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  News 04.10.2006 - Anti-Phishing Italia Stampa
   
 

Nel 2003, i Dialers hanno fruttano oltre 200 milioni di euro alle compagnie telefoniche


La notizia arriva direttamente dall'AGCOM, ed è stata subito ripresa da diversi siti dedicati alla tutela dei consumatori: nei primi 8 mesi del 2003, l'uso indiscriminato sulla rete dei software dialer portò il complessivo giro d'affari delle 3 maggiori società titolari delle numerazioni alla strabiliante cifra di € 211.534.322,00.

A fronte di un espresso divieto di legge, le sanzioni applicate dall'autorità sono state invero modeste (Delibere n. 327-328-329/CONS/04), e la previsione del piano di di numerazione nazionale, Delibera n. 09/03/CIR, non ha sortito affatto l'effetto sperato.

Ma molti dubbi suscita anche il recente DM 2 marzo 2006, n. 145 per motivi che sono ben noti ai nostri lettori. Ma allora quale speranza per i cyber-consumatori?

Le buone notizie arrivano da alcune pronunce dei Giudici di Pace e dal recente provvedimento del Garante per la privacy del 16.2.2006. Tutti gli ulteriori dettagli sul punto in un interessantissimo articolo apparso sul sito dell'associazione di consumatori Mdc, a cura di Francesco Luongo

La fatturazione di servizi non richiesti dagli utenti è la principale piaga che affligge il mercato della telefonia in Italia. L'esplosione di questo fenomeno si è avuta nel 2003 quando a centinaia di famiglie, alle prese con le prime incerte quanto volenterose connessioni ad internet, pervennero dalla Telecom Italia (operatore incumbent obbligato alla fatturazione per conto degli operatori ai sensi della Delibera n. 06/02/CIR) bollette a 3 cifre per connessioni a numerazioni a pagamento con prefisso 709, di cui erano titolari alcune società concessionarie dette O.L.O.

Il piano di numerazione nazionale (Delibera AGCOM n. 9/02/CIR, art. 4) vietava in modo espresso ed inequivocabile la fornitura di servizi e prodotti con successivo addebito sul traffico telefonico mediante codici ad identificazione non geografica 709X, utilizzabili solo per l'accesso alla rete Internet, disponendo che: "La numerazione per servizi Internet, in conformità con il piano di numerazione nazionale è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete Internet. E' fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni".

Nonostante il divieto, nei primi 8 mesi del 2003, l'uso indiscriminato sulla rete dei software dialer portò il complessivo giro d'affari delle 3 maggiori società titolari delle numerazioni alla strabiliante cifra di € 211.534.322,00 (fonte AGCOM).
Ne le risibili sanzioni applicate dalla AGCOM nel 2004 (Delibere n. 327-328-329/CONS/04), ne tantomeno la revisione del piano di numerazione nazionale svolta con Delibera n. 09/03/CIR, portarono alla diminuzione del fenomeno.

Le truffe on line migrarono, infatti, su altre numerazioni stavolta con prefisso 899 o satellitare internazionale e 892, questi ultimi non disabilitabili dall'utente in modo gratuito.
Nonostante gli accorati appelli delle associazioni dei consumatori, nulla il Ministero delle Comunicazioni ha fatto in questi anni per arginare il lucroso mercato dei dialer e degli atri tipi servizi non richiesti che, nel frattempo, si estendeva a macchia d'olio nella telefonia fissa.
Sono all'ordine del giorno le proteste degli utenti per attivazioni abusive di carrier preselection verso altre compagnie telefoniche, spesso persino con contratti posticci, linee adsl e relativi modem consegnati ad ignari pensionati, nonché opzioni tariffarie e segreterie telefoniche di cui l'utente non sa nulla se non dopo il pervenimento di fatture dagli importi superiori alla media o di altre società.

In questi anni è stato solo grazie alle associazioni dei consumatori se migliaia di utenti hanno potuto vedersi rettificare le bollette, ottenendo prima il congelamento e poi lo storno di servizi inesistenti, o chiamate a numeri a pagamento per non si sa quale servizio.
Un calcolo approssimativo vede circa 1 milione di utenti alle prese con problemi di fatturazione abusiva. Dopo anni di ruberie e qualche isolata sentenza di Giudici di Pace (Gdp Foggia 17.06.04-Gdp Benevento 27.08.04 e 04.09.05), molto poco a proprio agio con le con le norme del Codice delle Comunicazioni elettroniche e le Delibere della Autorità, il Ministero delle comunicazioni è recentemente intervenuto con un nuovo Regolamento ministeriale in materia di servizi audiotex e videotex che sostituisce l'ormai vetusto D.M. n. 385/95.

