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Il phishing come truffa

La natura “ontologica” del phishing, al di fuori dei profili legati alle violazioni del codice privacy, è senz’altro connessa alla truffa, figura di reato descritta dall’art. 640 del codice penale.
Recita la norma penale relativamente alla truffa «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro» (art. 640, comma 1).
Indubbiamente la tecnica del phishing costituisce un raggiro artificioso del destinatario dell’e-mail-phishing, dal momento che lo induce a credere che essa provenga effettivamente dal proprio istituto di credito e lo porta a collegarsi, tramite un link, ad un sito in tutto e per tutto identico a quello col quale il destinatario si aspetterebbe di essere collegato.
Alcuni dubbi potrebbero essere sollevati in considerazione delle seguenti circostanze: ovvero che spesso le e-mail inviate dai phisher non sono scritte in un italiano impeccabile, e che il nome al dominio relativo al sito “clone” dell’istituto di credito non ha in realtà nulla a che vedere con la propria banca e spesso ha un’estensione riconducibile a paesi extra UE.
Tuttavia queste obiezioni, pur valide, non tolgono nulla al carattere truffaldino del phishing, né inficiano la sua natura antigiuridica dal momento che spesso gli utenti leggono le proprie e-mail frettolosamente, sono ormai abituati alle traduzioni in un italiano stentato effettuate in automatico dai software forniti dai motori di ricerca e non prestano attenzione agli indirizzi dei nomi a dominio dei siti che visitano. Inoltre la cronaca giudiziaria ci descrive fenomeni di phishing sempre più raffinati ed “evoluti”, spesso i nomi a dominio dei supposti istituti bancari differiscono dagli originali soltanto relativamente ad alcune, od una sola lettera.
Resta da chiedersi se il reato di truffa, previsto dal comma 1 dell’art. 640 sia effettivamente «più grave» rispetto a quello di trattamento illecito di dati personali di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 167/2003, al fine di valutare quale delle due ipotesi delittuose possa dirsi operante nei casi di phishing, e la risposta non può che essere positiva.
La truffa “semplice”, ovvero quella descritta dal primo comma dell’art. 640 c.p. prevede, oltre alla pena detentiva identica nel massimo alla sanzione prevista per l’art. 167 del codice privacy, anche la pena pecuniaria della multa fino a 1032 euro. Di conseguenza, in caso di phishing, si dovrebbe ritenere applicabile il reato di truffa, e si dovrebbe escludere il concorso di reati con il delitto di illecito trattamento di dati personali, previsto dalla legge speciale.
Per quanto riguarda la truffa “semplice” possiamo richiamare le considerazioni di natura processuale già espresse per l’illecito trattamento, circa i termini di prescrizione, i limiti alle intercettazioni, e l’impossibilità di richiedere ed applicare misure cautelari coercitive od interdittive.
Tuttavia una differenza rilevante attiene alla condizione di procedibilità per l’accertamento e la repressione dei due reati: mentre il reato previsto dal codice privacy è procedibile d’ufficio, la truffa “semplice” è procedibile su querela della persona offesa.
Il problema diventa allora individuare nel phishing chi possa considerarsi come persona offesa: in particolare può essere considerata persona offesa soltanto il soggetto che ha subito il phishing o anche l’istituto di credito? In caso di inerzia dell’utente, può la banca validamente esercitare poteri di impulso di natura processuale? Per rispondere positivamente al quesito è opportuno verificare se la truffa perpetrata dal phisher sia o meno suscettibile di arrecare un danno di natura patrimoniale anche alla banca, e la risposta non può che essere positiva. L’istituto di credito, nella maggior parte dei casi, non appena è al corrente del fatto che alcuni suoi clienti sono stati vittime di phishing è costretta ad adottare delle procedure straordinarie per informare la propria clientela e per invitarla a non divulgare i propri codici riservati. Inoltre tale tipo di informativa viene generalmente rilasciata in via riservata e non tramite pubblici annunci, per ovvi motivi legati alla pubblicità negativa che subirebbe la banca, ma con l’inevitabile aggravio di spesa che la comunicazione riservata comporta. Molte banche hanno attivato, inoltre, degli appositi call-center ove i clienti possano rivolgersi in caso ricevano e-mail di dubbia provenienza. Difficile non vedere come tutte queste attività comportino un costo in termini di tempo e danaro per la banca e che costituiscano un indubbio danno che essa subisce a causa della truffa del phisher, e che pertanto la legittimerebbe alla proposizione della querela.
Oltre alla truffa “semplice”, procedibile a querela, l’art. 640 c.p. prevede anche delle ipotesi di truffa “aggravata”, procedibile d’ufficio.
Particolarmente interessante, ai nostri fini, appare l’ipotesi di truffa aggravata prevista al n. 2) del comma 2 dell’art. 640 c.p., che si verifica allorquando il fatto sia stato commesso «ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario». Molto spesso capita che il phisher nel proprio messaggio inviato al suo destinatario, lo inviti a recarsi repentinamente presso il sito della propria banca, paventando proprio rischi di truffe o altri accessi non consentiti ai propri dati.
Pertanto così facendo, il phisher ingenera nella persona offesa un rischio che in realtà non potrebbe sussistere senza la fattiva collaborazione di quest’ultimo, un rischio che non esisterebbe se la persona offesa decidesse di restare inerte.
Ad ogni modo, quando il messaggio inviato dal phisher non si limita sic et simpliciter a collegarsi verso il sito linkato dallo stesso messaggio, ma sollecita tale attività adombrando eventuali rischi collegati alla sicurezza della rete, allora il phishing effettuato ricadrà nell’ambito della truffa aggravata piuttosto che in quello della truffa semplice.
La sanzione edittale prevista per la truffa aggravata è decisamente più grave: reclusione da uno a cinque ani e multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro. Nel caso della truffa aggravata pertanto, gli inquirenti potranno, come detto, procedere anche d’ufficio alla repressione dell’illecito, chiedere l’applicazione di misure cautelari coercitive od interdittive ed effettuare intercettazioni ambientali, telefoniche o telematiche.


Avv. Luca Bovino - legal@anti-phishing.it

   
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