Se la raccomandata non è più sicura…?
L’inquietante segnale che giunge da una recentissima sentenza della Cassazione va proprio nella direzione indicata nel titolo: la arcinota lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non è idonea a provare che effettivamente un dato documento sia effettivamente giunto a destinazione.
La cosa è senz’altro sconvolgente per tutti coloro che utilizzano la posta raccomandata per procurarsi una prova documentale di una intercorsa corrispondenza, tuttavia, a ben vedere la conclusione cui è giunta la Cassazione non può che ritenersi condivisibile.
La sola ricezione della cartolina di ritorno (tecnicamente definita avviso di ricevimento) non può in alcun modo costituire una prova del fatto che il contenuto della lettera sia pervenuto nella disponibilità del destinatario. Il destinatario di una lettera raccomandata, infatti, riceve una busta chiusa dal postino e firma la cartolina di ritorno senza aver preventivamente aperto la busta, poiché spesso i postini non consegnano la lettera se non viene prima sottoscritto l’avviso di ricevimento.
Ma in ogni caso l’avviso che ritorna al mittente costituisce unicamente la prova che è stata ricevuta la busta da lettera, ma non potrebbe in alcun modo provare alcunché circa il suo contenuto. Potrebbe trattarsi di una busta vuota, così come potrebbe trattarsi di una busta contenente un documento assolutamente diverso.
Nella sentenza citata in precedenza, emessa dalla sez. III della Corte di Cassazione Civile, del 12 maggio 2005, n. 10021, la Corte ha deciso in una causa relativa alla cessione di credito il quale per avere efficacia deve essere notificato al debitore ceduto.
Cosa vuol dire notificare? Significa far pervenire una comunicazione nella sfera di conoscibilità del destinatario, in base a quanto dispone l’art. 1335 del codice civile. Ma quando si può dire che un atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario? Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte il creditore aveva notificato la cessione del proprio credito al debitore attraverso una lettera raccomandata che il debitore ha sempre negato di aver ricevuto. In tal caso la Cassazione ha negato che tale notificazione potesse ritenersi correttamente effettuata affermando
«la lettera, infatti, poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno, anche per semplice disguido di spedizione, pur sempre possibile. Del resto (…) la busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato.
Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi il giudice del rinvio.»
Elaborando questo principio la Cassazione ha ribaltato altri suoi precedenti convincimenti, in base ai quali, a fronte della notificazione di un atto a mezzo del servizio postale
«il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l’atto, e in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso di ricevimento, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso» (Cass. nn. 3065/2003 e 1783/2001).
A questo punto chi volesse ottenere la prova della notificazione di un determinato documento ad un destinatario non avrebbe che due strade: la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario e la notificazione elettronica tramite la posta elettronica certificata.
La prima strada consente di avere la certezza che l’atto è giunto a destinazione poiché ci sarà un pubblico ufficiale ad attestare che l’atto imbustato è effettivamente quello che si voleva notificare. Inoltre, l’originale dell’atto notificato ritorna nella disponibilità del mittente che così avrà la prova dell’avvenuta notificazione.
Inutile dire che la notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario è una pratica molto costosa ed assolutamente antieconomica per tutti coloro che hanno la necessità di inviare con una certa frequenza corrispondenza di cui è necessario possederne prova.
L’altra via consiste nell’utilizzazione di un sistema di notificazione elettronica, assolutamente gratuito, ed in grado di precostituire la prova dell’avvenuta corrispondenza e del contenuto della stessa. Ci riferiamo alla posta elettronica certificata.
Avv. Marcello Pirani – legal@anti-phishing.it























apr 3, 2012
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basta la spedizione in plico: il solo foglio che contiene la comunicazione a mò di busta che naturalmente avrà sul retro gli estremi e i timbri postali, questo metodo (antico) è a prova di contestazione.