La nuova norma, dopo le tante malefatte subite dai consumatori potrebbe apparire l'atteso rimedio, tuttavia dopo una attenta lettura i buoni propositi e le belle parole di presentazione dell'ufficio stampa ministeriale cedono il passo al più incredibile sgomento.
Il nuovo decreto si caratterizza per il fatto che quale obbiettivo sembra avere non tanto l' eliminazione delle truffe, quanto il garantire delle truffe limitate quanto agli importi.
Viene ribadita la necessità di informazioni chiare e trasparenti sui servizi a sovrapprezzo offerti dalle società, tramite una serie di informazioni obbligatorie.

Il centralinista dell'operatore, una finestra che compare sul sito web o un sms inviato sul cellulare dovrebbero spiegare chiaramente al consumatore la natura ed i costi del servizio da acquistare. La prestazione, e quindi il pagamento, non potrebbero essere fornite senza quello che il Ministero definisce in modo ambiguo quanto generico "consenso espresso" del cliente, definito però dopo un paio di articoli "consenso esplicito".
Naturalmente l'ormai ex Ministro delle comunicazioni Landolfi ed i tecnici del Ministero si sono ben guardati dal chiarire i modi attraverso cui gli operatori dovranno accertare e dimostrare il consenso dell'acquirente.

Se c'è un modo in cui il legislatore non tutela i consumatori, è quello di emanare norme che fissino vaghi principi generali di correttezza e trasparenza contrattuale, che poi si affievoliranno ed annulleranno nelle regole di dettaglio, tutte a favore del contraente forte ovvero l'impresa. Alcuni lo chiamano liberismo economico. Ed infatti la decantata necessità di chiarezza e di trasparenza contrattuale prevista dal regolamento viene subito smentita dal Ministero laddove stabilisce che, per servizi che comportino una spesa massima inferiore ad 1,00 euro, l'avviso di presentazione con il dettaglio del fornitore e del servizio non è obbligatorio!
Medesima esclusione per giochi a premio, televoti e sondaggi il cui costo sia di € 0, 080 iva inclusa.

L'apice del paradosso giuridico e gli evidenti interessi economici che tenta di garantire la norma emergono in modo straordinario nella parte relativa ai servizi destinati ai minori.
Ignorando i principi basilari dell' ordinamento civilistico italiano (art. 2 Codice Civile), il Ministero delle Comunicazioni con questo decreto regala ai minori italiani la capacità di agire e di concludere contratti per forniture di servizi telefonici anche se solo sino ad € 2, 75, iva inclusa. Come potrebbe un minore comprendere le norme di un contratto a distanza mediante cellulare ovvero conoscere i propri diritti tra cui il recesso resta un mistero.

Su chi graveranno i costi di questa scellerata decisione, che cerca di dare una parvenza di legittimità al lucroso mercato di loghi e suonerie, i genitori ne sono consapevoli da tempo.
Ma al peggio non c'è mai fine, dunque il salvifico regolamento, dopo aver ribadito la necessità di avviare la tassazione solo dopo il "consenso", stabilisce che "ove tecnicamente possibile l'addebito è subordinato alla effettiva erogazione del servizio". Si può quindi desumere che per il Ministero l'addebito potrà anche essere effettuato in assenza di fornitura di quanto richiesto.
Ma i consumatori possono stare tranquilli visto che fino a 15 euro i servizi a sovraprezzo saranno fatturati dalla propria compagnia telefonica mentre, per gli importi superiori, la fattura la invierà direttamente la società titolare della numerazione che si è chiamato (consapevolmente o meno).
Il vero colpo di grazia alle aspettative dei consumatori il Ministero lo assesta stabilendo quella che può definirsi una sorta di doppia franchigia per le truffe.

I nuovi utenti all'atto della stipula del contratto telefonico, i vecchi, con un modulo appositamente fornito dalla compagnia, non potranno chiedere la disabilitazione delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo, bensì soltanto determinare un limite di spesa mensile per queste chiamate, che sarà di 50 o 100 euro. Addirittura, la mancata comunicazione dell'utente che non spedirà il modulo, anche se potrebbe non essergli stato mai inviato, determinerà l'assenza di un tetto massimo di spesa per i detti servizi che, pertanto, nella abnorme prospettiva di chi ha fatto elaborare il regolamento, ne comporterebbero la liceità, indipendentemente da una legittima richiesta dell'utente.

