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  Sentenze - Anti-Phishing Italia Stampa
   
 

Tribunale di Bolzano - Sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005


N. 6100/04 PM N. Sent. 145/05
N. 5962/04 GIP

TRIBUNALE DI BOLZANO
Ufficio del GIP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIP dr. essa Alessandra Burei
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di
***
IMPUTATO
del reato di cui all'ari. 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m. per avere, nella sua veste di titolare della ditta individuale ***, esercente l'attività di architettura, abusivamente detenuto a scopo imprenditoriale, per trarne profitto, programmi per elaboratore senza essere in possesso delle relative licenze d'uso, in particolare detenendo programmi per elaboratore (software), tra cui in parte software specifico per lo svolgimento dell'attività professionale, in parte specifico per il funzionamento del sistema di elaborazione dati ed in parte software generico rivolto alla gestione ed amministrazione dell'impresa.
Accertato il 6.8.2004 in ***

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice
Visto 1' art. 129 CPP, espone quanto segue.
La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine presso la ditta di cui l'imputato è titolare e nei computer di essa ha trovato numerosi programmi (software) in cui mancava il numero di registrazione, o che non erano sul supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur essendo muniti della prova di acquisto dal produttore, erano installati su più computer di quanti previsti dal contratto.
Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui all’art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori”, ritenendo che gli accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione di un uso illecito del software.
Per completezza si precisa che nel caso di uso privato si configura solo una sanzione amministrativa ex art. 174-ter.
Nessun altro accertamento è stato compiuto né dai verbalizzanti né nel corso delle indagini preliminari.
In realtà ciò che è stato accertato non prova affatto che l’imputato abbia detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo richiesto né che abbia agito a scopo imprenditoriale.
Preliminarmente si rileva che non appare corretta l’interpretazione secondo cui basta che un programma sia in uso presso un professionista o una ditta per realizzare il richiesto “scopo imprenditoriale”. Questa interpretazione è senza dubbio superficiale perché lo scopo imprenditoriale non è costituto dall’uso del programma da parte di un imprenditore (interpretazione assurda che non consentirebbe di ritenere illegittimo lo stesso comportamento posto in essere da una associazione ONLUS!), ma, come reso chiaro dall’art. 171-ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto “esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore”. Quindi l’illecito configurabile è semmai quello di cui all’art. 174-ter (basti pensare, solo in base al buon senso, che non vi può essere differenza di sanzione se un avvocato usa un programma di scrittura copiato a casa sua piuttosto che nel suo ufficio senza dipendenti!).
Va poi rilevato che non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto.
Il produttore cerca ovviamente di costringere l’acquirente di un programma a registrarsi nei seguenti modi:
- facendo sì che il programma non funzioni se l’acquirente non si collega con il produttore per ricevere un codice che attiva il programma; ma è evidente che nulla può obbligare l’acquirente a rivelare la propria identità;
- offrendo servizi aggiuntivi, quale la garanzia;
- facendo credere all’acquirente che egli ha degli obblighi contrattuali nati con l’acquisto del programma, anche se effettuato sugli scafali di un self-service.
Ebbene, è chiaro che per il nostro diritto queste condizioni sono del tutto prive di valore.
Chi va in un negozio e acquista una scatola con dentro un programma acquista incondizionatamente e senza limitazioni perché in quel momento egli non conosce quanto sta scritto (magari in inglese) all'interno della scatola. Dice giustamente il Codice Civile che le condizioni generali del contratto sono opponibili all’altro contraente se egli le conosceva al momento della stipulazione nel contratto; come può conoscerle l’acquirente se il venditore non gliele fa leggere e sottoscrivere prima di consegnare l’oggetto e di incassare il corrispettivo?
Quindi tutti i tentativi di vincolare l’acquirente con comunicazioni successive all’acquisto sono semplicemente ridicole; le frasi “chi apre questa busta accetta le condizioni” “chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni” sono inesistenti per l’utente del programma.
Anche la garanzia deve essere data dal venditore senza eccezioni e non può essere subordinata a comportamenti che l’acquirente non abbia espressamente accettato. E l’acquirente comunque può sempre rinunziare alla garanzia.
Si aggiunga ancora che ad ogni modo l’acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato, sia nuovo che usato ed ha il diritto di farsi una copia di scorta.
Questo diritto è stato confermato dal Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 con cui il legislatore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria 2001/29/CE afferente l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il quale all'art. 71-sexies, comma 1, così recita:"È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater". E l’art. 71-sexies, comma 4, afferma quanto segue: “i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”
Sotto il profilo del dolo è poi necessario tener presente che nella maggior parte dei casi il titolare di una ditta non si occupa personalmente dell’acquisto e della installazione dei programmi, lasciando tali incombenze a tecnici più esperti del normale utente finale e quindi l’apertura della busta, la violazione di sigilli, l’OK alle condizioni apparse sullo schermo, sono riferibili a soggetti diversi dall’acquirente e dall’utente finale.
Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria:
- Il programma non è registrato perché l’acquirente ha ritenuto legittimamente di non registrarsi o perché ha omesso di far ciò per dimenticanza;
- Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla copia in uso;
- Il supporto non è quello originale perché viene usata la copia di riserva;
- Il venditore o installatore ha rifilato all’acquirente inesperto una copia pirata;
- Accade che programmi un po’ vecchi vengano offerti gratuitamente dal produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la versione più aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi;
- Il programma è stato acquistato usato;
- Il programma è stato acquistato all’estero ed è quindi privo (legittimamente) di contrassegno SIAE.
Si aggiunga che sono in regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi OEM i quali sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto legittimamente in circolazione. E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore.
Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

