Mondiali
2006, Sky condannata per pubblicità ingannevole
È di 49mila euro la sanzione inflitta dal Garante per la
Concorrenza ed il mercato (Antitrust) all’emittente SKY
per pubblicità ingannevole legata ai Mondiali di calcio
2006.
L’ingannevolezza del messaggio promozionale derivava
dall’inesatta convinzione che era idonea a ingenerare
nel telespettatore circa l’esclusiva titolarità di SKY a
poter trasmettere gli incontri calcistici del mondiale.
In pratica SKY sosteneva di avere l’esclusiva assoluta
sul mondiale, mentre in realtà aveva soltanto
l’esclusiva alla trasmissione delle partite sui canali
satellitari.
Così Sky è stata nuovamente condannata, e nuovamente a
seguito di un esposto dell’associazione di consumatori ADICONSUM,
com’era accaduto in merito alla pubblicità
legata alla UEFA Champions League ed anche in quell'occasione
SKY venne condannata.
Scrive l’Antitrust «I messaggi segnalati appaiono
ingannevoli in quanto prospettano in maniera fuorviante
le caratteristiche di esclusiva e unicità
dell'abbonamento alle partite dei Mondiali di calcio
2006, senza menzionare che tale unicità riguarda
soltanto la diffusione con tecnologia satellitare e che
esistono, quindi, per il consumatore soluzioni
commerciali e tecnologiche alternative». Proprio per
avere già subito condanne per ingannevolezza l'Autorità
ha innalzato la pena pecuniaria di 10.000 euro,
sanzionando quindi stavolta Sky per 49.100 euro.
«SKY» spiega un comunicato diffuso sul sito
dell’associazione «continua a dimostrare la propria
volontà a non voler rispettare i diritti dei
consumatori, come dimostrano le centinaia di
segnalazioni, che ogni giorno i consumatori inviano al
PRONTO SOCCORSO SKY presente su questo sito».
PI5295 - TUTTI I MONDIALI FIFA 2006 SOLO SU SKY
Provvedimento n. 16008
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2006;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui
al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richieste di intervento pervenute in data 24 e 31
marzo 2006, integrate in data 5 aprile 2006, due
associazioni di consumatori hanno segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo n. 206/05, di alcuni messaggi
pubblicitari relativi all'offerta commerciale "Sky"
valida per i Mondiali di Calcio FIFA 2006, consistenti
in: a) un pieghevole distribuito sul territorio
nazionale via posta e presso i negozi di elettronica e
in diffusione nel periodo di invio della prima richiesta
di intervento; b) alcune pagine web del sito internet
www.skytv.it rilevate in data 14 marzo 2006; c) due
tabellari apparsi sul quotidiano "La Repubblica"
rispettivamente del 14 marzo 2006, alla pagina 10, e del
17 marzo 2006, alla pagina 18.
Nella prima richiesta di intervento si lamenta l'ingannevolezza
dei messaggi indicati alle lettere a), b) e c) nella
misura in cui lasciano intendere che l'offerta "Sky" sia
l'unica ove sia possibile assistere a "tutte le 64
partite dei Mondiali FIFA 2006". In realtà,
esisterebbero offerte alternative fruibili attraverso
altre piattaforme televisive. Inoltre, i messaggi
sarebbero omissivi laddove non specificano che l'offerta
"Ticket avventura Mondiali FIFA 2006", che consente di
acquistare il pacchetto per assistere ai Mondiali di
Calcio FIFA 2006, sarebbe subordinata all'obbligo di
abbonarsi per un anno.
Nella seconda richiesta di intervento si lamenta la
scarsa leggibilità nel messaggio di cui alla lettera c),
in merito alle condizioni per usufruire del pacchetto
per assistere ai Mondiali di Calcio FIFA 2006 e il
contenuto omissivo del messaggio stesso laddove non
specifica l'obbligo di abbonarsi per un anno alla
piattaforma "Sky".
II. MESSAGGI
I messaggi oggetto delle richieste di intervento sono
rappresentati da:
a) un pieghevole, diffuso da "Sky" a livello nazionale
via posta e presso i negozi di elettronica, che riporta
nella parte esterna indicazioni quali: "Abbonati entro
il 31 marzo […] Tutti i mondiali FIFA 2006 solo su SKY.