Il Ministero inoltre si guarda bene dal confermare la gratuità e l'obbligatorietà del blocco selettivo di chiamata che le società telefoniche offrivano gratuitamente per le numerazioni a pagamento non geografiche, limitandosi a chiarire che "le condizioni contrattuali del servizio sono rese accessibili e praticabili per gli abbonati attraverso procedure semplici e chiare".
Ancora una volta non si può non prendere atto come il settore della telefonia sia in Italia una vera e propria giungla senza regole, in cui persino le Autorità preposte non riescono a garantire certezze ai consumatori. Il nuovo Decreto Ministeriale sui servizi audiotex si pone in questa scia. Una norma a posteriori fatta ad hoc per cercare di dare una copertura giuridica ad un mercato senza regole e che di fatto sfrutta la scarsa informazione dei cittadini.

Fortunatamente per i consumatori non tutte le ciambelle riescono col buco visto che
Gli sforzi del Ministero per tutelare le aziende rischiano oggi di essere vanificati da un terzo incomodo. A seguito delle migliaia di denunce degli utenti e delle associazioni dei consumatori, il Garante della Privacy con una Delibera del 16.02.06 è intervenuto sulla materia dei servizi telefonici a pagamento, spiazzando il Ministero delle Comunicazioni e la stessa Autorità per le Comunicazioni , ancora oggi impegnata a "catalogare" le varie frodi ai danni degli utenti, senza irrogare alcuna sanzione.

Il Garante ha infatti stabilito che entro il 31 Maggio 2006 i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovranno:

* indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale da parte di operatori e gestori di servizi di call center, a prescindere da una richiesta del destinatario;
* sviluppare o integrare strumenti idonei ad identificare l'incaricato del trattamento dei dati che ha effettuato l'attivazione del servizio;
* registrare subito presso il servizio di call center interno od esterno all'operatore la volontà manifestata dalla persona contattata che si opponga all'utilizzo dei dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni, ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata;
* predisporre idonee misure organizzative per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati e riscontrare le richieste relative all'origine dei dati personali, fornendo anche gli estremi identificativi del rivenditore che ha attivato i servizi o le utenze non richieste o del soggetto che svolge per conto dell'operatore un servizio di call center.

Dopo anni di incertezze qualcuno sembra sia deciso a garantire che gli utenti si obblighino a pagare dei servizi scelti consapevolmente e solo dopo un consenso espresso.
Intervento più che lodevole come dimostra la circostanza che alcune compagnie telefoniche stanno già per avviare un ricorso al Tar Lazio contro la decisione del Garante.

