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  Sentenze - Anti-Phishing Italia Stampa
   
 

Tribunale di Viterbo – Sezione distaccata di Montefiascone - sentenza 5 maggio-5 luglio 2005
Giudice Turco – imputato XXXXX


Motivazione
A conclusione delle indagini preliminari il Pm presso il Tribunale di Viterbo traeva a giudizio l’odierno imputato M.F. per i fatti indicati nel capo d’imputazione.
Nel corso dell’udienza, dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, tra queste la parte civile ritualmente costituita, le stesse avanzavano le rispettive richieste istruttorie.
Nel prosieguo, dopo l’ammissione e l’assunzione delle prove richieste, si procedeva alla discussione al termine della quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.
Si ritiene, all’esito dell’attività istruttoria svolta e considerando gli atti di indagine facenti già inizialmente parte del fascicolo del dibattimento che debba essere emessa sentenza di assoluzione ex articolo 530, comma 2, Cpp in relazione a tutti i capi dell’imputazione.
Difatti tutte gli atti istruttori acquisiti non rappresentano elementi certi, sufficienti e non contraddittori per legittimare una dichiarazione di responsabilità.
I fatti di cui al presente giudizio traggono origine da una querela proposta in data 28.4.01 dal Presidente della B.C. di Montefiascone, M.R., il quale portava a conoscenza dell’autorità giudiziaria una serie di episodi, a suo dire di carattere criminoso, posti in essere dall’odierno imputato xxxx Xxxx.
Secondo tale parte esaminata nel corso del dibattimento, il M. – dipendente della B.C. di Montefiascone ed assegnato all’area controlli - nell’estate del 2000 si era abusivamente inserito all’interno del sistema informatico dell’indicato istituto di credito avendo effettuato una serie smisurata di interrogazioni (19.176) nell’area titoli provvedendo poi alla stampa di circa 1.187 posizioni. Sempre secondo il M., l’indicata attività era da considerare certamente illegittima perché eseguita all’interno di un’area non di competenza del M., il quale all’epoca svolgeva funzioni collegate ad un diverso settore, quello dell’area rischi. Tale teste, inoltre, confermava in dibattimento il suo atto di querela in cui tra l’altro si dava non solo conto del fatto che l’accesso eseguito dall’imputato doveva “avvenire sotto le direttive e l’ulteriore controllo del dott. C.A., responsabile del servizio” (circostanza,questa, che invece il dibattimento ha confermato), ma anche che proprio in ragione dell’attività svolta poteva sussistere il fondato “timore che il xxxx potesse usare a fini propri pregiudizievoli per la banca le stampe indebitamente estratte dal sistema informatico” (pagg. 1, 2 atto querela).
Il M. durante il suo esame ha inoltre aggiunto che lo stesso M., in un periodo successivo alle sue dimissioni dalla banca, non aveva provveduto a restituire, nonostante le richieste pervenutegli in tal senso, le indicate stampe, stampe che in seguito sarebbero state sequestrate dalla Guardia di Finanza all’imputato.
I fatti riferiti in dibattimento dal M. venivano illustrati con maggior precisione dal direttore generale della banca, dott. C.R. Tale teste riferiva che il M., all’epoca dei fatti svolgeva la sua attività nell’area fidi e controllo rischi all’interno della quale eseguiva i controlli sulla situazione rischi con riguardo alle posizioni affidate. In particolare l’attività del M., secondo il C., era limitata alla verifica delle anomalie che potevano sorgere durante la vita di un rapporto affidato in relazione alle garanzie prestate. Questa attività era certamente diversa da quella prevista per l’area titoli, area completamente indipendente da quella rischi ed il cui controllo ricadeva direttamente sull’ispettorato della banca. In ordine al sistema informatico, il C. dichiarava che lo stesso era gestito direttamente ed in via centralizzata, così come per altre banche, dalla CSE di Bologna. Proprio tale sistema, nell’estate del 2000 aveva segnalato l’esecuzione di un numero inusuale sia di interrogazioni, che di stampe tutte eseguite dalla postazione a cui faceva capo il M. Tale circostanza, a dire del teste, appariva alquanto anomala considerando sia i tempi ridottissimi in cui tale attività era stata posta in essere, sia, ancora, il settore oggetto d’interrogazione - l’area titoli - settore che non rientrava tra le competenze e le funzioni del M. Su tale aspetto il C. aggiungeva che poiché le posizioni titoli collegate agli affidamenti erano pochissime, non esisteva una legittima giustificazione in merito alla indicata condotta.