Mai visto un Mondiale così […]". Nella parte interna
contiene indicazioni quali: "Tutte le partite dei
Mondiali FIFA 2006 sono solo su SKY […] Abbonati entro
il 31 marzo: GRATIS per abbonamenti annuali […] Scegli
il ticket AVVENTURA MONDIALI FIFA 2006 […]";
b) alcune pagine web del sito www.skytv.it, rilevate in
data 14 marzo 2006. Nella home page di apertura è
presente un collegamento ipertestuale relativo
all'offerta in questione, con indicazioni quali:
"Abbonati a SKY Decoder e Parabola sono gratis! Gioca
d'anticipo, ti conviene… Solo su SKY tutte le 64 partite
dei Mondiali FIFA 2006 […]".Nelle altre pagine, tratte
dalla sezione Promozioni e Offerte, viene descritta
l'offerta "Tutti i Mondiali FIFA 2006 solo su SKY";
c) un tabellare pubblicato sul quotidiano "La
Repubblica"dei giorni 14 e 17 marzo 2006, nel quale
compaiono i seguenti claim: "Che lusso. Tutti i Mondiali
FIFA 2006, a soli 39 euro […] Gioca d'anticipo,
abbonati* entro il 31 marzo e avrai tutte le partite a
soli 39 euro […]"; il corpo del messaggio specifica: "Sky
è la televisione ufficiale dei Mondiali FIFA 2006,
l'unica dove potrai vedere tutte le 64 partite in
diretta […]".
L'asterisco rimanda ad una nota posta in fondo alla
pagina che a caratteri minimi specifica: "Promozione
valida per nuovi abbonati ad almeno Mondo SKY o già
abbonati SKY che non abbiano sottoscritto il pacchetto
Calcio. Il costo di 39 euro è una tantum. Il pacchetto
Mondo SKY ha un costo mensile di 22 euro".
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 10 aprile 2006 è stato comunicato al segnalante
e alla società Sky Italia S.r.l. (di seguito Sky
Italia), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio
del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che
l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari
oggetto delle richieste di intervento sarebbe stata
valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera a),
del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle
effettive caratteristiche del servizio offerto e, in
particolare, con riferimento al carattere di esclusività
prospettato nei messaggi, e relativamente alle
condizioni per usufruire dell'offerta Sky, oltre che
alle modalità di prospettazione della stessa.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del
procedimento è stato richiesto alla società Sky Italia,
in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n.
284/03, di fornire informazioni e relativa
documentazione riguardanti il dettaglio delle condizioni
tecniche e commerciali dell'offerta pubblicizzata,
specificando in particolare l'estensione della stessa a
tutte le partite della fase finale dei mondiali di
calcio FIFA 2006 e indicando altri operatori in grado di
offrire un servizio equivalente, anche limitatamente ad
alcune partite e su diverse piattaforme televisive.
Inoltre, sono state richieste informazioni in merito
alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui i
messaggi segnalati sono riconducibili.
Con memorie pervenute nelle date 24 aprile, 16 e 22
maggio e 11 luglio 2006, la società Sky Italia ha
rappresentato quanto segue:
- la campagna promozionale a cui sono riconducibili i
messaggi oggetto di contestazione è denominata "Mondiali
di calcio 2006 promozione countdown". Il messaggio a
mezzo stampa è stato diffuso tra marzo e aprile, la sua
diffusione è cessata il 15 aprile 2006 e non è più in
programmazione, mentre il pieghevole è stato distribuito
esclusivamente dal 20 febbraio all'11 marzo 2006.
Infine, sono stati diffusi nell'ambito della campagna
una brochure nei punti vendita Sky e uno spot
radiofonico. Per quanto riguarda il sito il proprio sito
web www.skytv.it, le indicazioni contestate sono state
rimosse e non sono più attualmente presenti;
- per quanto concerne l'oggetto delle contestazioni e,
in particolare, i riferimenti nei messaggi
all'indicazione circa l'unicità dell'offerta televisiva
Sky per assistere a tutte le partite dei Mondiali FIFA
2006, la parte ha specificato che le uniche offerte
alternative fruibili attraverso altre piattaforme
televisive, sono rappresentate da Fastweb e Rai.
Fastweb non è un concorrente di Sky, perché si limita a
commercializzare i pacchetti premium della stessa Sky,
distribuendoli non via satellite, ma via fibra ottica o
doppino telefonico, infatti, non è un'emittente
televisiva (non ha infatti nessuna autorizzazione in
quanto tale), ma un operatore di telecomunicazioni.
