Trib. Milano
sequestro portali che trasmettono gratis partite serie A
- illegittimita'
In
questa sezione, invece, verifichiamo le motivazioni
che avevano spinto il Tribunale a cassare il
provvedimento di sequestro dei portali calciolibero e
coolstream poichè, come afferma il magistrato, non
era stato affatto provato che fosse effettivamente
sussistente una lesione da parte della querelante SKY ai
propri diritti di privativa riguardo le partite
trasmesse.
L'insussistenza di tale violazione della licenza di
trasmissione -che sarebbe limitata elusivamente al
territorio cinese- fa sì che debba venir meno la
configurazione astratta del reato in capo ai
responsabili dei due portali.
GIP Milano - decr. 8 febbraio 2006
Pubblicato il 08.02.06 e classificato in Computer crime
e sicurezza, Copyright e IP, Giur. italiana, Penale -
cautelare Partita di calcio - opera dell’ingegno - tutela
penale ex l. 633/41 - non sussiste
facilitazione dell’accesso a opere protette tramite
segnalazione agli utenti degli orari di trasmissione e
dei siti ai quali questi possono autonomamente
accedere,e con la predisposizione di un link che
permette il collegamento diretto con i server cinesi -
art.171, comma I lett. A-bis) Legge 633/41 - non
sussiste
art. 171, comma I lett. A-bis) l. 633/41 - necessità,
per il querelante, di dimostrare la titolarità del
diritto violato - sussiste.
Proc. n. 48792/05 R.G.N.R. - Proc. n. 727/06 R.G.G.I.P.
Tribunale di Milano - Ufficio del giudice per le
indagini preliminari
Dott. Nicola Clivio
Il Giudice, dott. Nicola Clivio,
vista la richiesta depositata dal Pubblico Ministero il
29 gennaio 2006, avente ad oggetto la convalida del
sequestro preventivo dei seguenti beni: portali web
www.coolstreaming.it e www.calciolibero.com, con annessi
I.P. di ricezione dei dati di trasmissione dalla Cina
aventi la numerazione 221.152.42.169 ed il range di I.P.
dal 61.153.180.186 al 61.153.180.191,ovvero altro I.P.
abbinato ai due siti da sottoporre a sequestro;
eseguito il 27 gennaio 2006, emesso in via di urgenza
nel procedimento iscritto ai nn. di registro sopra
indicati nei
confronti di:
XXXX nato il XXXX a XXXX, res. in XXXX, via XXXX. Difeso
d’ufficio dall’avv. PAVONE FEDERICA, con studio in
Milano via Sforza n. 01, tel. 0254116074.
YYYY nato il YYYY a YYYY, res. in YYYY, via YYYY. Difeso
d’ufficio dall’avv. PAVONE FEDERICA, con studio in
Milano via Sforza n. 01 tel. 0254116074.
INDAGATI
XXXX
In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p.,
171, comma I lett. A-bis) Legge 633/41 e successive
modificazioni,
poiché con più condotte esecutive di un medesimo disegno
criminoso, anche in tempi diversi, agendo quale gestore
responsabile del portale internet www.coolstreaming.it,
contenente sezioni denominate “Forum” dedicate a fornire
agli
utenti collegati tutte le indicazioni e la guida ai c.d.“Link”
utili per scaricare i programmi necessari alla visione
delle partite di calcio della serie A e B del campionato
italiano, trasmesse nell’etere in via esclusiva da Sky,
dietro
pagamento del canone di abbonamento, metteva a
disposizione del pubblico, immettendole in un sistema di
reti telematiche,
mediante connessioni in modalità peer to peer
(tecnologie PPLive e PPStream), le predette trasmissioni
sportive da
considerarsi opere o parti di opere dell’ingegno
protette dalla legislazione in tema di diritto d’autore.
Accertato in Milano in epoca anteriore e prossima al
26.10.2005 ed in permanenza attuale.
