. 117. L'amministratore cura la gestione
dei diritti di utilizzazione dell'opera. Non può però autorizzare nuove
edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla
cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici,
senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle
quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della
minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione
(1). (1) Vedi
art. 1109,
c.c.
Articolo 118
Art. 118. Il contratto con il quale
l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le
stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è
regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Articolo 119
Art. 119. Il contratto può avere per
oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso
dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono
determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto
contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Non
possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi
posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel
suo contenuto o di maggiore durata. Salvo pattuizione espressa, la
alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle
eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi
gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione
su apparecchi meccanici. L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione
non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non
siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi,
secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà
esclusive.
Articolo 120
Art. 120. Se il contratto ha per oggetto
opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme
seguenti: 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o
categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; 2) senza
pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i
contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da
crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni; 3) se fu
determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l'opera
deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità
giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato,
l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Articolo 121
Art. 121. Se l'autore muore o si trova
nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole
ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di
considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte
consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia
manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non
compiuta interamente, o uguale volontà, sia manifestata dalle persone indicate
nell'art.
23. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi
l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento
del danno.
Articolo 122
Art. 122. Il contratto di edizione può
essere "per edizione" o "a termine". Il contratto "per edizione" conferisce
all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla
consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il
numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono
tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni
e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se
mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola
edizione per il numero massimo di duemila esemplari. Il contratto di edizione
"a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di
edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti
anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato
nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti
anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie,
dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad
uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e
sinfoniche. In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di
distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Articolo 123
Art. 123. Gli esemplari dell'opera sono
contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Articolo 124
Art. 124. Se più edizioni sono prevedute
nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile
dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima
dell'epoca stessa. Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se
intende o no procedere ad una nuova edizione. Se l'editore ha dichiarato di
rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad
una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di
detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto. L'autore ha diritto al
risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti
motivi da parte dell'editore.
Articolo 125
Art. 125. L'autore è obbligato: 1) a
consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non
ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2) a garantire il pacifico
godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha
altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le
modalità fissate dall'uso.
Articolo 126
Art. 126. L'editore è obbligato: 1) a
riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o
pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e
secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all'autore i
compensi pattuiti.
Articolo 127
Art. 127. La pubblicazione o la
riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto;
tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della
effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo
dell'opera. In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la
riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta
scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un
termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni
altra circostanza del caso. È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla
fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al
termine massimo sopra stabilito. Il termine di due anni non si applica alle
opere collettive.
Articolo 128
Art. 128. Se l'acquirente del diritto di
pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine
concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare
la risoluzione del contratto. L'Autorità giudiziaria può accordare
all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine, predetto,
subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì
limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del
contratto. Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire
l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi
che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Articolo 129
Art. 129. L'autore può introdurre
nell'opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere
e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa,
salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. L'autore
ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve
interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di
accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato
dall'Autorità giudiziaria. Se la natura dell'opera esige che essa sia
aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla,
l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di
segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Articolo 130
Art. 130. Il compenso spettante all'autore
è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base
ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il
compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni
di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di
collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o
conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o
drammatico-musicali; opere delle arti figurative. Nei contratti a
partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie
vendute.
Articolo 131
Art. 131. Nel contratto di edizione il
prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore.
Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da
pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Articolo 132
Art. 132. L'editore non può trasferire ad
altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione
contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo
caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia
pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.
Articolo 133
Art. 133. Se l'opera non trova smercio sul
mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a
sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende
acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita
sottoprezzo o ad uso di macero.
Articolo 134
Art. 134. I contratti di edizione si
estinguono: 1) per il decorso del termine contrattuale; 2) per
l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera; 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta,
salva l'applicazione delle norme dell'art.
121; 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in
commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di
legge; 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art.
128 o nel caso previsto dall'art.
133; 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle
disposizioni della sezione quinta di questo capo.
