Nel 2003, i
Dialers hanno fruttano oltre 200 milioni di euro alle
compagnie telefoniche
La
notizia arriva direttamente dall'AGCOM, ed è stata
subito ripresa da diversi siti dedicati alla tutela dei
consumatori: nei primi 8 mesi del 2003, l'uso
indiscriminato sulla rete dei software dialer portò il
complessivo giro d'affari delle 3 maggiori società
titolari delle numerazioni alla strabiliante cifra di €
211.534.322,00.
A fronte di un espresso divieto di legge, le sanzioni
applicate dall'autorità sono state invero modeste
(Delibere n. 327-328-329/CONS/04), e la previsione del
piano di di numerazione nazionale, Delibera n. 09/03/CIR,
non ha sortito affatto l'effetto sperato.
Ma molti dubbi suscita anche il recente DM 2 marzo 2006,
n. 145 per motivi che sono ben noti ai nostri lettori.
Ma allora quale speranza per i cyber-consumatori?
Le buone notizie arrivano da alcune pronunce dei Giudici
di Pace e dal recente provvedimento del Garante per la
privacy del 16.2.2006. Tutti gli ulteriori dettagli sul
punto in un interessantissimo articolo apparso sul sito
dell'associazione di consumatori Mdc, a cura di
Francesco Luongo
La fatturazione di servizi non richiesti dagli utenti è
la principale piaga che affligge il mercato della
telefonia in Italia. L'esplosione di questo fenomeno si
è avuta nel 2003 quando a centinaia di famiglie, alle
prese con le prime incerte quanto volenterose
connessioni ad internet, pervennero dalla Telecom Italia
(operatore incumbent obbligato alla fatturazione per
conto degli operatori ai sensi della Delibera n. 06/02/CIR)
bollette a 3 cifre per connessioni a numerazioni a
pagamento con prefisso 709, di cui erano titolari alcune
società concessionarie dette O.L.O.
Il piano di numerazione nazionale (Delibera AGCOM n.
9/02/CIR, art. 4) vietava in modo espresso ed
inequivocabile la fornitura di servizi e prodotti con
successivo addebito sul traffico telefonico mediante
codici ad identificazione non geografica 709X,
utilizzabili solo per l'accesso alla rete Internet,
disponendo che: "La numerazione per servizi Internet, in
conformità con il piano di numerazione nazionale è
utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete
Internet. E' fatto divieto di fornire prodotti e servizi
per il tramite dell'addebito all'utente del traffico
svolto indirizzato a dette numerazioni".
Nonostante il divieto, nei primi 8 mesi del 2003, l'uso
indiscriminato sulla rete dei software dialer portò il
complessivo giro d'affari delle 3 maggiori società
titolari delle numerazioni alla strabiliante cifra di €
211.534.322,00 (fonte AGCOM).
Ne le risibili sanzioni applicate dalla AGCOM nel 2004
(Delibere n. 327-328-329/CONS/04), ne tantomeno la
revisione del piano di numerazione nazionale svolta con
Delibera n. 09/03/CIR, portarono alla diminuzione del
fenomeno.
Le truffe on line migrarono, infatti, su altre
numerazioni stavolta con prefisso 899 o satellitare
internazionale e 892, questi ultimi non disabilitabili
dall'utente in modo gratuito.
Nonostante gli accorati appelli delle associazioni dei
consumatori, nulla il Ministero delle Comunicazioni ha
fatto in questi anni per arginare il lucroso mercato dei
dialer e degli atri tipi servizi non richiesti che, nel
frattempo, si estendeva a macchia d'olio nella telefonia
fissa.
Sono all'ordine del giorno le proteste degli utenti per
attivazioni abusive di carrier preselection verso altre
compagnie telefoniche, spesso persino con contratti
posticci, linee adsl e relativi modem consegnati ad
ignari pensionati, nonché opzioni tariffarie e
segreterie telefoniche di cui l'utente non sa nulla se
non dopo il pervenimento di fatture dagli importi
superiori alla media o di altre società.
In questi anni è stato solo grazie alle associazioni dei
consumatori se migliaia di utenti hanno potuto vedersi
rettificare le bollette, ottenendo prima il congelamento
e poi lo storno di servizi inesistenti, o chiamate a
numeri a pagamento per non si sa quale servizio.
Un calcolo approssimativo vede circa 1 milione di utenti
alle prese con problemi di fatturazione abusiva. Dopo
anni di ruberie e qualche isolata sentenza di Giudici di
Pace (Gdp Foggia 17.06.04-Gdp Benevento 27.08.04 e
04.09.05), molto poco a proprio agio con le con le norme
del Codice delle Comunicazioni elettroniche e le
Delibere della Autorità, il Ministero delle
comunicazioni è recentemente intervenuto con un nuovo
Regolamento ministeriale in materia di servizi audiotex
e videotex che sostituisce l'ormai vetusto D.M. n.
385/95.
La nuova norma, dopo le tante malefatte subite dai
consumatori potrebbe apparire l'atteso rimedio, tuttavia
dopo una attenta lettura i buoni propositi e le belle
parole di presentazione dell'ufficio stampa ministeriale
cedono il passo al più incredibile sgomento.
Il nuovo decreto si caratterizza per il fatto che quale
obbiettivo sembra avere non tanto l' eliminazione delle
truffe, quanto il garantire delle truffe limitate quanto
agli importi.