YYYY
In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p.,
171, comma I lett. A-bis) Legge 633/41 e successive
modificazioni, poiché con più condotte esecutive di un
medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,
agendo quale gestore responsabile del portale internet
www.calciolibero.com, contenente sezioni denominate
“Forum” dedicate a fornire agli utenti collegati tutte
le indicazioni e la guida ai c.d. “Link” utili per
scaricare i programmi necessari alla visione delle
partite di calcio della serie A e B del campionato
italiano, trasmesse nell’etere in via esclusiva da Sky,
dietro pagamento del canone di abbonamento, metteva a
disposizione del pubblico, immettendole in un sistema di
reti telematiche, mediante connessione in modalità peer
to peer (tecnologie PPLive e PPStream), le predette
trasmissioni sportive da considerarsi opere o parti di
opere dell’ingegno protette dalla legislazione in tema
di diritto d’autore.
Accertato in Milano in epoca anteriore e prossima al
26.10.2005 ed in permanenza attuale.
OSSERVA
La genesi del procedimento e lo sviluppo delle indagini
sono stati riassunti dal P.M. nel decreto emesso in via
d’urgenza, che sul punto può essere integralmente
richiamato. In sintesi, Sky s.r.l. unica titolare dei
diritti relativi allo sfruttamento e alla trasmissione
via satellite degli incontri di calcio del campionato
italiano di serie A, lamenta una grave violazione dei
suoi diritti, atteso che da qualche mese a questa parte
lo stesso prodotto oggetto della sua esclusiva viene
messo gratuitamente a disposizione di chiunque possieda
un personal computer collegato ad internet e munito di
programma di trasmissione peer to peer.
Gli odierni indagati, in quanto gestori di
www.coolstreaming.it e www.calciolibero.com avrebbero
contribuito alla immissione in rete delle partite, in
violazione dell’art. 171, comma 1, lett. a) bis l. 22
aprile 1941 n. 633, rendendone possibile la visione
gratuita mediante un collegamento telematico (link)
ospitato nei loro siti.
La qualificazione giuridica di tali condotte richiede,
pertanto, che sia preventivamente accertata la
sussistenza dei diritti che la società denunciante
assume essere stati violati.
Si deve muovere, così, dal disposto dell’art. 2 D.L. 30
gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla
legge 29 marzo 1999 n. 78, nella parte in cui
attribuisce a ciascuna società di serie A e di serie B
la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in
forma codificata.
Da sempre vige il divieto di trasmettere in diretta
l’evento sportivo di cui si tratta in chiaro, cioè con
segnale accessibile a tutti sulle frequenze terrestri in
tecnica analogica, storicamente giustificato con
l’esigenza di non scoraggiare l’afflusso di spettatori
allo stadio e di proteggere conseguentemente quella che
per decenni è stata la principale fonte di introito per
le società sportive.
L’evoluzione tecnologica ha tuttavia permesso, a partire
dai primi anni novanta, la trasmissione dei programmi
televisivi con un segnale criptato, decodificabile
esclusivamente mediante apposita apparecchiatura fornita
a coloro che – a pagamento – si abbonavano alla rete
emittente.
Si è così, ammesso gradualmente che le partite potessero
essere trasmette in diretta, purchè con segnale
codificato, cioè fruibile solo da coloro che in cambio
di tale prodotto pagavano un corrispettivo adeguato.
Dall’entrata in vigore del testo normativo sopra
richiamato, le società sportive hanno continuato a
gestire collettivamente, attraverso la Lega Calcio, i
diritti per le emissioni in chiaro, cioè, in sintesi,
per i filmati delle partite divulgabili solo in
differita, mentre ciascuna di esse ha potuto
autonomamente contrattare e cedere i diritti in forma
codificata. Questi ultimi, essendo legati alla
possibilità di assistere all’evento in diretta,
rivestono comprensibilmente un maggiore valore
commerciale.