Articolo 135
Art. 135. Il fallimento dell'editore non
determina la risoluzione del contratto di edizione. Il contratto di edizione
è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del
fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un
altro editore nelle condizioni indicate nell'art.
132.
Articolo 136
Art. 136. Il contratto con il quale
l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica,
drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata
alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei
codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni
particolari che seguono. Salvo patto contrario, la concessione di detta
facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Articolo 137
Art. 137. L'autore è obbligato: 1) a
consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le
stampe; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la
durata del contratto.
Articolo 138
Art. 138. Il concessionario è
obbligato: 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o
variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle
forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome
dell'eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare invigilare la
rappresentazione dall'autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i
principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se
furono designati d'accordo con l'autore.
Articolo 139
Art. 139. Per la rappresentazione
dell'opera si applicano le norme degli
artt.
127e
128,
meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art.
127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere
drammatico-musicali.
Articolo 140
Art. 140. Se il cessionario del diritto di
rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente
rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di
rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la
colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con
le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.
Articolo 141
Art. 141. Il contratto che ha per oggetto
l'esecuzione di una composizione musicale, è regolato dalle disposizioni di
questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del
contratto medesimo.
Articolo 142
Art. 142. L'autore, qualora concorrano
gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo
l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre,
diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. Questo
diritto è personale e non è trasmissibile. Agli effetti dell'esercizio di
questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle
quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare (1), il quale
dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal
regolamento. Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle
notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità
giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere
la liquidazione ed il risarcimento del danno. (1) Ora, Ministero per i beni e
le attività culturali.
Articolo 143
Art. 143. L'Autorità giudiziaria, se
riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il
divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio
dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli
interessati fissando, la somma dell'indennizzo e il termine per il
pagamento. L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il
divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della
decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente,
previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione. Se l'indennità non è
pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la
efficacia della sentenza. La continuazione della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per
ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle
sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto
di autore.
Articolo 144
Art. 144. Gli autori delle opere delle arti
figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e
della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una
percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali
delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito
dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione
(1). L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono
tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun
altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di
alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica. (1)
Comma così modificato dall'art. 6,
d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
Articolo 145
Art. 145. Gli autori delle opere indicate
nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior
valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente
conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra
i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.
Articolo 146
Art. 146. Le percentuali previste dai
precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a
lire 1000 per i disegni e le stampe, a lire 5000 per le pitture, a lire 10.000
per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Articolo 147
Art. 147. Se il prezzo dell'esemplare
originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi
vendita non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i
disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e
superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata,
tale maggior valore è attribuito in misura del 10 per cento agli autori delle
opere ed è a carico del proprietario venditore. Agli autori medesimi incombe
la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni
previste da questo articolo. La percentuale è ridotta al cinque per cento se
il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non
inferiore alla metà di quello da lui realizzato. Per la determinazione del
maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo
145. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere
anonime o pseudonime, salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall'art.
8 della presente legge.
Articolo 148
Art. 148. Agli effetti della protezione
prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle
replicate dall'autore ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto
riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte
dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Articolo 149
Art. 149. Agli effetti di questa legge sono
considerate vendite pubbliche: a) le vendite effettuate nelle mostre ed
esposizioni autorizzate ai sensi del
R.D.L.
29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1607; b)
le vendite giudiziarie; c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici
incanti; d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per
l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata; e)
le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite
da terzi.
Articolo 150
Art. 150. I diritti previsti dagli
artt.
144,
145,146
e
147
spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni
testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi tre
gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra
indicati essi sono devoluti alla cassa di previdenza e di assistenza del
[sindacato nazionale delle belle arti] (1). Tali diritti durano per tutta la
vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare
oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia. (1) Il sindacato nazionale
delle belle arti è stato soppresso con D.LGS.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ed i
suoi compiti sono stati attribuiti all'Ente nazionale assistenza e previdenza
per i pittori e gli scultori, ex d.p.r. 22 ottobre 1953, n. 1282.
Articolo 151
Art. 151. La percentuale dovuta sul prezzo
della prima vendita pubblica, a termini dell'art.