Tale teste ha inoltre riferito che lo stesso sistema informatico non solo era in grado di segnalare le varie operazioni ed i rispettivi tempi di esecuzione, ma anche di individuare la singola postazione riferita all’operatore, il quale disponendo di una propria password personale, tutte le volte che si inseriva nel sistema veniva immediatamente identificato. Da parte sua lo stesso utilizzatore, pertanto, era pienamente a conoscenza del fatto di essere sempre individuato. Il C. ha poi aggiunto che una volta constatata una siffatta ed anomala situazione aveva noviziato il consiglio di amministrazione della banca e che prima di dar corso ad un procedimento disciplinare lo stesso M. (unitamente al suo dirigente C.A. ed a L.A.) aveva presentato le dimissioni dal proprio incarico. Proprio in quella circostanza lo stesso C. avrebbe richiesto all’imputato la restituzione delle stampe, stampe che il M. ammetteva di possedere e che soltanto in seguito, attraverso l’attività di PG compiuta, veniva acquisita.
In merito ad alcune legittime domanda che potevano sorgere sul perché della condotta del M. – ad esempio la possibilità di esercitare un’attività concorrenziale sfruttando la conoscenza di alcune posizioni finanziarie riferite a clienti – il C. ha riferito di non essere a conoscenza di alcuna successiva attività lavorativa svolta dal M. nel mondo del credito. Quest’ultimo, infatti, è risultato essersi definitivamente ritirato dal mondo del lavoro come confermato da altri soggetti esaminati in dibattimento.
Altro teste della parte civile, C.R., anch’egli dipendente della B.C., ha confermato le dichiarazioni del C., aggiungendo, però, una particolarità sui modi in cui il caso era venuto alla luce. Il Capannella ha infatti riferito di aver lui stesso sin dall’inizio notato l’effettuazione da parte dell’imputato dell’anomala attività (“trovavo sempre la videata del terminale del M. collegata sempre col sistema titoli”), attività che definiva anomala in quanto collegata non già al controllo rischi di competenza dell’imputato, ma alla verifica della posizione titoli, aggiungendo di aver avvertito del fatto il direttore generale C. Soltanto successivamente, quindi, vi sarebbe stato l’intervento del centro servizi. Anche tale teste ha confermato le aree di competenza professionale del xxxx e gli ambiti operativi relativi alla sua attività (“il M. svolgeva controlli sull’andamento rischi cioè … aveva in mano la posizione dei clienti affidati e aveva il compito di verificare quelle anomalie che si presentavano durante il tempo dell’affidamento… non competeva a quell’ufficio andare a verificare un dossier titoli se quel dossier titoli non era collegato a un rapporto di affidamento”).
Ora tali prove, che certamente costituiscono i principali elementi d’accusa, a parere di questo Giudice non appaiono idonee ad ammettere la presenza di un c.d. accesso abusivo e, pertanto, la sussistenza del delitto di cui all’articolo 615 ter Cp.
Uno degli elementi costitutivi di tale delitto ed in ordine al quale dovrà essere svolto un attento esame, riguarda la condotta di chi “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da norme di sicurezza”.
Secondo la parte civile (il Pm nel processo ha richiesto l’assoluzione dell’imputato) gli elementi idonei a dar prova della sussistenza della carattere antigiuridico del fatto e della violazione dell’elemento normativo di tipo extrapenale risiederebbe principalmente nel mancato rispetto delle funzioni previste e, di conseguenza, della invasione dell’altrui campo di competenza senza alcuna legittima ragione. In particolare, in relazione all’antigiuridicità della condotta, venivano segnalati i seguenti aspetti:
1) l’essersi l’imputato inserito in un’area del sistema informatico non rientrate nel suo ambito di competenza, ma in quello relativo alla gestione titoli;
2) l’avere egli effettuato una serie di interrogazioni, sempre nell’indicato settore, non già limitatamente alla verifica di posizioni titoli collegate a rapporti eventualmente affidati ed in ordine ai quali il xxxx poteva godere di una legittima competenza, ma anche interrogazioni riguardanti posizioni titoli in alcun modo collegate a rapporti c.d. affidati;