Da qualche anno a questa parte, il diritto di
trasmettere in diretta le partite non spetta più ad un
unico operatore di rete, essendosi originati tanti
mercati quante sono le tecnologie e le apparecchiature
che consentono la fruizione delle immagini. I diritti
sulla stessa partita possono essere ceduti in regime di
esclusiva a diversi soggetti, purchè questi smettano il
segnale con strumenti differenti: via satellite
(visibile con televisore collegato ad antenna parabolica
e decoder), via cavo (televisore collegato a rete a
fibra ottica), su frequenza terrestri con tecnica
digitale (televisore munito di decoder digitale e,
quindi, senza parabola), su banda larga ADSL (computer
collegato ad internet via modem o fibra ottica), con
tecnologie GPRS e UMTS (telefono cellulare).
Ciascuno di questi operatori, mediante il pagamento di
somme talvolta ingenti alle società sportive, si
assicura il diritto di vendere in esclusiva la partita
ai propri utenti, in cambio di un abbonamento fisso o di
un corrispettivo legato alla visione del singolo evento
prescelto (c.d. pay per view).
Attualmente, a fronte di una partita di campionato sono
quindi individuabili in linea di massima (non tutte le
squadre hanno infatti ceduto tutti i diritti) almeno
cinque diversi operatori di rete aventi il diritto
esclusivo di trasmetterla con le c.d. piattaforme sopra
descritte .
In definitiva, chiunque voglia vedere in Italia una
partita del massimo campionato di calcio in diretta è
tenuto a pagare un corrispettivo in cambio del quale gli
viene fornita la chiave per accedere al servizio. Le
indagini interne svolte dalla società Sky, il cui esito
è stato integralmente confermato dagli accertamenti
svolti dalla polizia giudiziaria, dimostrano, invece,
che nel territorio dello Stato un numero imprecisato di
utenti riesce settimanalmente a vedere le partite
attraverso una normale connessione ad internet, senza
pagare alcunché.
Va subito precisato che tale risultato non viene
ottenuto mediante elusione delle misure tecnologiche
predisposte dalla stazione emittente per impedire o
limitare l’accesso alla trasmissione.
Le immagini di cui si tratta non vengono, infatti,
illegittimamente carpite a Sky, ma provengono da alcune
emittenti cinesi che, secondo quanto si legge in
querela, avrebbero acquistato il diritto di trasmettere
le partite, seppure solo nell’ambito del territorio
dello Stato di appartenenza.
Accade, poi, che il segnale televisivo venga tradotto e
immesso in rete da parte di alcuni server localizzati in
Cina, che lo mettono a disposizione gratuitamente.
Ciò rende, quindi, possibile anche in Italia, mediante
collegamento al web, la visione delle partite nella
veste editoriale confezionata dai licenziatari cinesi e,
quindi, corredata dal telecronaca in lingua cinese e
sovrimpressioni in ideogrammi .
Le immagini non recano, infine, il logo di Sky, cioè il
segno distintivo che ne indica la provenienza da tale
emittente.
Da qui, l’impossibilità per la denunciante di invocare
la tutela accordata alle sue trasmissioni,
indipendentemente dal loro contenuto creativo, dall’art.
79 l.d.a., Sky non si può, quindi, dolere della illecita
ritrasmissione di una propria opera audiovisiva, dal
momento che le immagini di cui si tratta provengono da
un’altra emittente che ha legittimamente acquisito il
diritto di trasmettere le partite.
Ciò posto, va detto che certamente l’ingresso delle
immagini nel territorio dello Stato – momento che non
coincide con la loro immissione in rete – integra un
illecito che va a ledere posizioni soggettive
qualificate facenti capo agli operatori di rete
nazionali.
In particolare, viene leso immediatamente il diritto
all’esclusiva del soggetto titolare dei diritti di
trasmissione via internet e, in seconda battuta,
l’aspettativa degli altri soggetti, tra i quali la
odierna denunciante, che in quella stessa fascia oraria
trasmettono il medesimo evento a pagamento.
Costoro hanno, quindi, titolo per agire in sede civile
ai sensi degli artt. 2043 e 2598 c.c., ma la violazione
della loro esclusiva non è assistita da sanzione penale.