144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000
del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e
del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Articolo 152
Art. 152. Le percentuali sul maggior valore
dovute a termini dell'art.
145 sono così determinate: 2% per aumenti di valore non eccedenti L.
10.000 3% per aumenti di valore superiori a L. 10.000 4% " L. 30.000 5%
" L. 50.000 6% " L. 75.000 7% " L. 100.000 8% " L. 125.000 9% " L.
150.000 10% " L. 175.000
Articolo 153
Art. 153. Chi legalmente presiede alla
vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione
ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le
percentuali dovute ai sensi degli
artt.
144 e145
e di versarne il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), nel termine stabilito dal regolamento (1). Sino al momento in cui il
versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito
depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. (1) Comma così
modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 154
Art. 154. Le opere d'arte che in una
vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art.
146 debbono essere denunciate a cura di chi legalmente presiede alla
vendita, alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Questo provvede
alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento (1).
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera, salvo
impugnativa di falso. (1) Comma così modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 155
Art. 155. I valori indicati negli articoli
di questa sezione possono essere modificati con decreto da emanarsi a norma
dell'art.
3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
Articolo 156
Art. 156. Chi ha ragione di temere la
violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di
questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una
violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto
sia accertato e sia interdetta la violazione. L'azione è regolata dalle norme
di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
Articolo 157
Art. 157. Chi si trova nell'esercizio dei
diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico
spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione
musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite
dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni
qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato. Il Prefetto
provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti,
permettendo, o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte
interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di
sua competenza.
Articolo 158
Art. 158. Chi venga leso nell'esercizio di
un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per
ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la
violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
Articolo 159
Art. 159. La rimozione o la distruzione
prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o
copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la
riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati
per diversa riproduzione o diffusione. Se una parte dell'esemplare, della
copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa
riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la
separazione di questa parte nel proprio interesse. Se l'esemplare o la copia
dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione
hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di
ufficio il deposito in un pubblico museo. Il danneggiato può sempre chiedere
che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano
aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. I
provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso
personale.
Articolo 160
Art. 160. La rimozione o la distruzione non
può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso,
deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza
della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla
violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato anche ad una data
anteriore a quella sopraindicata.
Articolo 161
Art. 161. Agli effetti dell'esercizio delle
azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità
giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò
che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione (1). Il
sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di
più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del
diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. L'Autorità giudiziaria può
anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Le disposizioni di questa
Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o
detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore (2). (1) Comma così sostituito dall'art.
4, l. 18 agosto 2000, n. 248. (2) Comma aggiunto dall'art. 8,
D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518 e così modificato dall'art.
3, D.LGS. 15 marzo 1996, n. 205.
Articolo 162
Art. 162. 1. Salvo quanto diversamente
disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto
riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia. 2. La descrizione e il
sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza,
ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non
si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa
natura dal codice di procedura civile. 3. Gli interessati possono essere
autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti
e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si
applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di
procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche
alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli
articoli
669-octies,
669-undecies e
675 del codice di procedura
civile. 5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di
procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e
di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito. 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano
stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia (1). (1) Articolo
così sostituito dall'art.
5, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 163
Art. 163. 1. Il titolare di un diritto di
utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attività che costituisca violazione del diritto. stesso, secondo le norme del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento. . 3. Ove in sede giudiziaria si accerti la
mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli
articoli
73 e
73-bis,
oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione
dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad
un massimo di centottanta giorni. 4. Ove in sede giudiziaria si accerti l
'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell' art. 74 , arrecano pregiudizio
al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo,
può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad
un massimo di euro 5.200,00 (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
24 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 164
Art. 164. Se le azioni previste in questa
sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico
indicati negli
artt.
180 e
184
si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti
sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli
aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro
qualità; 2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare
cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o
autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad
altre funzioni attribuite all' ente; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell'
articolo 474 del codice di
procedura civile (1). (1) Numero così sostituito dall'articolo
25 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 165
Art. 165. L'autore dell'opera oggetto del
diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la
facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi
interessi.
