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  News 23.10.2006 - Anti-Phishing Italia Stampa
   
 

Mondiali 2006, Sky condannata per pubblicità ingannevole


È di 49mila euro la sanzione inflitta dal Garante per la Concorrenza ed il mercato (Antitrust) all’emittente SKY per pubblicità ingannevole legata ai Mondiali di calcio 2006.

L’ingannevolezza del messaggio promozionale derivava dall’inesatta convinzione che era idonea a ingenerare nel telespettatore circa l’esclusiva titolarità di SKY a poter trasmettere gli incontri calcistici del mondiale. In pratica SKY sosteneva di avere l’esclusiva assoluta sul mondiale, mentre in realtà aveva soltanto l’esclusiva alla trasmissione delle partite sui canali satellitari.

Così Sky è stata nuovamente condannata, e nuovamente a seguito di un esposto dell’associazione di consumatori ADICONSUM, com’era accaduto in merito alla pubblicità legata alla UEFA Champions League ed anche in quell'occasione SKY venne condannata.

Scrive l’Antitrust «I messaggi segnalati appaiono ingannevoli in quanto prospettano in maniera fuorviante le caratteristiche di esclusiva e unicità dell'abbonamento alle partite dei Mondiali di calcio 2006, senza menzionare che tale unicità riguarda soltanto la diffusione con tecnologia satellitare e che esistono, quindi, per il consumatore soluzioni commerciali e tecnologiche alternative». Proprio per avere già subito condanne per ingannevolezza l'Autorità ha innalzato la pena pecuniaria di 10.000 euro, sanzionando quindi stavolta Sky per 49.100 euro.

«SKY» spiega un comunicato diffuso sul sito dell’associazione «continua a dimostrare la propria volontà a non voler rispettare i diritti dei consumatori, come dimostrano le centinaia di segnalazioni, che ogni giorno i consumatori inviano al PRONTO SOCCORSO SKY presente su questo sito».