La società querelante ha, tuttavia, sostenuto che la
libera visione in Italia delle immagini da lei girate e
cedute alle emittenti cinesi integri una violazione di
un diritto di autore, diritto che non assiste tuttavia
qualsiasi trasmissione televisiva, ma soltanto quelle
che rivestono la natura di opera dell’ingegno.
Tale doglianza è stata tradotta sul piano giuridico dal
P.M. nei termini indicati in epigrafe, come violazione
dell’art. 171, comma 1, lett. a) bis l. 22 aprile 1941
n. 633, norma che punisce chiunque senza averne diritto
mette a disposizione del pubblico, immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno o parte di essa.
Occorre pertanto stabilire se la trasmissione televisiva
di cui si tratta possa essere ritenuta opera
dell’ingegno.
A questo riguardo, va immediatamente chiarito che tale
non può ritenersi la partita di calcio in sé. Questo
giudice condivide infatti quanto già stabilito sul punto
dalla giurisprudenza civile: lo schema di gioco consiste
in regole articolate in forma essenziale e non in un
progetto ideativi in sé compiuto e in questo ambito
l’attività dei giocatori si sviluppa in maniera non del
tutto prevedibile, in gran parte affidata al caso, per
cui manca “la finzione, che implica preordinazione”
connotato essenzialmente per potersi parlare di vera e
propria rappresentazione e, quindi, di opera
dell’ingegno.
L’odierna persona offesa sostiene, tuttavia, che a
rendere applicabile la tutela invocata basterebbe
l’apporto creativo rinvenibile nelle riprese televisive:
regia, montaggio, replay e inquadrature ottenute grazie
all’impiego di venti telecamere caratterizzerebbero,
infatti, la trasmissione dell’evento conferendogli
un’impronta meritevole di essere considerata opera
dell’ingegno ai sensi e per gli effetti della legge sul
diritto di autore. In tal modo, infatti, si attribuisce
all’evento sportivo una forma espressiva in tutto e per
tutto assimilabile ad altre opere dell’ingegno (si
pensi, ad esempio, ad un film).
Si tratta di una prospettazione che in questi termini
non è condivisibile e dalla quale non discende pertanto
l’applicazione della tutela invocata.
In precedenza, si è già detto che non si discute qui
della riproduzione abusiva del prodotto televisivo
comunemente viene definito telecronaca e che, com’è
noto, è costituito da una parte visiva e da un commento
giornalistico. Nel caso in esame, infatti, il commento
risulta svolto dai giornalisti cinesi ragion per cui
l’ambito dell’esame va ristretto alle sole riprese
filmate la cui immissione in rete, non essendo stata
autorizzata, integrerebbe il reato contestato.
Così delimitata la questione, va osservato che l’opera
audiovisiva in esame si connota per la necessità di
documentare compiutamente l’evento sportivo e sia il suo
contenuto che le sue cadenza sono rigidamente
condizionati da tale esigenza. Il regista non traduce in
immagini un soggetto, non racconta una storia, ma segue
pedissequamente il susseguirsi di situazioni che, per
loro stessa natura, si snodano secondo una sequenza
imprevedibile, sulla quale non è in grado di influire
minimamente.
Tale argomento resiste all’obiezione svolta dalla
querelante, che sottolinea l’apporto creativo consentito
dalla possibilità di scelta tra venti telecamere e dal
contributo di tecnologie sempre più avanzate.
Si tratta di aspetti sui quali la giurisprudenza ha già
avuto modo di soffermarsi, giungendo a conclusioni che
non appaiono suscettibili di essere disattese nonostante
l’evoluzione dei tempi e dei mezzi a disposizione delle
produzioni televisive.
È già stato osservato, quindi, che la selezione delle
immagini dalle riprese di varie telecamere o la scelta
delle inquadrature “costituiscono tecniche certamente di
non secondario rilievo, espressive della qualificazione
personale dell’autore, ma non possono essere considerate
come determinante risultato creativo nel senso in cui
l’espressione è assunta dalla vigente normativa”.
