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	<title>Anti-Phishing Italia: il portale contro le truffe on-line &#187; facebook</title>
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		<title>Condannato a 15mila euro per diffamazione su Facebook</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/contributi-legali/2010/07/26/1839</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributi legali]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

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		<description><![CDATA[Una delle primissime sentenze italiane in tema di risarcimento danni per illeciti compiuti su social network. L&#8217;invio di messaggi diffamatori tramite facebook costa caro ad un giovane di Monza: la corte brianzola ha inflitto 15mila euro di condanna per risarcire la vittima del messaggio con cui veniva offesa per una sua patologia visiva, veniva derisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/07/facebook_euro.jpg" rel="shadowbox[post-1839];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1840" title="facebook_euro" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/07/facebook_euro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Una delle primissime sentenze italiane in tema di  risarcimento danni per illeciti compiuti su social network. <strong>L&#8217;invio di messaggi  diffamatori tramite facebook costa caro ad un giovane di Monza</strong>: la corte  brianzola ha inflitto 15mila euro di condanna per risarcire la vittima del  messaggio con cui veniva offesa per una sua patologia visiva, veniva derisa per  via di alcune sue preferenze maschili ed inclinazioni sessuali.</p>
<p style="text-align: justify;">E così, rilevata  la &#8220;evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la  reputazione, l’onore, il decoro della vittima)&#8221; afferma la corte &#8220;e delle  conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda della quale si  discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di  <span style="text-decoration: underline;">danno morale ovvero non patrimoniale</span>, la somma&#8221; (non certo simbolica,  aggiungiamo noi) &#8220;di <strong>€ 15.000,00</strong>&#8220;.<span id="more-1839"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Monza</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sezione IV Civile</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza 2 marzo 2010, n. 770</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Repubblica Italiana</p>
<p style="text-align: justify;">In nome del Popolo Italiano</p>
<p style="text-align: justify;">TRIBUNALE DI MONZA</p>
<p style="text-align: justify;">Sezione IV Civile</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott.  PIERO CALABRO’</p>
<p style="text-align: justify;">in funzione di Giudice Unico</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunziato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENTE</strong><strong>NZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nella causa civile iscritta al RG n.4456/09, promossa con atto di citazione  notificato in data 12.3.2009</p>
<p style="text-align: justify;">da</p>
<p style="text-align: justify;">F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M.Costantin e R.Mandelli, presso  lo studio dei quali in Meda largo Europa n.7 ha eletto  domicilio&#8230;..………&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;">PARTE ATTRICE</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S.Paganessi, G.Violini e C.Dehò,  presso lo studio della quale in Monza via Magellano n.38 ha eletto  domicilio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">PARTE CONVENUTA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Oggetto della causa : risarcimento danni da fatto illecito</em></p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le</p>
<p style="text-align: justify;">CONCLUSIONI</p>
<p style="text-align: justify;">come da n.3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di citazione notificato in data 12.3.2009 F. B. conveniva in  giudizio, innanzi a questo Tribunale, T. P. per sentirlo condannare  all’integrale risarcimento <em>“del danno morale soggettivo o, comunque, del  danno non patrimoniale” </em>sofferti in conseguenza della subìta lesione  <em>“alla reputazione, all’onore e al decoro”</em> cagionatale in data 1.10.2008  dal convenuto mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network  “Facebook”.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduceva F. B.:</p>
<p style="text-align: justify;">-che, conosciuto T. P. su “Facebook”, ebbe ad intraprendere con il medesimo  una relazione sentimentale;</p>
<p style="text-align: justify;">-che, anche al termine di tale relazione, continuò a comunicare ed interagire  con il convenuto e con i numerosi comuni <em>“amici”</em> del sito;</p>
<p style="text-align: justify;">-che, portatrice di una patologia (una forma di strabismo definita  <em>“esotropia congenita”</em>) ben nota a T. P., si vide inviare da quest’ultimo  tramite “Facebook” in data 1.10.2008 il seguente messaggio: <em>“Senti brutta  troia strabica che nn sei altro… T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il  cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano  (facebook, myspaces, ecc.).Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi …quindi  nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la  frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il  numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile,  pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn  mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e  di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello  comportamentale… Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =)  ihoho”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">-che tale messaggio, oltre ad infierire sul predetto difetto visivo (per il  quale era solita nascondere l’occhio sinistro con la capigliatura), aveva in  modo grave leso la propria reputazione, il proprio onore e il proprio  decoro;</p>
<p style="text-align: justify;">-che il conseguente pregiudizio morale o, comunque, non patrimoniale era  suscettibile di essere liquidato nella misura di € 26.000,00 ovvero in quella  ritenuta di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">T. P., costituitosi in giudizio, contestava l’avversa domanda e ne chiedeva  la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccepiva, in particolare, l’assenza di prova della riconducibilità a sé,  quale autore, del messaggio <em>de quo </em>e la sua riferibilità all’attrice  quale destinataria (non apparendo il suo nome sulla pubblicazione <em>chat</em> prodotta in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Invocava, in via subordinata, l’esimente di cui all’art.599 comma II° CP e la  ulteriore norma di cui all’art. 1227 CC, avendo reagito al comportamento  persecutorio tenuto da F. B. a seguito dell’interruzione del rapporto  sentimentale, decisa dallo stesso convenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni, la causa era  trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi  dell’art.50ter CPC.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La presente controversia, di indubbia peculiarità, trae le proprie origini  dal rapporto instaurato tra le odierne parti per il tramite del sito web  denominato “Facebook”.