PQM

Dichiara non luogo a procedere contro l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
Bolzano, 31 marzo 2005

 

 

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Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia – 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)

Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno, quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che il phishing nazionale ha collezionato nel periodo 01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al 1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1° trimestre 2007
225 tentativi di phishing unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del 1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre mesi 
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Phishing: chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non si riuscirà a dimostrare la responsabilità delle banche. E’ questo lo scontato quadro che esce da un interessante servizio di "Repubblica TV" andato in onda nella giornata di ieri, che vedeva come partecipanti esponenti dl sistema bancario, responsabili della Polizia Postale e legali. Il servizio partendo da un caso reale di truffa mette in luce lo "scarica barili" fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi sistemi di sicurezza basati su password numeriche, nei confronti dei truffati colpevoli di troppa ingenuità o come nel caso mostrato, dell’ignara vittima che senza aver fatto nulla si ritrova il proprio conto alleggerito di 4mila euro. Che con un altissima probabilità non rivedrà mai più. 
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo l’ennesima truffa
Circola in Rete da alcuni giorni una nuova offerta di lavoro, apparentemente collegata al fenomeno delle false società utilizzate per il riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv. Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link proposto l’utente viene trasportato in un apposito sito maligno all’interno del quale crederà di fornire i propri dati per candidarsi all’allettante posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero sito serve esclusivamente per il download del file  Continua >>

   

Caso Citibank: quando una vera e-mail si trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail per chiedervi di aggiornare il vostro username, password o numero di carta di credito. E’ questo il primo consiglio inneggiato da tutti colori i quali, noi compresi, hanno cercato di informare i navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E se la mia banca mi stesse realmente richiedendo di aggiornare i miei dati? chi ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO, soprattutto se la politica di sicurezza dell’istituto di credito sino al giorno prima professava il contrario.E’ questo, in sintesi, questo quello che è accaduto alla sede Australiana di Citibank, che nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i suoi clienti 
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Anche i dialers sono denunciabili on line. L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività del Commissariato di Ps on line, ad oggi i cittadini hanno sporto oltre 2500denunce, effettuato oltre 2800 segnalazioni ed inviato più di 5500 richieste di informazioni.Il sito ha registrato oltre 300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio Masciopinto nel corso di un’intervista rilasciata per il sito dell’associazione di consumatori MDC.La possibilità di effettuare le denunce alla polizia direttamente tramite internet, senza recarsi fisicamente in caserma, sta prendendo sempre più dimestichezza fra gli italiani.   Continua >>

   

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Phishing: nuova tecnica e nuovi pericoli per gli utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto sino ad oggi, niente più e-mail che cercano di rassomigliare a vere comunicazioni, niente più siti clone, nessuna vulnerabilità da sfruttare, nessun filtro o software in grado di rilevare la truffa.Avrete così l’ultimo tentativo attualmente in circolazione. Ancora una volta contro eBay. Ancora una volta per colpire i risparmi dei navigatori della Rete italiani. Ma questa volta con una tecnica nuova ed altamente pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano tradotto, si presenta alla potenziale vittima come un normale messaggio privato inviato da un certo A. Mario, il cui indirizzo e-mail è già noto alla comunità di eBay sempre per attività illegali   Continua >>

 

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Skimming (strisciata)

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Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta con il ritorno di una particolare variante sino ad oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing via fax.I più attenti la riconosceranno subito, infatti oltre ad essere già stata utilizzata in passato sempre contro eBay, questa tecnica ha colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle passata versioni il phisher richiede una serie dettagliata di dati personali.Infatti oltre al solito username e password, e-mail e punteggio   Continua >>

   
 

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Una nuova e-mail circola in queste ore con il tentativo di far cadere in trappola i clienti di Banca di Roma, si tratta del secondo caso di phishing in poco meno di una settimana ai danni dell’istituto di credito romano.A differenza del suo predecessore caratterizzato da un testo credibile ed un italiano perfetto, quello odierno utilizza un e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più avranno sicuramente riconosciuto visto che questa finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.  Continua >>

     
 

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