Per altro verso, è stato sottolineato come nel concetto
di opera creativa non possono farsi rientrare quelle
produzioni dell’attività intellettiva in cui l’apporto
originale sia solo la risultante dell’uso pur altamente
qualificato del mezzo tecnico . In altre parole, né il
gran numero di telecamere, né l’utilizzo di ingegnosi e
nuovi mezzi tecnici che vengono arricchite la
documentazione dell’evento (es. telecamera mobile
sospesa su cavi tesi al di sopra del terreno di gioco,
sovrimpressioni istantanee su distanze o posizioni di
giocatori in campo ecc.), mutano la consistenza
dell’opera audiovisiva che rimane rigidamente ancorata
alla finalità di documentare un accadimento sfornito di
contenuto rappresentativo.
L’elemento oggettivo del reato appare, pertanto,
insussistente sotto questo profilo, assorbente di tutte
le altre questioni prospettabili.
Per completezza, va comunque rilevato che la condotta
ascritta ai gestori dei siti sequestrati non appare
coincidere con quella sanzionata dalla norma
incriminatrice che, così com’è strutturata, prevede una
fattispecie di reato a consumazione istantanea e a
condotta vincolata, consistente nella immissione in un
sistema di reti telematiche dell’opera dell’ingegno,
evento che nel caso in esame si verifica certamente nel
territorio cinese.
Gli odierni indagati, viceversa, facilitano l’accesso a
tale prodotto sia con la segnalazione agli utenti degli
orari di trasmissione e dei siti ai quali questi possono
autonomamente accedere per poter vedere le partite, sia
con la predisposizione di un link che permette il
collegamento diretto con i server cinesi. Così facendo,
non fanno altro che diffondere nella rete telematica un
prodotto che già altri – e all’estero – hanno immesso,
ponendosi così al di fuori del perimetro di efficacia
della norma a loro contestata
Va, infine, osservato che la società denunciante si è
limitata ad affermare che i propri diritti sulle
immagini sono stati trasferiti alle emittenti cinesi, ma
agli atti non è stato prodotto un solo contratto
relativo a tale oggetto e, seppure in questa fase la
deliberazione del quadro indiziario possa arrestarsi
alla soglia dell’astratta configurabilità, ciò nondimeno
resta oscuro un passaggio essenziale per la
qualificazione del fatto nei termini suggeriti
dall’Ufficio requirente.
In particolare, non è stato verificato se la licenza
accordata alle televisioni straniere (es. CCTV5, Shangai
Great Sports) imponga l’emissione di un segnale criptato
ovvero consenta di trasmettere in chiaro e, soprattutto,
andrebbe in ogni caso accertato se sia stato pattuito un
divieto espresso di trasmettere con altra tecnologia o
se, invece, tale aspetto sia stato regolamentato
differentemente. Tale lacuna probatoria avrebbe dovuto
essere colmata dalla persona offesa fin da questa fase
del procedimento, posto che, al di fuori dell’indebito
utilizzo delle immagini del territorio italiano, del
quale si è detto, non risultano irregolarità tali da far
ritenere che il passaggio dal segnale televisivo alla
rete telematica – verificatosi in Cina – sia stato
realizzato abusivamente .
P.Q.M.
IL GIUDICE
Respinge la richiesta di convalida del sequestro
preventivo disposto di urgenza dal Pubblico Ministero ed
eseguito il 27 gennaio 2006 dei seguenti beni portali
web www.coolstreaming.it e www.calciolibero.com, con
annessi I.P. di ricezione dei dati di trasmissione dalla
Cina aventi la numerazione 221.152.42.169 ed il range di
I.P. dal 61.153.180.186 al 61.153.180.191,ovvero altro
I.P. abbinato ai due siti dei quali ordina la
restituzione agli aventi diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Milano, 8 febbraio 2006.
Il Giudice
Nicola Clivio
Il Cancelliere B3
Angela Pilato
Depositato in cancelleria
Oggi 08.02.06
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
Continua >>
Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
Continua
>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
Continua >>
Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
Continua >>
hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
Continua
>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
Continua >>
Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
Continua >>
Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line