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, come è ormai notorio, di un c.d. <em>social network </em>ad accesso  gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard al quale, a  far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici  anni di età: peraltro, se scopo iniziale di <em>“Facebook”</em> era il  mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto  il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete  sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di  utenti o di navigatori Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi ultimi partecipano creando <em>“profili”</em> contenenti fotografie e  liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e  aderendo ad un gruppo di c.d. <em>“amici”</em> : quest’ultimo aspetto è rilevante,  anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati  dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli  <em>“amici”</em> dallo stesso accettati.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Facebook”,</em> come detto, include alcuni servizi tra i quali la  possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare <span style="text-decoration: underline;">messaggi</span> e di scrivere  sulla <span style="text-decoration: underline;">bacheca</span> di altri utenti e consente di impostare l’accesso ai vari  contenuti del proprio profilo attraverso una serie di <em>“livelli”</em> via via  più ristretti e /o restrittivi ( dal livello <em>“Tutti”</em> a quello intermedio  <em>“Amici di amici”</em> ai soli <em>“Amici”</em>) per di più in modo selettivo  quanto ai contenuti o alle stesse <em>“categorie”</em> di informazioni inserite  nel profilo medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio  profilo, è possibile limitare l’accesso e la diffusione dei propri contenuti,  sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ peraltro nota agli utenti di “<em>Facebook</em>” l’eventualità che altri  possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni  lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro  consenso: trattasi dell’attività di c.d. “<em>tagging</em>” (tradotta in lingua  italiana con l’uso del neologismo <em>“taggare”</em>) che consente, ad esempio, di  copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email  e conversazioni in <em>chat</em>, che di fatto sottrae questo materiale dalla  disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione  dal social network.</p>
<p style="text-align: justify;">I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur  reputandosi <em>proprietari</em> dei contenuti pubblicati, declinano ogni  responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra,  eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria  riguardante il motore di ricerca “<em>Google</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di <em>“Facebook”</em> sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito,  ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono : rischio  in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso di specie è emblematico in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">Due giovani si conoscono e socializzano tramite <em>“Facebook”</em> e tra loro  ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non  lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se  irrilevanti ai fini della presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto si inserisce l’invio da parte di T. P. di un messaggio a  mezzo “<em>Facebook</em>” a F. B., datato 1.10.2008 e del seguente eloquentissimo  tenore: <em>“Senti brutta troia strabica che nn sei altro… T consiglio di  smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove  le persone t stimano (facebook, myspace, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o  Filippo Nardi … quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di  caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi  e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al  più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva  (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere,  chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e  modello comportamentale … Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =)  ihoho”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo  della imperfezione fisica sofferta da F. B., ma anche e soprattutto di alcune  sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al  mittente (<em>“T consiglio di smetterla”</em>) e che trovano riscontro nelle  difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio  di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Difese che, ad onor del vero, si appalesano <em>ictu oculi </em>come  contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del  messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a F. B. del suo contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte  dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio <em>de  quo</em>, posto che è ampiamente documentata dall’attrice la partecipazione di T.  P. alla discussione in <em>chat </em>messaggistica sul profilo di un comune  “<em>amico Facebook</em>” (tale G. F.) a commento di una foto che li ritrae  assieme, l’inserimento di F. B. in tale conversazione web e la replica finale  suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc.2).</p>
<p style="text-align: justify;">Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in  esame è l’ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore  22,37 attrice &#8211; ore 1,03 convenuto: doc.3), dal quale si evince anche la volontà  di T. P. di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto  (<em>“Se fosse stato per me il commento l’avrei lasciato, ma il mio amico l’ha  voluto cancellare…”</em>) e di voler sin da allora individuare una possibile  scappatoia nella pretesa non riferibilità all’attrice delle gravi espressioni  adottate (<em>“Non vedo il tuo nome scritto nel commento pubblico della mia foto  con i miei amici”</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del  carattere <em>pubblico</em> delle offese arrecate: offese certamente riconducibili  in modo immediato e diretto a F. B., non solo per la riferita forzata  condivisione con i comuni <em>“amici Facebook”</em> delle abitudini di vita  dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag.4 comparsa di  risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il  messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa  F. B. a commento della foto pubblicata dal comune “<em>amico Facebook” </em>G. F.  (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a <em>“cancellare”</em> il  messaggio <em>de quo</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente  già registrato (confermata anche in via documentale dall’attrice: docc.4-5-6) e  l’assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non  dimostrati “<em>furti d’identità</em>” (anzi escludibili, alla luce  dell’utilizzazione del medesimo recapito email, in altre occasioni pubblicato:  doc.7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da T. P..</p>
