Cassazione e MP3: siamo proprio sicuri che non sia
reato?
La recente
sentenza della Cassazione n. 149/2007,
depositata lo scorso 9 gennaio ha indotto più di
qualcuno a gridare con condivisibile gioia "scaricare
non è più reato se manca il fine di lucro!".
Con il provvedimento indicato, la suprema corte aveva
infatti assolto due studenti torinesi che nel 1999
avevano realizzato un server tramite il quale, con
collegamenti telematici FTP era possibile condividere
contenuti multimediali (musica, film, immagini ed altre
utilità), fra i quali molti erano protetti dal diritto
d’autore.
Ebbene, quanto vanno sostenendo diversi sedicenti
esperti –fra questi c’è cascato anche l’ex Ministro
dell’Interno, quindi presumibile esperto in materia
penale, Roberto Maroni –è una colossale panzana. Spesso
l’entusiasmo per una decisione auspicata, sperata,
bramata da anni può indurre a non vedere la realtà dei
fatti.
E la realtà dei fatti è molto semplice, la Cassazione ha
assolto gli studenti perché ha applicato la legge
vigente all’epoca dei fatti (risalenti al 1999) che è
nettamente diversa da quella in vigore oggi.
- Il fine di lucro
Prima del 2000, la normativa in tema di diritto d’autore
(che prevede sanzioni anche penali per i trasgressori)
puniva la duplicazione (così come la diffusione, la
riproduzione, trasmissione etc.) non autorizzata di
opere dell’ingegno qualora tali condotte fossero
realizzate con lo specifico fine di lucro. Ci si chiese,
cosa vuol dire fine di lucro? Alcuni interpretavano tale
concetto estensivamente, facendoci rientrare anche il
semplice utilizzo gratuito di un prodotto senza licenza.
Altri invece erano per una interpretazione più
restrittiva. Poi, verso la fine degli anni novanta,
accadde che una imprenditrice fu assolta dal reato di
illecita duplicazione di opere protette (aveva masterizzato ed installato su diversi pc della propria
azienda un sistema operativo ed una suite di software
per ufficio che erano dotati di licenza monoutente).
Sostennero i giudici in quel caso che “fine di lucro”
significa aver realizzato le condotte previste dalla
legge sul diritto d’autore con l’espresso intendo di
realizzare un guadagno economico, ovvero di incrementare
il proprio patrimonio con introiti illeciti derivanti
dall’utilizzazione commerciale delle opere protette.
Le Majors del settore corsero ai ripari: ma come, una
legge del genere ci metterà tutti in ginocchio con la
diffusione di internet! Ed in effetti, l’esplosione del
fenomeno Napster (chiuso nel 2000, dopo almeno un
biennio di intensa attività ed uno storico, e per certi
versi drammatico, contenzioso giudiziario) dimostrò come
fosse ampia la propensione a duplicare, riprodurre,
diffondere e trasmettere opere dell’ingegno da parte
degli italiani. Niente di moralmente riprovevole,
s’intende.
Anzi, un’attestazione, se vogliamo, dell’incredibile
anelito di conoscenza e di curiosità che anima i
cittadini del Belpaese. Ma qualcosa bisognava fare,
sembravano sussurrare le teste d’uovo delle
multinazionali di casa nostra.
- Il fine di trarre profitto
Ed in effetti qualcosa fecero. Fu cambiata la legge, per
proteggere le opere contro la “pirateria”, si disse, e
fu votata dal parlamento la legge n. 248/2000. Così, con
un tratto di penna, nella descrizione delle condotte
criminose in tema di diritti d’autore, venne cancellata
l’espressione "fine di lucro", introducendo
l’espressione "fine di trarre profitto".
Che cosa significava ciò? Presto detto, mentre il lucro,
secondo l’interpretazione dei Tribunali, significa
realizzare un incremento economico, il profitto
significa realizzare una qualche. Utilità che può
certamente essere rappresentata dal risparmio di spesa
realizzato duplicando, riproducendo, diffondendo o
trasmettendo opere protette senza pagare i relativi
diritti.
Poi è arrivata una direttiva comunitaria che venne
recepita dal Decreto Urbani unicamente come un incentivo
ad inasprire le sanzioni (mentre in realtà prevedeva
anche alcuni aspetti innovativi, come il possibile
superamento della tutela unica della SIAE). La sanzioni
penali vennero intensificate e le sanzioni
amministrative incrementate.