Articolo 166
Art. 166. Sull'istanza della parte
interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga
pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche
ripetutamente a spese della parte soccombente.
Articolo 167
Art. 167. I diritti di utilizzazione
economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere
giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.
Articolo 168
Art. 168. Nei giudizi concernenti
l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura
di questo diritto, le norme contenute nella sezione [rectius: paragrafo]
precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
Articolo 169
Art. 169. L'azione a difesa dell'esercizio
dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla
sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa
essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera
delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con
altri mezzi di pubblicità.
Articolo 170
Art. 170. L'azione a difesa dei diritti che
si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o
distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera,
solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva
a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
Articolo 171
Art. 171. Salvo quanto previsto dall'art.
171-bis e dall'articolo
171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (1)
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (2):
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto
prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio
dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge
italiana; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza
variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una
composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione
pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle
precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa
legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero
di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (Omissis) (3); f) in
violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a lire 1.000.000 (1) se i reati di cui sopra sono commessi sopra
un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della
paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dell'articolo
68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa
pecuniaria da due a dieci milioni di lire (4). (1) Importi elevati dall'art.
113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Alinea modificato
prima dall'articolo
9 del D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, dall'articolo
2 della legge 18 agosto 2000, n. 248. (3) Lettera abrogata dall'art.
3, l. 29 luglio 1981, n. 406. (4) Comma aggiunto dall'art.
2, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 171 Bis
Art. 171-bis. 1. Chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque,
al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui agli
articoli
64-quinquiese
64-sexies,
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli
articoli
102-bis e
102-ter,
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità
(1). (1) Articolo così sostituito dall'art.
13, D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 171 Ter
Art. 171-ter. 1. È punito, se il fatto
è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a)
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o
supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di
immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche
dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene
per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il
quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno
da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (1)
; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il
noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti
ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'
art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di
predette misure. Fra le misure tecnoÌogiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente
a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi
e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell' autorità amministrativa o giurisdizionale (2) ; h) abusivamente
rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'
articolo
102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione,
diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del
pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o
alterate le informazioni elettroniche stesse (2). 2. È punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di
lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi; b) esercitando in forma imprenditoriale
attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si
rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le
attività illecite di cui al comma 1 (3) . 3. La pena è diminuita se il fatto
è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma
1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice
penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di
cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. (1) Lettera sostituita dall'articolo
26 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68. (2) Lettera inserita dall'
articolo
26 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68. (3) Vedi modifiche di cui
all'articolo 1 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, non ancora convertito in
legge.
Articolo 171 Quater
Art. 171-quater. 1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a
fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque
titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal
diritto di autore; b) esegue la fissazione su supporto audio, video o
audio-video delle prestazioni artistiche di cui all'art.
80 (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
18, D.LGS. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 171 Quinquies
Art. 171-quinquies. 1. Ai fini
delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in
noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva
quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione
il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure
quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il
pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore
al prezzo di vendita (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
15, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 171 Sexies
Art. 171-sexies. 1. Quando il
materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità
giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 83 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. È sempre
ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a
commettere i reati di cui agli
articoli
171-bis,
171-ter
e
171-quater
nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o
informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti,
commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non
provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 3. Le disposizioni di cui
ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto
giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato
(1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 171 Septies
Art. 171-septies. 1. La pena di cui
all'articolo
171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei
supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo
181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di
immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 2, della presente legge (1). (1) Articolo aggiunto
dall'art.