3) l’avere l’imputato eseguito un vero e proprio “accesso abusivo” in quanto considerando il numero di interrogazioni, l’ambito di intervento e la loro concentrazione temporale, poteva certamente ritenersi che le interrogazioni eseguite erano state poste in essere per scopi differenti da quelli istituzionali, non dovendosi, comunque, considerare “come necessaria al delitto una effrazione del sistema” (pag. 6 memoria difensiva). A tal fine si indicavano alcune pronunce della Suprema Corte che attestavano l’esistenza di un accesso abusivo allorquando, richiesta un’autorizzazione, “e questa è destinata ad un determinato scopo, l’utilizzazione dell’autorizzazione poi per uno scopo diverso non poteva non considerarsi abusiva”.
A questo punto appare necessario verificare:
1) l’individuazione della norma extrapenale integrativa del precetto penale e, di seguito, e le modalità di interpretazione della stessa norma integratrice;
2) l’esistenza o meno del potere in capo al xxxx, che comunque disponeva della facoltà di accesso al sistema informatico, di effettuare interrogazioni in un’area di non sua specifica competenza .
1) Il primo aspetto da verificare atteso il diretto richiamo contenuto nell’articolo 615 ter Cp, riguarda l’esame del requisito dell’abusività (“Chiunque abusivamente si introduce…”).
In ordine a tale punto si è ritenuto (in assenza di risolutive pronunce della Suprema Corte in merito) che “l’avverbio in questione rappresenta un vero e proprio caso di antigiuridicità speciale che richiede per la punibilità l’assenza di situazioni scriminanti ulteriori rispetto alle cause di giustificazione codificate; in particolare si è sottolineato come norme primaria di riferimento è quella dettata a tutela della privacy (Commentario Cedam, sub articolo 615ter Cp, p. 2033). Ora, come è noto, le ipotesi di illiceità speciale riguardano quei casi in cui è la stessa norma a prevedere espressamente un fatto commesso “abusivamente”, “illegittimamente” “indebitamente” mediante un diretto riferimento a norme extrapenali. Nel caso in esame le fonti a cui fare riferimento per ammettere la legittimità dell’accesso riguarderebbero, secondo un’interpretazione fornita durante il dibattimento, il rispetto dei profili lavorativi e di competenza per settore (l’area rischi, l’area titoli, l’area fidi) di singolo impiegato. Ora, secondo un’interpretazione molto rigorosa, da tanto poteva conseguire che in tutti i casi in cui vi fosse stato da parte di un operatore un accesso in un’area posta al di fuori della sua competenza, allora, poteva considerarsi “abusivo” l’accesso eseguito ed integrata l’ipotesi di reato in esame.
Tale interpretazione, come detto altamente rigida e severa, a parere di questo Giudice non appare pienamente conforme allo spirito della norma ed agli stessi indirizzi giurisprudenziali segnalati secondo cui soltanto in presenza di “finalità diverse” o “differenti scopi” potrebbe parlarsi di accesso abusivo (secondo l’equazione finalità diversa/assenza di autorizzazione).
È bene sottolineare come con riguardo alla prova sulle fonti normative relative agli ambiti di competenza e sui vari profili professionali, si è fatto affidamento alle dichiarazioni rese in particolar modo dai testi C. e C., i quali hanno illustrato i vari ambiti di competenza escludendo quella dell’imputato per l’area titoli. C’è da dire, però, che in relazione ad un punto che a parere di questo Giudice appare di rilievo - l’esistenza di eventuali “divieti” esistenti per i dipendenti in merito all’accesso ad alcune aree - alcuna prova è stata fornita in relazione a tale punto. Questo aspetto deve necessariamente essere considerato, rappresentando questo uno dei punti di rilievo sulla interpretazione da seguire in merito alla norma integratrice.
Ora, in relazione alla (antica) questione relativa all’antigiuridicità della condotta collegata all’integrazione dei precetti attraverso norme di carattere extrapenale, si ritiene legittimo seguire un sistema interpretativo legato non solo agli effettivi interessi tutelati dalla legge (come visto, secondo una logica di antigiuridicità speciale a tutela della privacy), ma sopratutto ispirati al rispetto dei principali principi espressi dalla nostra Costituzione. In tal modo si potrebbe pervenire ad una interpretazione del fatto certamente più aderente al complesso dei principi e degli interessi coinvolti nella vicenda, potendo il Giudice “riplasmare gli interessi tutelati e facendo filtrare attraverso gli elementi vivi della fattispecie i valori costituzionali nella loro più attuale e concreta accezione” (Mantovani, p. 139 sull’antigiuridicità).