Questo il comunicato di Adiconsum


Questo il testo del provvedimento dell’Autorità


PI5295 - TUTTI I MONDIALI FIFA 2006 SOLO SU SKY
Provvedimento n. 16008
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2006;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richieste di intervento pervenute in data 24 e 31 marzo 2006, integrate in data 5 aprile 2006, due associazioni di consumatori hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di alcuni messaggi pubblicitari relativi all'offerta commerciale "Sky" valida per i Mondiali di Calcio FIFA 2006, consistenti in: a) un pieghevole distribuito sul territorio nazionale via posta e presso i negozi di elettronica e in diffusione nel periodo di invio della prima richiesta di intervento; b) alcune pagine web del sito internet www.skytv.it rilevate in data 14 marzo 2006; c) due tabellari apparsi sul quotidiano "La Repubblica" rispettivamente del 14 marzo 2006, alla pagina 10, e del 17 marzo 2006, alla pagina 18.
Nella prima richiesta di intervento si lamenta l'ingannevolezza dei messaggi indicati alle lettere a), b) e c) nella misura in cui lasciano intendere che l'offerta "Sky" sia l'unica ove sia possibile assistere a "tutte le 64 partite dei Mondiali FIFA 2006". In realtà, esisterebbero offerte alternative fruibili attraverso altre piattaforme televisive. Inoltre, i messaggi sarebbero omissivi laddove non specificano che l'offerta "Ticket avventura Mondiali FIFA 2006", che consente di acquistare il pacchetto per assistere ai Mondiali di Calcio FIFA 2006, sarebbe subordinata all'obbligo di abbonarsi per un anno.
Nella seconda richiesta di intervento si lamenta la scarsa leggibilità nel messaggio di cui alla lettera c), in merito alle condizioni per usufruire del pacchetto per assistere ai Mondiali di Calcio FIFA 2006 e il contenuto omissivo del messaggio stesso laddove non specifica l'obbligo di abbonarsi per un anno alla piattaforma "Sky".
II. MESSAGGI
I messaggi oggetto delle richieste di intervento sono rappresentati da:
a) un pieghevole, diffuso da "Sky" a livello nazionale via posta e presso i negozi di elettronica, che riporta nella parte esterna indicazioni quali: "Abbonati entro il 31 marzo […] Tutti i mondiali FIFA 2006 solo su SKY. Mai visto un Mondiale così […]". Nella parte interna contiene indicazioni quali: "Tutte le partite dei Mondiali FIFA 2006 sono solo su SKY […] Abbonati entro il 31 marzo: GRATIS per abbonamenti annuali […] Scegli il ticket AVVENTURA MONDIALI FIFA 2006 […]";
b) alcune pagine web del sito www.skytv.it, rilevate in data 14 marzo 2006. Nella home page di apertura è presente un collegamento ipertestuale relativo all'offerta in questione, con indicazioni quali: "Abbonati a SKY Decoder e Parabola sono gratis! Gioca d'anticipo, ti conviene… Solo su SKY tutte le 64 partite dei Mondiali FIFA 2006 […]".Nelle altre pagine, tratte dalla sezione Promozioni e Offerte, viene descritta l'offerta "Tutti i Mondiali FIFA 2006 solo su SKY";
c) un tabellare pubblicato sul quotidiano "La Repubblica"dei giorni 14 e 17 marzo 2006, nel quale compaiono i seguenti claim: "Che lusso. Tutti i Mondiali FIFA 2006, a soli 39 euro […] Gioca d'anticipo, abbonati* entro il 31 marzo e avrai tutte le partite a soli 39 euro […]"; il corpo del messaggio specifica: "Sky è la televisione ufficiale dei Mondiali FIFA 2006, l'unica dove potrai vedere tutte le 64 partite in diretta […]".
L'asterisco rimanda ad una nota posta in fondo alla pagina che a caratteri minimi specifica: "Promozione valida per nuovi abbonati ad almeno Mondo SKY o già abbonati SKY che non abbiano sottoscritto il pacchetto Calcio. Il costo di 39 euro è una tantum. Il pacchetto Mondo SKY ha un costo mensile di 22 euro".
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 10 aprile 2006 è stato comunicato al segnalante e alla società Sky Italia S.r.l. (di seguito Sky Italia), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto delle richieste di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera a), del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle effettive caratteristiche del servizio offerto e, in particolare, con riferimento al carattere di esclusività prospettato nei messaggi, e relativamente alle condizioni per usufruire dell'offerta Sky, oltre che alle modalità di prospettazione della stessa.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Sky Italia, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti il dettaglio delle condizioni tecniche e commerciali dell'offerta pubblicizzata, specificando in particolare l'estensione della stessa a tutte le partite della fase finale dei mondiali di calcio FIFA 2006 e indicando altri operatori in grado di offrire un servizio equivalente, anche limitatamente ad alcune partite e su diverse piattaforme televisive. Inoltre, sono state richieste informazioni in merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi segnalati sono riconducibili.
Con memorie pervenute nelle date 24 aprile, 16 e 22 maggio e 11 luglio 2006, la società Sky Italia ha rappresentato quanto segue:
- la campagna promozionale a cui sono riconducibili i messaggi oggetto di contestazione è denominata "Mondiali di calcio 2006 promozione countdown". Il messaggio a mezzo stampa è stato diffuso tra marzo e aprile, la sua diffusione è cessata il 15 aprile 2006 e non è più in programmazione, mentre il pieghevole è stato distribuito esclusivamente dal 20 febbraio all'11 marzo 2006. Infine, sono stati diffusi nell'ambito della campagna una brochure nei punti vendita Sky e uno spot radiofonico. Per quanto riguarda il sito il proprio sito web www.skytv.it, le indicazioni contestate sono state rimosse e non sono più attualmente presenti;
- per quanto concerne l'oggetto delle contestazioni e, in particolare, i riferimenti nei messaggi all'indicazione circa l'unicità dell'offerta televisiva Sky per assistere a tutte le partite dei Mondiali FIFA 2006, la parte ha specificato che le uniche offerte alternative fruibili attraverso altre piattaforme televisive, sono rappresentate da Fastweb e Rai.
