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  Approfondimenti - Spamming Stampa
 
Spamming (monnezza) Lo spamming nella giurisprudenza e nelle pronunce delle authorities
Aspetti legali legati allo spamming Lo spamming e il garante
Direttiva sul trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni Lo spamming e la responsabilità civile
L'art.130 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) Lo spamming come illecito penale
L'art.10 del D.Lgs.185/99 (Disciplina a tutela dei consumatori nei contratti a distanza)    
   
 

L’art. 13 della direttiva 2002/58/CE (Direttiva sul trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche)

Lo spamming si configura come un’attività illecita, in quanto viola espressamente le disposizioni presenti nella direttiva comunitaria 2002/58/CE e nel Testo Unico in materia di protezione di dati personali D.Lgs. n. 196/2003: per la precisione, e rispettivamente, l’ art. 13 della Direttiva e l’art. 130 del D.Lgs. n. 196/2003 entrambi rubricati «comunicazioni indesiderate».
La direttiva, poi recepita dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, d’ora in avanti Codice) si cura di disciplinare l’utilizzazione di tecniche di spamming con finalità commerciali, prevedendo che tale invio di materiale pubblicitario possa essere consentito soltanto nei confronti di soggetti che abbiano precedentemente espresso il loro consenso.

[Le finalità della direttiva sono sintetizzate in particolare nel considerando n. 6, che qui trascriviamo integralmente, data la sua immediata chiarezza «L’internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un’infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un’ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l’internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata».
A questo principio si accompagna quello contenuto nella prima parte del considerando n. 40 «Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefaz o posta elettronica, compresi i messaggi SMS»].


Con l’art. 13 della direttiva è stato posto un divieto, a livello comunitario, alla commercializzazione diretta di beni o servizi effettuata tramite le moderne tecnologie di comunicazione (fax, e-mail, chiamate telefoniche automatiche) senza il preventivo consenso del destinatario abbonato a tali servizi di telecomunicazione.

[Le ragioni di tale divieto sono esplicitate nel considerando n. 40 della direttiva, il quale, a proposito delle comunicazioni inviate a mezzo telefax, posta elettronica e dispositivi automatici di chiamata così recita: «tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche da inviare e dall’altro imporre un onere e/o un costo al destinatari. Inoltre, in alcuni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi.»]

Tuttavia tale divieto non è assoluto, ma conosce alcune deroghe.
Il secondo comma dell’art. 13 della direttiva prevede, infatti, la possibilità di inviare e-mail pubblicitarie anche a prescindere dal consenso espresso del destinatario dell’invio. Tale invio può ritenersi lecito a condizione che
- il mittente sia un soggetto che svolga un’attività economica;
- i soggetti destinatari delle comunicazioni commerciali siano suoi clienti;
- lo spammer abbia ottenuto dai propri clienti le loro coordinate elettroniche per la posta elettronica nell’ambito della vendita di un prodotto o della fornitura di un servizio;
- i servizi o i prodotti da commercializzare tramite l’utilizzo delle coordinate elettroniche siano analoghi rispetto a quelli oggetto della vendita o del servizio tramite i quali le coordinate elettroniche del cliente siano state raccolte.
Allorché tali coordinate siano state ottenute, il cliente dovrebbe essere sempre informato sul loro utilizzo successivo per finalità di commercializzazione diretta in maniera chiara e distinta nonché il medesimo cliente dovrebbe poter avere sempre la possibilità di opporsi a tale uso (Cfr. considerando n. 41).
Il terzo comma della direttiva prevede che gli stati membri possano adottare, in piena autonomia, tutte le misure normative che ritengano più appropriate al fine di garantire al destinatario un’effettiva opposizione all’invio di comunicazioni pubblicitarie anche al di fuori dei casi previsti dai primi due commi dell’art. 13.
Lo stesso comma prevede altre due disposizioni molto importanti: innanzitutto esige che gli stati membri debbano garantire la gratuità dei rimedi a tutela dell’interessato-abbonato per opporsi ed impedire l’ulteriore invio di materiale pubblicitario (salve le spese relative ai costi di trasmissione del rifiuto, Cfr considerando n. 41).
In secondo luogo la norma comunitaria citata demanda all’autonomia dei singoli stati membri la decisione circa l’opt-in o l’opt-out nei casi di spamming effettuato per finalità commerciali avulse dalla vendita di prodotti e dalla fornitura di servizi.
Ovvero gli Stati membri potranno decidere, fermo restando la gratuità per l’interessato dei rimedi giuridici prescelti, se l’illiceità di questo spamming sia da ricollegare all’assenza di preventivo consenso dell’interessato abbonato (opt-in), oppure al suo espresso desiderio di non ricevere ulteriormente tale tipo di comunicazioni (opt-out).
A margine dell’analisi del comma 3 dell’art. 1e della direttiva, non appare tuttavia molto chiaro in che tipi di settori sia demandata la possibilità per gli stati membri di adottare il regime dell’opt-out, dal momento che l’opzione può essere esercitata soltanto nei casi di comunicazioni elettronica finalizzate alla commercializzazione diretta al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2. Ovvero al di fuori dei casi di fornitura di servizi e di vendita di beni nei confronti di persone fisiche , residuando, quindi, tale facoltà in un ambito decisamente ristretto.
Il comma 4 dell’articolo prevede che sia in ogni caso vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica finalizzata alla commercializzazione diretta camuffando o celando l’identità del mittente, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni (analoga prescrizione è stata dettata dall’art. 9 del D.Lgs. n. 70/2003, in tema di commercio elettronico).
L’ultimo comma, il n. 5, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applichino sia agli abbonati a servizi di comunicazione elettronica che alle persone fisiche. Quanto alle persone giuridiche la norma impone agli stati membri di attivarsi per garantire un’adeguata tutela ai loro interessi legittimi rispetto all’invio di comunicazioni indesiderate.