<p style="text-align: justify;">Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in  relazione alle note caratteristiche di “<em>Facebook</em>”, ai suoi altrettanto  notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti  rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli  dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli  effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1.10.2008 e dalla  reale (e (ancor potenziale) sua diffusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, T. P. dev’essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per  tale via a F. B., dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o  diminuenti di cui all’art.599 c.II° CP ed all’art. 1227 CC, certamente apparse  incongrue anche in ossequio alla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla  difesa del convenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente al <em>quantum debeatur</em>, ribadito che parte attrice ha  limitato le proprie richieste al risarcimento <em>“del danno morale soggettivo o,  comunque, del danno non patrimoniale” </em>sofferto quale diretta conseguenza  della subìta lesione <em>“alla reputazione, all’onore e al decoro”</em> cagionatale dal convenuto mediante l’invio del messaggio oggetto di causa,  appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema  Corte abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia  categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12.12.2008 n.29191), in apparente  contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass.Sez.Un.  11.11.2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno  morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano<em> </em>affermato<em> “che, nell&#8217;ambito della categoria generale del danno non  patrimoniale, la formula </em>danno morale<em> non individua una autonoma  sottocategoria di danno, ma descrive -tra i vari possibili pregiudizi non  patrimoniali- un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva  cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel  tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della  quantificazione del risarcimento”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione <em>“del  danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” </em>per tale  via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative  ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa <em>querelle</em> riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione,  una fattispecie di reato nell’ambito delle vicende discusse in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, il <strong><span style="text-decoration: underline;">danno non patrimoniale</span></strong> trae la propria  specifica origine dall’art.2059 CC, alla luce del quale simile pregiudizio deve  essere risarcito <em>“solo nei casi determinati dalla legge”</em>: tale  possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato,  così come previsto dall’art.185 CP. A seguito dell’intervento della Corte  Costituzionale (sent. 30.6.2003 n.233) può ormai dirsi del tutto superata questa  interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo  costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non  patrimoniale sofferto.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del  solo <span style="text-decoration: underline;">danno morale soggettivo</span> inteso quale <em>“transeunte turbamento dello  stato d’animo della vittima”</em> del fatto illecito, vale a dire come complesso  delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente  dalla sua rilevanza penalistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in  giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui  all’art.594 CP (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art.595 CP  (diffamazione) alla luce del cennato carattere <em>pubblico</em> del contesto che  ebbe a ospitare il messaggio <em>de quo</em>, della sua conoscenza da parte di più  persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di  <em>tagging</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Elemento, quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità  lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed  estetica sofferti da F. B. (doc.1).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e  valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l’onore, il decoro della  vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla  vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori  attuali, a titolo di <span style="text-decoration: underline;">danno morale ovvero non patrimoniale</span>, la somma di €  15.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come  da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza dev’essere munita, ai sensi di legge, della clausola di  provvisoria esecutività di cui all’art. 282 C.P.C..</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>p.q.m.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto  di citazione notificato il 12.3.2009 da F. B. nei confronti di T. P., così  provvede:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1)condanna T. P. al pagamento, in favore di F. B., della somma di €  15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2)lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di  parte attrice, liquidate nella misura di € 4.400,58 (di cui € 186,58 per  esborsi, € 1.214,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre spese  generali, IVA e CPA come per legge;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">MONZA, 2.3.2010 IL GIUDICE UNICO</p>
<p style="text-align: justify;">(dott. Piero Calabrò)</p>
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		<title>Cyber Mafia: bastano 4.500$ per colpire i social network</title>
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		<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
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		<description><![CDATA[Si tratta di un vero e proprio market dell’illegalità quello scoperto dai PandaLabs, ossia i laboratori anti-malware dell’omonima società Panda Software. A farne le spese i social network e la privacy dei suoi utenti. I laboratori hanno infatti smascherato un apposito sito web dedicato alla vendita di bots, ossia reti di computer zombie, in gradi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/occhio_privacy_socialnetwork.jpg" rel="shadowbox[post-1835];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1836" title="occhio_privacy_socialnetwork" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/occhio_privacy_socialnetwork-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Si tratta di un vero e proprio market dell’illegalità quello scoperto dai <a href="http://press.pandasecurity.com/" target="_blank">PandaLabs</a>, ossia i laboratori anti-malware dell’omonima società Panda Software. A farne le spese i<strong> social network e la privacy dei suoi utenti</strong>. I laboratori hanno infatti smascherato un apposito sito web dedicato alla <strong>vendita di bots</strong>, ossia reti di computer zombie, in gradi di colpire siti di social network e webmail: <strong>Twitter, Facebook, Hi5, MySpace, MyYearBook, YouTube, Tuenti, Friendster, Gmail e Yahoo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con prezzi che andavano da <strong>95$ sino a 225$ </strong>era possibile acquistare bots in grado di effettuare <em>registrazioni multiple nei social network, ma anche rubare dati personali, sottrarre amici, followers o contatti, oppure più semplicemente inviare messaggi. </em>Chi lo desiderava poteva invece acquistare il pacchetto completo per un prezzo di <strong>4.500$</strong>.<span id="more-1835"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ma il sistema non si limitava solo a questo, infatti disponeva anche di un <strong>sistema anti-captcha</strong> permettendo così a chi lo acquistava di preoccuparsi esclusivamente di inserire i parametri desiderati e lasciare alle bots il resto del lavoro. I PandaLabs hanno inoltre trovato una serie di funzioni insolite:</p>
<p style="text-align: justify;">- Generazione automatica di visitatori e visioni dei video di Youtube</p>
<p style="text-align: justify;">- Ottimizzazione per il ranking di Alexa</p>
<p style="text-align: justify;">- Votazioni in Digg</p>
<p style="text-align: justify;">- Invio illimitato ed automatico di messaggi verso siti d’incontri on-line come DirectMatches</p>
<p style="text-align: justify;">- ecc….</p>