ulteriori informazioni su Help Consumatori


Fonte: Anti-Phishing Italia - www.anti-phishing.it



Questo invece il testo del Decreto Ministeriale
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 2 marzo 2006, n. 145 Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[1];
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13luglio 1995, n. 385 [2], concernente il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante "Ratifica ed esecuzione degli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativi alla costituzione e convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992", e in particolare gli articoli 34, comma 2, e 35[3];
Visto ildecreto ministeriale 28 febbraio 1996 [4], recante "Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87";
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27 [5];
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 [6], concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata al provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 febbraio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430[7], concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59 [8], recante "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet";
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazionin. 78/02/CONS del 13 marzo 2002 [9], recante "Norme di attuazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2002;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [10], recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [11], recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante il "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;
Visto il decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259 [12], recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15/04/CIR concernente l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;
Visto il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e latutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili [13] in data 16 febbraio 2005;
Considerato il carattere di lex specialis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e 27;
Tenuto conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;
Considerato che, sulla scorta dei principi affermati nelle direttive europee, lo Stato membro può adottare norme specifiche a tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, ed in particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarità di ciascuna piattaforma tecnologica;
Considerata la necessità di adeguare la normativa vigente su tale materia alla luce dell'evoluzione tecnologica e normativa nel rispetto del principio della neutralità tecnologica;
Considerata la necessità di adottare un provvedimento che ricomprenda le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;
Tenuto conto che i servizi mobili si caratterizzano per un uso strettamente personale dell'apparato terminale, protetto dall'utilizzo un PIN segreto, che il ricorso alle carte prepagate assicura limiti di spesa soggettivamente definiti e che la disponibilità di un blocco selettivo di chiamata tramite PIN costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;
Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;
Acquisito il parere della Commissione europea;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
b) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1,lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [14] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
c) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
d) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) operatore: un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
f) fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il soggetto che rende accessibili al pubblico, attraverso una rete di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, facendosi carico del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'addebito del relativo prezzo;
g) operatore titolare della numerazione: l'operatore o fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni il diritto d'uso della numerazione;
h) servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'istradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati con connessione ad Internet sia in modalità "dial-up", che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con una numerazione, sia in modalità "packet-switch", che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma della televisione "digitale" interattiva, ovvero mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in modalità di ricezione periodica (modalità "push") a seguito di sottoscrizione di uno specifico contratto;
i) servizi a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo, offerti su collegamenti individuati da apposite numerazioni internazionali con prefisso "00", definite dall'ITU-T e denominate Universal International Premium Rate Numbers (UIPRN) o definite dalla Commissione Europea e denominate European Telecommunications Numbering Systems (ETNS);
l) centro servizi: la persona fisica o giuridica che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente finale di accedere ad informazioni o prestazioni distribuite mediante le reti di comunicazione elettronica. Il centro servizi può operare direttamente come fornitore di informazioni o prestazioni o tramite soggetti diversi;
m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente per le reti telefoniche pubbliche fisse di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number), le chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo. Per le reti mobili il blocco selettivo di chiamata è offerto gratuitamente o in modalità permanente o in modalità controllata dall'utente tramite un codice personalizzato (PIN), anche attraverso la SIM card.
Articolo 2.
Finalità e oggetto
1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi a sovrapprezzo.
2. Il regolamento, in particolare, ne disciplina:
a) tipologia e contenuto;
b) modalità di espletamento e di attivazione;
c) obblighi a carico degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dei centri servizi;
d) pubblicità;
e) vigilanza e controllo;
f) sanzioni.
Articolo 3.
Tipologie di servizi a sovrapprezzo
1. I servizi a sovrapprezzo si suddividono nelle seguenti tipologie:
a) servizi di carattere sociale-informativo, quali, tra l'altro:
1) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;
2) servizi di pubblica utilità;
3) servizi di informazione abbonati;
b) servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro:
1) consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario;
2) servizi di rassegna stampa;
3) servizi editoriali;
4) servizi di meteorologia;
5) formazione professionale;
6) servizi di assistenza clienti;
7) trasporto e turismo;
c) servizi di chiamate di massa, ovvero i servizi offerti per limitati periodi temporali, che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari, che comprendono, tra l'altro:
1) sondaggi di opinione;
2) televoto;
3) servizi di raccolta fondi;
4) giochi di massa;
5) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti e servizi di consumo;
d) servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro:
1) servizi di conversazione;
2) pronostici;
3) servizi di astrologia;
4) manifestazioni a premio;
5) caselle vocali;
6) giochi;
e) vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l'altro:
1) loghi e suonerie;
2) programmi software;
3) audio e video.
Capo II
CONTENUTO DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO
Articolo 4.
Principi generali
1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono di norma destinate a persone maggiorenni, salvo quanto disposto dall'articolo 5.