Fastweb non costituisce, quindi, un'offerta televisiva
alternativa a quella di Sky, ma esclusivamente una
modalità alternativa per la visione dei canali di Sky (Sky
Cinema, Sky Sport e Sky Calcio). Anche i principali
quotidiani nazionali hanno dedicato articoli alla
esclusiva di Sky in merito a tutte le partite dei
Mondiali 2006, nei quali non vi è alcun riferimento
all'operatore Fastweb.
Per quanto concerne l'offerta Rai, anch'essa non può
considerarsi concorrente di Sky, perché detiene i
diritti di trasmissione televisiva di sole 25 partite,
rispetto al totale degli incontri pari a 64;
- relativamente alla contestazione in merito
all'obbligo, non esplicitato nei messaggi, di un
abbonamento annuale all'offerta Sky di pay-tv per poter
usufruire della promozione Ticket Avventura Mondiali
FIFA 2006, ha reso noto che i messaggi oggetto di
valutazione non contengono imprecisioni, perché l'uso
del termine "abbonati" non fa riferimento alla necessità
di un abbonamento annuale (il consumatore può, infatti,
scegliere anche abbonamenti di tipo semestrale o
trimestrale), ma al fatto che il presupposto per
l'adesione alla predetta offerta è comunque la
sottoscrizione di un nuovo abbonamento o, per chi già
fosse abbonato, che il proprio abbonamento sia ancora in
essere;
- con riferimento specifico alle offerte commerciali
reclamizzate nei messaggi in questione, la parte ha
precisato che l'offerta "Pronto Sky gratis", valida fino
al 31 marzo 2006, era rivolta a tutti coloro che
avessero sottoscritto un abbonamento residenziale
annuale con pagamento mediante carta di credito o RID e
prevedeva la fornitura gratuita dell'installazione
standard dell'impianto di ricezione satellitare
necessario per la ricezione dei programmi di Sky,
l'attivazione gratuita della smart card, oltre alla
concessione del decoder satellitare Sky in comodato
d'uso per la durata dell'abbonamento;
- relativamente all'offerta "Decoder digitale gratis",
valida fino al 31 marzo 2006 e anch'essa rivolta a
coloro che avessero sottoscritto un abbonamento annuale
con pagamento mediante carta di credito o RID e già in
possesso di un impianto di ricezione satellitare, la
parte ha evidenziato che essa prevedeva la concessione
del decoder Sky in comodato d'uso. Per entrambe le
suindicate offerte, era previsto un contributo di
adesione di 45,00 euro, da detrarre successivamente in
fattura;
- infine, l'offerta "Ticket Avventura Mondiali FIFA
2006", disponibile in aggiunta ad un abbonamento
annuale, semestrale o trimestrale, comprende la visione
delle 64 partite del Campionato del Mondo di calcio FIFA
2006. L'importo di 39,00 euro viene fatturato in
un'unica soluzione. Il ticket è disponibile, infatti,
sia per chi decidesse di abbonarsi ex novo al pacchetto
"MONDO SKY", sia per i vecchi abbonati, ad esclusione di
quelli che disponevano già del pacchetto CALCIO, che
include in ogni caso le partite dei Mondiali. L'abbonato
Sky, dunque, ha la possibilità di seguire i Mondiali o
abbonandosi al pacchetto CALCIO o richiedendo il "Ticket
Avventura Mondiali FIFA";
L'operatore ha prodotto in allegato alle proprie memorie
diversa documentazione: 1) copia delle "condizioni
generali di abbonamento"; 2) listino prezzi relativi
alle suindicate offerte; 3) copia del messaggio diffuso
a mezzo stampa e relativa programmazione; 4) nuovo
messaggio che ha sostituito il pieghevole in esame; 5)
pieghevole diffuso nei punti vendita Sky; 6)
programmazione dello spot radiofonico; 7) copia su
supporto digitale (cd-rom) del predetto spot; 8) copia
del bilancio d'esercizio; 9) materiale pubblicitario
presente in alcuni centri commerciali; 10) pieghevole
relativo alle offerte Fastweb; 11) materiale
pubblicitario sui dettagli dell'offerta oggetto di
valutazione.
In data 6 luglio 2006 è stata comunicata alle parti la
data di conclusione della fase istruttoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n.