Appare pertanto corretto eseguire un’interpretazione delle norme extrapenali collegate all’articolo 615 ter Cp limitandone i propri effetti ai casi di effettiva lesività degli interessi in questione senza allargarne a dismisura il loro ambito operativo. Diversamente si creerebbero ipotesi applicative anche per situazioni di assoluta incertezza (come nel caso di delimitazione degli esatti limiti di competenza e sui rispettivi profili professionali), andando addirittura oltre gli interessi tutelati e con evidente pregiudizio per il carattere di esattezza e tassatività della norma penale.
A parere di questo Giudice e considerando i punti indicati, per il caso in esame può ammettersi un’ipotesi di “accesso abusivo” non già nel caso di accesso eseguito in un ambiente informatico in relazione al quale non si ha competenza, ma nei soli casi in cui, pur disponendo il soggetto della possibilità di accesso attraverso una personale chiave (password), tale attività venga posta in essere per interessi personali o di terzi, cioè per interessi assolutamente estranei all’istituto o all’ente di appartenenza; ancora: potrebbe parlarsi di accesso abusivo nel caso in cui vi sia una previsione normativa che faccia divieto all’operatore di accedere in un particolare settore (anche se, generalmente, in questi casi è lo stesso sistema è strutturato in modo da impedire una tale possibilità).
Pertanto, la valutazione da compiere in relazione alla condotta di chi, pur trovandosi in una situazione di incompetenza per area, esegue un accesso fuori dal suo ambito di competenza, sempre però, nell’ambito dell’attività dell’ente di appartenenza, deve essere considerata necessariamente diversa, rispetto a quella di chi esegue un accesso in assenza assoluta di potere, in presenza di un divieto normativo o per finalità personali, di terzi o comunque estranee all’ente. Solo per tali ultimi tipi di accesso può validamente sostenersi un’ipotesi di un accesso abusivo nei termini indicati dalla Suprema Corte, come quella di un soggetto che, pur essendo abilitato per una determinata finalità, utilizza il titolo di legittimazione per una finalità diversa, circostanza, questa che rende l’accesso quasi fosse privo di autorizzazione.
Nel caso in esame, al contrario, non può dirsi che l’imputato al momento dell’accesso all’area titoli fosse animato da interessi o finalità diverse o estranee all’istituto di credito o, ancora, che sussistesse per il suo profilo professionale un divieto di accesso a quel particolare profilo. Infatti, come vedremo, le ragioni ispiratrici della sua condotta risulteranno sin dall’inizio direttamente collegate all’attività che lo stesso doveva svolgere per la banca avendo, oltretutto, ricevuto una disposizione in tal senso.
2) In merito al secondo punto - il potere da parte dell’imputato di collegarsi alle varie aree della banca - deve innanzitutto essere posto in rilievo la seguente circostanza: è emerso, che il M. aveva eseguito le interrogazioni e le stampe non in maniera autonoma, ma su preciso ordine di un suo diretto superiore C.A. (“Ho dato disposizioni al M. di eseguire un’accurata indagine a tappeto su tutto il servizio titoli perché erano emerse grave e numerose irregolarità: C.A. ud. 24.2.05, p. 21).
Tale circostanza fa certamente ritenere che la condotta del xxxx in quel momento era direttamente collegata ad un’attività bancaria avendo ricevuto una disposizione da un suo superiore gerarchico. Tale circostanza, inoltre, svolge a sua volta un duplice effetto sia sotto il profilo soggettivo - in ordine alla consapevolezza da parte dell’imputato in merito alla liceità della condotta - sia sotto il profilo oggettivo, avendo il C. dato spiegazioni sul perché della sua richiesta. A tal riguardo, infatti, sia il C. che il L. hanno riferito che in quel tempo si erano verificate presso la B.C. numerose e gravi irregolarità di posizioni che avevano investito sia l’area rischi che l’area titoli collegate, aggiungendo che per tali motivi si era resa necessario un attento controllo di molti posizioni. Aggiungevano che in siffatti casi una verifica soltanto formale (attraverso le videate) della situazione rischi effettuata anche attraverso la visione dell’area