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Contributi legali
Il Garante ai gestori telefonici: cancellate i dati dei navigatori!

big-brother-is-watching-y.jpgDai nostri clic che eseguiamo navigando su internet, dalle parole che immettiamo nei motori di ricerca, dai siti che andiamo a visitare sul web e’ possibile scoprire moltissimi aspetti della nostra personalita’ e della nostra identita’. e’ possibile tracciare un vero e proprio identikit del navigatore attraverso i percorsi da egli compiuti in rete. e’ possibile procedere ad una schedatura di massa degli utenti utilizzando i loro dati per le finalita’ più disparate (marketing, statistiche, indagini, ricatti, etc.). E chi possiede il potere di controllare i dati degli utenti e far si’ che da essi si possa risalire a persone ben determinate? I gestori telefonici. Proprio nei confronti di questi ultimi il Garante della protezione dei dati personali ha emesso una serie di provvedimenti con i quali ha vietato la conservazione dei dati di traffico per una durata superiore a due mesi quando la conservazione ha finalita’ indipendenti dall’instradamento delle chiamate e dalla fatturazione. Questo il comunicato del Garante.

Il Garante per la privacy (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) interviene a tutela degli utenti di alcuni dei maggiori gestori di servizi telefonici e telematici con una serie di provvedimenti. A Telecom, Vodafone e H3G, e’ stata imposta la cancellazione di informazioni, illegittimamente conservate, riguardanti i siti Internet visitati dagli utenti. A Vodafone, H3G e Wind e’ stata impartita l’adozione di specifiche misure tecniche per la messa in sicurezza dei dati personali conservati a fini di giustizia. “Questi provvedimenti – commenta Mauro Paissan, componente del Garante – affermano un principio innovativo e importante: va tutelata la riservatezza anche della navigazione in Internet e dell’uso dei motori di ricerca. I gestori telefonici non possono dunque conservare questi dati, nemmeno per ragioni di giustizia. Entro due mesi queste informazioni dovranno ora scomparire. Viene in questo modo riaffermata l’estrema delicatezza delle visite e delle ricerche in Internet”.

I gestori devono conservare esclusivamente i dati di traffico telematico funzionali alla fornitura e alla fatturazione del servizio di connessione e non quei dati di traffico apparentemente “esterni” alla comunicazione (pagine web visitate o gli indirizzi Ip di destinazione), che possono coincidere di fatto con il “contenuto” della comunicazione, consentendo di ricostruire relazioni personali e sociali, convinzioni religiose, orientamenti politici, abitudini sessuali e stato di salute. La mancata adozione di alcune misure di sicurezza e l’indebita conservazione dei dati sulla navigazione in Internet sono emerse nel corso dell’attivita’ ispettiva effettuata dal Garante anche nell’ultimo anno per verificare il rispetto del Codice privacy e delle prescrizioni impartite dal Garante nel dicembre 2005 riguardo alla protezione dei dati di traffico telefonico conservati a fini di giustizia e alle modalita’ con le quali i gestori di telefonia, fissa e mobile, adempiono alle richieste dell’autorita’ giudiziaria in materia di intercettazioni.

Telecom
Il Garante ha vietato la conservazione, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti e imposto la cancellazione di questi dati, i quali talvolta comprendevano perfino le interrogazioni ai motori di ricerca effettuate dagli utenti. Il trattamento illecito dei dati di traffico telematico riguarda tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi di accesso alla rete mobile con tecnologia cellulare. Alla societa’ e’ stato infine vietato l’uso di sistemi informatici (proxy server), non necessari né per l’instradamento della comunicazione né per la fatturazione, che interponendosi tra l’utente e i siti consentono una ingente raccolta di dati relativi alle connessioni effettuate nel corso della navigazione.

Vodafone
Il Garante ha vietato la conservazione, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti e imposto la cancellazione di questi dati. Il trattamento illecito dei dati di traffico telematico riguarda tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi di accesso alla rete mobile con tecnologia cellulare. Alla societa’ e’ stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice della privacy, sia all’adozione di sistemi tecnologici richiesti dal ricordato provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle ulteriori criticita’ rilevate nel corso delle ispezioni.

H3G
Il Garante ha vietato la conservazione, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti e imposto la cancellazione di questi dati. Il trattamento illecito dei dati di traffico telematico riguarda tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi di accesso alla rete mobile con tecnologia cellulare. Alla societa’ e’ stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice della privacy, sia all’adozione di sistemi tecnologici richiesti dal ricordato provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle ulteriori criticita’ rilevate nel corso delle ispezioni.

Wind
Alla societa’ e’ stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice della privacy, sia all’adozione di sistemi tecnologici richiesti dal ricordato provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle ulteriori criticita’ rilevate nel corso delle ispezioni.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

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