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	<title>Anti-Phishing Italia: il portale contro le truffe on-line &#187; Dialer</title>
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		<title>Dialers: Telecom condannata anche a Firenze</title>
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		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialer]]></category>
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<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.anti-phishing.it/newapi/wp-content/uploads/2008/09/telecom_italia_c.jpg" rel="shadowbox[post-141];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-142" style="float: left;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="telecom_italia_c" src="http://www.anti-phishing.it/newapi/wp-content/uploads/2008/09/telecom_italia_c-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>Una  						sentenza che farà molto discutere e che si ricollega a  						quella emessa quasi un anno fa dal Tribunale di Genova. 						<strong>Se il computer è stato colpito da software che  						instradano la connessione verso numerazioni a  						tariffazione elevata</strong> (c.d. Dialer, ovvero  						auto-compositori numerici), l<strong>&#8216;utente non è tenuto a  						corrispondere all&#8217;operatore telefonico il costo della  						bolletta maggiorato dalle somme relative ai servizi non  						richiesti. </strong></p>
<p>Il Giudice di Pace di Firenze, dott. Simone Bozzi, con  						la sentenza del 12-9-2007, n. 5045 (le cui motivazioni  						sono state rese note solo da poco) è arrivato  						addirittura ad ipotizzare che la gestione di pratiche  						commerciali di gestori satellitare che abbiano violato  						la normativa applicabile da parte dell&#8217;operatore  						potrebbe astrattamente integrare ipotesi di reato quali  						la ricettazione e l&#8217;omessa denuncia. <span id="more-141"></span></p>
<p>Ciò perché se viene accertato che l&#8217;operatore ha fatto  						da tramite per recuperare il credito vantato da società  						che fornivano servizi via web rispettare senza le dovute  						prescrizioni informative e soprattutto senza rispettare  						le regole imposte dal Garante nel trattamento dei dati  						(come avvenuto nel caso di specie per quanto concerne le  						società Eutelia e Teleunit per la numerazione 899 che  						erano state sanzionate dal Garante proprio nel periodo  						relativo alle fatture in contestazione).</p>
<p>Ad ogni modo, se resta sullo sfondo l&#8217;ipotesi  						dell&#8217;illecito penale &#8211; che <strong>il Giudice adombra ma  						comunque non sancisce &#8211; il comportamento tenuto  						dall&#8217;operatore telefonico è comunque meritevole di  						censura</strong>. Il gestore telefonico, infatti se è  						consapevole della provenienza illecita delle somme  						richieste all&#8217;utente (i provvedimenti dal Garante sono  						pubblici ed erano stati resi noti anche a Telecom) è  						tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali della  						correttezza e della buona fede, alla luce dei parametri  						indicati dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile.</p>
<p>Pertanto, proprio alla luce della violazione dei criteri  						della correttezza e della buona fede contrattuale<strong> il  						Giudice di Pace ha ritenuto non dovute le somme  						richieste da Telecom. </strong>Interessante anche il fatto  						che il giudice ha accertato la presenza di Dialers  						all&#8217;interno del pc dell&#8217;utente anche senza il ricorso ad  						una apposita consulenza tecnica. Semplicemente leggendo  						con attenzione i tabulati telefonici forniti dalle  						parti, emergevano connessioni internet della durata di  						pochi secondi, a distanza ripetuta fra loro, che  						comunque erano state fatturate per importi analoghi  						rispetto a quelle che duravano diversi minuti, e  						comunque in maniera maggiorata rispetto alle normali  						connessioni.</p>
<p>Da tali risultanze, secondo il Giudice è possibile  						ritenere provata la presenza di dialers all&#8217;interno del  						pc vittima.Questo è senza dubbio un altro elemento che  						rende importante questo precedente giurisprudenziale,  						che il sito intertraders.eu consente di poter scaricare  						liberamente in formato pdf al seguente link</p>
<p><a href="http://www.intertraders.eu/pronunce/giudiziarie/GdP_Firenze_5045_12092007.pdf" target="_blank"> http://www.intertraders.eu/pronunce/giudiziarie/GdP_Firenze_5045_12092007.pdf</a></p>
<p>la sentenza del Tribunale di Genova invece è visionabile  						sul 						<a href="http://xoomer.alice.it/marcommerce/Consumo/Novita/Telecom-dialer-166.html" target="_blank"> sito dell&#8217;Avv. Pepe</a></p>
<p>Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; 						<a href="../../../../../../"> www.anti-phishing.it</a></p>
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