<p style="text-align: justify;">Per Luis Corrons, direttore tecnico dei PandaLabs si tratta dell’ennesimo esempio di come il mondo dei malware sia redditizio per i cyber criminali, i quali <strong>offrivano anche un servizio di affiliazione con possibilità di guadagno per “servizio” venduto.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alcune foto del sito web: <a href="http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644716626/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644716626/</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644716694/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644716694/</a> -<a href="http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644099447/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644099447/</a>.</p>
<p>Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it</p>
<p>Image credit matt3010.wordpress.com</p>
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		<title>Kaspersky Lab: Facebook e&#8217; nella Top10 del phishing</title>
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		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[cyber crime]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

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		<description><![CDATA[Kaspersky Lab, leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza IT, ha rilasciato la sua ultima relazione sull’evoluzione dello spam nel primo trimestre del 2010 redatta dagli esperti aziendali Darya Gudkova, Elena e Maria Bondarenko Namestnikova. Come si afferma nella relazione, il numero di attacchi di phishing sui siti di social networking è aumentato. Facebook è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/facebook_crime.jpg" rel="shadowbox[post-1809];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1811" title="facebook_crime" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/facebook_crime-266x300.jpg" alt="" width="226" height="255" /></a>Kaspersky Lab</strong>, leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza IT, ha rilasciato la sua ultima <strong>relazione sull’evoluzione dello spam nel primo trimestre del 2010</strong> redatta dagli esperti aziendali Darya Gudkova, Elena e Maria Bondarenko Namestnikova.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si afferma nella relazione, <strong>il numero di attacchi di phishing sui siti di social networking è aumentato.</strong> Facebook è diventato inaspettatamente uno dei bersagli più importanti per i phisher. “Da quando abbiamo iniziato il monitoraggio questa è stata la prima volta che abbiamo notato che gli attacchi su un sito di social networking sono diventati così visibilmente frequenti&#8221;, hanno dichiarato gli autori del rapporto.<span id="more-1809"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le prime 10 imprese prese di mira da attacchi di phishing</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/q1_spam2010_pic09_it.png" rel="shadowbox[post-1809];player=img;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-1810" title="q1_spam2010_pic09_it" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/q1_spam2010_pic09_it.png" alt="" width="522" height="261" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Facebook, il popolarissimo social network, è andato a collocarsi in maniera del tutto inattesa al quarto posto della nostra Top-10. </strong>E&#8217; la prima volta, in tutto il periodo in cui sono state condotte le nostre osservazioni, che si registrano attacchi di simile intensità nei confronti di una rete sociale. Al momento attuale Facebook è di sicuro uno dei social network che godono di maggior popolarità in Rete; <span style="text-decoration: underline;">il numero dei suoi utenti supera già largamente i 400 milioni ed è, oltretutto, in costante aumento. </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Impossessandosi illegalmente dei dati relativi agli account degli utenti di Facebook, i malintenzionati della Rete acquisiscono l&#8217;opportunità di poter agevolmente inviare messaggi di spam sia ai titolari degli account rubati che alle persone con cui questi ultimi hanno stretto amicizia all&#8217;interno del social network. L&#8217;adozione di un simile sistema per realizzare l&#8217;invio di messaggi spam consente ai malfattori di poter raggiungere una vastissima platea di utenti e di avvalersi altresì delle ghiotte opportunità aggiuntive offerte dai social network: inviare, ad esempio (sia all&#8217;interno della rete sociale che verso le caselle di posta elettronica degli utenti), richieste di vario genere contenenti link a specifiche fotografie od inviti, inserendo al contempo nei messaggi inoltrati tutta la pubblicità che essi desiderano diffondere. </em></p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, assume particolare rilievo il fatto che, nel mese di marzo,<strong> il social network russo VKontakte sia balzato al 25° posto della nostra speciale classifica relativa alle organizzazioni maggiormente sottoposte agli attacchi di phishing. </strong>Ed in effetti, la sopra citata rete sociale ha ormai chiaramente varcato i confini dell&#8217;Internet russa e continua attualmente ad espandersi in misura sempre maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>La percentuale di email di phishing nel primo trimestre del 2010 hanno una media dello 0,57% del volume totale del traffico mail.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Gli spammer hanno imparato a sfruttare le nuove piattaforme di Internet, come blog e social network per i propri fini. La saturazione del mercato spam ha portato ad un arresto nella crescita del volume di messaggi indesiderati nel traffico email, dopo essersi stabilizzato intorno all’85,2% nel primo trimestre del 2010. Questa cifra coincide con il risultato finale per il 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo trimestre non ha visto nessun cambiamento importante per l&#8217;elenco dei paesi considerati <strong>principali fonti di spam: gli Stati Uniti per la prima volta (16%) seguita da India (7%) e Russia (6%).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La migrazione di spammer dal dominio della Cina cn. a quello .ru della Confederazione Russa è un altro chiaro evento che si è verificato nel primo trimestre del 2010. Ciò è stato causato da un inasprimento dei criteri di registrazione del dominio in Cina. I domini russi sono attraenti per i truffatori a causa dei loro requisiti legali meno rigidi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intera ricerca è visionabile al seguente indirizzo:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kaspersky.com/it/reading_room?chapter=207716903" target="_blank">http://www.kaspersky.com/it/reading_room?chapter=207716903</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p style="text-align: justify;">Image credit: <a href="http://www.kaspersky.com/it/reading_room?chapter=207716903" target="_blank">Kaspersky Lab &#8211; Lo spam nel primo trimestre del 2010</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.suranga.org/" target="_blank">Suranga.com</a></p>
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		<title>Sicurezza: Ignoranti e pigri gli utenti di Facebook</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2010/05/09/1770</link>