17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 171 Octies
Art. 171-octies. 1. Qualora il fatto
non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a
fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi
visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un
canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due
anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 171 Nonies
Art. 171-novies. 1. La pena
principale per i reati di cui agli
articoli
171-bis,
171-ter
e
171-quaterè
diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui
che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un
atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le
informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o
organizzatore dell'attività illecita di cui agli
articoli
171-ter e
171-quater,
di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli
quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali
serviti o destinati alla commissione dei reati. 2. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività
illecite previste dall'articolo
171-bis, comma 1, e dall'articolo
171-ter, comma 1 (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 172
Art. 172. Se i fatti preveduti nell'articolo
171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a
lire 2.000.000 (12). Con la stessa pena è punito chiunque: a) esercita
l'attività di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180 e
183; b) non ottempera agli obblighi previsti negli
artt.
153 e
154;
c) viola le norme degli
artt.
175 e
176.
(Omissis) (3). (1) Importi elevati dall'art.
114, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Comma così modificato
dall'art.
19, D.LGS. 16 novembre 1994, n. 685. (3) Comma abrogato dall'art.
3, l. 22 maggio 1993, n. 159.
Articolo 173
Art. 173. Le sanzioni previste negli
articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave
previsto dal codice penale o da altre leggi.
Articolo 174
Art. 174. Nei giudizi penali regolati da
questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere
al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti
dagli
artt.
159 e
160.
Articolo 174 Bis
Art. 174-bis. 1. Ferme le sanzioni
penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente
sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell' opera o del supporto oggetto della violazione, .in
misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro
103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura
stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo
27 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 174 Ter
Art. 174-ter. 1 .-Chiunque abusivamente
utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte,
con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o
noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o
componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il
fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli
171 ,
171-bis,
171-ter,
171-
quater,
171-quinquies,
171-septiese
171-octies,
con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o
di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o
noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il
fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e,
se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o
dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell' autorizzazione per l'
esercizio dell' attività produttiva o commerciale (1) (2). (1) Articolo
sostituito dall'articolo
28 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68. (2) Vedi modifiche di cui
all'articolo 1 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, non ancora convertito in
legge.
Articolo 174 Quater
Art 174-quater l. I proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli
174-bis e 174-ter , affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze: a) in
misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione
del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli
strumenti impiegati nella prevenzione e nell' accertamento dei reati previsti
dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'
articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; b) nella restante
misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'
economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al
comma 3-bis dell'
articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni (1)
. (1) Articolo inserito dall'articolo
29 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 174 Quinquies
Art. 174-quinquies 1. Quando
esercita l' azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l' adozione del
provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella
comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a
tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta,a
titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'
esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la
durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'
articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di recidiva specifica è
disposta la revoca della licenza di esercizio o dell' autorizzazione allo
svolgimento dell' attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di
sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che
comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione
o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'
art.
45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate
e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio (1) . (1)
Articolo inserito dall'articolo
30 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 175
Art. 175. (Omissis) (1). (1) Articolo
abrogato dall'art.
6, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28
febbraio 1997, n. 30.
Articolo 176
Art. 176. (Omissis) (1). (1) Articolo
abrogato dall'art.
6, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28
febbraio 1997, n. 30.
Articolo 177
Art. 177. (Omissis) (1). (1) Articolo
abrogato dall'art.
3, l. 22 maggio 1993, n. 159.
Articolo 178
Art. 178. (Omissis) (1). (1) Articolo
abrogato dall'art.
3, l. 22 maggio 1993, n. 159.
Articolo 179
Art. 179. (Omissis) (1). (1) Articolo
abrogato dall'art.
3, l. 22 maggio 1993, n. 159.
Articolo 180
Art. 180. L'attività di intermediario,
comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei
diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (1). Tale attività è
esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse
degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica
di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze
ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
diritto. L'attività della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) si
eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi
stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata (2). La suddetta
esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi
successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro
riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n.
3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata
all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal
regolamento. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di
cittadini italiani domiciliati o residenti nel territorio dello Stato,
nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti
non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un
anno dalla loro esigibilità è conferito Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse
dell'autore e dei suoi successori o aventi causa (2). I proventi di cui al
precedente comma riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi
diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano
stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione
nazionale professionisti ed artisti , per scopi di assistenza alle categorie
degli autori, scrittori e musicisti (2). (1) Comma, da ultimo, così
modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248. (2) Comma così modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 180 Bis
Art. 180-bis. 1. Il diritto esclusivo
di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti
d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la
Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi
la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite
convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con
altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare,
quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi. 2. Dette
società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa
categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri
associati. 3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti
entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che
comprende la loro opera o altro elemento protetto. 4. Gli organismi di
radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei
diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si
tratti di titolarità acquisita. (1) (2) (1) Articolo aggiunto dall'art.