[L’art. 13, della direttiva così recita « Comunicazioni indesiderate 1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all’uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.
3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.
4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l’identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.»]


Avv. Luca Bovino - legal@anti-phishing.it

 

 

  News
   
Il Garante: gli spammer ora rischiano risarcimenti SMS e numeri 899: ecco i principali messaggi truffa in circolazione
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RAS Bank nuovamente vittima del phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.  Leggi
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Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e perché no anche un avviso generale per informare del rischio phishing. Leggi
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Approfondimenti
 

 
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia – 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)

Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno, quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che il phishing nazionale ha collezionato nel periodo 01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al 1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1° trimestre 2007
225 tentativi di phishing unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del 1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre mesi 
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Phishing: chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non si riuscirà a dimostrare la responsabilità delle banche. E’ questo lo scontato quadro che esce da un interessante servizio di "Repubblica TV" andato in onda nella giornata di ieri, che vedeva come partecipanti esponenti dl sistema bancario, responsabili della Polizia Postale e legali. Il servizio partendo da un caso reale di truffa mette in luce lo "scarica barili" fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi sistemi di sicurezza basati su password numeriche, nei confronti dei truffati colpevoli di troppa ingenuità o come nel caso mostrato, dell’ignara vittima che senza aver fatto nulla si ritrova il proprio conto alleggerito di 4mila euro. Che con un altissima probabilità non rivedrà mai più. 
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo l’ennesima truffa
Circola in Rete da alcuni giorni una nuova offerta di lavoro, apparentemente collegata al fenomeno delle false società utilizzate per il riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv. Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link proposto l’utente viene trasportato in un apposito sito maligno all’interno del quale crederà di fornire i propri dati per candidarsi all’allettante posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero sito serve esclusivamente per il download del file  Continua >>

   

Caso Citibank: quando una vera e-mail si trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail per chiedervi di aggiornare il vostro username, password o numero di carta di credito. E’ questo il primo consiglio inneggiato da tutti colori i quali, noi compresi, hanno cercato di informare i navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E se la mia banca mi stesse realmente richiedendo di aggiornare i miei dati? chi ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO, soprattutto se la politica di sicurezza dell’istituto di credito sino al giorno prima professava il contrario.E’ questo, in sintesi, questo quello che è accaduto alla sede Australiana di Citibank, che nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i suoi clienti 
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Anche i dialers sono denunciabili on line. L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività del Commissariato di Ps on line, ad oggi i cittadini hanno sporto oltre 2500denunce, effettuato oltre 2800 segnalazioni ed inviato più di 5500 richieste di informazioni.Il sito ha registrato oltre 300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio Masciopinto nel corso di un’intervista rilasciata per il sito dell’associazione di consumatori MDC.La possibilità di effettuare le denunce alla polizia direttamente tramite internet, senza recarsi fisicamente in caserma, sta prendendo sempre più dimestichezza fra gli italiani.   Continua >>