2. Tramite i servizi a sovrapprezzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera "a)" e "b)", sono fornite informazioni o prestazioni corrette, rispondenti alla realtà, chiare e complete. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, sono indicate la data e, se necessario, l'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite.
3. I servizi a sovrapprezzo non sono immotivatamente prolungati e non contengono pause, nè tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili e che siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di connessione.
4. Le informazioni o prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo:
a) non contengono messaggi subliminali;
b) non offendono la dignità della persona;
c) non evocano discriminazioni di razza, sesso e nazionalità;
d) non esaltano alcuna forma di violenza;
e) non offendono convinzioni religiose ed ideali;
f) non inducono a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente;
g) non arrecano danno morale, fisico o economico;
h) non inducono all'uso di bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci;
i) non presentano forme e contenuti a carattere pornografico, salva l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, od osceno.
Articolo 5.
Minori e categorie particolari
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica:
a) non devono rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;
b) non abusano della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;
c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;
d) non inducono a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa nonché dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.
Articolo 6.
Inserti pubblicitari
1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo tariffati in base alla durata non sono interrotte da inserti pubblicitari, ad eccezione di quelli già contenuti in programmi ritrasmessi.
Articolo 7.
Consulenze professionali
1. Le consulenze professionali sono fornite esclusivamente da soggetti abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche.
2. Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non contengono descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista ed i trattamenti curativi eventuali.
Articolo 8.
Concorsi e manifestazioni a premio
1. Nel caso di servizi a sovrapprezzo relativi a concorsi e manifestazioni a premio è garantita la conformità al d.P.R. n. 430 del 2001.
2. La conformità al decreto di cui al comma 1 è indicata nella dichiarazione di cui al successivo articolo 17.
3. Il prezzo dei servizi di concorsi o manifestazioni a premio è di tipo forfettario e indipendente dalla durata.
Articolo 9.
Servizi per la raccolta dei fondi
1. La raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è consentita ove svolta in favore di Enti pubblici o privati senza fini di lucro, riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Articolo 10.
Vendita di prodotti e servizi
1. Tramite i servizi a sovrapprezzo è consentita esclusivamente la vendita, anche tramite abbonamento, di prodotti e servizi direttamente trasmessi mediante reti di comunicazione elettronica.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il pagamento del prezzo dei prodotti e servizi di cui al comma 1, acquistati attraverso i servizi a sovrapprezzo, è realizzato mediante la modalità di cui all'articolo 15.
Articolo 11.
Formazione professionale
1. Sono vietati i servizi a sovrapprezzo che promuovono opportunità di lavoro.
2. Le informazioni riguardanti formazione professionale o corsi di istruzione:
a) non contengono promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti di coloro che richiedono le informazioni;
b) indicano con chiarezza il soggetto responsabile dei corsi, la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente finale di acquistare materiale di supporto per seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.
Capo III
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO
Articolo 12.
Informazioni obbligatorie
1. Le informazioni o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono precedute, indipendentemente dalla durata del servizio, da un "messaggio di presentazione", chiaro ed esplicito, di tipo vocale se l'informazione o prestazione è fornita tramite un servizio in fonia, di tipo testuale se è fornita tramite un servizio dati, testuale e/o vocale se è fornita tramite videocomunicazione.
2. Il messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sotto elencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine:
a) destinazione del servizio ai maggiorenni (informazione da introdurre solo nel caso in cui il servizio è vietato ai minori);
b) nome o ragione sociale del centro servizi;
c) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di informazione in kbyte, comprensivo di IVA;
d) ove applicabile, costo massimo, comprensivo di IVA, delle informazioni;
e) limite massimo dell'importo addebitabile con le modalità di cui all'articolo 15, comma 6;
f) modalità di pagamento della quota eccedente il limite massimo di cui alla lettera e);
g) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
h) nel caso di servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta;
i) consenso espresso quale modalità di accettazione del servizio.
3. Nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, il messaggio di presentazione è gratuito, mentre nel caso di connessione ad Internet, non è applicato alcun sovrapprezzo.
4. Nel caso di servizi a sovrapprezzo forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio di cui al comma 2 non è connesso ad altri messaggi ed è presentato tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al cursore. Il messaggio di presentazione non comporta l'abbattimento della connessione al fornitore di servizi Internet inizialmente prescelto dall'utente finale.
5. Nel caso di servizi di cui al comma 4, il messaggio di presentazione di cui al comma 2 include, nella sua parte iniziale, l'informativa con cui si avverte che la fruizione del servizio comporta l'abbattimento della connessione in corso con il proprio Internet Service Provider e l'instaurazione di una nuova connessione soggetta ad uno specifico prezzo con l'evidenza della relativa numerazione. L'informativa al cliente relativa al prezzo della connessione al servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video durante la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio è fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.
6. L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo è ammessa solo con il consenso espresso dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
7. Allo scadere del tempo corrispondente al limite massimo dell'importo addebitabile di cui all'articolo 15, comma 6, è richiesto all'utente finale un ulteriore espresso consenso per la continuazione del servizio, con contestuale specifica indicazione delle modalità di pagamento di cui al comma 2, lettera f).
8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamentì non si applica il comma 1. Le informazioni di cui al comma 2 sono incluse nel contratto di abbonamento. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 [15] in materia di contratti a distanza.
9. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti mediante l'invio di messaggi di testo o dati in modalità push (SMS, MMS), sono fornite al cliente, all'atto della conclusione del contratto, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 2, ove applicabili, le informazioni relative al costo per l'invio del singolo messaggio nonché le informazioni inerenti le modalità di disattivazione del servizio. In particolare è previsto l'invio al cliente, antecedentemente l'invio del primo messaggio a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi:
