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Phishing come illecito penale: phishing come illecito trattamento di dati

Analizzando il phishing come un comportamento antigiuridico di natura penale, vengono immediatamente in rilievo i reati descritti dal codice privacy e dal codice penale.
Il comportamento del phisher può dirsi senza dubbio integrativo degli elementi descritti dal coma 2 dell’art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003, il quale punisce con la reclusione da uno a 3 anni chiunque proceda al trattamento di dati personali in violazione del disposto –tra gli altri- dell’art. 11, al fine di recare per sé o per altri profitto o di produrre danno. Il reato si configura se dal fatto derivi un nocumento per l’interessato.
Ebbene nel phishing possiamo vedere realizzati tutti questi elementi richiesti dalla norma incriminatrice.
In particolare il momento della raccolta dei dati dell’utente, dopo che questi abbia fornito i propri dati personali relativi al proprio account, fa sì che il phisher ponga in essere un trattamento di dati in aperta violazione con il disposto dell’art. 11 lett. a), in base al quale i dati vanno trattati in modo lecito e secondo correttezza. Pertanto, accompagnandosi alla violazione dell’art. 11 il fine di trarre profitto (il quale c’è sempre nel phishing, che è una tecnica finalizzata, generalmente, proprio ad estorcere denaro), nel momento in cui il danaro viene sottratto (dunque si verifica il «documento» richiesto dalla norma) si realizza l’illecito penale descritto dall’art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003.
Tuttavia occorre puntualizzare alcune considerazioni ulteriori intorno a questa figura di reato ed alle sue implicazioni di natura processuale.
Innanzitutto il reato descritto è un delitto, procedibile anche d’ufficio, con le relative conseguenze in ordine al termine massimo di prescrizione del reato stesso (sette anni e mezzo).
Il limite edittale della sanzione prevista per il delitto di cui all’art. 167, comma 2, (reclusione da uno a tre anni), combinandosi con il disposto dell’art. 280 c.p.p., ci induce a dover escludere la possibilità che possano essere richieste dagli inquirenti, prima dell’eventuale udienza di convalida, l’applicazione delle misure coercitive od interdittive indicate nei capi II e III del titolo I («misure cautelari personali») del Libro IV («misure cautelari») del codice di procedura penale, come ad esempio la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, o il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
Inoltre, in virtù del disposto dell’art. 266 c.p.p., non sarà possibile per gli inquirenti procedere ad intercettazioni telefoniche od ambientali con riferimento al reato di cui all’art. 167, poiché tali intercettazioni sono consentite qualora si proceda per delitti non colposi puniti con una pena che superi 5 anni (otre in altre ipotesi residuali indicate nella norma, nella quali non rientrano condotte assimilabili al phishing). Tuttavia, grazie alle modifiche all’art. 132 del codice privacy avutesi con la recente legge n. 155/2005, sarà possibile per gli inquirenti richiedere l’acquisizione dei dati di traffico telematico relativi ai soggetti che hanno messo in opera le attività di phishing, nel rispetto della nuova procedura dettata dalla legge.
Un grosso limite alla descrizione del phishing come reato di illecito trattamento di dati personali di cui all’art. 167 del codice privacy, sta nella natura residuale di tale figura delittuosa. Infatti, intanto può configurasi tale ipotesi incriminatrice, in quanto, come recita lo stesso art. 167, il fatto non «costituisca più grave reato».


Avv. Luca Bovino - legal@anti-phishing.it

   
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