11, D.LGS. 23 ottobre 1996, n. 581. (2) Vedi il d.p.c.m. 11 luglio 2001,
n. 338.
Articolo 181
Art. 181. Oltre alle funzioni indicate
nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre
disposizioni la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare
altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al
suo statuto (1). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può
assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di
accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti. (1) Comma così
modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 181 Bis
Art. 181-bis. 1. Ai sensi dell'articolo
181 e agli effetti di cui agli
articoli
171-bis e
171-ter,
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su
ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni
supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione
di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo
1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in
uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'articolo
68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate. 2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell'apposizione. 3. Fermo restando l'assolvimento degli
obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno,
secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che
tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per
elaboratore disciplinati dal
decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE. 4. I tempi, le
caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un
regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria
interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la
facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il
sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli
oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura,
in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo permanente per il diritto di autore. (1) 5. Il contrassegno deve
avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro
supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del
titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del
produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o
registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi
altra forma di distribuzione. 6. L'apposizione materiale del contrassegno può
essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato,
i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo
stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE
preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 4. 7. Nei casi di cui al comma 6,
la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno
sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata
dalla presa d'atto della SIAE. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge
penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno
(2). (1) La misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, a
carico del richiedente il servizio di contrassegnatura svolto dalla SIAE di cui
al presente comma, é fissata in euro 0,0310 per ciascun contrassegno (art. 1,
d.p.c.m. 21 dicembre 2001). (2) Articolo aggiunto dall'art.
10, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 181 Ter
Art. 181-ter. 1. I compensi per le
riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo
190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo
68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie
interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo
190, in base ad apposite convenzioni (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
2, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 182
Art. 182. (Omissis) (1). (1) Articolo
abrogato dall'art.
7, D.LGS. 29 ottobre 1999, n. 419.
Articolo 182 Bis
Art. 182-bis. 1. All'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla
legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la
vigilanza: a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto
nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché
sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo
effettuata; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e
registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio,
l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a) ; d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali
utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione; d-bis) sull' attività di fabbricazione, importazione e
distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'
71-septies(1). 2.
La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del
comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Per lo
svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire il
coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai
locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita,
emissione via, etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività
ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le
attività di cui alla lettera e, del comma 1. Possono richiedere l'esibizione
della documentazione relativa, all'attività svolta, agli strumenti e al
materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica,
nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'
71-septies.
Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria (2)
. (1) Lettera aggiunta dall'articolo
31 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68. (2) Comma sostituito dall'articolo
31 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68 .
Articolo 182 Ter
Art. 182-ter. 1. Gli ispettori, in caso
di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale,
da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il
compimento degli atti previsti dagli
articoli 347 e seguenti del
codice di procedura penale (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
11, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 183
Art. 183. L'esercizio delle attività per il
collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche,
non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro
della cultura popolare (1), secondo le norme del regolamento. A tale
autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di
morte. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere
straniere. L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla
vigilanza del Ministero della cultura popolare (2), secondo le norme del
regolamento. (1) Ora, Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 184
Art. 184. Chiunque collochi in paesi
stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro
tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette
mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare
(1) con le sue eventuali osservazioni e proposte. L'Ente italiano per gli
scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo
statuto. All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le
disposizioni dell'art.
182 (2). (1) Ora, Ministero per i beni e le attività culturali. (2)
L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) è stato incorporato nell'Ente
teatrale italiano (E.T.I.), ai sensi dell'art.
1, l. 4 dicembre 1956, n. 1404.