a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito;
b) numero massimo di messaggi o il numero massimo di contenuti forniti;
c) se trattasi di servizio in abbonamento;
d) sintassi per la disattivazione del servizio.
Per i servizi in abbonamento di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l'avviso di abbonamento in corso e l'indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il rinnovo tacito dell'abbonamento.
10. Nel caso di servizi a sovrapprezzo che comportino una spesa massima inferiore ad 1 euro, IVA esclusa, non è obbligatorio l'inserimento del "messaggio di presentazione" previsto al comma 1.
11. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lettera c) (servizi di chiamate di massa), non si applica il "messaggio di presentazione" previsto al comma 1, qualora il costo della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo massimo di seguito indicata:
-- quota massima alla risposta pari a 0,0667 euro, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);
-- prezzo minutario massimo pari a 0,0667 euro al minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa), o se il costo della chiamata, tassata in modalità forfetaria, non supera l'importo complessivo di 1 euro, IVA esclusa.
12. Nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.
13. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), (servizi di carattere sociale-informativo), il messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sotto elencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine:
a) nome o ragione sociale del centro servizi;
b) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di informazione in kbyte, comprensivo di IVA;
c) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
d) nel caso di servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta.
14. Nel caso di diffusione televisiva dei predetti servizi, le emittenti radiotelevisive nazionali e locali, ovvero i fornitori di servizi associati, nel caso della televisione digitale, sono tenuti a comunicare al pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato, in modo esplicito e chiaramente leggibile, i seguenti dati informativi:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;
c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia, nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale.
Articolo 13.
Erogazione e durata del servizio
1. Il servizio a sovrapprezzo è erogato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.
Articolo 14.
Condizioni economiche di offerta
1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi a sovrapprezzo sono proporzionate all'effettiva erogazione dei servizi, salvo quanto disposto dal presente decreto. In ogni caso qualora sia prevista, oltre la tariffa minutaria, un costo fisso alla risposta, quest'ultimo può essere addebitato solo dopo il consenso dell'utente.
2. I servizi a sovrapprezzo destinati ai minori sono erogati con modalità forfettaria e non superano l'importo complessivo di 2,75 euro, IVA inclusa. Il predetto importo può essere rideterminato dal Ministro delle comunicazioni con proprio decreto.
3. Le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo sono comunicate conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 15.
Fatturazione
1. L'importo addebitato, nei limiti massimi previsti dal presente decreto, è comprensivo del prezzo relativo al trasporto, all'instradamento, alla gestione della chiamata e alla fornitura delle informazioni o prestazioni.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di cui al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6.
3. La documentazione della fatturazione riporta gli importi relativi ai servizi a sovrapprezzo separati da quelli relativi ad altri servizi, con l'indicazione del relativo operatore titolare della numerazione.
4. Sia nel caso della modalità minutaria che nel caso della modalità forfetaria, la tassazione di un servizio a sovrapprezzo è avviata, solo dopo il riconoscimento da parte del centro servizi dell'esplicita accettazione da parte dell'utente finale di cui all'articolo 13, comma 1, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ove tecnicamente possibile, l'addebito è subordinato all'effettiva erogazione del servizio.
6. L'importo massimo che può essere addebitato per ogni comunicazione, secondo le modalità del comma 2, è fissato in 12,50 euro, IVA esclusa. Per servizi il cui addebito superi tale importo massimo sono previste modalità di fatturazione direttamente a cura del centro servizi. Tali importi non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica comunicano agli abbonati la possibilità di ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per una delle predette soglie determina l'assenza di un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi.
8. Le informazioni di cui ai commi 6 e 7 sono fornite:
a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;
b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato, accompagnato da un modulo di adesione, inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, con la medesima cadenza.
9. Il comma 7 non si applica ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
10. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui l'apparato terminale utilizzato dall'utente sia dotato di codice personalizzato (PIN) ovvero la linea d'abbonato utilizzata per accedere ai servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di blocco selettivo di chiamata.
Capo IV
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO
Articolo 16.
Uso delle numerazioni e delle infrastrutture
1. Ai fini dell'offerta al pubblico di servizi a sovrapprezzo, l'operatore titolare della numerazione usa in proprio numeri o infrastrutture ovvero cede gli stessi in uso al centro servizi.
2. I centri servizi che ricevono in uso uno o più numeri ovvero infrastrutture dall'operatore titolare della numerazione non possono cedere gli stessi a terzi.
3. Gli strumenti di selezione automatica (dialer), eventualmente utilizzati per l'accesso ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite Internet, devono avere caratteristiche tecniche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente finale chiamante. Il dialer non deve configurarsi automaticamente come modalità di connessione principale né deve generare, in modo automatico, connessioni ripetute alla numerazione su cui viene erogato il servizio a sovrapprezzo.
4. Gli operatori titolari della numerazione predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, contenente le seguenti informazioni: generalità del centro servizi e del/dei fornitori di informazioni o prestazioni, tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati o indirizzi IP per l'accesso al servizio stesso. Il database aggiornato è inviato al Ministero delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicità trimestrale.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, con le indicazioni del prezzo definito per ciascuna numerazione configurata sulla propria rete. Il database è inviato al Ministero delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicità trimestrale.
6. Il Ministero delle comunicazioni provvede a tenere un elenco completo, pubblico e disponibile sul sito web del Ministero stesso, che raccoglie le informazioni di cui ai commi 4 e 5.
