L’art. 13 della direttiva
2002/58/CE (Direttiva sul trattamento dei dati personali nel
settore delle comunicazioni elettroniche)
Lo spamming si configura come un’attività illecita, in
quanto viola espressamente le disposizioni presenti nella
direttiva comunitaria 2002/58/CE e nel Testo Unico in
materia di protezione di dati personali D.Lgs. n. 196/2003:
per la precisione, e rispettivamente, l’ art. 13 della
Direttiva e l’art. 130 del D.Lgs. n. 196/2003 entrambi
rubricati «comunicazioni indesiderate».
La direttiva, poi recepita dal Codice Privacy (D.Lgs.
196/2003, d’ora in avanti Codice) si cura di disciplinare
l’utilizzazione di tecniche di spamming con finalità
commerciali, prevedendo che tale invio di materiale
pubblicitario possa essere consentito soltanto nei confronti
di soggetti che abbiano precedentemente espresso il loro
consenso.
[Le finalità della direttiva sono sintetizzate in
particolare nel considerando n. 6, che qui trascriviamo
integralmente, data la sua immediata chiarezza «L’internet
ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo
un’infrastruttura mondiale comune per la fornitura di
un’ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
attraverso l’internet aprono nuove possibilità agli utenti
ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati
personali e la loro vita privata».
A questo principio si accompagna quello contenuto nella
prima parte del considerando n. 40 «Occorre prevedere misure
per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita
privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di
commercializzazione diretta, in particolare mediante
dispositivi automatici di chiamata, telefaz o posta
elettronica, compresi i messaggi SMS»].
Con l’art. 13 della direttiva è stato posto un divieto, a
livello comunitario, alla commercializzazione diretta di
beni o servizi effettuata tramite le moderne tecnologie di
comunicazione (fax, e-mail, chiamate telefoniche
automatiche) senza il preventivo consenso del destinatario
abbonato a tali servizi di telecomunicazione.
[Le ragioni di tale divieto sono esplicitate nel
considerando n. 40 della direttiva, il quale, a proposito
delle comunicazioni inviate a mezzo telefax, posta
elettronica e dispositivi automatici di chiamata così
recita: «tali forme di comunicazioni commerciali
indesiderate possono da un lato essere relativamente facili
ed economiche da inviare e dall’altro imporre un onere e/o
un costo al destinatari. Inoltre, in alcuni casi il loro
volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione
elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme
di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione
diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate
possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso
esplicito di questi ultimi.»]
Tuttavia tale divieto non è assoluto, ma conosce alcune
deroghe.
Il secondo comma dell’art. 13 della direttiva prevede,
infatti, la possibilità di inviare e-mail pubblicitarie
anche a prescindere dal consenso espresso del destinatario
dell’invio. Tale invio può ritenersi lecito a condizione che
- il mittente sia un soggetto che svolga un’attività
economica;
- i soggetti destinatari delle comunicazioni commerciali
siano suoi clienti;
- lo spammer abbia ottenuto dai propri clienti le loro
coordinate elettroniche per la posta elettronica nell’ambito
della vendita di un prodotto o della fornitura di un
servizio;
- i servizi o i prodotti da commercializzare tramite
l’utilizzo delle coordinate elettroniche siano analoghi
rispetto a quelli oggetto della vendita o del servizio
tramite i quali le coordinate elettroniche del cliente siano
state raccolte.
Allorché tali coordinate siano state ottenute, il cliente
dovrebbe essere sempre informato sul loro utilizzo
successivo per finalità di commercializzazione diretta in
maniera chiara e distinta nonché il medesimo cliente
dovrebbe poter avere sempre la possibilità di opporsi a tale
uso (Cfr. considerando n. 41).
Il terzo comma della direttiva prevede che gli stati membri
possano adottare, in piena autonomia, tutte le misure
normative che ritengano più appropriate al fine di garantire
al destinatario un’effettiva opposizione all’invio di
comunicazioni pubblicitarie anche al di fuori dei casi
previsti dai primi due commi dell’art. 13.
Lo stesso comma prevede altre due disposizioni molto
importanti: innanzitutto esige che gli stati membri debbano
garantire la gratuità dei rimedi a tutela
dell’interessato-abbonato per opporsi ed impedire
l’ulteriore invio di materiale pubblicitario (salve le spese
relative ai costi di trasmissione del rifiuto, Cfr
considerando n. 41).
In secondo luogo la norma comunitaria citata demanda
all’autonomia dei singoli stati membri la decisione circa l’opt-in
o l’opt-out nei casi di spamming effettuato per finalità
commerciali avulse dalla vendita di prodotti e dalla
fornitura di servizi.
Ovvero gli Stati membri potranno decidere, fermo restando la
gratuità per l’interessato dei rimedi giuridici prescelti,
se l’illiceità di questo spamming sia da ricollegare
all’assenza di preventivo consenso dell’interessato abbonato
(opt-in), oppure al suo espresso desiderio di non ricevere
ulteriormente tale tipo di comunicazioni (opt-out).
A margine dell’analisi del comma 3 dell’art. 1e della
direttiva, non appare tuttavia molto chiaro in che tipi di
settori sia demandata la possibilità per gli stati membri di
adottare il regime dell’opt-out, dal momento che l’opzione
può essere esercitata soltanto nei casi di comunicazioni
elettronica finalizzate alla commercializzazione diretta al
di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2. Ovvero al di
fuori dei casi di fornitura di servizi e di vendita di beni
nei confronti di persone fisiche , residuando, quindi, tale
facoltà in un ambito decisamente ristretto.
Il comma 4 dell’articolo prevede che sia in ogni caso
vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica
finalizzata alla commercializzazione diretta camuffando o
celando l’identità del mittente, o senza fornire un
indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una
richiesta di cessazione di tali comunicazioni (analoga
prescrizione è stata dettata dall’art. 9 del D.Lgs. n.
70/2003, in tema di commercio elettronico).
L’ultimo comma, il n. 5, prevede che le disposizioni di cui
ai commi 1 e 3 si applichino sia agli abbonati a servizi di
comunicazione elettronica che alle persone fisiche. Quanto
alle persone giuridiche la norma impone agli stati membri di
attivarsi per garantire un’adeguata tutela ai loro interessi
legittimi rispetto all’invio di comunicazioni indesiderate.
[L’art. 13, della direttiva così recita « Comunicazioni
indesiderate 1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di
chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di
commercializzazione diretta è consentito soltanto nei
confronti degli abbonati che abbiano espresso
preliminarmente il loro consenso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o
giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate
elettroniche per la posta elettronica nel contesto della
vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva
95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può
utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di
commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o
servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo
chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate
elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi,
gratuitamente e in maniera agevole, all’uso di tali
coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia
rifiutato inizialmente tale uso.
3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per
garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate
a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da
quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se
manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli
abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo
di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è
effettuata dalla normativa nazionale.
4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di
posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta
camuffando o celando l’identità del mittente da parte del
quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un
indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una
richiesta di cessazione di tali comunicazioni.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano
agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri
garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e
della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela
degli interessi legittimi degli abbonati che non siano
persone fisiche relativamente alle comunicazioni
indesiderate.»]
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line