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TRIBUNALE
DI BARI
IV sezione civile
Il Giudice Relatore,
nella causa civile iscritta nel registro generale affari
contenziosi sotto il numero d’ordine 4456 dell’anno 2004, ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
letta l’istanza depositata in data 14.2.2005 con la quale i
sigg. Lorusso Michele, Iaccarino Vittoria, Lorusso Cristian
Nicola, Lorusso Flavia Ilaria, e la società Socedimm s.r.l.
hanno chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa
innanzi al Collegio, ai sensi degli artt. 8 e 12 d.lgs. n.
5/2003;
letto il provvedimento in data 25.2.2005, di nomina del
giudice relatore;
letta le memorie depositate dai convenuti Di Marcantonio
Paolo, S.A.MAG. s.r.l., Belviso Saverio, Troccoli Carlo,
Lorusso Vincenzo, D’Addabbo Carlo, Giangrande Gennaro, Liuni
Giuseppe, Corazza Oronzo, Carrozzini Luigi, Lupo Olimpia,
Lorusso Roberto, Lorusso Nicola, Assicurazioni Generali
S.p.A., Aurora Assicurazioni S.p.A.;
premesso che, introdotta la causa con il rito ordinario, con
provvedimento in data 1.12.2004 è stato disposto il
mutamento del rito ed ordinata la cancellazione della causa
dal ruolo, ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 5/2003;
premesso altresì che in data 30.12.2004 gli attori hanno
depositato replica notificata alle controparti tramite fax,
ovvero via e-mail;
considerato che, con contromemorie depositate in varie date,
tutti i convenuti hanno eccepito l’irritualità o il difetto
assoluto della notificazione e, quindi, l’avvenuta
estinzione del giudizio, mentre taluni si sono difesi anche
nel merito dell’avversa pretesa; premesso che, con
provvedimento in data 14.3.2005, è stata disposta la
comparizione delle parti sull’eccezione di estinzione, ai
sensi dell’art. 12.5 D.Lgs. n. 5/2003;
OSSERVA
1. Sulla notificazione della memoria di replica operata
dagli attori via fax e via e-mail. L’eccezione di estinzione
del giudizio si fonda su ciò che, introdotto il giudizio con
il rito ordinario e disposto il mutamento del rito, gli
attori hanno trasmesso la memoria di replica di cui agli artt. 1, co. V, e 6, co. I, D.Lgs. n. 5/2003 al numero di
fax ed all’indirizzo e-mail dei difensori dei convenuti.
L’art. 17 D.Lgs. citato prevede espressamente che le
notificazioni e le comunicazioni tra le parti costituite
possano essere effettuate, oltre che a norma degli artt. 136
ss. c.p.c., anche con la trasmissione via fax ovvero con la
trasmissione per posta elettronica. Precisa a tal fine la
disposizione in questione che le trasmissioni tramite fax e
per via telematica debbono avvenire nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione
dei documenti informatici e teletrasmessi.
Gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo contemplano
l’evenienza che la citazione, e la comparsa di costituzione,
contengano la dichiarazione del difensore di voler ricevere
le comunicazioni e le notificazioni, nel corso del
procedimento, presso il numero di fax, ovvero presso
l’indirizzo di posta elettronica, a tal fine espressamente
indicati nell’atto.
Il coordinamento tra le due disposizioni evidenzia che le
comunicazioni e le notificazioni in forma alternativa di cui
all’art. 17 (fax e posta elettronica) possono essere
effettuate solo qualora il procuratore destinatario
dell’atto notificando abbia dichiarato di volersi avvalere
di uno di quegli strumenti di comunicazione.
Il principio liberale di autoresponsabilità così introdotto,
connesso alla dichiarazione del procuratore di volersi
avvalere di forme di comunicazione alternative rispetto a
quelle ordinarie di cui agli artt. 136 ss. c.p.c., evidenzia
che, nel caso di mutamento del rito disposto ai sensi
dell’art. 1, co. V, d.lgs. n. 5/2003, le comunicazioni e le
notificazioni via fax o per posta elettronica, per essere
efficaci (in senso lato), debbono essere precedute dalla
dichiarazione del procuratore destinatario dell’atto di
volersi avvalere di uno di quegli strumenti di
comunicazione. Detta dichiarazione non può che essere
contenuta in uno degli atti contemplati dagli artt. 6 e 7
del decreto legislativo.
Nel caso di specie, la notificazione via fax o via e-mail
della memoria di replica ai procuratori delle parti
convenute non è stata preceduta da alcuna loro dichiarazione
di volersi avvalere di siffatti mezzi di trasmissione,
sicchè la notificazione deve dirsi effettuata in modo
palesemente irrituale.
