Tribunale di Bolzano - Sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005
N. 6100/04 PM N. Sent. 145/05
N. 5962/04 GIP
TRIBUNALE DI BOLZANO
Ufficio del GIP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIP dr. essa Alessandra Burei
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale a carico di
***
IMPUTATO
del reato di cui all'ari. 171-bis della legge 22 aprile 1941
n. 633 e s.m. per avere, nella sua veste di titolare della
ditta individuale ***, esercente l'attività di architettura,
abusivamente detenuto a scopo imprenditoriale, per trarne
profitto, programmi per elaboratore senza essere in possesso
delle relative licenze d'uso, in particolare detenendo
programmi per elaboratore (software), tra cui in parte
software specifico per lo svolgimento dell'attività
professionale, in parte specifico per il funzionamento del
sistema di elaborazione dati ed in parte software generico
rivolto alla gestione ed amministrazione dell'impresa.
Accertato il 6.8.2004 in ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice
Visto 1' art. 129 CPP, espone quanto segue.
La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine
presso la ditta di cui l'imputato è titolare e nei computer
di essa ha trovato numerosi programmi (software) in cui
mancava il numero di registrazione, o che non erano sul
supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur
essendo muniti della prova di acquisto dal produttore, erano
installati su più computer di quanti previsti dal contratto.
Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il
reato di cui all’art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000,
n. 248 che punisce “Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi
fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori”, ritenendo che gli
accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una
acquisizione di un uso illecito del software.
Per completezza si precisa che nel caso di uso privato si
configura solo una sanzione amministrativa ex art. 174-ter.
Nessun altro accertamento è stato compiuto né dai
verbalizzanti né nel corso delle indagini preliminari.
In realtà ciò che è stato accertato non prova affatto che
l’imputato abbia detenuto programmi duplicati o programmi
duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo
richiesto né che abbia agito a scopo imprenditoriale.
Preliminarmente si rileva che non appare corretta
l’interpretazione secondo cui basta che un programma sia in
uso presso un professionista o una ditta per realizzare il
richiesto “scopo imprenditoriale”. Questa interpretazione è
senza dubbio superficiale perché lo scopo imprenditoriale
non è costituto dall’uso del programma da parte di un
imprenditore (interpretazione assurda che non consentirebbe
di ritenere illegittimo lo stesso comportamento posto in
essere da una associazione ONLUS!), ma, come reso chiaro
dall’art. 171-ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, si
riferisce alla condotta di chi commette il fatto
“esercitando in forma imprenditoriale attività di
riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore”. Quindi
l’illecito configurabile è semmai quello di cui all’art.
174-ter (basti pensare, solo in base al buon senso, che non
vi può essere differenza di sanzione se un avvocato usa un
programma di scrittura copiato a casa sua piuttosto che nel
suo ufficio senza dipendenti!).
Va poi rilevato che non esiste nel nostro diritto un obbligo
di registrarsi presso il produttore del software o di
conservare i documenti di acquisto.
Il produttore cerca ovviamente di costringere l’acquirente
di un programma a registrarsi nei seguenti modi:
- facendo sì che il programma non funzioni se l’acquirente
non si collega con il produttore per ricevere un codice che
attiva il programma; ma è evidente che nulla può obbligare
l’acquirente a rivelare la propria identità;
- offrendo servizi aggiuntivi, quale la garanzia;
- facendo credere all’acquirente che egli ha degli obblighi
contrattuali nati con l’acquisto del programma, anche se
effettuato sugli scafali di un self-service.
Ebbene, è chiaro che per il nostro diritto queste condizioni
sono del tutto prive di valore.
Chi va in un negozio e acquista una scatola con dentro un
programma acquista incondizionatamente e senza limitazioni
perché in quel momento egli non conosce quanto sta scritto
(magari in inglese) all'interno della scatola. Dice
giustamente il Codice Civile che le condizioni generali del
contratto sono opponibili all’altro contraente se egli le
conosceva al momento della stipulazione nel contratto; come
può conoscerle l’acquirente se il venditore non gliele fa
leggere e sottoscrivere prima di consegnare l’oggetto e di
incassare il corrispettivo?
Quindi tutti i tentativi di vincolare l’acquirente con
comunicazioni successive all’acquisto sono semplicemente
ridicole; le frasi “chi apre questa busta accetta le
condizioni” “chi vuole usare il programma clicchi qui e
accetti le condizioni” sono inesistenti per l’utente del
programma.
Anche la garanzia deve essere data dal venditore senza
eccezioni e non può essere subordinata a comportamenti che
l’acquirente non abbia espressamente accettato. E
l’acquirente comunque può sempre rinunziare alla garanzia.
Si aggiunga ancora che ad ogni modo l’acquirente ha sempre
il diritto di rivendere il programma acquistato, sia nuovo
che usato ed ha il diritto di farsi una copia di scorta.
Questo diritto è stato confermato dal Decreto Legislativo n.
68 del 9 aprile 2003 con cui il legislatore nazionale ha
recepito la direttiva comunitaria 2001/29/CE afferente
l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione, il
quale all'art. 71-sexies, comma 1, così recita:"È consentita
la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su
qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e
senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater". E l’art. 71-sexies, comma 4, afferma quanto
segue: “i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che,
nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia
acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o
del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso
legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale
possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale
dell'opera o degli altri materiali e non arrechi
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”
Sotto il profilo del dolo è poi necessario tener presente
che nella maggior parte dei casi il titolare di una ditta
non si occupa personalmente dell’acquisto e della
installazione dei programmi, lasciando tali incombenze a
tecnici più esperti del normale utente finale e quindi
l’apertura della busta, la violazione di sigilli, l’OK alle
condizioni apparse sullo schermo, sono riferibili a soggetti
diversi dall’acquirente e dall’utente finale.
Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur
in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive
di valenza probatoria:
- Il programma non è registrato perché l’acquirente ha
ritenuto legittimamente di non registrarsi o perché ha
omesso di far ciò per dimenticanza;
- Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla
copia in uso;
- Il supporto non è quello originale perché viene usata la
copia di riserva;
- Il venditore o installatore ha rifilato all’acquirente
inesperto una copia pirata;
- Accade che programmi un po’ vecchi vengano offerti
gratuitamente dal produttore su riviste per indurre il
pubblico ad acquistare la versione più aggiornata e
compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi;
- Il programma è stato acquistato usato;
- Il programma è stato acquistato all’estero ed è quindi
privo (legittimamente) di contrassegno SIAE.
Si aggiunga che sono in regolare commercio in Internet i
cosiddetti programmi OEM i quali sono programmi sul CD
originale, destinati ad essere installati sui computer nuovi
per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di
computer che li ha acquistati dal produttore di programmi
non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al
contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non
commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito
contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto
legittimamente in circolazione. E chi lo installa è in
possesso di dischetto originale e delle corrette password o
chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e
pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore.
Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta
sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del
contrassegno SIAE o di etichette originali, ma che in ogni
caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma,
stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le
sue vicende successive, fino ad ottenere la prova
dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi
accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca
la prova che il programma sia una copia illegale e,
quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale
illegalità.
PQM
Dichiara non luogo a procedere contro l'imputato perché il
fatto non costituisce reato.
Ordina la restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
Bolzano, 31 marzo 2005
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line