Viene ribadita la necessità di informazioni chiare e
trasparenti sui servizi a sovrapprezzo offerti dalle
società, tramite una serie di informazioni obbligatorie.
Il centralinista dell'operatore, una finestra che
compare sul sito web o un sms inviato sul cellulare
dovrebbero spiegare chiaramente al consumatore la natura
ed i costi del servizio da acquistare. La prestazione, e
quindi il pagamento, non potrebbero essere fornite senza
quello che il Ministero definisce in modo ambiguo quanto
generico "consenso espresso" del cliente, definito però
dopo un paio di articoli "consenso esplicito".
Naturalmente l'ormai ex Ministro delle comunicazioni
Landolfi ed i tecnici del Ministero si sono ben guardati
dal chiarire i modi attraverso cui gli operatori
dovranno accertare e dimostrare il consenso
dell'acquirente.
Se c'è un modo in cui il legislatore non tutela i
consumatori, è quello di emanare norme che fissino vaghi
principi generali di correttezza e trasparenza
contrattuale, che poi si affievoliranno ed annulleranno
nelle regole di dettaglio, tutte a favore del contraente
forte ovvero l'impresa. Alcuni lo chiamano liberismo
economico. Ed infatti la decantata necessità di
chiarezza e di trasparenza contrattuale prevista dal
regolamento viene subito smentita dal Ministero laddove
stabilisce che, per servizi che comportino una spesa
massima inferiore ad 1,00 euro, l'avviso di
presentazione con il dettaglio del fornitore e del
servizio non è obbligatorio!
Medesima esclusione per giochi a premio, televoti e
sondaggi il cui costo sia di € 0, 080 iva inclusa.
L'apice del paradosso giuridico e gli evidenti interessi
economici che tenta di garantire la norma emergono in
modo straordinario nella parte relativa ai servizi
destinati ai minori.
Ignorando i principi basilari dell' ordinamento
civilistico italiano (art. 2 Codice Civile), il
Ministero delle Comunicazioni con questo decreto regala
ai minori italiani la capacità di agire e di concludere
contratti per forniture di servizi telefonici anche se
solo sino ad € 2, 75, iva inclusa. Come potrebbe un
minore comprendere le norme di un contratto a distanza
mediante cellulare ovvero conoscere i propri diritti tra
cui il recesso resta un mistero.
Su chi graveranno i costi di questa scellerata
decisione, che cerca di dare una parvenza di legittimità
al lucroso mercato di loghi e suonerie, i genitori ne
sono consapevoli da tempo.
Ma al peggio non c'è mai fine, dunque il salvifico
regolamento, dopo aver ribadito la necessità di avviare
la tassazione solo dopo il "consenso", stabilisce che
"ove tecnicamente possibile l'addebito è subordinato
alla effettiva erogazione del servizio". Si può quindi
desumere che per il Ministero l'addebito potrà anche
essere effettuato in assenza di fornitura di quanto
richiesto.
Ma i consumatori possono stare tranquilli visto che fino
a 15 euro i servizi a sovraprezzo saranno fatturati
dalla propria compagnia telefonica mentre, per gli
importi superiori, la fattura la invierà direttamente la
società titolare della numerazione che si è chiamato
(consapevolmente o meno).
Il vero colpo di grazia alle aspettative dei consumatori
il Ministero lo assesta stabilendo quella che può
definirsi una sorta di doppia franchigia per le truffe.
I nuovi utenti all'atto della stipula del contratto
telefonico, i vecchi, con un modulo appositamente
fornito dalla compagnia, non potranno chiedere la
disabilitazione delle numerazioni per i servizi a
sovrapprezzo, bensì soltanto determinare un limite di
spesa mensile per queste chiamate, che sarà di 50 o 100
euro. Addirittura, la mancata comunicazione dell'utente
che non spedirà il modulo, anche se potrebbe non
essergli stato mai inviato, determinerà l'assenza di un
tetto massimo di spesa per i detti servizi che,
pertanto, nella abnorme prospettiva di chi ha fatto
elaborare il regolamento, ne comporterebbero la liceità,
indipendentemente da una legittima richiesta
dell'utente.
Il Ministero inoltre si guarda bene dal confermare la
gratuità e l'obbligatorietà del blocco selettivo di
chiamata che le società telefoniche offrivano
gratuitamente per le numerazioni a pagamento non
geografiche, limitandosi a chiarire che "le condizioni
contrattuali del servizio sono rese accessibili e
praticabili per gli abbonati attraverso procedure
semplici e chiare".
Ancora una volta non si può non prendere atto come il
settore della telefonia sia in Italia una vera e propria
giungla senza regole, in cui persino le Autorità
preposte non riescono a garantire certezze ai
consumatori. Il nuovo Decreto Ministeriale sui servizi
audiotex si pone in questa scia. Una norma a posteriori
fatta ad hoc per cercare di dare una copertura giuridica
ad un mercato senza regole e che di fatto sfrutta la
scarsa informazione dei cittadini.
Fortunatamente per i consumatori non tutte le ciambelle
riescono col buco visto che
Gli sforzi del Ministero per tutelare le aziende
rischiano oggi di essere vanificati da un terzo
incomodo. A seguito delle migliaia di denunce degli
utenti e delle associazioni dei consumatori, il Garante
della Privacy con una Delibera del 16.02.06 è
intervenuto sulla materia dei servizi telefonici a
pagamento, spiazzando il Ministero delle Comunicazioni e
la stessa Autorità per le Comunicazioni , ancora oggi
impegnata a "catalogare" le varie frodi ai danni degli
utenti, senza irrogare alcuna sanzione.