Fastweb non è un concorrente di Sky, perché si limita a commercializzare i pacchetti premium della stessa Sky, distribuendoli non via satellite, ma via fibra ottica o doppino telefonico, infatti, non è un'emittente televisiva (non ha infatti nessuna autorizzazione in quanto tale), ma un operatore di telecomunicazioni. Fastweb non costituisce, quindi, un'offerta televisiva alternativa a quella di Sky, ma esclusivamente una modalità alternativa per la visione dei canali di Sky (Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio). Anche i principali quotidiani nazionali hanno dedicato articoli alla esclusiva di Sky in merito a tutte le partite dei Mondiali 2006, nei quali non vi è alcun riferimento all'operatore Fastweb.
Per quanto concerne l'offerta Rai, anch'essa non può considerarsi concorrente di Sky, perché detiene i diritti di trasmissione televisiva di sole 25 partite, rispetto al totale degli incontri pari a 64;
- relativamente alla contestazione in merito all'obbligo, non esplicitato nei messaggi, di un abbonamento annuale all'offerta Sky di pay-tv per poter usufruire della promozione Ticket Avventura Mondiali FIFA 2006, ha reso noto che i messaggi oggetto di valutazione non contengono imprecisioni, perché l'uso del termine "abbonati" non fa riferimento alla necessità di un abbonamento annuale (il consumatore può, infatti, scegliere anche abbonamenti di tipo semestrale o trimestrale), ma al fatto che il presupposto per l'adesione alla predetta offerta è comunque la sottoscrizione di un nuovo abbonamento o, per chi già fosse abbonato, che il proprio abbonamento sia ancora in essere;
- con riferimento specifico alle offerte commerciali reclamizzate nei messaggi in questione, la parte ha precisato che l'offerta "Pronto Sky gratis", valida fino al 31 marzo 2006, era rivolta a tutti coloro che avessero sottoscritto un abbonamento residenziale annuale con pagamento mediante carta di credito o RID e prevedeva la fornitura gratuita dell'installazione standard dell'impianto di ricezione satellitare necessario per la ricezione dei programmi di Sky, l'attivazione gratuita della smart card, oltre alla concessione del decoder satellitare Sky in comodato d'uso per la durata dell'abbonamento;
- relativamente all'offerta "Decoder digitale gratis", valida fino al 31 marzo 2006 e anch'essa rivolta a coloro che avessero sottoscritto un abbonamento annuale con pagamento mediante carta di credito o RID e già in possesso di un impianto di ricezione satellitare, la parte ha evidenziato che essa prevedeva la concessione del decoder Sky in comodato d'uso. Per entrambe le suindicate offerte, era previsto un contributo di adesione di 45,00 euro, da detrarre successivamente in fattura;
- infine, l'offerta "Ticket Avventura Mondiali FIFA 2006", disponibile in aggiunta ad un abbonamento annuale, semestrale o trimestrale, comprende la visione delle 64 partite del Campionato del Mondo di calcio FIFA 2006. L'importo di 39,00 euro viene fatturato in un'unica soluzione. Il ticket è disponibile, infatti, sia per chi decidesse di abbonarsi ex novo al pacchetto "MONDO SKY", sia per i vecchi abbonati, ad esclusione di quelli che disponevano già del pacchetto CALCIO, che include in ogni caso le partite dei Mondiali. L'abbonato Sky, dunque, ha la possibilità di seguire i Mondiali o abbonandosi al pacchetto CALCIO o richiedendo il "Ticket Avventura Mondiali FIFA";
L'operatore ha prodotto in allegato alle proprie memorie diversa documentazione: 1) copia delle "condizioni generali di abbonamento"; 2) listino prezzi relativi alle suindicate offerte; 3) copia del messaggio diffuso a mezzo stampa e relativa programmazione; 4) nuovo messaggio che ha sostituito il pieghevole in esame; 5) pieghevole diffuso nei punti vendita Sky; 6) programmazione dello spot radiofonico; 7) copia su supporto digitale (cd-rom) del predetto spot; 8) copia del bilancio d'esercizio; 9) materiale pubblicitario presente in alcuni centri commerciali; 10) pieghevole relativo alle offerte Fastweb; 11) materiale pubblicitario sui dettagli dell'offerta oggetto di valutazione.
In data 6 luglio 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché due dei messaggi segnalati, descritti alle lettere b) e c) del punto II del presente provvedimento, sono stati diffusi rispettivamente sulla rete Internet e a mezzo stampa, in data 16 agosto 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 19 settembre 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame non costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05.
In sintesi, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato che i messaggi oggetto di valutazione hanno ad oggetto specificatamente la visione dei mondiali di calcio FIFA 2006 attraverso l'emittente Sky, che è l'unico titolare dei diritti di trasmissione sul territorio italiano di tutti gli incontri ed è l'unica emittente a trasmettere via satellite tutte le partite della manifestazione calcistica mondiale. Ciò posto, i messaggi correttamente pubblicizzano tali circostanze, sebbene Sky abbia poi legittimamente trasferito il diritto di commercializzazione e trasmissione in capo ad altri operatori. Pertanto i messaggi in esame non sono idonei ad indurre in errore i destinatari circa le caratteristiche di esclusività ed unicità del servizio pubblicizzato, anche in considerazione del livello di informazione comune al target di tifosi cui tali messaggi sono rivolti.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
I messaggi in esame si caratterizzano per una comunicazione enfatica volta ad esaltare le caratteristiche di esclusiva e unicità del servizio offerto. L'uso di espressioni quali "Tutti i mondiali FIFA 2006 solo su SKY" e "Tutte le partite dei Mondiali FIFA 2006 sono solo su SKY", "[…] Solo su SKY tutte le 64 partite dei Mondiali FIFA 2006 […]", "Sky è la televisione ufficiale dei Mondiali FIFA 2006, l'unica dove potrai vedere tutte le 64 partite in diretta […]" può indurre i destinatari a ritenere che l'offerta pubblicizzata sia effettivamente l'unica fruibile sul mercato, ovvero che il servizio reclamizzato sia fruibile solo tramite l'abbonamento a "Sky".