Articolo 185
Art. 185. Questa legge si applica a tutte
le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le
disposizioni dell'art.
189. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri, fuori delle
condizioni di protezione indicate per la prima volta in Italia. Può essere
applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione
indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli
articoli seguenti.
Articolo 186
Art. 186. Le convenzioni internazionali per
la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di
questa legge alle opere di autori stranieri. Se le convenzioni contengono un
patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è
interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni
stabilite negli articoli seguenti. Salve le convenzioni internazionali per la
protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'
esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono
essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli
esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P)
accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione (1) . (1)
Comma aggiunto dall'articolo
32 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 187
Art. 187. In difetto di convenzioni
internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni
previste nel secondo comma dell'articolo
185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo
Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori
italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta
equivalenza. Se lo straniero, è apolide o di nazionalità controversa, la
norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata
pubblicata per la prima volta.
Articolo 188
Art. 188. L'equivalenza di fatto, osservate
le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale (1) da emanarsi a
norma dell'art.
3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100. La durata della protezione
dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode
nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero. Se la legge di detto Stato
abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria,
l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente. Se la
legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di
formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera o ad
altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità
equivalenti determinate col decreto reale (1). Il decreto reale (1) può
altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera allo adempimento di altre
particolari formalità o condizioni. (1) Leggasi: presidenziale.
Articolo 189
Art. 189. Le disposizioni dell'art.
185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o
apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori,
alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o
prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di
questa legge o di altra legge speciale. In difetto della condizione
sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le
disposizioni degli
artt.
186,
187
e
188.
Articolo 190
Art. 190. È istituito presso il Ministero
della cultura popolare (1) un comitato consultivo permanente per il diritto di
autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto
di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia
richiesto dal Ministro per la cultura popolare (1) o quando sia prescritto da
speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'
articolo
71-quinquies , comma 4 (2) . (1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali. (2) Comma aggiunto dall'articolo
33 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 191
Art. 191. Il comitato è composto: a) di
un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare (1); b) [dei
vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello
spettacolo e della carta e stampa] (2); c) [di un rappresentante del p.n.f.]
(3); d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, [dell'Africa
italiana] (4), della giustizia, delle finanze, [delle corporazioni] (5), e di
due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale (1); e) dei
direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana,
dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della
cultura popolare (1) e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria
scientifica ed artistica; f) dei presidenti delle confederazioni dei
professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per
ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di
diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei
lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori
dello spettacolo (1); g) del presidente della Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) (6); h) di tre esperti in materia di diritto di autore
designati dal Ministro per la cultura popolare (1). I membri del comitato
sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare (1) e durano in
carica un quadriennio. (1) Ora, Ministro per i beni e le attività
culturali. (2) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con
D.LGS.Lgt
23 novembre 1944, n. 369. (3) Il P.N.F. è stato soppresso con
r.d.l.
2 agosto 1943, n. 704. (4) Soppresso con l. 29 aprile 1953, n.
430. (5) Ora, Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'agricoltura. (6) Lettera così modificata dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 192
Art. 192. Il comitato si riunisce in
sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura
popolare (70) ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal
ministro (1) stesso. (1) Ora, Ministro per i beni e le attività
culturali.
Articolo 193
Art. 193. Il comitato può essere
convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni
speciali. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di detern1inate questioni, di
volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l' effettuazione del
tentativo di conciliazione di cui all'
articolo
71-quinquies , comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da
tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'
articolo
191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il
presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei
Ministeri (1) . Il Ministro per la cultura popolare (2), su proposta del
presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al
comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto
a voto. (1) Comma sostituito dall'articolo
34 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68. (2) Ora, Ministro per i beni e le
attività culturali.
Articolo 194
Art. 194. La segreteria è affidata al capo
dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il
Ministero della cultura popolare (1). (1) Ora, Ministro per i beni e le
attività culturali.