Il Garante ha infatti stabilito che entro il 31 Maggio
2006 i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
dovranno:
* indicare con precisione l'origine dei dati già nel
corso della chiamata o comunicazione promozionale da
parte di operatori e gestori di servizi di call center,
a prescindere da una richiesta del destinatario;
* sviluppare o integrare strumenti idonei ad
identificare l'incaricato del trattamento dei dati che
ha effettuato l'attivazione del servizio;
* registrare subito presso il servizio di call center
interno od esterno all'operatore la volontà manifestata
dalla persona contattata che si opponga all'utilizzo dei
dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori
promozioni, ed adottare contestualmente idonee procedure
affinché tale volontà sia rispettata;
* predisporre idonee misure organizzative per agevolare
l'esercizio dei diritti degli interessati e riscontrare
le richieste relative all'origine dei dati personali,
fornendo anche gli estremi identificativi del
rivenditore che ha attivato i servizi o le utenze non
richieste o del soggetto che svolge per conto
dell'operatore un servizio di call center.
Dopo anni di incertezze qualcuno sembra sia deciso a
garantire che gli utenti si obblighino a pagare dei
servizi scelti consapevolmente e solo dopo un consenso
espresso.
Intervento più che lodevole come dimostra la circostanza
che alcune compagnie telefoniche stanno già per avviare
un ricorso al Tar Lazio contro la decisione del Garante.
Questo invece il testo del Decreto Ministeriale
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 2 marzo 2006, n.
145 Regolamento recante la disciplina dei servizi a
sovrapprezzo.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400[1];
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13luglio 1995, n. 385 [2], concernente
il regolamento recante norme sulle modalità di
espletamento dei servizi audiotex e videotex;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante "Ratifica
ed esecuzione degli atti finali della conferenza
addizionale dei plenipotenziari relativi alla
costituzione e convenzione dell'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (UIT) con protocollo
facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a
Ginevra il 22 dicembre 1992", e in particolare gli
articoli 34, comma 2, e 35[3];
Visto ildecreto ministeriale 28 febbraio 1996 [4],
recante "Disposizioni e criteri generali per
l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n.
87";
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27 [5];
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 [6], concernente
l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998,
concernente disposizioni sui servizi audiotex,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno
1998 che integra la tabella A allegata al provvedimento
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del
28 febbraio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 2001, n. 430[7], concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di
sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59 [8], recante
"Disciplina relativa alla fornitura di servizi di
accesso ad Internet";
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazionin. 78/02/CONS del 13 marzo 2002 [9],
recante "Norme di attuazione dell'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di
chiamata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 4 maggio 2002;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 recante
"Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della
legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione
agli Internet service Provider delle condizioni
economiche dell'offerta di riferimento";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [10],
recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[11], recante il "Codice in materia di protezione dei
dati personali";
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante
il "Piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
177 del 1° agosto 2003;
Visto il decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259
[12], recante il Codice delle comunicazioni
elettroniche;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 15/04/CIR concernente l'attribuzione
dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di
informazione abbonati, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9
dicembre 2004;
Visto il codice di condotta per l'offerta dei servizi a
sovrapprezzo e latutela dei minori sottoscritto dagli
operatori di comunicazioni mobili [13] in data 16
febbraio 2005;
Considerato il carattere di lex specialis del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con
particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e
27;
Tenuto conto delle risultanze dell'audizione dei
fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi
audiotex e delle principali associazioni degli utenti e
dei consumatori;
Considerato che, sulla scorta dei principi affermati
nelle direttive europee, lo Stato membro può adottare
norme specifiche a tutela della sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico, ed in particolare a tutela degli
utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine
alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusi
quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarità di
ciascuna piattaforma tecnologica;
Considerata la necessità di adeguare la normativa
vigente su tale materia alla luce dell'evoluzione
tecnologica e normativa nel rispetto del principio della
neutralità tecnologica;
Considerata la necessità di adottare un provvedimento
che ricomprenda le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio
1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale
regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del
Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;
Tenuto conto che i servizi mobili si caratterizzano per
un uso strettamente personale dell'apparato terminale,
protetto dall'utilizzo un PIN segreto, che il ricorso
alle carte prepagate assicura limiti di spesa
soggettivamente definiti e che la disponibilità di un
blocco selettivo di chiamata tramite PIN costituisce uno
strumento efficace per la tutela dell'abbonato;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle
adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi
del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;
Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;
Acquisito il parere della Commissione europea;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni:
a) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi
sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati
per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
b) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente
o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti
trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su
tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della
società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1,lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70 [14] non consistenti interamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
c) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte
di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per
la fornitura di tali servizi;
d) utente finale: un utente che non fornisce reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) operatore: un'impresa autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
f) fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il
soggetto che rende accessibili al pubblico, attraverso