284.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Poiché due dei messaggi segnalati, descritti alle
lettere b) e c) del punto II del presente provvedimento,
sono stati diffusi rispettivamente sulla rete Internet e
a mezzo stampa, in data 16 agosto 2006 è stato richiesto
il parere all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 19 settembre 2006, la
suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame
non costituiscono una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto
Legislativo n. 206/05.
In sintesi, l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha rilevato che i messaggi oggetto di
valutazione hanno ad oggetto specificatamente la visione
dei mondiali di calcio FIFA 2006 attraverso l'emittente
Sky, che è l'unico titolare dei diritti di trasmissione
sul territorio italiano di tutti gli incontri ed è
l'unica emittente a trasmettere via satellite tutte le
partite della manifestazione calcistica mondiale. Ciò
posto, i messaggi correttamente pubblicizzano tali
circostanze, sebbene Sky abbia poi legittimamente
trasferito il diritto di commercializzazione e
trasmissione in capo ad altri operatori. Pertanto i
messaggi in esame non sono idonei ad indurre in errore i
destinatari circa le caratteristiche di esclusività ed
unicità del servizio pubblicizzato, anche in
considerazione del livello di informazione comune al
target di tifosi cui tali messaggi sono rivolti.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
I messaggi in esame si caratterizzano per una
comunicazione enfatica volta ad esaltare le
caratteristiche di esclusiva e unicità del servizio
offerto. L'uso di espressioni quali "Tutti i mondiali
FIFA 2006 solo su SKY" e "Tutte le partite dei Mondiali
FIFA 2006 sono solo su SKY", "[…] Solo su SKY tutte le
64 partite dei Mondiali FIFA 2006 […]", "Sky è la
televisione ufficiale dei Mondiali FIFA 2006, l'unica
dove potrai vedere tutte le 64 partite in diretta […]"
può indurre i destinatari a ritenere che l'offerta
pubblicizzata sia effettivamente l'unica fruibile sul
mercato, ovvero che il servizio reclamizzato sia
fruibile solo tramite l'abbonamento a "Sky".
Per quanto concerne il vanto di unicità e esclusività
dell'offerta della piattaforma "Sky", dalle risultanze
istruttorie e in particolare da quanto riconosciuto
dallo stesso operatore pubblicitario, emerge che anche
un altro operatore, Fastweb, propone un servizio
equivalente, con tariffe e modalità tecnologiche diverse
(piattaforma digitale invece della piattaforma
satellitare di Sky).
Inoltre, giova osservare che, contrariamente a quanto
rilevato nel parere dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, Sky non è titolare del diritto a
trasmettere in esclusiva l'intero pacchetto di incontri
dei Mondiali FIFA 2006 laddove anche la Rai ha
acquistato i diritti di trasmissione televisiva di
diverse partite di tale manifestazione, sebbene in
numero inferiore a quelle trasmesse sulla piattaforma
Sky.
A tal proposito, in difformità dal parere dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, va osservato che i
messaggi oggetto di valutazione non contengono alcuna
precisazione circa il fatto che Sky è il solo operatore
a diffondere le partite in questione via satellite
lasciando, quindi, intendere ai consumatori che non
esistono altre soluzioni alternative – tecnologiche e
commerciali – per la visione di tutte le partite dei
Mondiali FIFA 2006.
Pertanto, analogamente a quanto rilevato dall'Autorità
in un precedente intervento [Cfr. provvedimento n. 15328
del 29 marzo 2006, caso PI5007 "Sky-Coppa Uefa Champions
League", in Boll. n. 13/06.] relativo a messaggi aventi
ad oggetto un'offerta commerciale similare, i messaggi
segnalati appaiono ingannevoli in quanto prospettano in
maniera fuorviante le caratteristiche di esclusiva e
unicità dell'abbonamento alle partite dei Mondiali 2006,
senza menzionare che tale unicità riguarda soltanto la
diffusione con tecnologia satellitare e che esistono,
quindi, per il consumatore soluzioni commerciali e
tecnologiche alternative.
Tale profilo di ingannevolezza è, peraltro, amplificato
dalla circostanza che la scelta dell'abbonamento Sky
vincola il consumatore alla piattaforma satellitare,
disincentivando, quindi, soluzioni tecnologiche e
contrattuali diverse.