Sennonché, la costituzione nel giudizio “riassunto” di tutte
quante le parti convenute (rectius: la notificazione ed il
deposito da parte loro delle memorie di replica) impone di
vagliare se la notificazione operata irritualmente dagli
attori, ancorché sicuramente invalida, abbia egualmente
raggiunto lo scopo suo proprio, sicchè l’invalidità possa
ritenersi sanata ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
156, u.c., c.p.c.
La questione rileva giacchè taluni dei convenuti, con le
prefate memorie, hanno eccepito l’avvenuta estinzione del
giudizio, ma si sono altresì difesi nel merito della
controversia (sull’efficacia sanante della costituzione del
convenuto, a fronte di notificazione dell’atto introduttivo
nulla, cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 9 settembre
1993, n. 9445, in Giust. civ. Mass. 1993, 1380).
Sotto questo aspetto, occorre vagliare se la notificazione
debba dirsi nulla, ovvero se non debba piuttosto essere
considerata come giuridicamente inesistente.
Sul punto, deve dirsi non del tutto condivisibile quell’orientamento
giurisprudenziale (del quale comunque vanno condivise le
conclusioni: vd. infra) che legge la disposizione di cui
all’art. 17 in combinato disposto con l’altra di cui
all’art. 1, co. IV, D.Lgs. n. 5/2003, a mente della quale
“per quanto non diversamente disciplinato dal presente
decreto, si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, in quanto compatibili”. Con la conseguenza
di ritenere applicabile anche la disposizione di cui
all’art. 137 c.p.c., che demanda all’ufficiale giudiziario
le notificazioni, salvo che sia altrimenti disposto, ed
inferire poi che la “forma legale” della notificazione
imporrebbe che la stessa sia comunque eseguita dall’organo
ad essa istituzionalmente deputato, vale a dire
dall’ufficiale giudiziario (così, Trib. Monza, 30 dicembre
2004, in www.judicium.it; Trib. Monza, 4 novembre 2004, in
www.judicium.it).
In senso contrario, s’è efficacemente rilevato che una
siffatta lettura è smentita dalla lettera stessa della
legge, che espressamente dichiara l’intenzione di dettare
una disciplina processuale altra e diversa rispetto a quella
dettata dagli artt. 136 e segg. c.p.c.; ed inoltre, che lo
stesso art. 137, co. I, c.p.c. dispone che le notificazioni
sono eseguite dall’ufficiale giudiziario “quando non è
disposto altrimenti”; mentre in senso contrario non potrebbe
invocarsi il fatto che la lettera c) del comma 1,
diversamente dalle precedenti, faccia espressamente
riferimento allo “scambio diretto tra difensori”, poiché
l’espressione sarebbe necessitata dal richiamo alla
disciplina già esistente in materia, dettata dalla legge
21.1.1994, n. 53, i cui eccessivi formalismi la disciplina
del D.Lgs. n. 5/2003 intenderebbe superare (così, in
termini, Trib. L’Aquila, 25 marzo 2005).
Escluso, per questa via, che la “trasmissione” effettuata
via fax o tramite e-mail possa dirsi inesistente sol perchè
non effettuata dall’ufficiale giudiziario, resta da
esaminare la questione più generale se la notificazione
alternativa effettuata dagli attori possa dirsi comunque
astrattamente rispondente al tipo normativo.
Ad avviso del giudicante, dirimente appare la circostanza
che, nel modello legale disegnato dalla novella, l’utilizzo
di mezzi alternativi di trasmissione degli atti processuali
è consentito solo tra le parti costituite, sicchè le parti
contumaci sono sottratte a forme di comunicazione e di
trasmissione per le quali la garanzia dell’effettiva
conoscibilità dell’atto è inevitabilmente connessa alla
circostanza che la parte stessa, attraverso il proprio
difensore, abbia comunicato formalmente le proprie
coordinate tecniche, che ne assicurino la «reperibilità»
attraverso tali mezzi di comunicazione. Pertanto, solo ove
vi sia stata la dichiarazione del difensore di volersi
avvalere di quei mezzi alternativi, può porsi la questione,
logicamente successiva, della sanabilità di una
notificazione che, pur invalida per l’inosservanza della
normativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione
dei documenti informatici e teletrasmessi, abbia comunque
raggiunto lo scopo suo proprio.
