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martedì
Contributi legali
Illecito controllare i dati degli utenti che scambiano file su Internet

Con una decisione pubblicata lo scorso 13 marzo il Garante per la protezione di dati personali ha concluso l’istruttoria relativa alla vicenda Peppermint, concludendo esprimendo parere negativo sul suo operato. La società discografica tedesca, infatti, aveva svolto indagini richiedendo ad alcuni operatori telefonici i dati di traffico degli utenti che avrebbero scaricato brani musicali di sua proprietà. Successivamente aveva richiesto agli utenti il risarcimento dei danni per illecito utilizzo di materiale protetto dal diritto d’autore.

Nella controversia, che ha avuto appendici giudiziarie anche all’estero, era intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali che ora ha concluso il suo procedimento istruttorio censurando l’operato della Peppermint senza mezzi termini, con una decisione che avrà sicuri riverberi per il futuro del diritto sulla rete su internet è illecito ‘’spiare” gli utenti che scambiano file musicali e giochi.

«Le società private» spiega una nota dell’autorità «non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su Internet. L’Autorità per la privacy ha chiuso l’istruttoria avviata sul “caso Peppermint”, la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (la Logistep, utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P). Tramite l’utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un risarcimento del danno.

Il Garante, richiamando anche la decisione dell’omologa Autorità svizzera, ha ritenuto illecita l’attività svolta dalle società. Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. É stato, poi, violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L’utilizzo dei dati dell’utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno).

Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file. Sulla base del provvedimento del Garante (di cui è stato relatore Mauro Paissan), le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P». Roma, 13 marzo 2008

Ulteriori informazioni: Garante Privacy

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

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