In materia civile si segnalano soprattutto due sentenze del
Giudice di Pace di Napoli, rispettivamente del 7 e del 26
giugno 2004 (quest’ultima, la 8432/2004 commentata nella
rivista “Il Merito”, II, 2004, 19, mentre quella del 7
giugno disponibile in questo sito).
In queste due pronunce il giudice ha riconosciuto la
illiceità dell’attività di spamming nell’ambito della
responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043
del codice civile, con la particolarità che in entrambe
queste sentenze lo spammer è stato condannato a cancellare i
dati del ricorrente dai propri archivi elettronici nonché a
risarcire i danni non patrimoniali in conseguenza
dell’ingiusto turbamento arrecato alla vita privata del
destinatario del messaggio pubblicitario, liquidandoli
secondo equità in € 1000,00 (più € 750,00 per le spese
legali).
[I principi di diritto derivanti dalle due sentenze del
giudice di pace di Napoli sono riassumibili in queste due
massime della sentenza del 7-10 giugno 2004 «L'invio di
posta elettronica indesiderata nella fattispecie è
illegittima sotto due profili: da un lato per la
scorrettezza e illiceità del trattamento dei dati personali
dell'attore da parte della convenuta e dall'altro lato
provoca una illegittima intrusione e invasione nella sua
sfera di riservatezza come stabilito dal Garante della
privacy (gli indirizzi di posta elettronica non sono
utilizzabili da chiunque in quanto non si tratta di dati
pubblici alla stregua degli elenchi telefonici
tradizionali)]
Da segnalare che il giudice napoletano ha riconosciuto la
risarcibilità anche del danno non patrimonionale causato
dallo spammer, oltre a quello patrimoniale. Il danno di
natura patrimoniale si sarebbe identificato con le «spese
generali e degli inconvenienti e perdite di tempo subite»,
mentre il danno non patrimoniale è stato determinato dal
giudice di pace tenendo conto « del danno alla vita di
relazione del danno esistenziale conseguente alla lesione e
al turbamento della qualità di vita dell'attore»,
ascrivendo, pertanto, anche il danno da spamming al
cosiddetto danno esistenziale, categoria di recente
elaborazione giurisprudenziale.
[altri due importanti passaggi della sentenza di Napoli
«La società convenuta srl xxxxx va condannata al
risarcimento dei danni materiali e morali nella misura di
euro 1000 determinata in via equitativa sia per il danno
patrimoniale che per il danno morale, tenuto conto delle
spese generali e degli inconvenienti e perdite di tempo
subite, derivante dall'illecito invio di corrispondenza
elettronica a scopo pubblicitario non effettuato sulla base
del consenso preventivo ed informato dell'attore, oltre
interessi legali dalla domanda (…)tenuto conto del danno
alla vita di relazione del danno esistenziale conseguente
alla lesione e al turbamento della qualità di vita
dell'attore, tenuto conto della documentazione esibita e
delle risultanze istruttorie, la società convenuta srl
Nencini Sport va condannata al risarcimento dei danni
materiali e morali nella misura di euro 1000 determinata in
via equitativa sia per il danno patrimoniale che per il
danno morale, tenuto conto delle spese generali e degli
inconvenienti e perdite di tempo subite, derivante
dall'illecito invio di corrispondenza elettronica a scopo
pubblicitario non effettuato sulla base del consenso
preventivo ed informato dell'attore, oltre interessi legali
dalla domanda» (Cfr. Giudice di pace di Napoli - Sezione
prima – sentenza 7-10 giugno 2004)]
Occorre precisare che le due sentenze napoletane facevano
riferimento a controversie sorte nel 2003, ovvero prima
dell’entrata in vigore del codice privacy (entrato in vigore
il primo gennaio 2004, eccezion fatta per gli artt. dal 33
al 36 e per l’allegato B al momento ancora non in vigore).
Nell’attuale panorama normativo il giudice competente per le
controversie ove si verta in tema di violazioni del codice
sulla protezione dei dati personali è il tribunale in
composizione monocratica, ed il foro competente è quello del
titolare (ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 196/2003).
Inoltre, a differenza dei casi che hanno interessato i due
giudici campani, l’atto introduttivo del giudizio non è la
citazione bensì il ricorso.
[questo il testo dell’art. 152 del D.Lgs.
196/2003(Autorità giudiziaria ordinaria) «1. Tutte le
controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei
dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione
monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante
anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto
entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il
giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile
per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il
giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in
tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti
necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro
un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al
Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza
addurre alcun legittimo impe-dimento, il giudice dispone la
cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione
del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e
può disporre la cita-zione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella stessa
udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in
parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso
per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.»]
Le due sentenze si distinguono, inoltre, poiché ricollegano
la responsabilità civile connessa all’attività di spamming,
come detto, nell’ambito della responsabilità
extracontrattuale (art. 2043 del codice civile), piuttosto
che nell’ambito della responsabilità connessa allo
svolgimento di attività pericolose (art. 2050 codice
civile), come peraltro era già previsto dall’art. 18 della
legge n. 675/96, prima dell’entrata in vigore dell’art. 15
del Codice.
La differenza fra queste due impostazioni non è di poco
conto.
Se si riconduce la responsabilità civile dello spammer
nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, l’onere
probatorio ricadrebbe sul soggetto che voglia agire in
giudizio contro lo spamming subito. Questi pertanto dovrebbe
di dimostrare i danni subiti (anche se di natura non
patrimoniale), la colpa o il dolo dello spammer, nonché il
nesso di causalità fra l’azione colposa o dolosa dello
spammer ed il danno subito da egli subito.
Viceversa, inquadrando la responsabilità civile dello
spammer nell’ambito dell’art. 2050 c.c., sul soggetto che
agisce in giudizio graverebbe soltanto l’onere di dimostrare
i danni subiti (che anche in questo caso potrebbero essere
di natura non patrimoniale) e il nesso di causalità fra il
danno subito e l’azione dello spammer. Chi agisca in
giudizio per il risarcimento di danni legati allo
svolgimento di attività pericolose è esonerato dalla prova
dell’elemento psicologico dell’illecito (dolo o colpa),
incombendo invece sul danneggiante l’onere di dimostrare di
aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tale ricostruzione appare maggiormente convincente, anche in
considerazione del fatto che lo svolgimento di un’attività
di trattamento di dati personali (qual è, per l’appunto,
l’attività di e-mail spamming) è considerata dal codice
un’attività pericolosa, stante il rinvio, contenuto
nell’art. 15 del D.Lgs. 196/2003, all’art. 2050 del codice
civile.
[Questo il contenuto, rispettivamente, degli artt. 15 del
D.Lgs. 196/2003 e 2050 del codice civile:
Art. 15 «(Danni cagionati per effetto del trattamento) 1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.»;
Art. 2050 (Responsabilità per l'esercizio di attività
pericolose). «Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per
la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se
non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare
il danno.»]
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
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Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
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Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
Continua >>
Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
Continua
>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
Continua >>
Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
Continua >>
Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
Continua
>>
Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
Continua >>
hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
Continua
>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
Continua >>
Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
Continua >>
Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
Continua >>
Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
Continua >>
Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line