Linkare può
essere reato? La sentenza della Cassazione
Finalmente
disponibile on line la sentenza degli ermellini con la
quale è stato annullato il provvedimento del GIP
milanese che aveva rigettato il sequestro dei portali
che contenevano il link a siti cinesi che trasmettevano
gratis partite della serie A.
In sostanza, la corte ha stabilito che da un lato fosse
astrattamente applicabile anche alle riprese televisive
la tutela prevista dal diritto d’autore, ritenendo
configurabile nel caso di specie l’art. 171, comma 1,
lett. a-bis) della legge 633/1941. Dall’altro ha fatto
ritornare in vita il provvedimento di sequestro per i
due portali che, pur non avendo contribuito
all’immissione in rete del materiale protetto, avrebbero
«agevolato, attraverso un sistema di guida on line,
la connessione e facilitato la sincronizzazione con
l’evento sportivo; senza l’attività degli indagati, non
ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura
minore, la diffusione delle opere tutelate».
Come ricorderanno i nostri lettori, nella vicenda era
rimasta sempre sullo sfondo una questione cruciale, che
non è stata risolta neanche dalla suprema corte: come
sia possibile la creazione di confini geografici (e
quindi giuridici) in internet, se la rete è, per
definizione, universale? Com’è possibile che una cosa
legale in Cina (la visione gratuita di una partita
di calcio di serie A) diventa immediatamente illecita
se ci si connette dall’Italia? La Corte non si è
spinta fino a questo punto, limitandosi a dire che non
vi era prova che le trasmissioni effettuate dalle
emittenti cinesi fossero illecite o meno, poiché i
relativi contratti non erano stati prodotti in lingua
italiana e i giudici non avevano disposto la relativa
traduzione. Pertanto aveva ribaltato un problema che,
invece, il GIP aveva tenuto in conto.
Se i portali cinesi trasmettono illegalmente le partite
della serie A, allora effettivamente un reato potrebbe
essere configurabile anche nei confronti di chi metta a
disposizione dei collegamenti verso quei portali. Ma se
invece i portali trasmettono legittimamente – come aveva
dichiarato la stessa SKY in querela, limitandosi a
sostenere che tale legittimità era limitata alla
trasmissione all’interno del territorio cinese- allora
diventa difficile sostenere che siano illeciti anche i
link.
La quadratura del cerchio è stata risolta dalla
Cassazione pretermettendo completamente questi aspetti,
e limitandosi a ritenere tamquam non esset (come se
fossero inesistenti) i contratti realizzati con i
network cinesi da Sky perché non prodotti in lingua
italiana.
In sostanza la Corte, senza sciogliere il dubbio circa
la legittimità o meno delle trasmissioni della serie A
in Cina, ha ritenuto di dover ragionare come se fossero
illecite. Di conseguenza ha ritenuto configurabile il
concorso dei due autori dei portali italiani in questo
illecito “putativo” presuntivamente operato dai
providers cinesi. In definitiva, da lato vi sarebbe SKY
con la sua eslcusiva sulle riprese della serie A che
sarebbero, secondo la Corte, peraltro, potenzialmente
meritevoli di tutela al pari di un dipinto di Picasso o
di un romanzo di Kafka (tant’è vero che ha rimandato il
relativo incombente al giudice del rinvio che dovrà
pronunciarsi anche riguardo l’ipotizzabilità del diritto
d’autore nel caso di specie).
Dall’altro dei providers cinesi ai quali avrebbe ceduto
il diritto di trasmissione, «solo nell’ambito del
territorio dello stato di appartenenza» (come
afferma la stessa Sky a pagina 4 della sua querela, v.
http://www.ictlex.net/index.php/2006/02/08/gip-milano-decr-8-febbraio-2006/
). Dall’altro ancora vi sarebbero due portali italiani
che informano gli utenti circa l’esistenza di portali
cinesi che trasmettono le partite della serie A gratis e
che spiegano come sia possibile attivare un collegamento
in streaming per vederle in diretta anche dall’Italia.