una rete di comunicazione elettronica, servizi di
comunicazione elettronica, facendosi carico del
trasporto, dell'instradamento, della gestione della
chiamata e dell'addebito del relativo prezzo;
g) operatore titolare della numerazione: l'operatore o
fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal
Ministero delle comunicazioni il diritto d'uso della
numerazione;
h) servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso
reti di comunicazione elettronica, accessibili al
pubblico, anche mediante l'uso di specifiche
numerazioni, definite nel piano nazionale di
numerazione, o a livello internazionale dagli appositi
organismi che consentono l'accesso degli utenti ad
informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali
servizi, il fornitore di servizi di comunicazione
elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente
il trasporto, l'istradamento, la gestione della chiamata
e la fornitura delle informazioni o prestazioni. I
servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati
con connessione ad Internet sia in modalità "dial-up",
che prevede l'identificazione del fornitore di servizi
con una numerazione, sia in modalità "packet-switch",
che prevede l'identificazione del fornitore di servizi
con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i
servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma
della televisione "digitale" interattiva, ovvero
mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es.,
SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in
modalità di ricezione periodica (modalità "push") a
seguito di sottoscrizione di uno specifico contratto;
i) servizi a sovrapprezzo internazionali: i servizi
assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo,
offerti su collegamenti individuati da apposite
numerazioni internazionali con prefisso "00", definite
dall'ITU-T e denominate Universal International Premium
Rate Numbers (UIPRN) o definite dalla Commissione
Europea e denominate European Telecommunications
Numbering Systems (ETNS);
l) centro servizi: la persona fisica o giuridica che,
con l'utilizzo di opportuni apparati, consente
all'utente finale di accedere ad informazioni o
prestazioni distribuite mediante le reti di
comunicazione elettronica. Il centro servizi può operare
direttamente come fornitore di informazioni o
prestazioni o tramite soggetti diversi;
m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente
per le reti telefoniche pubbliche fisse di sbloccare,
ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità
controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata
sia di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine
da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice
personalizzato (PIN Personal Identification Number), le
chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a
sovrapprezzo. Per le reti mobili il blocco selettivo di
chiamata è offerto gratuitamente o in modalità
permanente o in modalità controllata dall'utente tramite
un codice personalizzato (PIN), anche attraverso la SIM
card.
Articolo 2.
Finalità e oggetto
1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i
servizi a sovrapprezzo.
2. Il regolamento, in particolare, ne disciplina:
a) tipologia e contenuto;
b) modalità di espletamento e di attivazione;
c) obblighi a carico degli operatori titolari della
numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione
elettronica, dei centri servizi;
d) pubblicità;
e) vigilanza e controllo;
f) sanzioni.
Articolo 3.
Tipologie di servizi a sovrapprezzo
1. I servizi a sovrapprezzo si suddividono nelle
seguenti tipologie:
a) servizi di carattere sociale-informativo, quali, tra
l'altro:
1) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e
gli enti locali;
2) servizi di pubblica utilità;
3) servizi di informazione abbonati;
b) servizi di assistenza e consulenza
tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro:
1) consulenze di tipo sanitario, legale,
economico/finanziario;
2) servizi di rassegna stampa;
3) servizi editoriali;
4) servizi di meteorologia;
5) formazione professionale;
6) servizi di assistenza clienti;
7) trasporto e turismo;
c) servizi di chiamate di massa, ovvero i servizi
offerti per limitati periodi temporali, che consentono
la partecipazione di un notevole numero di utenti ad
eventi particolari, che comprendono, tra l'altro:
1) sondaggi di opinione;
2) televoto;
3) servizi di raccolta fondi;
4) giochi di massa;
5) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti
e servizi di consumo;
d) servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro:
1) servizi di conversazione;
2) pronostici;
3) servizi di astrologia;
4) manifestazioni a premio;
5) caselle vocali;
6) giochi;
e) vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente
ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione
elettronica, quali, tra l'altro:
1) loghi e suonerie;
2) programmi software;
3) audio e video.
Capo II
CONTENUTO DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO
Articolo 4.
Principi generali
1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi
a sovrapprezzo sono di norma destinate a persone
maggiorenni, salvo quanto disposto dall'articolo 5.
2. Tramite i servizi a sovrapprezzo di cui all'articolo
3, comma 1, lettera "a)" e "b)", sono fornite
informazioni o prestazioni corrette, rispondenti alla
realtà, chiare e complete. Per le informazioni o
prestazioni relative a dati, fatti o circostanze
suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo,
sono indicate la data e, se necessario, l'ora a cui
risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni
fornite.
3. I servizi a sovrapprezzo non sono immotivatamente
prolungati e non contengono pause, nè tempi di attesa
che non siano tecnicamente indispensabili e che siano
pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il
tempo di connessione.
4. Le informazioni o prestazioni fornite tramite i
servizi a sovrapprezzo:
a) non contengono messaggi subliminali;
b) non offendono la dignità della persona;
c) non evocano discriminazioni di razza, sesso e
nazionalità;
d) non esaltano alcuna forma di violenza;
e) non offendono convinzioni religiose ed ideali;
f) non inducono a comportamenti discriminatori o
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e
l'ambiente;
g) non arrecano danno morale, fisico o economico;
h) non inducono all'uso di bevande alcoliche, tabacco,
stupefacenti e farmaci;
i) non presentano forme e contenuti a carattere
pornografico, salva l'adozione di un sistema di
controllo specifico e selettivo, od osceno.
Articolo 5.
Minori e categorie particolari
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le
informazioni o prestazioni destinate ai minori o a
soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di
vulnerabilità psichica:
a) non devono rappresentare una minaccia, anche
indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;
b) non abusano della loro naturale credulità o mancanza
di esperienza e del loro senso di lealtà;
c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e
protezione;
d) non inducono a violare norme di comportamento sociale
generalmente accettate;
e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a
situazioni pericolose.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli
operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza
degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per
l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei
minori citato in premessa nonché dei codici di
autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.