Ed invero, solo ove il difensore abbia reso quella
dichiarazione può dirsi che egli abbia accettato il rischio
(verso la controparte e verso il proprio assistito) legato
all’incertezza in ordine alla provenienza dell’atto, alla
data di sua effettiva spedizione e ricezione, alla sua
conformità all’originale, all’anteriorità della procura
rispetto all’atto di citazione, ecc…
Non a caso, la normativa sin qui vigente in tema di
comunicazioni e notificazioni a mezzo fax (l. 7 giugno 1993,
n. 193), richiede che ai due difensori (quello che trasmette
e quello che riceve) sia conferita dalla medesima parte
procura alle liti ex art. 83 c.p.c.; che l’atto trasmesso
porti l’indicazione e la sottoscrizione leggibile
dell’avvocato estensore e che tali elementi risultino dalla
copia fotoriprodotta dell’atto; che la copia fotoriprodotta,
il cui originale sia dichiarato conforme all’originale
trasmesso da parte dell’avvocato trasmittente, sia
sottoscritta anche dall’avvocato ricevente.
Il legislatore contempla quindi modalità e accorgimenti
particolari funzionali alle peculiarità ed alle esigenze di
certezza proprie del processo civile, onde sopperire alle
carenze del mezzo tecnico.
Ancora più evidente la conclusione, ove si sia in presenza
di trasmissione effettuata per posta elettronica.
Allo stato, ed in generale, l’e-mail deve essere considerata
un documento informatico che soddisfa il requisito della
“forma scritta” ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 10/2002 (cfr.
Trib. Cuneo, 15 dicembre 2003, n. 848, in
www.dirittoegiustizia.it, 30.1.2004; Trib. Bari, 19 dicembre
2003-20 gennaio 2004, n. 89, in www.dirittoegiustizia.it,
24.2.2004). Ciò in quanto si tratta di documento provvisto
di firma elettronica leggera, o “debole”, cioè di un insieme
di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art.
2, lett. a, D.Lgs. 10/2002).
Ciononostante, in quanto non assistita da firma digitale o
da altra firma sicura, l’e-mail non garantisce l’immodificabilità
e l’integrità del documento, né la sicura provenienza del
documento dal soggetto che appare esserne l’autore, e
neppure garantisce la volontarietà della circolazione, posto
che il meccanismo informatico allo stato non assicura, sul
piano tecnico, la riferibilità della circolazione del
documento all’autore dell’e-mail.
Non a caso, il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 ha introdotto
la c.d. posta elettronica certificata, cui si riconnette una
forma di firma avanzata, e la cui operatività è però
anch’essa subordinata alla (futura) emanazione di
particolari regole tecniche. E non a caso, nello specifico
ambito del processo civile ordinario, le comunicazioni e le
notificazioni per via telematica sono disciplinate dal
D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, che le consente, purchè
siano effettuate per il tramite del «sistema informatico
civile» (ancora in corso di sperimentazione), e purchè si
tratti di atti dotati di c.d. firma digitale, l’unica che,
per la sua selettività, è in grado di assicurare la
genuinità dell’atto, la sua paternità e la volontarietà
della circolazione. Le comunicazioni e le notificazioni
possono essere fatte anche agli indirizzi di posta
elettronica dichiarati dalle parti, e quindi fuori del
«sistema informatico civile», ma in questo caso alla
trasmissione telematica deve provvedere l’ufficiale
giudiziario (art. 7).
Anche con riguardo alle comunicazioni telematiche
nell’ambito del processo civile ordinario vengono in
rilievo, dunque, dettagliate modalità tecniche legate alle
peculiarità ed alle esigenze di certezza proprie del
processo civile.
Ed allora, nell’ambito del processo societario deve di
necessità concludersi nel senso che, nel caso in cui difetti
la dichiarazione del difensore di volersi avvalere di mezzi
di trasmissione degli atti processuali quali il fax o
l’e-mail, nel caso cioè in cui difetti l’assunzione del
rischio derivante dall’utilizzo di strumenti che allo stato
non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che
caratterizzano il processo civile, deve dirsi essersi fuori
dello schema legale tipico della comunicazione e della
notificazione alternativa, quale disegnato dal processo
societario, sicchè, più che una questione di invalidità, si
pone un problema di inesistenza della comunicazione o della
notificazione così effettuata.
In altri termini, l’assunzione di responsabilità del
difensore destinatario dell’atto deve ritenersi elemento
interno ed essenziale della fattispecie complessa
costitutiva della «notificazione» o della «comunicazione»
alternativa, la cui mancanza dà luogo all’inesistenza
dell’atto.