Orbene, dopo che il Tribunale del riesame aveva disposto
il dissequestro dei due portali italiani, la Cassazione
ha ritenuto di annullare quel provvedimento di
dissequestro rinviando gli atti al Tribunale di Milano,
sulla base della considerazione che quanto avesse
affermato la querelante non avesse alcun credito, atteso
che i contratti con i cinesi non erano stati prodotti in
lingua italiana e che la condotta degli italiani
integrasse un concorso in un reato che, a ben vedere,
non si è ancora certi che sia realmente sussistente. «In
dubio pro reo?», no, in dubio pro Sky…
Buona lettura
CASS. SEZ. III PENALE - SENT. N. 752/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/07/2006
SENTENZA N. 752/06 N. 15445/06 R.G.N.R.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO Presidente
1. Dott. ONORATO PIERLUIGI Consigliere
2. Dott. TERESI ALFREDO Consigliere
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA Consigliere
4. Dott. GENTILE MARIO Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTA’ DI MILANO
nei confronti di:
B.T.J
D.M.L
avverso ORDINANZA DEL 09/03/2006 TRIB. LIBERTA’ DI
MILANO
Sentita la relazione dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Izzo
accogliersi il ricorso del P.M.
Uditi i difensori Avv.______
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26 gennaio 2006, il Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Milano (evidenziando la configurabilità del
reato previsto dall’art. 171 c. 1 lett. a bis L.
633/1941 a carico di B.T.J. e D.M.L.) ha disposto di
urgenza il sequestro preventivo di due portali web
attraverso i quali, secondo la tesi accusatoria, erano
stati illecitamente diffusi e trasmessi via internet in
modalità peer to peer eventi sportivi (partite di
campionato di calcio italiano) rispetto ai quali la Sky
vantava un diritto di esclusiva.
Il Giudice per le indagini preliminari non ha
convalidato il sequestro, con ordinanza 8 febbraio 2006,
avverso la quale il Pubblico Ministero ha proposto
appello che è stato respinto con il provvedimento in
epigrafe precisato.
A sostegno della conclusione, il Tribunale ha ritenuto
accertato in fatto che mediante una normale connessione
via internet un numero imprecisato di utenti riuscisse a
vedere le partite trasmesse dalla Sky; ciò era
consentito non attraverso la elusione delle misure
tecnologiche predisposte dalla società, ma perché le
partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi
che avevano acquistato dalla Sky il diritto di
trasmetterle localmente; gli indagati avevano facilitato
l’accesso a tale prodotto con la diffusione di
informazioni e la predisposizione di un link che
permetteva il collegamento diretto ai server cinesi.
A parere dei Giudici, non sussiste la ipotizzabilità del
contestato illecito in quanto la modalità con la quale
deve avvenire la diffusione dell’opera, affinché possa
ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice,
consiste nella immissione in rete con una connessione di
qualsiasi genere; nel caso in esame, gli indagati si
erano limitati a diffondere in via telematica un
prodotto che già altri avevano immesso e la condotta di
agevolazione alla consultazione dei siti avvenivano in
un momento successivo al perfezionamento del reato.
Oltre a tali rilievi, i Giudici hanno osservato che
normalmente la trasmissione di una partita calcistica,
attività di mera documentazione, non può considerarsi
una opera di ingegno e che tale tema non poteva essere
accertato perché la visione dei filmati costituisce
attività istruttoria preclusa al Tribunale.
Il contratto di licenza, allegato dalla Sky alla
denuncia-querela è stato considerato dai Giudici
inutilizzabile perché redatto in lingua straniera.
Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso
in Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo
che la trasmissione di un evento sportivo calcistico,
per le tecniche delle riprese, può considerarsi una
opera di ingegno, ha negato che gli indagati si fossero
limitati ad agire come un motore di ricerca per
indirizzare gli utenti in quanto avevano posto in essere
una azione causale determinante la immissione delle
trasmissioni nelle reti; ciò in quanto gli indagati
avevano messo a disposizione degli utenti i mezzi
tecnici necessari per la visione dell’evento sportivo.
Pertanto – ha concluso il Ricorrente – gli indagati
avevano tenuto una condotta di immissione che non è a
forma vincolata e può essere diretta o indiretta stante
l’inciso, inserito nella norma contestata, “mediante
connessioni di qualsiasi genere”.
Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento.
Innanzi tutto, i Giudici hanno evidenziato come non sia
dimostrato che gli emittenti cinesi, che vengono
indicati dalla denunciante quali responsabili
dell’abusiva diffusione in rete delle immagini coperte
da esclusiva, avessero agito in violazione del contratto
di licenza; il Tribunale ha reputato che il contratto
(il cui esame era di fondamentale importanza per la
risoluzione del caso) fosse inutilizzabile perché
redatto in inglese.
Sul punto, si rileva come l’obbligo di usare la lingua
italiana, tranne che per le minoranze linguistiche, di
cui all’art. 109 cpp concerna solo gli atti da compiersi
nel procedimento e non gli atti già formati altrove ed
acquisiti nel medesimo i quali, se redatti in lingua
straniera, devono essere tradotti ai sensi dell’art. 143
c. 2 cpp.