Articolo 6.
Inserti pubblicitari
1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi
a sovrapprezzo tariffati in base alla durata non sono
interrotte da inserti pubblicitari, ad eccezione di
quelli già contenuti in programmi ritrasmessi.
Articolo 7.
Consulenze professionali
1. Le consulenze professionali sono fornite
esclusivamente da soggetti abilitati all'esercizio delle
professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle
relative norme deontologiche.
2. Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le
informazioni non contengono descrizioni esplicite o
riferimenti impliciti che possano fare apparire
superflua la consultazione diretta del professionista ed
i trattamenti curativi eventuali.
Articolo 8.
Concorsi e manifestazioni a premio
1. Nel caso di servizi a sovrapprezzo relativi a
concorsi e manifestazioni a premio è garantita la
conformità al d.P.R. n. 430 del 2001.
2. La conformità al decreto di cui al comma 1 è indicata
nella dichiarazione di cui al successivo articolo 17.
3. Il prezzo dei servizi di concorsi o manifestazioni a
premio è di tipo forfettario e indipendente dalla
durata.
Articolo 9.
Servizi per la raccolta dei fondi
1. La raccolta di fondi tramite numerazioni associate a
servizi a sovrapprezzo è consentita ove svolta in favore
di Enti pubblici o privati senza fini di lucro,
riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo.
Articolo 10.
Vendita di prodotti e servizi
1. Tramite i servizi a sovrapprezzo è consentita
esclusivamente la vendita, anche tramite abbonamento, di
prodotti e servizi direttamente trasmessi mediante reti
di comunicazione elettronica.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il pagamento del
prezzo dei prodotti e servizi di cui al comma 1,
acquistati attraverso i servizi a sovrapprezzo, è
realizzato mediante la modalità di cui all'articolo 15.
Articolo 11.
Formazione professionale
1. Sono vietati i servizi a sovrapprezzo che promuovono
opportunità di lavoro.
2. Le informazioni riguardanti formazione professionale
o corsi di istruzione:
a) non contengono promesse o previsioni irragionevoli di
futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti
di coloro che richiedono le informazioni;
b) indicano con chiarezza il soggetto responsabile dei
corsi, la durata effettiva dei corsi, il loro costo
complessivo, l'eventuale necessità per l'utente finale
di acquistare materiale di supporto per seguire i corsi
con profitto, il livello di istruzione o la qualifica
professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge,
il rilascio di attestati di frequenza.
Capo III
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO
Articolo 12.
Informazioni obbligatorie
1. Le informazioni o prestazioni dei servizi a
sovrapprezzo sono precedute, indipendentemente dalla
durata del servizio, da un "messaggio di presentazione",
chiaro ed esplicito, di tipo vocale se l'informazione o
prestazione è fornita tramite un servizio in fonia, di
tipo testuale se è fornita tramite un servizio dati,
testuale e/o vocale se è fornita tramite
videocomunicazione.
2. Il messaggio di cui al comma 1 contiene
esclusivamente i sotto elencati dati informativi nel
rispetto del seguente ordine:
a) destinazione del servizio ai maggiorenni
(informazione da introdurre solo nel caso in cui il
servizio è vietato ai minori);
b) nome o ragione sociale del centro servizi;
c) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al
minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di
informazione in kbyte, comprensivo di IVA;
d) ove applicabile, costo massimo, comprensivo di IVA,
delle informazioni;
e) limite massimo dell'importo addebitabile con le
modalità di cui all'articolo 15, comma 6;
f) modalità di pagamento della quota eccedente il limite
massimo di cui alla lettera e);
g) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
h) nel caso di servizi di consulenza professionale,
identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine
professionale, ove prevista da specifiche norme, ed
eventuale funzione ricoperta;
i) consenso espresso quale modalità di accettazione del
servizio.
3. Nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, il
messaggio di presentazione è gratuito, mentre nel caso
di connessione ad Internet, non è applicato alcun
sovrapprezzo.
4. Nel caso di servizi a sovrapprezzo forniti tramite la
connessione ad Internet, il messaggio di cui al comma 2
non è connesso ad altri messaggi ed è presentato tramite
un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma
chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al
cursore. Il messaggio di presentazione non comporta
l'abbattimento della connessione al fornitore di servizi
Internet inizialmente prescelto dall'utente finale.
5. Nel caso di servizi di cui al comma 4, il messaggio
di presentazione di cui al comma 2 include, nella sua
parte iniziale, l'informativa con cui si avverte che la
fruizione del servizio comporta l'abbattimento della
connessione in corso con il proprio Internet Service
Provider e l'instaurazione di una nuova connessione
soggetta ad uno specifico prezzo con l'evidenza della
relativa numerazione. L'informativa al cliente relativa
al prezzo della connessione al servizio a sovrapprezzo
deve essere presente sul video durante la connessione.
Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio
è fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.
6. L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo è
ammessa solo con il consenso espresso dell'utente
finale, fatta eccezione per i servizi di carattere
sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a).
7. Allo scadere del tempo corrispondente al limite
massimo dell'importo addebitabile di cui all'articolo
15, comma 6, è richiesto all'utente finale un ulteriore
espresso consenso per la continuazione del servizio, con
contestuale specifica indicazione delle modalità di
pagamento di cui al comma 2, lettera f).