Con la conseguenza ulteriore che, in sua assenza, alla
costituzione in giudizio della parte non può attribuirsi
alcuna efficacia sanante della “notifica”, per preteso
conseguimento dello scopo suo proprio, e ciò quand’anche la
parte si sia difesa nel merito.
La notificazione della memoria replica di cui agli artt. 1 e
6 D.Lgs. n. 5/2003, operata dagli attori, deve dirsi
pertanto del tutto inesistente.
2. Sull’eccezione di estinzione del giudizio.
Ad avviso dei convenuti, l’inesistenza della notificazione
della memoria replica implicherebbe la mancata riassunzione
in termini del giudizio, in considerazione dell’ordinanza
che, ai sensi dell’art. 1, co. V, D.Lgs. n. 5/2003, aveva
disposto la cancellazione della causa dal ruolo e, quindi,
l’estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 307, co. III, c.p.c.
L’assunto non ha pregio.
Invero, la cancellazione della causa cui fa riferimento
l’art. 1, co. V, citato è cancellazione dal ruolo del
giudice istruttore, la cui figura viene meno per effetto del
disposto mutamento del rito.
Il processo prosegue innanzi al giudice adìto senza
soluzione di continuità, come reso evidente proprio dalle
disposizioni in ordine al mutamento del rito.
Sicchè, la memoria di replica che, ai sensi dell’art. 1, co.
V, l’attore deve notificare alla controparte nel termine di
cui all’art. 6 non svolge alcuna funzione di riassunzione
del giudizio in senso tecnico, e la sua omissione non dà
luogo ad alcuna estinzione del processo.
La memoria di replica di cui agli artt. 1 e 6 ha la più
limitata (ma essenziale) funzione di consentire alla parte
la integrazione delle difese, adeguandole alla scansione
dialettica prevista dal processo societario.
Sicchè, la sua omissione sortisce l’unico effetto di rendere
immediatamente operative le decadenze e le preclusioni che
l’art. 6, co. II, fissa con riguardo alla individuazione del
thema decidendum e del thema probandum.
Né potrebbe opinarsi, ai fini dell’estinzione del giudizio,
nel senso che, per effetto della mancata notifica della
memoria di replica da parte dell’attore, ne risulti travolto
il meccanismo processuale delineato dall’art. 8 in ordine
all’istanza di fissazione della udienza di discussione, cui
consegue appunto, per dettato normativo, l’estinzione del
processo.
Invero, in tal modo argomentando si omette di considerare
che, nonostante l’omissione degli attori, i convenuti si
sono avvalsi della facoltà loro riconosciuta dall’art. 7,
co. I, di notificare agli attori memoria di controreplica,
con la quale, eccepita l’estinzione del processo, hanno
anche precisato nel merito le loro difese.
In tal modo, i convenuti hanno ripristinato la dialettica
processuale, secondo la scansione prevista dalla novella, ed
hanno rimesso in termini gli attori, i quali hanno loro
notificato, tempestivamente, l’istanza di fissazione
dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 8 citato.
Sicchè, conclusivamente, sotto ogni e qualsivoglia profilo,
l’eccezione di estinzione del processo si palesa infondata.
3. Sui provvedimenti di cui all’art. 12 d.lgs. n. 5/2003.
Inesistente la notificazione della memoria di replica di cui
agli artt. 1 e 6 D.Lgs. n. 5/2003, ne consegue - come già
rilevato - che gli attori debbono ritenersi incorsi nelle
decadenze e nelle preclusioni delineate dall’art. 6, co. II,
citato.
L’art. 10, co. II, u.p., D.Lgs. n. 5/2003 fissa la regola
generale per cui la decadenza istruttoria concernente i nova
dev’essere eccepita dalla parte interessata con il primo
atto utile, ai sensi dell’art. 157 c.p.c.
Nel caso di specie, l’eccezione è stata correttamente
sollevata dalla difesa dei convenuti Lorusso Nicola, Lorusso
Roberto, Lupo Olimpia e S.A.MAG. (…) s.r.l. già con la
memoria ex art. 7 D.Lgs. in data 13-20.1.2005, ed è stata
poi reiterata dalla stessa parte con la nota depositata ai
sensi dell’art. 10, in data 14.2.2005; nonché dai convenuti
Lorusso Vincenzo, D’Addabbo Carlo, Giangrande Gennaro, Liuni
Giuseppe e Corazza Oronzo con la nota resa ai sensi
dell’art. 10, sempre in data 14.2.2005; e, da ultimo, con la
nota depositata ai sensi dell’art. 10, in data 14.2.2005,
dal convenuto Belviso Saverio.