titoli collegata non avrebbe garantito in alcun modo un effettivo controllo dell’area rischi, dando modo a tale anomala situazione di non essere in alcun modo evidenziata. Necessitava, pertanto, un controllo più approfondito e capillare nella maniera che avevano poi realizzato e mai portato a termine per l’intervento degli organi della banca (L.: “Avemmo modo di verificare delle anomalie che si erano susseguite… in particolare alcune posizioni garantite da pegni che non esistevano più… cioè esistevano formalmente in fase di interrogazione formale della posizione di rischio… anomalie che aveva dimensioni diffuse”. C.: “io ero praticamente il punto di raccordo di tutta una serie di attività, da una di queste attività era emerso che c’era un settore della banca che era a rischio… per questo materialmente bisognava tirare fuori le anagrafiche dei correntisti e dei clienti depositanti in titoli fare uno spunto incrociato, verificare a campione la natura delle operazioni… il direttore generale era stato informato che erano state date disposizioni… il consiglio di amministrazione era stato informato, c’è una nota informativa nostra…”. Tale teste, poi, ha confermato che alcuni dossier relativi a titoli dati in pegno “erano spariti e poi riapparsi” udienza 24.2.05).
Alla luce di tanto se si considera: che l’imputato aveva il potere d’accesso nel sistema informatico generale; che lo stesso poteva comunque eseguire interrogazioni sia per l’area rischi che per l’area titoli (anche limitatamente alle posizioni collegate), non essendo emersa l’esistenza di divieti sul punto; che in alcuni casi un effettivo controllo dell’area rischi era possibile (e sembrerebbe necessario) soltanto attraverso un attenta interrogazione delle aree collegate, tra queste con l’area titoli con la stampa delle relative posizioni; che lo stesso imputato aveva ricevuto disposizioni dal suo superiore gerarchico sulla verifica da effettuare secondo le modalità indicate; che la sua attività nel caso in esame non risulta essere stata dettata da interessi personali o di terzi estranei alla banca; ora, considerando tutto ciò, non può certamente dirsi che in relazione al fatto in esame le finalità d’accesso potessero in quel tempo considerarsi estranee rispetto a quelle legittimanti l’accesso al servizio informatico. Pertanto, non può certamente ammettersi l’esistenza del requisito dell’abuso, potendosi ritenere che l’attività posta in essere dall’imputato, non espressamente vietata, poteva dirsi comunque collegata a finalità proprie dell’istituto e non estranee ad esso.
Alla luce di tanto deve essere dichiara l’insussistenza del delitto per il delitto sub a), delitto che assorbe anche l’ipotesi sub c) (articolo 35 legge 675/1999 modificato dal d.lgs 196/03, articolo 167) attesa la presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.
Anche in relazione al capo sub b) appare legittima l’emanazione di una sentenza di assoluzione, apparendo carente il profilo psicologico del reato.
Nel caso in esame, infatti, appare che per la natura del bene in questione lo stesso non avesse alcun valore economico e che l’imputato, che ne aveva ammesso il possesso durante il colloquio con il C., non abbia mai provveduto alla sua consegna e ciò non certamente per il raggiungimento di ingiusti vantaggi economici. Infatti, nel caso in esame si trattava della stampa di alcune posizioni il cui contenuto era già noto alla banca (attraverso le comunicazioni ricevute dal servizio informatico) e non avente alcun valore neanche per l’imputato, che non risulta abbia fatto uso di essa in un periodo successivo, ad esempio svolgendo un’attività concorrenziale e sfruttando i dati ottenuti. Il tutto, come visto, era stato eseguito al solo fine, come richiestogli dal C., di effettuare una serie di verifiche con riguardo alle posizioni evidenziate.
Ora una siffatta situazione che rende legittima una valutazione economica del bene in questione in termini certamente negativi (appare esatta la definizione data di “carta straccia”), appare certamente incompatibile con il dolo indicato dall’articolo 646 Cp relativo all’ottenimento di un ingiusto profitto, non avendo mai potuto l’imputato ottenere alcun ingiusto vantaggio o altro genere di profitto attraverso il possesso del bene in esame.
Alla luce di tale quadro probatorio deve essere emessa sentenza ex articolo 530 co. II CPP anche per tale imputazione.