8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base
di specifici abbonamentì non si applica il comma 1. Le
informazioni di cui al comma 2 sono incluse nel
contratto di abbonamento. In ogni caso, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185 [15] in materia di contratti a distanza.
9. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti mediante
l'invio di messaggi di testo o dati in modalità push (SMS,
MMS), sono fornite al cliente, all'atto della
conclusione del contratto, oltre alle informazioni di
cui al precedente comma 2, ove applicabili, le
informazioni relative al costo per l'invio del singolo
messaggio nonché le informazioni inerenti le modalità di
disattivazione del servizio. In particolare è previsto
l'invio al cliente, antecedentemente l'invio del primo
messaggio a pagamento, di un messaggio gratuito che
indichi:
a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito;
b) numero massimo di messaggi o il numero massimo di
contenuti forniti;
c) se trattasi di servizio in abbonamento;
d) sintassi per la disattivazione del servizio.
Per i servizi in abbonamento di durata superiore al
mese, il messaggio gratuito con l'avviso di abbonamento
in corso e l'indicazione della scadenza contrattuale va
inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il
rinnovo tacito dell'abbonamento.
10. Nel caso di servizi a sovrapprezzo che comportino
una spesa massima inferiore ad 1 euro, IVA esclusa, non
è obbligatorio l'inserimento del "messaggio di
presentazione" previsto al comma 1.
11. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie
definite all'articolo 3, comma 1, lettera c) (servizi di
chiamate di massa), non si applica il "messaggio di
presentazione" previsto al comma 1, qualora il costo
della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo
massimo di seguito indicata:
-- quota massima alla risposta pari a 0,0667 euro, IVA
esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);
-- prezzo minutario massimo pari a 0,0667 euro al
minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa), o se il
costo della chiamata, tassata in modalità forfetaria,
non supera l'importo complessivo di 1 euro, IVA esclusa.
12. Nel caso di servizi connessi a manifestazioni a
premio si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.
13. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie
definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), (servizi
di carattere sociale-informativo), il messaggio di cui
al comma 1 contiene esclusivamente i sotto elencati dati
informativi nel rispetto del seguente ordine:
a) nome o ragione sociale del centro servizi;
b) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al
minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di
informazione in kbyte, comprensivo di IVA;
c) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
d) nel caso di servizi di consulenza professionale,
identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine
professionale, ove prevista da specifiche norme, ed
eventuale funzione ricoperta.
14. Nel caso di diffusione televisiva dei predetti
servizi, le emittenti radiotelevisive nazionali e
locali, ovvero i fornitori di servizi associati, nel
caso della televisione digitale, sono tenuti a
comunicare al pubblico, qualunque sia il mezzo
utilizzato, in modo esplicito e chiaramente leggibile, i
seguenti dati informativi:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata
massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
b) il costo del servizio, minutario o forfetario,
comprensivo di IVA;
c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni,
completi di un recapito/indirizzo in Italia, nel caso di
imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale.
Articolo 13.
Erogazione e durata del servizio
1. Il servizio a sovrapprezzo è erogato solo dopo
l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale,
fatta eccezione per i servizi di carattere
sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a).
2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non
supera i limiti di tempo previsti dal contratto in
essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il
centro servizi.
Articolo 14.
Condizioni economiche di offerta
1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi a
sovrapprezzo sono proporzionate all'effettiva erogazione
dei servizi, salvo quanto disposto dal presente decreto.
In ogni caso qualora sia prevista, oltre la tariffa
minutaria, un costo fisso alla risposta, quest'ultimo
può essere addebitato solo dopo il consenso dell'utente.
2. I servizi a sovrapprezzo destinati ai minori sono
erogati con modalità forfettaria e non superano
l'importo complessivo di 2,75 euro, IVA inclusa. Il
predetto importo può essere rideterminato dal Ministro
delle comunicazioni con proprio decreto.
3. Le condizioni economiche di offerta al pubblico dei
servizi a sovrapprezzo sono comunicate conformemente a
quanto previsto dal Codice delle comunicazioni
elettroniche.
Articolo 15.
Fatturazione
1. L'importo addebitato, nei limiti massimi previsti dal
presente decreto, è comprensivo del prezzo relativo al
trasporto, all'instradamento, alla gestione della
chiamata e alla fornitura delle informazioni o
prestazioni.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di
cui al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei
limiti di cui al comma 6.
3. La documentazione della fatturazione riporta gli
importi relativi ai servizi a sovrapprezzo separati da
quelli relativi ad altri servizi, con l'indicazione del
relativo operatore titolare della numerazione.
4. Sia nel caso della modalità minutaria che nel caso
della modalità forfetaria, la tassazione di un servizio
a sovrapprezzo è avviata, solo dopo il riconoscimento da
parte del centro servizi dell'esplicita accettazione da
parte dell'utente finale di cui all'articolo 13, comma
1, fatta eccezione per i servizi di carattere
sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a).
5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ove tecnicamente
possibile, l'addebito è subordinato all'effettiva
erogazione del servizio.