7. In occasione degli aggiornamenti del piano nazionale di numerazione, gli operatori titolari della numerazione verificano la conformità al suddetto piano dei numeri utilizzati o ceduti in uso ai centri servizi. In caso di modifica di tali codici, è adottata la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 17.
Articolo 18.
Responsabilità
1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, è responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua conformità alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.
3. L'operatore titolare della numerazione è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21, comma 5. È compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilità del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.
Articolo 19.
Blocco selettivo di chiamata
1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata ai servizi a sovrapprezzo, ad esclusione di quelli relativi ai servizi di informazione abbonati, forniti attraverso le specifiche numerazioni.
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui al comma 1 nonché alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per gli abbonati, attraverso procedure semplici, e chiare.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite:
a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;
b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, anche via sms ove applicabile, con la medesima cadenza.
4. In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, il codice personalizzato (PIN) per abilitare ovvero disabilitare le chiamate verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è inviato o comunque portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.
Capo V
CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 20.
Vigilanza e controllo
1. I competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni hanno il compito della vigilanza e del controllo sul corretto espletamento del servizio in relazione a quanto contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 12 dei servizi a sovrapprezzo e su quelli di tipologia ad essi assimilabili svolti su collegamenti individuati da numerazioni internazionali.
2. Gli operatori titolari della numerazione, i centri servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a permettere agli organi di polizia di cui al comma 1 l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli volti ad accertare che l'attività sia svolta in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto.
Articolo. 21.
Sanzioni per i centri servizi
1. Il Ministero delle comunicazioni è competente ad applicare le sanzioni a carico dei centri servizi in caso di violazione delle disposizioni di cui al Capo II e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni contesta la violazione al centro servizi diffidandolo ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.
3. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni applica le seguenti sanzioni:
a) sospensione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo, per un periodo di un mese;
b) disattivazione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo nei casi più gravi.
4. Nel caso di reiterate e gravi violazioni nell'offerta di servizi a sovrapprezzo, in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di 12 mesi, il Ministero delle comunicazioni irroga la sanzione di cui al comma 3, lettera b), per tutti i servizi a sovrapprezzo offerti dal centro servizi con l'uso di qualunque numerazione.
5. L'operatore titolare della numerazione, nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), sospende ovvero disattiva le connessioni entro 48 ore dalla ricezione di apposita segnalazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
Articolo 22.
Sanzioni per gli operatori titolari della numerazione e per i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica
1. Le sanzioni irrogate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di operatori titolari della numerazione e di fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche sono definite nel Codice delle comunicazioni elettroniche citato nelle premesse.
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
Articolo 23.
Pubblicità
1. Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, deldecreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
2. La pubblicità relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.
3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;
c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;
d) il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.
4. La pubblicità relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.
5. La pubblicità inviata direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS, MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione elettronica, è consentita previo consenso espresso dell'interessato.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24.
Servizi internazionali
1. Per i servizi internazionali il Ministero delle comunicazioni applica gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, concernente la ratifica della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
2. Le numerazioni riferite a servizi internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i), mediante le quali sono erogati servizi a sovrapprezzo non conformi alle disposizioni del Capo II, sono sospese dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero delle comunicazioni.
3. Le numerazioni internazionali differenti da quelle individuate per erogare servizi a sovrapprezzo internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i), non possono essere utilizzate per la fornitura di detti servizi.
4. Ai servizi a sovrapprezzo internazionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.
Articolo 25.
Protezione dei dati personali e tutela della privacy
1. I fornitori dei servizi a sovrapprezzo non devono violare la riservatezza dell'utente finale ed i servizi sono strutturati in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente finale stesso.
2. Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi a sovrapprezzo, non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.
3. La fornitura dei servizi a sovrapprezzo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy.
Articolo 26.
Comitato
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, di cui fanno parte rappresentanti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, della Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, delle Associazioni dei centri servizi e delle Associazioni dei consumatori, con il compito di redigere codici di autoregolamentazione ispirati ai principi del presente regolamento.
Articolo 27.
Reclami
1. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito uno sportello unico telematico con il compito di raccogliere i reclami degli utenti dei servizi a sovrapprezzo e di interessare i relativi organi istituzionali competenti in materia.
Articolo 28.
Norme transitorie
1. Gli operatori titolari della numerazione provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad adeguare la documentazione preesistente, relativa ai soggetti cui sono stati ceduti in uso numeri o infrastrutture per l'offerta di servizi assimilabili ai servizi a sovrapprezzo, come definiti all'articolo 1, alle disposizioni di cui all'articolo 17.
Articolo 29.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;
b) il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante "Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87";
c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro: Landolfi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 14