La nomina di un interprete avrebbe potuto essere
effettuata anche dal Tribunale perché non rappresentava
una attività istruttoria che gli era inibita per i suoi
limiti cognitivi.
Il principio che i Giudici, in sede di riesame o di
appello, devono avere come referente solo gli elementi
probatori offerti dall’organo dell’accusa, da
considerarsi così come esposti, non esclude una
valutazione dei documenti la cui traduzione è solo il
momento prodromico al loro esame.
Ugualmente non condivisibile è l’affermazione dei
Giudici secondo i quali era loro impedita la visione dei
filmati degli eventi calcistici perché costituente una
attività istruttoria inammissibile in un procedimento
cautelare.
La conclusione non tiene conto della nozione di
documento fornita dall’art. 234 c. 1 c.p.p. che, in
relazione al diffondersi della tecnologia, è solo in
parte sovrapponibile con quella del diritto sostanziale.
Essa comprende, oltre ai tradizionali documenti in senso
stretto caratterizzati dalla scrittura, i documenti in
senso lato intesi come oggetti rappresentativi di un
fatto ed aventi la attitudine a costituire il fondamento
sia di una prova storica sia di una prova critica; tra
le cose preesistenti al processo e considerate prove
documentali acquisibili, l’art. 234 c. 1 cpp annovera le
riprese cinematografiche.
La diretta visione delle partite calcistiche (altro
elemento indispensabile per la valutazione della tesi
accusatoria) avrebbe consentito di verificare, o di
squalificare, la prospettazione del Pubblico Ministero
secondo il quale le stesse costituivano, per le scelte
tecniche degli operatori, una elaborazione creativa da
considerarsi opera di ingegno. Sull’argomento, le
deduzioni del ricorrente sono in astratto condivisibili
ed i Giudici del rinvio controlleranno se sono di
attualità nella ipotesi concreta e verificheranno se,
qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come
opere di ingegno, possa trovare applicazione l’ipotesi
di reato di cui all’art. 171 lett. f L. 633/1941, nella
interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza,
che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva
indipendentemente dalla loro qualificazione come opere
di ingegno.
Una tale mutatio libelli è consentita dal Tribunale che,
ai limitati fini del procedimento cautelare, può dare al
materiale investigativo raccolto dal Pubblico Ministero
autonome valutazioni in diritto.
Il problema ora da affrontare concerne il
perfezionamento della contestata fattispecie di reato
sotto il profilo della abusiva “immissione” nella rete
internet; come correttamente evidenziato dai Giudici di
merito, “fra più condotte generiche suscettibili di
integrare la messa a disposizione di una serie
indeterminata di soggetti, il legislatore ha inteso
sanzionare penalmente soltanto la condotta specifica di
immissione nella rete internet dell’opera protetta”.
Ora è pacifico, in punto di fatto, che gli indagati
avevano messo a disposizione degli utenti le
informazioni ed i mezzi tecnici attraverso i quali era
possibile installare sul proprio personal computer tutto
il software necessario alla visione delle partite di
calcio sulle quali la Sky vantava un diritto di
esclusiva; tale condotta è stata ritenuta dai Giudici
come posteriore alla immissione in rete delle opere
protette e, di conseguenza, inserendosi in un momento
successivo al perfezionamento del reato, è stata
considerata irrilevante ai fini penali.
Tale conclusione merita un approfondimento.
È innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato,
attraverso un sistema di guida on line, la connessione e
facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo;
senza l’attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o
si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione
delle opere tutelate.
Le informazioni sul link e sulle modalità per la visione
delle partite in Italia, per raggiungere il loro
obiettivo, devono essere state inoltrate agli utenti in
epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in
via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto,
comporta come conseguenza che, in base alle generali
norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non
avendo compiuto l’azione tipica, hanno posto in essere
una condotta consapevole avente efficienza causale sulla
lesione del bene tutelato.
È appena il caso di ricordare come l’attività
costitutiva del concorso può essere individuata in
qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile
contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione
del reato; non è necessario un previo accordo diretto
alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso
esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a
sostegno dell’azione di terzi anche alla insaputa degli
altri agenti.
Per le esposte considerazioni, la Corte annulla la
ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano,
per una nuova decisione sull’appello del P.M.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza con rinvio al Tribunale di
Milano.
Roma, 4 luglio 2006
Il Presidente
L’estensore
Depositata in cancelleria il 10.10.2006
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line