6. L'importo massimo che può essere addebitato per ogni
comunicazione, secondo le modalità del comma 2, è
fissato in 12,50 euro, IVA esclusa. Per servizi il cui
addebito superi tale importo massimo sono previste
modalità di fatturazione direttamente a cura del centro
servizi. Tali importi non possono essere fatturati dal
fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, i fornitori dei servizi di comunicazione
elettronica comunicano agli abbonati la possibilità di
ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio
di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate
verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo
nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile
di spesa per tali servizi, determinato nelle due soglie
massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. La
mancata opzione per una delle predette soglie determina
l'assenza di un tetto massimo mensile di spesa per tali
servizi.
8. Le informazioni di cui ai commi 6 e 7 sono fornite:
a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei
contratti o dell'adesione al servizio;
b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato,
accompagnato da un modulo di adesione, inserito nel
primo invio utile della documentazione di fatturazione,
da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza
almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati,
mediante una comunicazione personalizzata, con la
medesima cadenza.
9. Il comma 7 non si applica ai servizi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
10. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
nel caso in cui l'apparato terminale utilizzato
dall'utente sia dotato di codice personalizzato (PIN)
ovvero la linea d'abbonato utilizzata per accedere ai
servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di
blocco selettivo di chiamata.
Capo IV
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO
Articolo 16.
Uso delle numerazioni e delle infrastrutture
1. Ai fini dell'offerta al pubblico di servizi a
sovrapprezzo, l'operatore titolare della numerazione usa
in proprio numeri o infrastrutture ovvero cede gli
stessi in uso al centro servizi.
2. I centri servizi che ricevono in uso uno o più numeri
ovvero infrastrutture dall'operatore titolare della
numerazione non possono cedere gli stessi a terzi.
3. Gli strumenti di selezione automatica (dialer),
eventualmente utilizzati per l'accesso ai servizi a
sovrapprezzo forniti tramite Internet, devono avere
caratteristiche tecniche tali da permetterne il
controllo da parte dell'utente finale chiamante. Il
dialer non deve configurarsi automaticamente come
modalità di connessione principale né deve generare, in
modo automatico, connessioni ripetute alla numerazione
su cui viene erogato il servizio a sovrapprezzo.
4. Gli operatori titolari della numerazione
predispongono ed aggiornano un database pubblico,
consultabile anche sul loro sito web, contenente le
seguenti informazioni: generalità del centro servizi e
del/dei fornitori di informazioni o prestazioni,
tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri
associati o indirizzi IP per l'accesso al servizio
stesso. Il database aggiornato è inviato al Ministero
delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi
di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con
periodicità trimestrale.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica
predispongono ed aggiornano un database pubblico,
consultabile anche sul loro sito web, con le indicazioni
del prezzo definito per ciascuna numerazione configurata
sulla propria rete. Il database è inviato al Ministero
delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi
di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con
periodicità trimestrale.
6. Il Ministero delle comunicazioni provvede a tenere un
elenco completo, pubblico e disponibile sul sito web del
Ministero stesso, che raccoglie le informazioni di cui
ai commi 4 e 5.
7. In occasione degli aggiornamenti del piano nazionale
di numerazione, gli operatori titolari della numerazione
verificano la conformità al suddetto piano dei numeri
utilizzati o ceduti in uso ai centri servizi. In caso di
modifica di tali codici, è adottata la procedura di cui
al comma 6 dell'articolo 17.
Articolo 18.
Responsabilità
1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti,
se diverso dal centro servizi, è responsabile del
contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua
conformità alle disposizioni del Capo II e delle
informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13,
15 comma 4 e 17.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
è responsabile del trasporto, dell'instradamento, della
gestione della chiamata e dell'osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.
3. L'operatore titolare della numerazione è responsabile
dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
14, 16, 17 e 21, comma 5. È compito dell'operatore
raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi
redatta sotto la responsabilità del centro servizi,
ovvero del fornitore dei contenuti.
Articolo 19.
Blocco selettivo di chiamata
1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica
offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco
selettivo di chiamata associata ai servizi a
sovrapprezzo, ad esclusione di quelli relativi ai
servizi di informazione abbonati, forniti attraverso le
specifiche numerazioni.
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica
informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e
comprensibile, riguardo alla disponibilità della
prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui al
comma 1 nonché alle modalità per aderire alla propria
offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del
blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni
contrattuali per includere, escludere o variare una o
più opzioni sono rese accessibili e praticabili per gli
abbonati, attraverso procedure semplici, e chiare.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite:
a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei
contratti o dell'adesione al servizio;
b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito
nel primo invio utile della documentazione di
fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni
con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi
prepagati, mediante una comunicazione personalizzata,
anche via sms ove applicabile, con la medesima cadenza.
4. In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata,
il codice personalizzato (PIN) per abilitare ovvero
disabilitare le chiamate verso numerazioni associate a
servizi a sovrapprezzo è inviato o comunque portato a
conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita
comunicazione riservata.
Capo V
CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 20.
Vigilanza e controllo
1. I competenti organi della Polizia postale e delle
comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni hanno
il compito della vigilanza e del controllo sul corretto
espletamento del servizio in relazione a quanto
contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui
all'articolo 12 dei servizi a sovrapprezzo e su quelli
di tipologia ad essi assimilabili svolti su collegamenti
individuati da numerazioni internazionali.
2. Gli operatori titolari della numerazione, i centri
servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica sono tenuti a permettere agli organi di
polizia di cui al comma 1 l'accesso alle sedi ed alla
documentazione onde consentire l'effettuazione dei
controlli volti ad accertare che l'attività sia svolta
in conformità alle disposizioni previste dal presente
decreto.
