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PEC (posta elettronica certificata)

La posta elettronica certificata è stata introdotta per la prima volta nel 2005, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005.Questo sistema di posta potrà finalmente soppiantare l’uso delle lettere raccomandate, anzi è stata definita come la raccomandata elettronica.Cosa prevede la PEC? Il sistema di PEC ruota intorno a tre soggetti: il mittente, il destinatario e il gestore del servizio di PEC, che per comodità chiameremo provider.

Nel momento in cui il mittente invia un’e-mail verso un destinatario il provider, riceve dal provider una ricevuta attestante l’avvenuta spedizione del messaggio verso il destinatario (un po’ come la velina che ci consegna l’incaricato delle posta nel momento in cui spediamo una raccomandata). Quando il messaggio giunge nella casella di posta del destinatario il provider ci fa ricevere un ulteriore avviso, una sorta di ricevuta di ritorno elettronica, comunicandoci che il destinatario ha la disponibilità del messaggio inviato.

In sostanza tutto come nella posta raccomandata ordinaria: un certificato di spedizione ed una cartolina di ritorno virtuali. La PEC, comunque, ha qualcosa in più rispetto alla posta raccomandata tradizionale. Infatti, qualora il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute relative ai messaggio inviati potrà richiedere le informazioni di cui ha bisogno al provider, il quale è obbligato a conservare per trenta mesi traccia delle operazioni di spedizione e ricezione avvenute per suo tramite, all’interno di appositi files di log.

Ma che differenza c’è fra una lettera raccomandata e una PEC? Nessuna. Entrambe sono valide ai fini di legge, anzi, probabilmente la PEC offre garanzie maggiori.Il sistema della posta raccomandata tradizionale si basa sostanzialmente su una buona dose di fiducia fra il mittente ed il ricevente. Io ti invio un sollecito tramite lettera raccomandata all’interno di una busta chiusa, e dopo quindici giorni dalla data indicata nella ricevuta di ritorno agisco in giudizio ove, in caso di contestazione, potrò esibire gli originali delle ricevute postali. Ma non posso dirmi completamente al sicuro.

In fondo la cartolina di ritorno di una lettera raccomandata costituisce la prova del fatto che il destinatario ha ricevuto una busta proveniente da un certo mittente, ma non può garantire affatto circa il contenuto della busta, la quale potrebbe anche essere vuota, o riportante un documento diverso. Per essere effettivamente sicuro dovrei notificare un sollecito attraverso l’ufficiale giudiziario, con notevole incremento di spesa.

Inoltre cosa potrebbe accedermi nel caso in cui il postino mi abbia recapitato una raccomandata mentre mi trovo all’estero? Il postino riporta la lettera presso l’ufficio postale, mi rilascia l’avviso di giacenza e al mio ritorno dovrò recarmi personalmente, o tramite delegato, alla posta a ritirare la raccomandata. Potranno trascorrere anche diversi giorni prima di ricevere la comunicazione, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare qualora i contenuti della comunicazione fossero particolarmente urgenti od importanti.
Invece con la PEC noi abbiamo la certezza, certificataci dal provider, che il messaggio è giunto nella sua interezza al destinatario, e che è giunto presso la propria casella di posta elettronica.

Ma con la PEC non ho una cartolina di ritorno firmata dal destinatario?! Certo, ho soltanto la comunicazione dell’avvenuto deposito della mail certificata presso l’accout del destinatario. Tuttavia è presumibile desumere che egli, se ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata, controlli con una certa frequenza la posta ricevuta. Quindi la presunzione legale di conoscenza del messaggio inviato tramite PEC è ampiamente giustificata.

Quali sono i problemi della PEC? Come detto in precedenza con la PEC hai la certezza che il messaggio è giunto a destinazione ma non puoi avere la certezza della paternità di un messaggio. L’unico sistema per avere la certezza della provenienza di un messaggio di posta elettronica unita alla prova dell’avvenuta comunicazione del messaggio da un soggetto ad un altro consiste nell’abbinare la PEC ad un dispositivo di firma digitale o di firma elettronica avanzata(o qualificata).

Avv. Marcello Pirani – legal@anti-phishing.it



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