Pertanto, le nuove richieste istruttorie formulate dagli
attori con l’istanza di fissazione dell’udienza di
discussione debbono dirsi tardive e inammissibili: le
domande e le allegazioni difensive, nonché le produzioni
documentali da considerare, e le prove costituende sulle
quali occorre provvedere, sono esclusivamente quelle
formulate dagli attori con l’originario atto di citazione.
Sotto siffatto profilo, va dichiarato ammissibile e
rilevante l’interrogatorio formale deferito dagli attori ai
convenuti Lupo Olimpia, Lorusso Roberto, Lorusso Vincenzo e
Lorusso Nicola sulle circostanze di cui alle lettere C), E),
F), G), H), J), N) e Q) dell’atto di citazione.
Quanto alla prova testimoniale offerta dagli attori sui
medesimi capitoli, deve dirsi che il cap. sub C) per un
verso verte su circostanze incontestate, per altro verso
appare irrilevante ai fini della decisione; quello sub E)
per un verso appare inammissibile per come formulato,
giacchè privo delle circostanze di tempo, di luogo e di
persone tra le quali si sarebbe raggiunto l’accordo, per
altro verso irrilevante, ove volto a confermare l’impegno
del 27.5.2003, mentre appare nuovamente inammissibile ove
volto a dimostrare l’esistenza di patti aggiunti coevi al
documento scritto di cui all’impegno del 27.5.2003; quello
sub F) appare irrilevante, la circostanza oggetto di prova (id
est: l’impegno del 27.5.2003) essendo evincibile
documentalmente; quello sub G), appare inammissibile per
come formulato, giacchè generico nella indicazione delle
circostanze di tempo, di luogo e di persone, sicchè non può
essere valorizzato neppure al limitato fine
dell’interpretazione della volontà delle parti, come
manifestatasi nel prefato impegno del 27.5.2003; quello sub
H) appare inammissibile sia per la sua genericità,
traducendosi nella sostanziale devoluzione di meri giudizi,
sia in quanto volto alla dimostrazione della sussistenza di
patti aggiunti, coevi allo scritto; quello sub J) appare
irrilevante ai fini della decisione, vertendo su circostanza
incontestata tra le parti; quello sub N) appare
inammissibile, traducendosi nella devoluzione al teste di
meri giudizi; quello sub Q) appare inammissibile,
traducendosi anch’esso nella devoluzione al teste di meri
giudizi.
Quanto alla prova testimoniale offerta dai convenuti
S.A.MAG. (…) s.r.l., Lupo Olimpia, Lorusso Nicola e Lorusso
Roberto, essa appare irrilevante ai fini della decisione,
vertendo su fatti che non sono stati fatti oggetto di
contestazione sul piano storico.
Occorre disporre c.t.u. al fine di accertare l’effettiva
situazione patrimoniale della società alla data del
27.5.2003 e del 30.6.2003, nonché l’effettività delle
doglianze attoree concernenti i criteri di valutazione degli
immobili, e da ultimo le pretese omissioni e irregolarità
nella redazione del c.d. rendiconto.
P.T.M.
Rigetta l’eccezione di estinzione del processo.
Fissa per la discussione l’udienza collegiale del giorno 17
ottobre 2005. Ammette l’interrogatorio formale deferito
dagli attori ai convenuti, sì come articolato in atto di
citazione.
Rigetta la prova testimoniale articolata dagli attori in
citazione.
Dichiara decaduta parte attrice dalle ulteriori prove
costituende offerte.
Rigetta la prova testimoniale offerta dai convenuti S.A.MAG.
(…) s.r.l., Lupo Olimpia, Lorusso Nicola e Lorusso Roberto.
Dispone c.t.u. a tal fine nominando il dott. A.C. e l’ing.
P.M., e ne dispone la comparizione ai fini del giuramento e
dell’assegnazione dei quesiti all’udienza di discussione.
Invita le parti al deposito di memorie conclusionali entro
cinque prima dell’udienza di discussione, nonché a prendere
esplicita posizione in ordine alle condizioni per la
conciliazione della lite.
Invita altresì le parti a comparire personalmente
all’udienza così fissata, per il tentativo di conciliazione.
Rappresenta che l’interrogatorio formale deferito dagli
attori sarà assunto solo all’esito dell’eventuale conferma
della sua ammissione da parte del Collegio.
Manda al Cancelliere per la comunicazione alle parti della
presente ordinanza e per la sua notificazione ai consulenti
tecnici designati.
Bari, 3 giugno 2005
Il Giudice
Francesco Cassano |