Per quanto concerne il vanto di unicità e esclusività dell'offerta della piattaforma "Sky", dalle risultanze istruttorie e in particolare da quanto riconosciuto dallo stesso operatore pubblicitario, emerge che anche un altro operatore, Fastweb, propone un servizio equivalente, con tariffe e modalità tecnologiche diverse (piattaforma digitale invece della piattaforma satellitare di Sky).
Inoltre, giova osservare che, contrariamente a quanto rilevato nel parere dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Sky non è titolare del diritto a trasmettere in esclusiva l'intero pacchetto di incontri dei Mondiali FIFA 2006 laddove anche la Rai ha acquistato i diritti di trasmissione televisiva di diverse partite di tale manifestazione, sebbene in numero inferiore a quelle trasmesse sulla piattaforma Sky.
A tal proposito, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, va osservato che i messaggi oggetto di valutazione non contengono alcuna precisazione circa il fatto che Sky è il solo operatore a diffondere le partite in questione via satellite lasciando, quindi, intendere ai consumatori che non esistono altre soluzioni alternative – tecnologiche e commerciali – per la visione di tutte le partite dei Mondiali FIFA 2006.
Pertanto, analogamente a quanto rilevato dall'Autorità in un precedente intervento [Cfr. provvedimento n. 15328 del 29 marzo 2006, caso PI5007 "Sky-Coppa Uefa Champions League", in Boll. n. 13/06.] relativo a messaggi aventi ad oggetto un'offerta commerciale similare, i messaggi segnalati appaiono ingannevoli in quanto prospettano in maniera fuorviante le caratteristiche di esclusiva e unicità dell'abbonamento alle partite dei Mondiali 2006, senza menzionare che tale unicità riguarda soltanto la diffusione con tecnologia satellitare e che esistono, quindi, per il consumatore soluzioni commerciali e tecnologiche alternative.
Tale profilo di ingannevolezza è, peraltro, amplificato dalla circostanza che la scelta dell'abbonamento Sky vincola il consumatore alla piattaforma satellitare, disincentivando, quindi, soluzioni tecnologiche e contrattuali diverse.
Pertanto, sulla base delle suindicate motivazioni, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene che i messaggi segnalati sono ingannevoli in quanto idonei ad indurre in errore i consumatori in ordine alle effettive caratteristiche dell'offerta "Mondiali FIFA 2006", quali l'unicità e l'esclusiva assoluta del servizio offerto.
Con riferimento alla doglianza sollevata nelle richieste di intervento relativamente alla circostanza che non sarebbero immediatamente percepibili le condizioni per poter fruire dell'offerta Sky oggetto di promozione, si rileva che la presenza nei messaggi in questione del termine "abbonati" rende il consumatore edotto del fatto che presupposto indispensabile per fruire dell'offerta reclamizzata è comunque la sottoscrizione di un abbonamento alla piattaforma Sky. Inoltre, nel messaggio descritto alla lettera c) del punto II del presente provvedimento, la predetta indicazione è accompagnata da un asterisco che rimanda ad una sezione di agevole lettura tenuto conto delle modalità di diffusione del messaggio, veicolato attraverso stampa, ove si specifica le diverse condizioni di abbonamento cui si accompagna l'opzione relativa alla visione di tutte le partite dei Mondiali. Pertanto, limitatamente alle condizioni per usufruire del servizio, i messaggi in esame non presentano un contenuto ingannevole.
VII SANZIONE
Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
Nel caso di specie, si tiene conto della dimensione economica dell'operatore, l'unico operatore attivo nella diffusione di programmi televisivi attraverso la tecnologia satellitare, dell'ampiezza nazionale della diffusione dei messaggi, nonché del rilevante impatto degli stessi sui potenziali destinatari in considerazione del fatto che essi hanno fatto parte di una ampia campagna pubblicitaria, veicolata attraverso quotidiani, pieghevoli e spot radiofonici.
Per quanto riguarda la durata della violazione, nel loro insieme, i messaggi risultano diffusi per un periodo medio, inferiore a tre mesi, dalla fine di febbraio 2006 all'aprile 2006.
Alla luce dei predetti elementi, complessivamente considerati, si ritiene di applicare nella fattispecie in questione una sanzione pari a 39.100 € (trentanovemilacento euro).
Considerato, infine, che sussistono nel caso di specie circostanze aggravanti, in quanto l'operatore pubblicitario risulta già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza adottati dall'Autorità [Cfr., fra gli altri, Provvedimento n. 13086, del 7 aprile 2004, caso PI4358 "SKY – Tutte le partite di calcio", in Boll. n. 15/04; Provvedimento n. 13347, dell'1 luglio 2004, caso PI4470 "Anticipi e posticipi di Sky Sport", in Boll. n. 27/04; Provvedimento n. 14321, del 18 maggio 2005, caso PI4724 "Decoder Digitale Sky", in Boll. n. 20/05.], si ritiene di irrogare una sanzione pecuniaria pari a 49.100 € (quarantanovemilacento euro).
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche di unicità ed esclusività del servizio offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
RITENUTO che tali messaggi pubblicitari non sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni per poter usufruire del servizio;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società Sky Italia S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione;
b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società Sky Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 49.100 € (quarantanovemilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà



Fonte: Anti-Phishing Italia -
www.anti-phishing.it

     
 

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Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3 arresti e 700 truffati

Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza nel corso dell’operazione, tutt’ora in corso, denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno stroncato l’attività criminale di tre truffatori italiani specializzati nei raggiri telematici.Lo scenario delle truffe era eBay ma anche appositi siti realizzati esclusivamente per allettare le potenziali vittime, che attratte dai prezzi scontatissimi non esitavano a pagare anticipatamente senza però ricevere nulla o quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro d’affari dei truffatori capaci anche di guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti i dettagli dell’operazione in questo articolo di Alessia Marani pubblicato su il Giornle.it:   Continua >>

 

Phishing: nuova tecnica e nuovi pericoli per gli utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto sino ad oggi, niente più e-mail che cercano di rassomigliare a vere comunicazioni, niente più siti clone, nessuna vulnerabilità da sfruttare, nessun filtro o software in grado di rilevare la truffa.Avrete così l’ultimo tentativo attualmente in circolazione. Ancora una volta contro eBay. Ancora una volta per colpire i risparmi dei navigatori della Rete italiani. Ma questa volta con una tecnica nuova ed altamente pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano tradotto, si presenta alla potenziale vittima come un normale messaggio privato inviato da un certo A. Mario, il cui indirizzo e-mail è già noto alla comunità di eBay sempre per attività illegali   Continua >>

 

hishing: all’asta domini clone pronti per la truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo, quello segnalato dalla F-Secure società finlandese operante nel settore della sicurezza informatica, che dopo una serie di controlli nei registri di due siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio ha scoperto oltre 30 false versione di importanti siti web appartenenti ad istituti di credito, società finanziarie e non, disponibili al migliore offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de, americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti web che cercano di rassomigliare agli originali, trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che con lo stesso principio di eBay   Continua >>

   
 

Skimming (strisciata)

Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare. Da questa parola deriva a sua volta la parola skimmer che è il dispositivo utilizzato per memorizzare i contenuti delle bande magnetiche delle carte di pagamento. Negli sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine), per leggere le relative carte elettroniche di pagamento ed in particolare per leggere il contenuto delle bande magneti  Continua >>

   
Ultima segnalazione
   
Gli ultimi casi di phishing internazionale segnalati da
 

Servizio momentaneamente sospeso

   
 

Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta con il ritorno di una particolare variante sino ad oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing via fax.I più attenti la riconosceranno subito, infatti oltre ad essere già stata utilizzata in passato sempre contro eBay, questa tecnica ha colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle passata versioni il phisher richiede una serie dettagliata di dati personali.Infatti oltre al solito username e password, e-mail e punteggio   Continua >>

   
 

Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il tentativo di far cadere in trappola i clienti di Banca di Roma, si tratta del secondo caso di phishing in poco meno di una settimana ai danni dell’istituto di credito romano.A differenza del suo predecessore caratterizzato da un testo credibile ed un italiano perfetto, quello odierno utilizza un e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più avranno sicuramente riconosciuto visto che questa finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.  Continua >>

     
 

Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34) la circolazione di un nuovo pericolosissimo tentativo di phishing che questa volta cerca di colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a destinare la somma riservata per i regali di natale per contribuire a rendere leucemie, linfomi e mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è stato un richiamo irresistibile per il phisher.   Continua >>

 

 

 

 

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