		<comments>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2010/05/09/1770#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Top Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Un report di Consumer Reports dice che gli utenti Facebook sono ignoranti o pigri nella sicurezza dati. 1 utente Facebook su 4 ignora totalmente i controlli di sicurezza dati. La sicurezza dati è importante, ancor più quando i dati sono online e vengono offerti degli strumenti appositi per la loro salvaguardia. Sembra che gli utenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/facebook-privacy_pc.jpg" rel="shadowbox[post-1770];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1771" title="facebook-privacy_pc" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/facebook-privacy_pc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Un report di Consumer Reports dice che gli utenti Facebook sono ignoranti o pigri nella sicurezza dati. 1 utente Facebook su 4 ignora totalmente i controlli di sicurezza dati.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La sicurezza dati è importante, ancor più quando i dati sono online e vengono offerti degli strumenti appositi per la loro salvaguardia. Sembra che gli utenti Facebook siano totalmente immuni dalle normali pratiche di protezione per la sicurezza dati, è questo quanto emerge dal <strong>report condotto da Consumer Reports.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>52% degli adulti intervistati</strong>, hanno postato su Social Networks come Facebook (anche MySpace) inserendo dati potenzialmente pericolosi. <span id="more-1770"></span>La situazione è ancor più critica quando ci si riferisce ai tool che mette a disposizione Facebook per la protezione della privacy e sicurezza dati personali. Sembra che una buona parte <strong>(23%) delle persone intervistate sia totalmente all’oscuro dei tools disponibili per proteggere la privacy</strong> 0ppure non è a conoscenza di come debbano essere utilizzati correttamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il report di Consumer Reports conferma ciò di cui siamo a conoscenza e che stiamo ripetendo da mesi. <strong>Le modifiche apportate da Facebook lo scorso anno (Dicembre) che hanno rivoluzionato totalmente sia il concetto di privacy</strong> ma anche gli stessi strumenti messi a disposizione degli utenti non sono intuitive e invece d’offrire maggior privacy la riducono (se una persona non capisce uno strumento, non lo utilizzerà correttamente).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">I numeri sono alti quando si parla anche di furto di identità (1.7 milioni di persone), dati consegnati agli “operatori di phishing” (5.4 milioni di consumatori hanno fornito dati personali) ma anche inserimento di informazioni personali come data di nascita (38%) e indirizzo abitazione (8%).</span></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusione del report sono le nostre stesse conclusioni, che potete leggere nei vari approfondimenti archiviati nella sezione Digital Life. Facebook ha cambiato troppo spesso le “carte in tavola”, costringendo gli utenti a ripetere operazioni come il settaggio impostazioni privacy. Il recente cambiamento delle impostazioni della privacy e gli stessi tool offerti da Facebook hann0 avuto il “merito” di impostare in maniera “scorretta” la privacy, l<strong>asciando informazioni che erano prima realmente private come pubbliche.</strong> Qualche persona si è accorta della “novità”, altre persone sono convinte ancor oggi che tali informazioni siano tuttora “segrete”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’utente di un Social Network è tenuto a controllare i propri dati e la corretta impostazione delle varie opzioni. Sbaglia anche Facebook che invece di fornire strumenti immediati, rincorre i “sogni di monetizzazione” continuando ad offrire un buon servizio ma tools che si sono rivelati inefficaci (per non dire scarsi).</p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori info: <a href="http://www.consumerreports.org/cro/magazine-archive/2010/june/electronics-computers/social-insecurity/overview/index.htm" target="_blank">Consumer Reports Magazine (Social Insecurity)</a></p>
<p style="text-align: justify;">Articolo tratto da <strong><a href="http://www.italiasw.com/digital-life/sicurezza-dati-1-utente-facebook-su-4-ignora-i-controlli.html" target="_blank">ItaliaSW Magazine</a></strong> del 8 maggio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Image credit Newscom</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
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		<title>Social Network: il 44% degli utenti è vittima del cyber crime</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2010/05/06/1749</link>
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		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
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		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 4 Mag. &#8211; La crescente diffusione dei social network e&#8217; l&#8217;ultimo terreno di caccia dei cyber criminali alla ricerca di potenziali vittime. Una ricerca condotta negli Stati Uniti da Symantec, rivela che il 44% degli utenti ha subito un attacco di cyber crimine attraverso un social network. Virus, frodi online, pornografia non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/Twitter_Crime.jpg" rel="shadowbox[post-1749];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1750" title="Twitter_Crime" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/Twitter_Crime-300x226.jpg" alt="" width="225" height="169" /></a>(AGI) &#8211; Roma, 4 Mag. &#8211; La crescente diffusione dei social network e&#8217; l&#8217;ultimo terreno di caccia dei cyber criminali alla ricerca di potenziali vittime. <strong>Una ricerca condotta negli Stati Uniti da Symantec, rivela che il 44% degli utenti ha subito un attacco di cyber crimine attraverso un social network. </strong>Virus, frodi online, pornografia non richiesta, spam, e-mail di phishing sono le principali minacce diffuse su queste piattaforme attraverso messaggi fasulli inviati da truffatori che si fingono ad esempio banche e altre aziende conosciute.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricerca rivela inoltre che il 76% degli intervistati e&#8217; spaventato dal furto d&#8217;identita&#8217; e che, rispetto alle donne, gli uomini corrono piu&#8217; rischi online e sono piu&#8217; spesso vittime del cyber crimine.<span id="more-1749"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Per aiutare gli utenti a contrastare il crimine online e a proteggere le loro identita&#8217;, Norton from Symantec ha introdotto l&#8217;applicazione <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=310877173418" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Norton Safe Web per Facebook</strong></span></a>, <span style="text-decoration: underline;">uno strumento gratuito</span> che, attraverso una tecnologia di analisi dei siti, effettua una scansione degli aggiornamenti degli utenti Facebook per <strong>trovare i link a siti malevoli</strong>. Per proteggersi dagli attacchi attraverso i social network, Symantec consiglia agli utenti di dotarsi di tecnologie di protezione e di seguire alcuni semplici trucchi per navigare sicuri.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ecco le sette mosse elementari per difendersi dagli intrusi che tutti dovrebbero applicare</strong>: -eseguire sempre il log out al termine della navigazione, cosi&#8217; da non consentire ad altri l&#8217;accesso ai propri dati; -impostare il browser in modo che non ricordi la password inserita; -tenere sempre separati i contatti relativi alla vita privata da quelli lavorativi; -accertarsi che le impostazioni della privacy siano allineate al proprio profilo; -non aprire mail o allegati sospetti; -non rispondere alle mail che chiedono informazioni personali provenienti da sconosciuti; -impostare password complesse con una combinazione di lettere e numeri e ricordarsi di cambiarle regolarmente.(AGI) red/aaa</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Tratto da <a href="http://www.agi.it/home" target="_blank">AGI &#8211; Agenzia Giornalistica Italia</a></p>
<p style="text-align: justify;">Image credit: <a href="maximumpc.com" target="_blank">Maximumpc.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