Articolo 194 Bis
Art. 194-bis 1. La richiesta di
conciliazione di cui all'
articolo
71-quinquies , comma 4, sottoscritta dall' associazione o dall' ente
proponente, è consegnata al comitato di cui all'
art.
190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la
commissione speciale di cui all'
art.
193 , comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita
a cura dello stesso proponente alla controparte. 2. La richiesta deve
precisare: a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le
comunicazioni inerenti alla procedura; b) l' indicazione delle ragioni poste
a fondamento della richiesta. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della
controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro
i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la
data per il tentativo di conciliazione. 4. Se la conciliazione riesce, viene
redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente
della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. 5. Se non si
raggiunge l' accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la
definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con l' indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti. 6. Nel successivo giudizio sono acquisIti, anche d'ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese. 7. La domanda giudiziale diventa procedibile
trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. 8.
Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è
stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione
del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o
decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il
termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l' estinzione del processo con decreto
cui si applica la disposizione di cui all'
articolo 308 del codice di
procedura civile(1) . (1) Articolo inserito dall'articolo
35 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 195
Art. 195. Ai membri del comitato sono
corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle
disposizioni in vigore.
Articolo 196
Art. 196. È considerato come luogo di prima
pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di
utilizzazione previsti negli
artt.
12 e seguenti di questa legge. Nei riguardi delle opere dell'arte
figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera
identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo
della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Articolo 197
Art. 197. I contratti di edizione, di
rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro
dello 0,50 per cento.
Articolo 198
Art. 198. Nel bilancio di previsione del
Ministero della cultura popolare (1) è stanziata, in apposito capitolo della
parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in
vigore, una somma di lire un milione (2), sui proventi del diritto previsto
dagli
artt.
175 e
176,
da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di
assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori
e dei musicisti. (1) Ora, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. (2) Elevata, da ultimo, a lire 160 milioni
dall'art. 1, l. 16 aprile 1973, n. 198.
Articolo 199
Art. 199. La presente legge si applica
anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della
legge medesima. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti
legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore
in conformità delle disposizioni vigenti.
Articolo 199 Bis
Art. 199-bis. 1. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in
vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente a tale data (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
11, D.LGS. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 200
Art. 200. Sino all'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al
giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale
pende la lite.
Articolo 201
Art. 201. Riguardo alle opere pubblicate ed
ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge che
vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre
formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini
e secondo le norme stabilite dal regolamento.
Articolo 202
Art. 202. Agli effetti dell'art.
147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite
effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
Articolo 203
Art. 203. Con decreto potranno essere
emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di
televisione. Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel
precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa
legge, in quanto applicabili.
Articolo 204
Art. 204. [A decorrere dall'entrata in
vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la
denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore)] (1). (1)
L'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248, ha stabilito che l'espressione "Ente italiano
per il diritto d'autore", ovunque ricorra nel presente provvedimento, deve
essere sostituito dall'espressione "Società italiana degli autori ed editori
(SIAE)".
Articolo 205
Art. 205. (Omissis) (1). (Omissis)
(2). (1) Abroga la
l. 18
marzo 1926, n. 256, di conversione del r.d.l. 7 novembre 1925, n.
1950 (2) Abroga la l. 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione del
r.d.l.
18 febbraio 1937, e la
l. 2
giugno 1939, n. 739, di conversione del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 2115.
Articolo 206
Art. 206. Il regolamento per la esecuzione
della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del
regolamento stesso. Dette sanzioni potranno comportare la sanzione
amministrativa non superiore a lire 40.000 (1). La presente legge entra in
vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro
sei mesi dalla pubblicazione di essa (2). Entro lo stesso termine sarà
altresì emanato un nuovo statuto (3) dell'Ente italiano per il diritto di autore
(4). (1) Importi elevati dall'art.
114, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Il regolamento è
stato approvato con
r.d. 18
maggio 1942, n. 1369. (3) Approvato con
d.p.r.
20 ottobre 1962, n. 1842. Vedi, ora,
d.p.r.
19 maggio 1995, n. 223. (4) Ora Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E).
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
Continua >>
Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
Continua
>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
Continua
>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line