   

Un 2007 all’insegno delle minacce informatiche: parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da fare per il 2007 non dimenticare di aggiungere "maggiore sicurezza informatica" perché se solo la metà delle previsioni fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e temo che lo faranno) ci aspetta un 2007 da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso note le sue previsioni su quali saranno le 10 principali minacce di sicurezza nel 2007 stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000 diverse tipologie di minacce note e altre non ancora identificate, è chiaro che il malware viene rilasciato sempre più da criminali professionisti e organizzati.
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In evidenza


Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3 arresti e 700 truffati

Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza nel corso dell’operazione, tutt’ora in corso, denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno stroncato l’attività criminale di tre truffatori italiani specializzati nei raggiri telematici.Lo scenario delle truffe era eBay ma anche appositi siti realizzati esclusivamente per allettare le potenziali vittime, che attratte dai prezzi scontatissimi non esitavano a pagare anticipatamente senza però ricevere nulla o quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro d’affari dei truffatori capaci anche di guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti i dettagli dell’operazione in questo articolo di Alessia Marani pubblicato su il Giornle.it:   Continua >>

 

Phishing: nuova tecnica e nuovi pericoli per gli utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto sino ad oggi, niente più e-mail che cercano di rassomigliare a vere comunicazioni, niente più siti clone, nessuna vulnerabilità da sfruttare, nessun filtro o software in grado di rilevare la truffa.Avrete così l’ultimo tentativo attualmente in circolazione. Ancora una volta contro eBay. Ancora una volta per colpire i risparmi dei navigatori della Rete italiani. Ma questa volta con una tecnica nuova ed altamente pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano tradotto, si presenta alla potenziale vittima come un normale messaggio privato inviato da un certo A. Mario, il cui indirizzo e-mail è già noto alla comunità di eBay sempre per attività illegali   Continua >>

 

hishing: all’asta domini clone pronti per la truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo, quello segnalato dalla F-Secure società finlandese operante nel settore della sicurezza informatica, che dopo una serie di controlli nei registri di due siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio ha scoperto oltre 30 false versione di importanti siti web appartenenti ad istituti di credito, società finanziarie e non, disponibili al migliore offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de, americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti web che cercano di rassomigliare agli originali, trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che con lo stesso principio di eBay   Continua >>

   
 

Skimming (strisciata)

Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare. Da questa parola deriva a sua volta la parola skimmer che è il dispositivo utilizzato per memorizzare i contenuti delle bande magnetiche delle carte di pagamento. Negli sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine), per leggere le relative carte elettroniche di pagamento ed in particolare per leggere il contenuto delle bande magneti  Continua >>

   
Ultima segnalazione
   
Gli ultimi casi di phishing internazionale segnalati da
 

Servizio momentaneamente sospeso

   
 

Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta con il ritorno di una particolare variante sino ad oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing via fax.I più attenti la riconosceranno subito, infatti oltre ad essere già stata utilizzata in passato sempre contro eBay, questa tecnica ha colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle passata versioni il phisher richiede una serie dettagliata di dati personali.Infatti oltre al solito username e password, e-mail e punteggio   Continua >>

   
 

Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il tentativo di far cadere in trappola i clienti di Banca di Roma, si tratta del secondo caso di phishing in poco meno di una settimana ai danni dell’istituto di credito romano.A differenza del suo predecessore caratterizzato da un testo credibile ed un italiano perfetto, quello odierno utilizza un e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più avranno sicuramente riconosciuto visto che questa finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.  Continua >>

     
 

Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34) la circolazione di un nuovo pericolosissimo tentativo di phishing che questa volta cerca di colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a destinare la somma riservata per i regali di natale per contribuire a rendere leucemie, linfomi e mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è stato un richiamo irresistibile per il phisher.   Continua >>

 

 

 

 

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