Oggi, chi duplica CD rischia – per quanto riguarda le
sanzioni amministrative – di dover pagare una somma
molto salata “Ferme le sanzioni penali applicabili”
recita l’articolo 174 bis della legge n. 633/1941 “la
violazione delle disposizioni previste nella presente
sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'
opera o del supporto oggetto della violazione, .in
misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il
prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è
punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a
euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica
nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto”.
Capito? Se avete un centinaio di mp3 nel vostro pc,
rischiate una sanzione che può arrivare anche fino 100
mila euro!
Fermo restando, s’intende l’illecito penale. E allora,
vai con l’articolo 171 bis “Chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore
o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene
a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se
il fatto è di rilevante gravità”. Qualcuno ha letto fine
di lucro da qualche parte? Io no, ma forse l’ex Ministro
Maroni da quando indossa i suoi nuovi occhialini fashon
vede dove noi umani non riusciamo ad arrivare.
- Lucro o profitto, ma dov’è l’equivoco?
Sostiene la sentenza della Cassazione “è stato
esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R.
che l'espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo
attuale dell'articolo 171ter, comma 1, della legge
633/41 è stata dapprima sostituita con quella “per
trarne profitto” dall'articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004,
convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e
successivamente reinserita al posto di quella “per
trarne profitto” dall'articolo 3 comma 3quinquies, del
Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge
43/2005”.
Il problema è che vengono in rilievo almeno tre articoli
della legge sul diritto d’autore che nel corso degli
anni hanno subito diverse modiche: l’art. 171-bis,
l’art. 171-ter e l’art. 174 ter.
La prima delle norme citate punisce chiunque ponga in
essere determinate condotte illecite (duplicazione,
diffusione, trasmissione, etc.) con riferimento a
programmi per elaboratore o opere sprovviste del bollino
SIAE. E la punibilità si configura quando tali condotte
venogono poste in essere con il fine di trarre profitto
(oggi), mentre all’epoca dei fatti oggetto della
sentenza quando v’era lo scopo di lucro.
L’art. 171-ter, invece, si preoccupa di colpire le
stesse condotte quando hanno ad oggetto opere
dell'ingegno destinate al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di
immagini in movimento. Perché si configuri questo reato
è necessaria la sussistenza del fine di lucro.
Infine l’art. 174-ter prevede semplicemente
l’applicazione di una sanzione amministrativa, che,
seppur pesante, è priva di rilevanza penale.
Precisa, la Cassazione “l'articolo 174ter, come da
ultimo modificato dall'articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non
attribuisce rilevanza penale alla duplicazione,
riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non
conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini
meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o
l'acquisto non concorrano con i reati previsti
dall'articolo 171 e ss. e non sia destinato
all'immissione in commercio di detto materiale (cfr. Su,
47164/05 Marino). Nella ipotesi esaminata viene,
infatti, escluso dall'ambito della fattispecie criminosa
il comportamento dettato dalla mera finalità di un
risparmio di spesa, che indubbiamente deriva
dall'acquisto di supporti duplicati o riprodotti
abusivamente.
Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli
imputati è attualmente descritta in termini più puntuali
dall'articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge
633/41, introdotto dall'articolo 1 comma 3 del Dl
72/2004, convertito con modificazioni della legge
128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di
punibilità mediante il riferimento all'ipotesi che il
fatto venga commesso “a fini di lucro”.
- Morale? Attenti ai falsi profeti
In conclusione ci sentiamo in dovere di mettere in
allarme tutti i nostri lettori dai facili trionfalismi.
La Cassazione ha assolto quei ragazzi perché il fatto
non costituiva reato all’epoca in cui era avvenuto. Ma
oggi lo costituirebbe senz’altro. Ed inoltre le sanzioni
amministrative sono sempre decisamente salate, anche in
caso di supposta depenalizzazione.
Eppoi, nulla vieterebbe ad un giudice di decidere un
caso analogo in modo difforme da come deciso dalla
Cassazione nella sentenza n. 149, come noto non c’è il
principio del precedente vincolante nel nostro
ordinamento.
Ma che dire di tutti i giornali e di tutti gli
opinionisti che avevano titolato “scaricare senza fine
di lucro non è più reato”, e di tutti coloro che
entusiasticamente avevano preannunciato – lusingandoci,
s’intende-l’alba di una nuova era dorata fatta di Mp3
liberi e di libero downloading? La mamma degli incauti è
sempre incinta
Avv. Luca Bovino
Responsabile area legale
Anti-Phishing Italia
www.anti-phishing.it
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
Continua >>
Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
Continua
>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
Continua
>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line