Pertanto, sulla base delle suindicate motivazioni, in
difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, si ritiene che i messaggi segnalati
sono ingannevoli in quanto idonei ad indurre in errore i
consumatori in ordine alle effettive caratteristiche
dell'offerta "Mondiali FIFA 2006", quali l'unicità e
l'esclusiva assoluta del servizio offerto.
Con riferimento alla doglianza sollevata nelle richieste
di intervento relativamente alla circostanza che non
sarebbero immediatamente percepibili le condizioni per
poter fruire dell'offerta Sky oggetto di promozione, si
rileva che la presenza nei messaggi in questione del
termine "abbonati" rende il consumatore edotto del fatto
che presupposto indispensabile per fruire dell'offerta
reclamizzata è comunque la sottoscrizione di un
abbonamento alla piattaforma Sky. Inoltre, nel messaggio
descritto alla lettera c) del punto II del presente
provvedimento, la predetta indicazione è accompagnata da
un asterisco che rimanda ad una sezione di agevole
lettura tenuto conto delle modalità di diffusione del
messaggio, veicolato attraverso stampa, ove si specifica
le diverse condizioni di abbonamento cui si accompagna
l'opzione relativa alla visione di tutte le partite dei
Mondiali. Pertanto, limitatamente alle condizioni per
usufruire del servizio, i messaggi in esame non
presentano un contenuto ingannevole.
VII SANZIONE
Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto
Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il
ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000
euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve
tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in
virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12,
del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della
gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa
per eliminare o attenuare l'infrazione, della
personalità dell'agente, nonché delle condizioni
economiche dell'impresa stessa.
Nel caso di specie, si tiene conto della dimensione
economica dell'operatore, l'unico operatore attivo nella
diffusione di programmi televisivi attraverso la
tecnologia satellitare, dell'ampiezza nazionale della
diffusione dei messaggi, nonché del rilevante impatto
degli stessi sui potenziali destinatari in
considerazione del fatto che essi hanno fatto parte di
una ampia campagna pubblicitaria, veicolata attraverso
quotidiani, pieghevoli e spot radiofonici.
Per quanto riguarda la durata della violazione, nel loro
insieme, i messaggi risultano diffusi per un periodo
medio, inferiore a tre mesi, dalla fine di febbraio 2006
all'aprile 2006.
Alla luce dei predetti elementi, complessivamente
considerati, si ritiene di applicare nella fattispecie
in questione una sanzione pari a 39.100 €
(trentanovemilacento euro).
Considerato, infine, che sussistono nel caso di specie
circostanze aggravanti, in quanto l'operatore
pubblicitario risulta già destinatario di provvedimenti
di ingannevolezza adottati dall'Autorità [Cfr., fra gli
altri, Provvedimento n. 13086, del 7 aprile 2004, caso
PI4358 "SKY – Tutte le partite di calcio", in Boll. n.
15/04; Provvedimento n. 13347, dell'1 luglio 2004, caso
PI4470 "Anticipi e posticipi di Sky Sport", in Boll. n.
27/04; Provvedimento n. 14321, del 18 maggio 2005, caso
PI4724 "Decoder Digitale Sky", in Boll. n. 20/05.], si
ritiene di irrogare una sanzione pecuniaria pari a
49.100 € (quarantanovemilacento euro).
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i
messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in
errore i consumatori in ordine alle caratteristiche di
unicità ed esclusività del servizio offerto, potendo,
per tale motivo, pregiudicarne il comportamento
economico;
RITENUTO che tali messaggi pubblicitari non sono idonei
a indurre in errore i consumatori in ordine alle
condizioni per poter usufruire del servizio;
DELIBERA
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del
presente provvedimento, diffusi dalla società Sky Italia
S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti
esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera
a), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta
l'ulteriore diffusione;
b) che, per tale comportamento, venga comminata alla
società Sky Italia S.r.l. una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 49.100 € (quarantanovemilacento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente
lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del presente provvedimento,
con versamento diretto al concessionario del servizio
della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al
presente provvedimento, così come previsto dal Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo
inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli
interessi di mora nella misura del tasso legale a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In
caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi
dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la
somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un
decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e
sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata
comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia
del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto
Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla
presente delibera l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre
la sospensione dell'attività di impresa per un periodo
non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro
sessanta giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente
delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di notificazione
del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
Continua >>
Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
Continua
>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
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Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line