PQM

Visto l’articolo 530, comma 2, Cpp, assolve M. F. dal fatto sub a) e c) (quest’ultimo assorbito dal delitto sub a) perchè il fatto non sussiste e dal fatto sub b) perché il fatto non costituisce reato.
Dispone la restituzione dei beni in sequestro in favore della B.C. di Montefiascone.
Visto l’articoli 544, comma 3, Cpp determina in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

 

 

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Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia – 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)

Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno, quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che il phishing nazionale ha collezionato nel periodo 01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al 1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1° trimestre 2007
225 tentativi di phishing unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del 1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre mesi 
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Phishing: chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non si riuscirà a dimostrare la responsabilità delle banche. E’ questo lo scontato quadro che esce da un interessante servizio di "Repubblica TV" andato in onda nella giornata di ieri, che vedeva come partecipanti esponenti dl sistema bancario, responsabili della Polizia Postale e legali. Il servizio partendo da un caso reale di truffa mette in luce lo "scarica barili" fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi sistemi di sicurezza basati su password numeriche, nei confronti dei truffati colpevoli di troppa ingenuità o come nel caso mostrato, dell’ignara vittima che senza aver fatto nulla si ritrova il proprio conto alleggerito di 4mila euro. Che con un altissima probabilità non rivedrà mai più. 
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo l’ennesima truffa
Circola in Rete da alcuni giorni una nuova offerta di lavoro, apparentemente collegata al fenomeno delle false società utilizzate per il riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv. Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link proposto l’utente viene trasportato in un apposito sito maligno all’interno del quale crederà di fornire i propri dati per candidarsi all’allettante posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero sito serve esclusivamente per il download del file  Continua >>

   

Caso Citibank: quando una vera e-mail si trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail per chiedervi di aggiornare il vostro username, password o numero di carta di credito. E’ questo il primo consiglio inneggiato da tutti colori i quali, noi compresi, hanno cercato di informare i navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E se la mia banca mi stesse realmente richiedendo di aggiornare i miei dati? chi ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO, soprattutto se la politica di sicurezza dell’istituto di credito sino al giorno prima professava il contrario.E’ questo, in sintesi, questo quello che è accaduto alla sede Australiana di Citibank, che nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i suoi clienti 
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Anche i dialers sono denunciabili on line. L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività del Commissariato di Ps on line, ad oggi i cittadini hanno sporto oltre 2500denunce, effettuato oltre 2800 segnalazioni ed inviato più di 5500 richieste di informazioni.Il sito ha registrato oltre 300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio Masciopinto nel corso di un’intervista rilasciata per il sito dell’associazione di consumatori MDC.La possibilità di effettuare le denunce alla polizia direttamente tramite internet, senza recarsi fisicamente in caserma, sta prendendo sempre più dimestichezza fra gli italiani.   Continua >>

   

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Phishing: nuova tecnica e nuovi pericoli per gli utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto sino ad oggi, niente più e-mail che cercano di rassomigliare a vere comunicazioni, niente più siti clone, nessuna vulnerabilità da sfruttare, nessun filtro o software in grado di rilevare la truffa.Avrete così l’ultimo tentativo attualmente in circolazione. Ancora una volta contro eBay. Ancora una volta per colpire i risparmi dei navigatori della Rete italiani. Ma questa volta con una tecnica nuova ed altamente pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano tradotto, si presenta alla potenziale vittima come un normale messaggio privato inviato da un certo A. Mario, il cui indirizzo e-mail è già noto alla comunità di eBay sempre per attività illegali   Continua >>

 

hishing: all’asta domini clone pronti per la truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo, quello segnalato dalla F-Secure società finlandese operante nel settore della sicurezza informatica, che dopo una serie di controlli nei registri di due siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio ha scoperto oltre 30 false versione di importanti siti web appartenenti ad istituti di credito, società finanziarie e non, disponibili al migliore offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de, americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti web che cercano di rassomigliare agli originali, trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che con lo stesso principio di eBay   Continua >>

   
 

Skimming (strisciata)

Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare. Da questa parola deriva a sua volta la parola skimmer che è il dispositivo utilizzato per memorizzare i contenuti delle bande magnetiche delle carte di pagamento. Negli sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine), per leggere le relative carte elettroniche di pagamento ed in particolare per leggere il contenuto delle bande magneti  Continua >>

   
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Servizio momentaneamente sospeso

   
 

Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta con il ritorno di una particolare variante sino ad oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing via fax.I più attenti la riconosceranno subito, infatti oltre ad essere già stata utilizzata in passato sempre contro eBay, questa tecnica ha colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle passata versioni il phisher richiede una serie dettagliata di dati personali.Infatti oltre al solito username e password, e-mail e punteggio   Continua >>

   
 

Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il tentativo di far cadere in trappola i clienti di Banca di Roma, si tratta del secondo caso di phishing in poco meno di una settimana ai danni dell’istituto di credito romano.A differenza del suo predecessore caratterizzato da un testo credibile ed un italiano perfetto, quello odierno utilizza un e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più avranno sicuramente riconosciuto visto che questa finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.  Continua >>

     
 

Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34) la circolazione di un nuovo pericolosissimo tentativo di phishing che questa volta cerca di colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a destinare la somma riservata per i regali di natale per contribuire a rendere leucemie, linfomi e mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è stato un richiamo irresistibile per il phisher.   Continua >>

 

 

 

 

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