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		<title>Privacy e Social Network: i consigli del Garante</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/contributi-legali/2009/11/29/1597</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributi legali]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[garante privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
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		<description><![CDATA[social_network_garanteIl fenomeno dei social network come Facebbok e Twitter è strettanemente connesso con la necessità di eseguire un uso consapevole dei dati personali propri ed altrui. Il Garante ha così predisposto una guida da distribuire negli uffici postali con la quale, attraverso un linguaggio semplice e diretto, avverte tutti gli utenti dei rischi che può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><strong><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_ft size-medium wp-image-1598" style="width:245px;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/11/social_network_garante.png" rel="shadowbox[post-1597];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1598" title="social_network_garante" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/11/social_network_garante-300x280.png" alt="social_network_garante" width="245" height="228" /></a><br style="clear:both" /><span>social_network_garante</span></div>Il fenomeno dei social network come Facebbok e Twitter è strettanemente connesso con la necessità di eseguire un uso consapevole dei dati personali propri ed altrui.</strong> Il Garante ha così predisposto una guida da distribuire negli uffici postali con la quale, attraverso un linguaggio semplice e diretto, avverte tutti gli utenti dei rischi che può correre dialogando e postando con leggerezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, <strong>i ragazzi dovrebbero sapere che se scrivono determinate cose su un professore in chat, questi potrebbe leggerle</strong>; oppure chi cerca lavoro dovrebbe che la propria pagina può essere vista tramite i motori di ricerca<span id="more-1597"></span>, unitamente a tutto ciò che lì c’è scritto, insieme al curriculum. In generale tutti, prima di creare un proprio account lasciando i propri dati personali, dovrebbe sapere che anche disattivando la pagina del social network <strong>i dati non verranno cancellati ma conservati nei server del proprietario del sistema e che potrebbero essere immessi in rete da altri.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alle interessanti slides predisposte dall’Autorità che, ad ogni buon conto, consiglia sempre di utilizzare pseudonimi nei quali non siano compresi data e luoghi di nascita, per evitare furti di identità.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Questo il comunicato</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Vuoi saperne di più sui social network e su come difendere la tua privacy in rete? Da oggi, nei principali uffici postali italiani, si può ritirare gratuitamente la guida messa a punto dal Garante per la protezione dei dati personali: <strong>&#8220;Social Network: attenzione agli effetti collaterali&#8221;</strong>, un agile vademecum per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti usiamo Facebook, Myspace, o gli altri social network, ma conosciamo fino in fondo come funziona un social network? Con un click passiamo dalla vita reale a quella virtuale, chattiamo, postiamo, tagghiamo, ma siamo sicuri di &#8220;raccontarci&#8221; solo ai nostri amici? Quella foto, quel video, quelle informazioni che non ci piacciono o non ci rappresentano più, si possono cancellare dalla memoria infinita di Internet? E i nostri clienti come reagiranno all&#8217;ultimo commento inserito nel nostro profilo on-line? La guida del Garante contribuisce a rispondere a queste domande e offre alcuni consigli utili per difendersi in rete.</p>
<p style="text-align: justify;">Obiettivo dell<strong>&#8216;iniziativa, promossa dal Garante in collaborazione con Poste italiane</strong>, è quello di aiutare sia persone alle prime armi, sia utenti più esperti, a sfruttare le potenzialità di strumenti di comunicazione tanto innovativi e potenti come le reti sociali, senza correre eventuali rischi nella vita privata e professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Scritta con un linguaggio semplice e &#8220;amichevole&#8221;, corredata da una grafica accattivante e in un formato delle stesse dimensioni di un Cd, pensato soprattutto per i giovani, la guida è in distribuzione in 2800 uffici postali, individuati tra quelli dei capoluoghi di provincia e quelli che servono più Comuni con alta densità abitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste le slides <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1617433" target="_blank">http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1617433</a></p>
<p style="text-align: justify;">
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Facebook fa scarcerare un indagato</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2009/11/24/1583</link>
		<comments>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2009/11/24/1583#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rapina]]></category>

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		<description><![CDATA[s-FACEBOOK-POKE-JAIL-largeDi solito i criminologi sono pronti a mettere in evidenza i lati pericolosi dei social network: il fatto che talvolta inducono gli utenti a fornire pericolose informazioni ai rapinatori (quando sono fuori casa, quanti oggetti possiedono in casa, che misure di sicurezza ci sono, eccetera). Questa volta hanno dovuto ricredersi. Chattare su Facebook può essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><strong><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_ft size-full wp-image-1584" style="width:237px;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/11/s-FACEBOOK-POKE-JAIL-large.jpg" rel="shadowbox[post-1583];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-1584" title="s-FACEBOOK-POKE-JAIL-large" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/11/s-FACEBOOK-POKE-JAIL-large.jpg" alt="s-FACEBOOK-POKE-JAIL-large" width="237" height="173" /></a><br style="clear:both" /><span>s-FACEBOOK-POKE-JAIL-large</span></div>Di solito i criminologi sono pronti a mettere in evidenza i lati pericolosi dei social network</strong>: il fatto che talvolta inducono gli utenti a fornire pericolose informazioni ai rapinatori (quando sono fuori casa, quanti oggetti possiedono in casa, che misure di sicurezza ci sono, eccetera).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa volta hanno dovuto ricredersi. <strong>Chattare su Facebook può essere utile anche per dimostrare di avere un alibi per una rapina per la quale si viene arrestati</strong>. È accaduto a New York, dove un 19enne arrestato per rapina a mano armata è stato scagionato proprio grazie all&#8217;aggiornamento della sua pagina su Facebook.<span id="more-1583"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Rodney Bradford, questo il nome del giovane, era rimasto in carcere per 12 giorni per una rapina a mano armata del 17 ottobre ai danni di due persone a Brooklyn, secondo il racconto dei magistrati. <strong>L’arrestato seguitava a dinfedersi sostenendo di essere stato a Manhattan al momento della rapina.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza di aver <strong>potuto dimostrare tale affermazione con un aggiornamento della sua pagina Facebook mediante il pc</strong> presente nell’abitazione del proprio genitore a Manhattan ha consentito ai Magistrati di propendere per la sua scarcerazione. Un portavoce dell&#8217;ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn ha riconosciuto il ruolo di Facebook nello scagionare il ragazzo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p style="text-align: justify;">Immagine tratta da <a href="http://butt-trumpet.com/" target="_blank">ButtTrumpet!</a></p>