Articolo. 21.
Sanzioni per i centri servizi
1. Il Ministero delle comunicazioni è competente ad
applicare le sanzioni a carico dei centri servizi in
caso di violazione delle disposizioni di cui al Capo II
e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle
comunicazioni contesta la violazione al centro servizi
diffidandolo ed assegnando un termine di sette giorni
per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o
qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono
applicate le sanzioni di cui al comma 3, motivate anche
in ragione delle giustificazioni addotte.
3. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle
comunicazioni applica le seguenti sanzioni:
a) sospensione dell'accesso alla rete del servizio a
sovrapprezzo, per un periodo di un mese;
b) disattivazione dell'accesso alla rete del servizio a
sovrapprezzo nei casi più gravi.
4. Nel caso di reiterate e gravi violazioni nell'offerta
di servizi a sovrapprezzo, in numero non inferiore a
tre, nell'arco temporale di 12 mesi, il Ministero delle
comunicazioni irroga la sanzione di cui al comma 3,
lettera b), per tutti i servizi a sovrapprezzo offerti
dal centro servizi con l'uso di qualunque numerazione.
5. L'operatore titolare della numerazione, nei casi di
cui al comma 3, lettere a) e b), sospende ovvero
disattiva le connessioni entro 48 ore dalla ricezione di
apposita segnalazione da parte del Ministero delle
comunicazioni.
Articolo 22.
Sanzioni per gli operatori titolari della numerazione e
per i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica
1. Le sanzioni irrogate dal Ministero delle
comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nei confronti di operatori titolari della
numerazione e di fornitori di servizi di comunicazioni
elettroniche sono definite nel Codice delle
comunicazioni elettroniche citato nelle premesse.
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
Articolo 23.
Pubblicità
1. Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono
tenute al rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 26, deldecreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650.
2. La pubblicità relativa ai servizi a sovrapprezzo,
qualunque sia il mezzo utilizzato, non contiene elementi
offensivi per la dignità delle persone, evocanti
discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità,
offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La
pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e
l'ambiente. Essa evita ambiguità ed omissioni che
possano indurre in errore l'utente finale riguardo alle
caratteristiche ed al prezzo del servizio a
sovrapprezzo.
3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità
indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata
massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
b) il costo del servizio, minutario o forfetario,
comprensivo di IVA;
c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni,
completi di un recapito/indirizzo in Italia nel caso di
imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;
d) il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, nel caso di
servizi connessi a manifestazioni a premio.
4. La pubblicità relativa ai servizi che offrono
informazioni o consulenze indica chiaramente la
qualifica professionale dell'esperto o esperti del
fornitore di informazioni o prestazioni.
5. La pubblicità inviata direttamente agli abbonati,
tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS, MMS,
posta elettronica o altri servizi di comunicazione
elettronica, è consentita previo consenso espresso
dell'interessato.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24.
Servizi internazionali
1. Per i servizi internazionali il Ministero delle
comunicazioni applica gli articoli 34, comma 2, e 35
della legge 31 gennaio 1996, n. 61, concernente la
ratifica della costituzione dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT).
2. Le numerazioni riferite a servizi internazionali,
definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i), mediante
le quali sono erogati servizi a sovrapprezzo non
conformi alle disposizioni del Capo II, sono sospese dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica entro
48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del
Ministero delle comunicazioni.
3. Le numerazioni internazionali differenti da quelle
individuate per erogare servizi a sovrapprezzo
internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1,
lettera i), non possono essere utilizzate per la
fornitura di detti servizi.
4. Ai servizi a sovrapprezzo internazionali si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.
Articolo 25.
Protezione dei dati personali e tutela della privacy
1. I fornitori dei servizi a sovrapprezzo non devono
violare la riservatezza dell'utente finale ed i servizi
sono strutturati in modo da evitare l'invasione della
sfera privata dell'utente finale stesso.
2. Le informazioni personali, compresi nomi ed
indirizzi, raccolte attraverso i servizi a sovrapprezzo,
non possono essere utilizzate se non per finalità
strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti
consentiti dalle leggi in vigore.
3. La fornitura dei servizi a sovrapprezzo avviene nel
rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e tutela della privacy.
Articolo 26.
Comitato
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento è istituito un comitato permanente
presieduto da un rappresentante del Ministero delle
comunicazioni, di cui fanno parte rappresentanti
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, della
Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori
titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, delle Associazioni dei centri
servizi e delle Associazioni dei consumatori, con il
compito di redigere codici di autoregolamentazione
ispirati ai principi del presente regolamento.
Articolo 27.
Reclami
1. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito
uno sportello unico telematico con il compito di
raccogliere i reclami degli utenti dei servizi a
sovrapprezzo e di interessare i relativi organi
istituzionali competenti in materia.
Articolo 28.
Norme transitorie
1. Gli operatori titolari della numerazione provvedono,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, ad adeguare la documentazione
preesistente, relativa ai soggetti cui sono stati ceduti
in uso numeri o infrastrutture per l'offerta di servizi
assimilabili ai servizi a sovrapprezzo, come definiti
all'articolo 1, alle disposizioni di cui all'articolo
17.
Articolo 29.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;
b) il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante
"Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del
decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87";
c) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 26 maggio 1998, concernente
disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro: Landolfi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività
produttive, registro n. 2, foglio n. 14
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salvo diverse indicazioni.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
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I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
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wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
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Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
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Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line