     
 

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Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno, quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che il phishing nazionale ha collezionato nel periodo 01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al 1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1° trimestre 2007
225 tentativi di phishing unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del 1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre mesi 
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Phishing: chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non si riuscirà a dimostrare la responsabilità delle banche. E’ questo lo scontato quadro che esce da un interessante servizio di "Repubblica TV" andato in onda nella giornata di ieri, che vedeva come partecipanti esponenti dl sistema bancario, responsabili della Polizia Postale e legali. Il servizio partendo da un caso reale di truffa mette in luce lo "scarica barili" fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi sistemi di sicurezza basati su password numeriche, nei confronti dei truffati colpevoli di troppa ingenuità o come nel caso mostrato, dell’ignara vittima che senza aver fatto nulla si ritrova il proprio conto alleggerito di 4mila euro. Che con un altissima probabilità non rivedrà mai più. 
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo l’ennesima truffa
Circola in Rete da alcuni giorni una nuova offerta di lavoro, apparentemente collegata al fenomeno delle false società utilizzate per il riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv. Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link proposto l’utente viene trasportato in un apposito sito maligno all’interno del quale crederà di fornire i propri dati per candidarsi all’allettante posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero sito serve esclusivamente per il download del file  Continua >>

   

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Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza nel corso dell’operazione, tutt’ora in corso, denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno stroncato l’attività criminale di tre truffatori italiani specializzati nei raggiri telematici.Lo scenario delle truffe era eBay ma anche appositi siti realizzati esclusivamente per allettare le potenziali vittime, che attratte dai prezzi scontatissimi non esitavano a pagare anticipatamente senza però ricevere nulla o quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro d’affari dei truffatori capaci anche di guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti i dettagli dell’operazione in questo articolo di Alessia Marani pubblicato su il Giornle.it:   Continua >>

 

Phishing: nuova tecnica e nuovi pericoli per gli utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto sino ad oggi, niente più e-mail che cercano di rassomigliare a vere comunicazioni, niente più siti clone, nessuna vulnerabilità da sfruttare, nessun filtro o software in grado di rilevare la truffa.Avrete così l’ultimo tentativo attualmente in circolazione. Ancora una volta contro eBay. Ancora una volta per colpire i risparmi dei navigatori della Rete italiani. Ma questa volta con una tecnica nuova ed altamente pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano tradotto, si presenta alla potenziale vittima come un normale messaggio privato inviato da un certo A. Mario, il cui indirizzo e-mail è già noto alla comunità di eBay sempre per attività illegali   Continua >>

 

hishing: all’asta domini clone pronti per la truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo, quello segnalato dalla F-Secure società finlandese operante nel settore della sicurezza informatica, che dopo una serie di controlli nei registri di due siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio ha scoperto oltre 30 false versione di importanti siti web appartenenti ad istituti di credito, società finanziarie e non, disponibili al migliore offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de, americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti web che cercano di rassomigliare agli originali, trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che con lo stesso principio di eBay   Continua >>

   
 

Skimming (strisciata)

Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare. Da questa parola deriva a sua volta la parola skimmer che è il dispositivo utilizzato per memorizzare i contenuti delle bande magnetiche delle carte di pagamento. Negli sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine), per leggere le relative carte elettroniche di pagamento ed in particolare per leggere il contenuto delle bande magneti  Continua >>

   
Ultima segnalazione
   
Gli ultimi casi di phishing internazionale segnalati da
 

Servizio momentaneamente sospeso

   
 

Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta con il ritorno di una particolare variante sino ad oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing via fax.I più attenti la riconosceranno subito, infatti oltre ad essere già stata utilizzata in passato sempre contro eBay, questa tecnica ha colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle passata versioni il phisher richiede una serie dettagliata di dati personali.Infatti oltre al solito username e password, e-mail e punteggio   Continua >>

   
 

Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il tentativo di far cadere in trappola i clienti di Banca di Roma, si tratta del secondo caso di phishing in poco meno di una settimana ai danni dell’istituto di credito romano.A differenza del suo predecessore caratterizzato da un testo credibile ed un italiano perfetto, quello odierno utilizza un e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più avranno sicuramente riconosciuto visto che questa finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.  Continua >>

     
 

Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34) la circolazione di un nuovo pericolosissimo tentativo di phishing che questa volta cerca di colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a destinare la somma riservata per i regali di natale per contribuire a rendere leucemie, linfomi e mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è stato un richiamo irresistibile per il phisher.   Continua >>

 

 

 

 

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