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		<title>Facebook vietata agli arbitri di basket</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/diritti-dei-consumatori/2009/09/03/1358</link>
		<comments>http://www.anti-phishing.it/diritti-dei-consumatori/2009/09/03/1358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

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		<description><![CDATA[stop_facebookSiccome prevenire è meglio che curare, deve aver pensato qualche cervellone della palla a spicchi, allora è meglio evitare imbarazzi ai colleghi proibendo loro di poter comunicare tramite facebook. L&#8217;incredibile notizia è stata rilanciata da diversi quotidiani sportivi che hanno commentato in maniera decisamente sarcastica l&#8217;ultima trovata del signor Luciano Tola, presidente del Comitato italiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><strong><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_ft size-medium wp-image-1359" style="width:240px;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/09/stop_facebook.jpg" rel="shadowbox[post-1358];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1359" title="stop_facebook" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/09/stop_facebook-300x195.jpg" alt="stop_facebook" width="240" height="156" /></a><br style="clear:both" /><span>stop_facebook</span></div>Siccome prevenire è meglio che curare, deve aver pensato qualche cervellone della palla a spicchi, allora è meglio evitare imbarazzi ai colleghi proibendo loro di poter comunicare tramite facebook.</strong> L&#8217;incredibile notizia è stata rilanciata da diversi quotidiani sportivi che hanno commentato in maniera decisamente sarcastica l&#8217;ultima trovata del signor Luciano Tola, presidente del Comitato italiano arbitri di basket.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;interno della consueta direttiva di inizio stagione è possibile, infatti, leggere: &#8220;<span style="text-decoration: underline;">i tesserati appartenenti alle categorie sopraindicate, già registrati/iscritti a FACEBOOK e/o altri social network, blog, mailing-list e simili dovranno disattivare il proprio account</span><span id="more-1358"></span>, cancellandosi in maniera definitiva; i tesserati non ancora registrati/iscritti non dovranno procedere all&#8217;attivazione di alcun account personale sui predetti siti, blog e simili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si invitano pertanto tutti gli interessati, ad ottemperare a quanto previsto, dalla data odierna e comunque <strong>entro e non oltre il 5 settembre</strong> p.v., rammentando loro che il mancato rispetto delle Norme di Comportamento comporta provvedimenti in base alla gravità e alla ripetitività della mancanza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo, le norme federale sono importati per un affiliato, ed in particolare per un arbitro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma qualcuno dovrebbe spiegare al presidentissimo che nessuna norma di un ordinamento sportivo può violare i diritti fondamentali previsti dalla costituzione, fra cui il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero.</p>
<p style="text-align: justify;">Pare che la decisione del comitato sia legata a presunti scandali avvenuti nel mondo della palla a spicchi, denominati genericamente &#8220;baskettopoli&#8221; e a tal proposito il nostro ha così commentato, tentando di gettare acqua sul fuoco: «negli ultimi mesi si sono lette cose incredibili anche a proposito di baskettopoli e perfino sulle pagine dei Comitati regionali Fip: è una cosa che non possiamo accettare. Ma rileggendo la disposizione &#8211; ammette &#8211; mi rendo conto che andrà corretta immediatamente perchè non possiamo vietare determinate cose».</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà, intanto il 5 settembre si avvicina pericolosamente&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Facebook e Twitter possono agevolare i ladri?</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2009/08/31/1341</link>
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		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

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		<description><![CDATA[facebook_twitterUn nuovo inquietante interrogativo viene lanciato da uno studio australiano: i social network possono agevolare il compimento di inziative criminose in danno degli utenti? La risposta sembrerebbe essere si. Alla luce di un recente sondaggio commissionato da una nota compagni assicurativa, è emerso che gli utenti di Facebook e Twitter siano decisamente prodighi di dettagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_ft size-medium wp-image-1342" style="width:265px;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/08/facebook_twitter.jpg" rel="shadowbox[post-1341];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1342" title="facebook_twitter" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/08/facebook_twitter-300x152.jpg" alt="facebook_twitter" width="265" height="134" /></a><br style="clear:both" /><span>facebook_twitter</span></div>Un nuovo <strong>inquietante interrogativo viene lanciato da uno studio australiano: i social network possono agevolare il compimento di inziative criminose in danno degli utenti? </strong>La risposta sembrerebbe essere si. Alla luce di un recente sondaggio commissionato da una nota compagni assicurativa, è emerso che gli utenti di Facebook e Twitter siano decisamente prodighi di dettagli sulla loro vita privata, sui loro spostamenti durante le vacanze, pubblicando anche immagini e video che ritraggono le loro abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tutte informazioni utilissime per malintenzionati che stiano meditando qualche &#8220;colpo&#8221; presso l&#8217;abitazione di qualcuno.</strong> <span id="more-1341"></span>Peraltro, tali informazioni vengono carpite in maniera assolutamente indolore, senza destare alcun sospetto, traendole direttamente dalla &#8220;fonte&#8221;, ovvero dalla futura vittima, limitandosi a chiedere la sua &#8220;amicizia&#8221; virtuale, dispensata, spesso, a piene mani dagli utenti socializzanti. Secondo la compagnia di a<strong>ssicurazione Legal &amp; General, (alla luce di un sondaggio eseguito su 2.092 utenti di social network) il 38% degli utenti di siti come Facebook o Twitter</strong>, pubblicano i dettagli delle proprie vacanza e, soprattutto, il 33% scrive se va via per il weekend.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dato appare decisamente allarmante ove combinato con il fatto che l&#8217;amicizia virtuale viene spesso concessa a soggetti conosciuti solo on line, e solo in maniera superficiale</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rapporto stilato dalla compagnia, chiamato  <strong>&#8220;Il crimine digitale&#8221;, Legal &amp; General mette in guardia gli utenti dei social network</strong>, da soggetti criminali che grazie a tali piattaforme hanno acquisito un nuovo &#8211; e straordinariamente efficace &#8211; strumento per acquisire informazioni delicate che potrebbero compromettere l&#8217;incolumità degli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sfruttando, come nel caso del phishing, la inconsapevole complicità degli stessi utenti che, con molta leggerezza, spandono ai quattro venti tutti i propri fatti privati senza ponderare bene le conseguenze.Non è del tutto singolare il fatto che l&#8217;allarme, questa volta, provenga da una compagnia assicurativa.</p>
<p style="text-align: justify;">E non è da escludere che d&#8217;ora in avanti nei <strong>contratti contro furti domestici possano essere inserite clausole di salvaguardia per la compagnia che possa essere legittimata a non dar seguito al risarcimento qualora l&#8217;assicurato sia utente di social network.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In perfetta analogia con quanto fatto le banche che non rimborsano gli utenti che siano rimasti vittime di phishing.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, l&#8217;estrema leggerezza degli utenti di internet nelle relazioni sociali virtuali è decisamente imbarazzante: secondo un sondaggio condotto dalla società di ricerca europea Opinion Matters, il 13% delle richieste di amicizia inoltrate su Facebook e il 92% rivolte su Twitter sono state accettate prontamente senza alcun controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò aggiungasi che circa i due terzi, o il 64%, dei giovani tra i 16 e i 24 anni, condividono i programmi di vacanza, con i più giovani che dicono persino dove si trovano.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gli uomini appaiono più ciarlieri, e le donne più riservate: il 13% dei primi riferisce il proprio numero di cellulare rispetto al 7% delle donne. Il 9% degli uomini inoltre dà tranquillamente anche il proprio indirizzo, contro il 4% delle donne.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ex-ladro Michael Fraser, consulente di tutto riguardo della Legal &amp; General nella stesura dello studio, ha detto che questo tipo di informazioni vengono usate dai ladri professionisti per individuare una lista dei propri obiettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, oltre alle informazioni sui viaggi, gli utenti pubblicano anche foto di feste in casa e parla dei nuovi acquisti o dei regali</p>
<p style="text-align: justify;">Capire il cosa-quando-dove eseguire una rapina è oggi una prassi decisamente agevole, grazie ai social network, e i ladri potranno anche dire addio agli appostamenti, le spiate, i rovistamenti nei rifiuti che ormai appartengono alla preistoria criminale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;E&#8217; incredibilmente facile usare i siti di social networking per colpire la gente, avere informazioni sulla loro abitazione&#8230;.dal divano&#8221;, proprio come fare shopping, spiega Fraser in una nota.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Non ho assolutamente dubbi che i ladri stiano usando i social network per sviluppare relazioni con la gente per identificare le possibili vittime&#8221;, è l&#8217;ultimo, inquietante ammonimento dell&#8217;originalissimo &#8220;esperto&#8221; assoldato dagli assicuratori per la redazione del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Utente avvisato, mezzo rimborsato&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Il Garante ammonisce i giornalisti: verificare i dati personali presi da Facebook</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/contributi-legali/2009/07/29/1326</link>
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		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributi legali]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[garante privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[facebook_privacyLa prima regola di un giornalista è quella di verificare sempre le notizie che diffonde, a maggior ragione se tali notizie contengono informazioni di natura personale dei cittadini. Tuttavia, tale norma, in certi casi sanzionata anche penalmente, non è stata sempre rispettata dai cronisti nostrani,rendendo necessario l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità per la protezione dei dati personali che, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><strong><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_ft size-medium wp-image-1331" style="width:327px;"><a href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/07/facebook_privacy.jpg" rel="shadowbox[post-1326];player=img;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1331" title="facebook_privacy" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/07/facebook_privacy-300x130.jpg" alt="facebook_privacy" width="327" height="142" /></a><br style="clear:both" /><span>facebook_privacy</span></div>La prima regola di un giornalista è quella di verificare sempre le notizie che diffonde, a maggior ragione se tali notizie contengono informazioni di natura personale dei cittadini.</strong> Tuttavia, tale norma, in certi casi sanzionata anche penalmente, non è stata sempre rispettata dai cronisti nostrani,rendendo necessario l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità per la protezione dei dati personali che, dietro richiesta degli interessati, ha rilevato come in molti casi erano stati scritti articolo con informazioni attinte da social network (come face book) che riguardavano omonimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il momento si tratta di una <strong>nota scritta all&#8217;Ordine dei Giornalisti</strong>. Per il futuro non è da escludere che possa intervenire una legge. <span id="more-1326"></span>Ad ogni buon conto, ogni trattamento illecito (od errato) di dati personali altrui, anche se svolto nell&#8217;ambito dello svolgimento di un&#8217;attività giornalistica, non esime il responsabile dell&#8217;errore dal risarcimento degli eventuali danni patiti dall&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa la nota del Garante</p>
<p style="text-align: justify;">«É necessario che i giornalisti verifichino sempre con attenzione l<strong>e informazioni personali e le immagini che si possono trovare su Facebook e gli altri social network.</strong> Con una lettera al Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine dei giornalisti e alla Fieg, il Garante per la privacy ha avviato un&#8217;opera di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle informazioni presenti sulla rete. Internet costituisce oggi, infatti, per i giornalisti una ricca fonte di dati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia la facile accessibilità agli stessi non può consentire un uso indiscriminato, <strong>senza adeguate verifiche sulla loro esattezza e completezza, oltre che sulla loro pertinenza sui fatti narrati. </strong>La scrupolosa verifica delle informazioni è tanto più necessaria se si considera il fatto che gli utenti dei social network non sono ancora pienamente consapevoli del fatto che i dati personali da loro inseriti su Facebook e su altri siti sono facilmente raggiungibili attraverso i motori di ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei mesi scorsi la stessa <strong>Autorità è dovuta intervenire a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano la diffusione, su quotidiani e testate televisive, di informazioni e fotografie da loro inserite su Facebook</strong>, associate però a persone omonime. Il Garante, in linea con altre Autorità europee, ha dunque invitato sia l&#8217;Ordine nazionale dei giornalisti, sia la Federazione italiana degli editori giornali, a condividere l&#8217;opera di sensibilizzazione richiamando i direttori e i giornalisti al più scrupoloso rispetto dei principi &#8220;che costituiscono l&#8217;essenza di una corretta e professionale attività giornalistica&#8221;.»</p>
<p style="text-align: justify;">
Questo il provvedimento del Garante</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1615245">http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1615245</a></p>
<p style="text-align: justify;">
Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p style="text-align: justify;">
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